Translate

mercoledì 27 marzo 2013

Guardia di Finanza - Compensi per prestazioni orarie aggiuntive




Nuova pagina 1
Comando generale della Guardia di Finanza
Circ. 26-11-2010 n. 358658
Compensi per prestazioni orarie aggiuntive. Art. 38, comma 7, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.
Emanata dal Comando generale della Guardia di Finanza, Ufficio programmazione finanziaria e bilancio.

Circ. 26 novembre 2010, n. 358658 (1).

Compensi per prestazioni orarie aggiuntive. Art. 38, comma 7, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

(1) Emanata dal Comando generale della Guardia di Finanza, Ufficio programmazione finanziaria e bilancio.



All'


Ispettorato per gli istituti di istruzione guardia di finanza
 

Roma

Ai


Comandi interregionali guardia di finanza
 

Loro sedi

Al


Comando reparti speciali guardia di finanza
 

Roma

Al


Comando aeronavale centrale guardia di finanza
 

Roma

All'


Accademia guardia di finanza
 

Bergamo

Alla


Scuola di polizia tributaria guardia di finanza
 

Roma
 

(Lido di Ostia)

Alla


Scuola ispettori e sovrintendenti guardia di finanza
 

L'Aquila

Alla


Legione allievi guardia di finanza
 

Bari (Palese)

Al


Centro di reclutamento guardia di finanza
 

Roma

Al


Centro sportivo guardia di finanza
 

Roma
 

(Castelporziano)

Al


Centro addestramento di specializzazione guardia di finanza
 

Orvieto

Ai


Comandi regionali guardia di finanza
 

Loro sedi

Al


Comando tutela della finanza pubblica guardia di finanza
 

Roma

Al


Comando tutela dell'economia guardia di finanza
 

Roma

Al


Comando unità speciali guardia di finanza
 

Roma

Al


Comando operativo aeronavale guardia di finanza
 

Pomezia
 

(Pratica di mare)

Al


Comando logistico aeronavale guardia di finanza
 

Pomezia
 

(Pratica di mare)

Al


Centro aeronavale di specializzazione guardia di finanza
 

Gaeta

All'


Accademia - Corsi di applicazione e speciali guardia di finanza
 

Roma
 

(Castelporziano)

Alla


Scuola alpina guardia di finanza
 

Predazzo

Alla


Scuola nautica guardia di finanza


Gaeta

Alla


Scuola AA.FF. guardia di finanza
 

Bari (Palese)

Al


Centro sportivo - gruppo polisportivo fiamme gialle guardia di finanza
 

Roma
 

(Castelporziano)

Ai


Comandi provinciali guardia di finanza
 

Loro sedi

Ai


Reparti operativi aeronavali guardia di finanza
 

Loro sedi

Al


Nucleo speciale entrate guardia di finanza
 

Roma

Al


Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie guardia di finanza
 

Roma

Al


Nucleo speciale tutela pubblica amministrazione guardia di finanza
 

Roma

Al


Nucleo speciale polizia valutaria guardia di finanza
 

Roma

Al


Servizio centrale investigazione criminalità organizzata guardia di finanza
 

Roma

Al


Nucleo speciale commissioni parlamentari d'inchiesta guardia di finanza
 

Roma

Al


Nucleo speciale privacy guardia di finanza
 

Roma

Al


Nucleo speciale frodi telematiche guardia di finanza
 

Roma

Al


Nucleo speciale tutela mercati guardia di finanza
 

Roma

Al


Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria guardia di finanza
 

Napoli

Al


Gruppo esplorazione aeromarittima guardia di finanza
 

Pomezia
 

(Pratica di mare)

Al


Gruppi aeronavali guardia di finanza
 

Loro sedi

Al


Centro navale guardia di finanza
 

Formia

Al


Centro di aviazione guardia di finanza
 

Pomezia
 

(Pratica di mare)

Al


Centro aeronavale di specializzazione corsi di specializzazione e standardizzazione aerea guardia di finanza
 

Pomezia
 

(Pratica di mare)

Al


Quartier generale guardia di finanza
 

Roma

Al


Centro logistico guardia di finanza
 

Roma

Al


Reparto tecnico logistico amministrativo degli istituti di istruzione guardia di finanza
 

Roma
 

(Lido di ostia)

Al


Reparto tecnico logistico amministrativo dei reparti speciali guardia di finanza
 

Roma

Ai


Reparti tecnici logistici amministrativi guardia di finanza
 

Loro sedi

Ai


Centri di addestramento regionali guardia di finanza
 

Loro sedi




1. Il processo di amministrazione della risorsa finanziaria in oggetto vede a livello periferico due momenti fondamentali:

a. l'autorizzazione, che compete al Coordinatore Provinciale quale Dirigente responsabile dell'assegnazione mensile ai reparti della provincia, in ragione della relativa copertura finanziaria;

b. la gestione nell'ambito dei singoli reparti ad opera dei rispettivi Comandanti, sulla base dell'assegnazione ricevuta dal Coordinatore.

In tale ambito, deve aversi costante riferimento al principio di invalicabilità delle assegnazioni ottenute [1] e ciò - a valere per tutte le categorie di personale - con riguardo allo specifico monte ore assegnato che non deve essere superato se non in casi assolutamente eccezionali ed in quanto tali documentabili.

Le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, infatti, non devono essere considerate quale strumento ordinario della programmazione dell'attività dei reparti, ma mezzo con cui far fronte alle esigenze non preventivamente programmabili. Infatti, costituisce preciso dovere dei Comandanti monitorare costantemente l'andamento delle ore di straordinario prodotte in funzione dell'assegnazione ricevuta che corrisponde alla relativa copertura finanziaria, anche in ragione dei potenziali riflessi in tema di responsabilità amministrativa in caso di eccedenze non retribuibili.

Nell'ottica di una sana ed oculata gestione, nel caso in cui il Comandante di reparto venga a conoscenza di un'esigenza di carattere eccezionale che determinerà, per una o più giornate lavorative, un gravoso impegno operativo, dovrà tenerne debitamente conto in sede di pianificazione settimanale del servizio [2] al fine di modulare adeguatamente le turnazioni del personale in funzione della contingente necessità.

In altri termini, si vuole definitivamente sottolineare che la programmazione settimanale costituisce un inderogabile dovere dei comandanti a tutti i livelli, sia per i profili strettamente organizzativi che per i correlati riflessi economico-amministrativi. Conseguentemente, tale attività va curata scrupolosamente nei suoi tempi e nelle sue modalità e solo una puntuale attenzione a tale riguardo può consentire di prevenire la proliferazione di eccedenze orarie non retribuibili.

A questo proposito, con riguardo all'articolazione dell'orario di lavoro, si richiama la stretta osservanza delle circolari 307900 del 28 settembre 2005, 345000 del 28 ottobre 2005 e 43800 dell'8 maggio 2006 le quali contemplano ipotesi di orari di lavoro di norma non derogabili se non per eccezionali e motivate esigenze straordinarie [3].

2. Nel tempo sono state emanate disposizioni volte ad incentivare la fruizione dei riposi compensativi prevedendo, tra l'altro, che ciascun militare sia mensilmente informato delle proprie ore effettuate e non retribuite, con specificazione della sola possibilità di usufruire dei correlati riposi compensativi entro il 31 dicembre dell'anno successivo [4].

Allo scopo di fornire una informazione ancor più puntuale ed aggiornata in favore del personale, così implementando le possibilità già offerte dall'attuale "terminale 3270", è stato realizzato un applicativo attraverso il quale ciascun militare potrà verificare le ore di straordinario rispettivamente retribuite, "tagliate" e, per queste ultime, quelle già recuperate e quelle ancora da recuperare, con la specifica dei relativi termini per la fruizione del riposo compensativo, nel contempo ai Comandanti di reparto sarà consentito verificare la situazione aggiornata dei militari dipendenti.

Al riguardo, si evidenzia che:

a. i dati concernenti le ore di straordinario in oggetto sono tratti dal database sottostante la procedura a ciò dedicata presente in "Amministrazione Personale in Servizio - Straordinario" disponibile nella "Rete Geografica del Corpo" (Terminale 3270);

b. non è richiesta, pertanto, alcuna ulteriore incombenza a carico dei Reparti del Corpo relativamente all'aggiornamento dei dati in argomento che, a cura del Servizio Informatica, saranno sincronizzati mensilmente rispetto agli inserimenti già ordinariamente effettuati nell'ambito della procedura sub a.;

c. in occasione della predetta sincronizzazione dei dati, il sistema invierà un messaggio di posta elettronica di "notifica" a tutti i militari che risultino avere ore da recuperare;

d. il collegamento all'applicazione in argomento, denominata "Straordinari web", sarà disponibile nella sezione "Mialride - Le applicazioni" del portale Intranet IRIDE.

Al fine di garantire l'effettivo aggiornamento e la correttezza dei dati presenti nell'applicativo in argomento, che verrà reso disponibile a partire dal mese successivo all'emanazione della presente, risulta opportuno richiamare le disposizioni in tema di tempestivo aggiornamento dei dati presenti a terminale, con particolare riguardo all'avvenuta fruizione dei riposi compensativi od alla ricezione di integrazioni "eccezionali" che consentano il pagamento di ore precedentemente non retribuite.

In tale ambito, a seguito di quanto emerso nel corso della fase di test dell'applicativo de quo, il termine di cui al punto 2. del messaggio n. 402723 del 30 novembre 2009 viene rettificato nel giorno 10 del secondo mese successivo alla fruizione dei riposi compensativi o dell'avvenuta liquidazione integrativa (in luogo dell'ultimo giorno del mese successivo).

Conseguentemente, alla luce dell'entrata a regime del nuovo strumento informativo, le disposizioni sub. 4.a. della circolare n. 330811 del 10 ottobre 2007 [5] sono soppresse.

Per quanto concerne le citate liquidazioni integrative, allo scopo di dirimere eventuali dubbi, risulta necessario richiamare l'attenzione dei Comandanti di reparto sulla opportunità di avanzare, in caso di esigenze non preventivabili connotate da carattere di eccezionalità e scaturenti da attività di servizio finalizzate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica che determinino l'effettuazione di prestazioni orarie aggiuntive in misura maggiore rispetto al monte ore assegnato [6], apposita richiesta integrativa al "Coordinatore Provinciale" il quale, a sua volta, adotterà le procedure previste [7] (avendo cura di informare sempre - per conoscenza - il Comando Generale - Ufficio Programmazione Finanziaria e Bilancio che gestisce i rapporti con l'Articolazione del Ministero dell'Interno deputata ad approvare le richieste previa assicurazione della copertura finanziaria alle competenti Prefetture). Quanto sopra al fine di consentire sempre, ove possibile, il pagamento
delle prestazioni rese e ridurre ab origine il numero delle ore non retribuite da recuperare attraverso il riposo compensativo.

3. In tema di Riposo Compensativo, l'articolo 38, comma 7, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 è intervenuto sulta materia in oggetto precedentemente disciplinata dall'articolo 28, comma 6, del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 [8], come segue:

"Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio".

Tale disposizione contrattuale:

a. riguarda esclusivamente il personale non dirigente (ovvero il personale destinatario del citato D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 di Recepimento dell'accordo sindacale perle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare);

b. conferma il principio, di portata generale, secondo cui le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale siano retribuite con il compenso per lavoro straordinario;

c. prevede che le eventuali prestazioni non remunerate debbano essere recuperate attraverso l'istituto del Riposo Compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui le ore sono state effettuate, tenuto conto delle richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio;

d. prescrive che ciascuna Amministrazione stabilisca il termine per la presentazione della domanda;

e. evidenzia che, trascorso il termine del 31 dicembre, le ore non recuperate siano retribuite, a condizione che la relativa richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.

In ottemperanza al disposto normativo sopra riportato ed al fine di consentire il concreto ed effettivo esercizio del diritto attraverso una puntuale programmazione dei turni e delle attività di servizio da parte dei Comandanti nonché garantire - per quanto possibile - l'integrale recupero delle ore non retribuibili, si dispone che:

f. la domanda di riposo debba di norma essere presentata dall'interessato al Comandante del reparto almeno una settimana prima della data di fruizione (fac simile in allegato 1);

g. nel corso dell'anno successivo a quello in cui le ore non retribuite sono state effettuate, ricevuta mensilmente la comunicazione di cui al punto 2. della presente circolare (contenente la situazione aggiornata delle ore maturate nell'anno precedente e da recuperare entro il successivo 31 dicembre), ciascun militare dovrà obbligatoriamente presentare le domande di riposo compensativo finalizzate all'integrale recupero delle ore non retribuite;

h. le domande sub g. andranno formalizzate con un preavviso di 15 giorni rispetto alla data desiderata di fruizione del riposo (in caso di impreviste esigenze del personale richiedente ed ove non ostino motivate esigenze di servizio, l'istanza potrà essere accettata anche con un preavviso inferiore). Ciò fermo restando che, nel caso in cui la quantità di ore da recuperare risulti particolarmente rilevante, costituisce preciso dovere del militare avanzare la domanda di recupero con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre;

i. in caso di diniego per improrogabili esigenze di servizio rimane ferma la possibilità per l'avente diritto di riproporre la domanda per periodi alternativi di fruizione.

Il Comandante del reparto potrà delegare la concessione dei riposi compensativi ad ufficiali o ispettori dipendenti comandanti di articolazione.

Si ribadisce la necessità che ciascun Comandante di reparto gestisca la risorsa de qua in maniera oculata ed attenta al fine di limitare al massimo gli esuberi rispetto all'assegnazione ricevuta che dovranno essere annualmente inferiori rispetto a quelli registrati nell'esercizio precedente e, nel contempo, favorire il ricorso al riposo compensativo da parte dei militari dipendenti, tenuto conto che il pagamento delle ore non retribuite - ai sensi del citato art. 38 - poiché gravante sugli stanziamenti ordinari, determinerà una corrispondente riduzione dei "monte ore" disponibili negli esercizi finanziari successivi per i reparti che hanno generato gli esuberi delle ore non recuperate.

A tal fine i Comandanti di reparto provvederanno ad inviare [9] - per via gerarchica [10] - ai "Coordinatori Provinciali" una sintetica relazione annuale sulla gestione della particolare risorsa e questi ultimi proseguiranno nell'azione di monitoraggio sulla gestione del compenso di cui trattasi [11], vigilando affinché l'obiettivo annuale di riduzione delle ore non retribuite sia assicurato.

Relativamente ai riposi debitamente richiesti e non concessi per improrogabili esigenze di servizio, ciascun Comandante di reparto, alla scadenza dei termini per il recupero (31 dicembre), provvedere a stilare un elenco dei militari dipendenti con indicazione delle ore di riposo compensativo richieste e non fruite per esigenze di servizio. Tale elenco dovrà essere inviato - per via gerarchica - al "Coordinatore Provinciale", unitamente alla relazione annuale di cui sopra, nell'ambito della quale verranno fatte constare le motivazioni per le quali non è stato possibile far fruire i riposi spettanti.

Verranno successivamente impartite ulteriori disposizioni di dettaglio circa le procedure di contabilizzazione e successivo pagamento di tali ore non recuperate [12].

4. Per quanto riguarda le modalità di fruizione dell'istituto del Riposo Compensativo, si ribadisce come lo stesso possa essere fruito:

a. per un'intera giornata lavorativa;

b. limitatamente ad una o più ore di una singola giornata lavorativa (recupero ore) nell'ambito della quale il militare è comunque presente;

c. anche al fine di recuperare ore prestate nello stesso mese ove si abbia ragionevole contezza del superamento del monte ore assegnato al reparto. Tale pratica è da considerarsi virtuosa anche nell'ottica di ridurre quanto più possibile l'esubero prodotto dal reparto al termine del mese di riferimento.

Per quanto riguarda l'ipotesi sub a., al fine di uniformare la disciplina a quanto previsto per gii altri casi di legittima assenza dal servizio (licenze, malattie, permessi, etc.), le ore non retribuite così recuperate dovranno essere pari all'orario pianificato nel giorno di assenza [13] e l'orario d'obbligo della settimana verrà ridotto in egual misura.


[1] Cfr. circolare n. 307000 del 28 settembre 2005, punto 2.c.

[2] Che deve essere effettuata entro la fine della settimana precedente come previsto al punto 4 della circolare n. 311707 del 22 settembre 2009.

[3] Tali disposizioni attengono all'orario di lavoro ordinario del reparto, ferme restando le fattispecie di orario previste da altre disposizioni di servizio (ad esempio servizi stanziali ed a carattere fisso quali sale operative, vigilanza a caserme, porti, aeroporti, ecc.) e le diverse programmazioni dell'orario, per singola unità di personale, correlate alle esigenze dei medesimi militari ovvero alle esigenze operative del reparto (indagini di p.g., di p.t, dispositivo 117, ecc.).

[4] Da ultimo circolare n. 330811 del 10 ottobre 2007.

[5] "....4. In relazione all'eventuale esecuzione di prestazioni orarie aggiuntive per le quali non sia garantita la relativa copertura nell'ambito del monte ore del reparto (ovvero oltre i limiti massimi di categoria), al termine di ogni mese, ogni Comandante: a) farà prendere visione a ciascun militare direttamente dipendente delle proprie ore tagliate - per incapienza del monte ore ovvero per il superamento dei limiti massimi di categoria affinché quest'ultimo sia reso edotto della sola possibilità di usufruire del riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate....".

[6] Fermo restando che tale lavoro straordinario - come sancito al paragrafo 2.b. della circolare n. 330811 del 10 ottobre 2007 - deve trovare fondamento in esigenze indifferibili ed urgenti cui non può farsi fronte, almeno nell'immediatezza, con una nuova o diversa organizzazione del servizio e ciò a pena di responsabilità amministrativa, contabile e/o gestionale (disciplinare) dell'Ufficiale o Ispettore che ne abbia ordinato l'espletamento.

[7] Circolare n. 288000 del 28 settembre 2001, "Testo Coordinato sulle Prestazioni Orarie Aggiuntive" - Capitolo II, paragrafo 5.

[8] "Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non siano state retribuite possono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio".

[9] Entro il 5 gennaio.

[10] Ciascun comandante di reparto relazionerà il livello gerarchico sovraordinato anche per i reparti da lui dipendenti.

[11] Sulla base delle disposizioni nel tempo impartite (da ultimo con circolare n. 330811 del 10 ottobre 2007 sub. 7.a.).

[12] In funzione delle direttive emanate dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S., con Circ. 16 luglio 2010, n. 333-G/II.2524.C in allegato 2 alla presente.

[13] Ciò modifica la previsione di cui alla circolare n. 288000 del 28 settembre 2001, "Testo Coordinato sulle Prestazioni Orarie Aggiuntive" - Capitolo III, paragrafo 3.


d'ordine

Il Capo di stato maggiore

Gen. D. Michele Adinolfi



Allegato 1


___________________________________________ [1]


Oggetto: Domanda di riposo compensativo per ore di straordinario non retribuite


AL _______________________ [2]


=SEDE =


Il sottoscritto ______________________________________ [3] in forza al Comando in intestazione, richiede di fruire

dalle ore ___.___ del __/__/___ alle ore ___.___ del __/__/___

dalle ore ___.___ del __/__/___ alle ore ___.___ del __/__/___

dalle ore ___.___ del __/__/___ alle ore ___.___ del __/__/___

di n. __ ore di riposo compensativo relative a prestazioni orarie aggiuntive effettuate nel/i mese/i di _____________________________________.


________ , __/__/___ [4]


Firma del militare richiedente

________________________


____________________

____________________ [5]


_________________________________________________________________________________________


V° per l'autorizzazione


Si autorizza la fruizione / La richiesta non è accolta per improrogabili esigenze di servizio.


________ , __/__/___ [4]


_____________________ [6]


[1] Comando ove il militare è in forza.

[2] Comandante di Reparto o autorità delegata.

[3] Grado, cognome e nome.

[4] Luogo e data.

[5] Pareri eventuali autorità gerarchiche intermedie.

[6] Pinna autorità competente.



Allegato 2


Circ. 16 luglio 2010, n. 333-G/II.2524.C

Prestazioni di lavoro straordinario - Art. 38, comma 7, D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 (2)

(2) Il testo della circolare 16 luglio 2010, n. 333-G/II.2524.C, emanata dal Ministero dell’interno, è riportato autonomamente.



D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, art. 38
D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, art. 28
 

Nessun commento: