Translate

mercoledì 27 marzo 2013

Ministero dell'interno Nota 21-2-2013 n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) Competenza delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - Verifiche sui locali con capienza pari o inferiore a 200 persone - Intervenuta abrogazione dell'art. 124, comma 2, Reg. TULPS, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - Quesito. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale.


Ministero dell'interno
Nota 21-2-2013 n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8)
Competenza delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - Verifiche sui locali con capienza pari o inferiore a 200 persone - Intervenuta abrogazione dell'art. 124, comma 2, Reg. TULPS, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - Quesito.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale.

Nota 21 febbraio 2013, n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) (1).

Competenza delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - Verifiche sui locali con capienza pari o inferiore a 200 persone - Intervenuta abrogazione dell'art. 124, comma 2, Reg. TULPS, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - Quesito.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale.



     

Alla
   

Prefettura di Firenze
           

(Rif. Area II - nota n. 63343 dell'11 settembre 2012)

e, p.c.:
   

Al
   

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
           

Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica
           

Area prevenzione incendi
           

Roma
     

A
   

Tutte le prefetture - UTG
           

Loro sedi
       



Si fa riferimento alla nota sopraindicata (nota n. 63343 dell'11 settembre 2012), con la quale codesta Prefettura - allo scopo di corrispondere ad analoghi quesiti posti dal Comune di Empoli - chiede l'avviso di questo Ufficio e dei Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in ordine alle due questioni che seguono:


a. se il parere sui progetti di nuovi teatri o di altri locali di pubblico spettacolo con capienza fino a 200 persone, o su sostanziali modifiche di quelli esistenti, possono essere sostituiti dalla presentazione di una S.C.I.A., per effetto della nuova formulazione dell'art. 19, comma 1, della L. n. 243/1990, fatti salvi i controlli di cui al comma 1, lett. e), dell'art. 141, Reg. TULPS;


b. se, a seguito dell'abrogazione del secondo comma dell'art. 124, Reg. TULPS, sia venuta meno la necessità della licenza per "spettacoli di qualsiasi specie" organizzati nei pubblici esercizi di cui all'art. 86, TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773).

In ordine al quesito di cui alla lettera a., anche a ritenere non decisiva, nella fattispecie, la espressa esclusione, dal campo di applicazione dell'art. 19 citato, degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza, la tesi del Comune di Empoli sembra doversi comunque respingere in ragione della natura giuridica degli atti demandati alle CVLPS e della discrezionalità tecnica che li contraddistingue.


Infatti, in primo luogo, la S.C.I.A., proprio in virtù dell'art. 19 in parola, sostituisce "ogni atto di autorizzazione, licenza, con chiaro riferimento ad un titolo, comunque denominato, di natura autorizzatoria, laddove i pareri delle CVLPS non hanno, appunto, tale natura, inserendosi nel complesso procedimento finalizzato al rilascio della licenza di agibilità o di esercizio da parte dell'amministrazione comunale.

Inoltre, presupposto per la sufficienza di una S.C.I.A. - sempre in virtù del citato art. 19 - è la natura vincolata dell'atto autorizzativo da essa sostituito, subordinatamente al mero accertamento positivo dei presupposti e dei requisiti di legge, laddove il parere delle CVLPS presuppone l'esercizio di una discrezionalità tecnica commisurata a ciascuno specifico locale o impianto, con un contenuto, perciò, più ampio di una mera verifica del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

Alle valutazioni tecniche delle commissioni, inoltre, è collegato il potere di "indicare le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni" (ai sensi dell'art. 141, lett. b), Reg. TULPS) nonché quello di verificare l'attuazione delle prescrizioni imposte.

Con particolare riguardo ai locali e agli impianti con una capienza pari o inferiore a 200 persone, deve perciò confermarsi l'orientamento di questo Ufficio per cui la relazione tecnica prevista dall'art. 141, comma 2, Reg. TULPS può sostituire, stante il tenore letterale della norma, le verifiche previste alla lett. b) e gli accertamenti di cui alle lett. c) e d) del primo comma dello stesso articolo, ma non anche il parere di cui alla lett. a), relativo ai "progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti", restando salvo il potere della commissione di indicare altre cautele ritenute necessarie nei casi concreti nonché di verificare il rispetto delle eventuali prescrizioni imposte.

Per quanto attiene al quesito di cui alla lettera b., questo Ufficio ha da tempo formulato l'orientamento che non ogni spettacolo o trattenimento musicale o danzante svolto in un pubblico esercizio sia soggetto al regime di cui agli artt. 68, 69 e 80 del TULPS, con il conseguente parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Al riguardo, si è infatti sostenuto che debbono ritenersi esenti dal sistema autorizzatorio che discende da tali articoli gli spettacoli e/o i trattenimenti musicali e danzanti allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze (es.: festa dell'ultimo dell'anno), sempreché rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande.

Conseguentemente, sono stati considerati esenti dalla disciplina di cui ai richiamati articoli del TULPS ed ai controlli delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo quei trattenimenti organizzati eccezionalmente in pubblici esercizi, senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo, nei quali - in definitiva - il trattenimento è strettamente funzionale all'attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti.

In tali casi, può ritenersi che l'esercente attui in maniera lecita una maggiore attrattiva sul pubblico nell’ambito dello svolgimento della sua propria attività economica, senza tratti di specifica imprenditorialità nel campo dell'intrattenimento e dello spettacolo.

Ove, invece, finiscano per essere prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento dell'esibizione artistica programmata e all'accoglimento prolungato dei clienti (ad es., con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con il pagamento di un biglietto d'ingresso, ecc.) si è espresso l'avviso che tornino ad essere applicabili le disposizioni del TULPS e quelle, connesse, del suo regolamento di esecuzione (con il relativo sistema di controlli e verifiche), poiché l'intrattenimento non può più considerarsi come attività meramente occasionale e complementare rispetto a quella della somministrazione di alimenti e bevande.

Lo stesso si è sostenuto laddove il trattenimento musicale e/o danzante sia previsto con cadenza saltuaria ma ricorrente (ad es., nei fine settimana).

È da ritenere, ad avviso di questo Ufficio che l'abrogazione del secondo comma dell'art. 124 vada nella stessa direzione, sancendo a livello normativo un principio analogo a quello ricavato da questo Ufficio per via interpretativa.

Da un lato, infatti, l'art. 124 sembra far riferimento, come indicato dal suo primo comma, non abrogato, ai "piccoli trattenimenti" e, dall'altro, la licenza cui esso si riferisce è quella di cui all'art. 69 del TULPS, che non riguarda i locali di pubblico spettacolo, ma le singole attività di intrattenimento svolte nei pubblici esercizi, quando questi - perciò - non cambiano la loro natura per effetto dello spettacolo o dell'intrattenimento.

Una diversa interpretazione, che considerasse esclusa la necessità delle verifiche connesse al rilascio delle licenze di agibilità dei locali di pubblico spettacolo nei confronti di qualsiasi iniziativa di intrattenimento o spettacolo svolta all'interno di pubblici esercizi, indipendentemente dall'entità dell'evento, oltre a comportare un incomprensibile deficit di sicurezza in molti casi, determinerebbe un'altrettanto incomprensibile disparità di trattamento rispetto allo svolgimento delle stesse attività all'aperto o all'interno dei locali o degli impianti pacificamente soggetti alla disciplina dell'art. 68 del TULPS.


Il Direttore dell'ufficio

Mureddu



R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 124
R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 141
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 19
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 86
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 68 e segg.
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 80

Nessun commento: