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SENTENZA CIVILE - TRASPORTO PUBBLICO E IN GENERE
Cass. civ. Sez. lavoro, 16-11-2006, n. 24404
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente
Dott. LUPI Fernando - Consigliere
Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. in persona del legale rappresentante "pro tempore" institore avv. A.G. in forza dei poteri conferitigli per atto notar Castellini in data 4.7.2001, rappresentata e difesa dall'avv. TAMBURRO LUCIANO per mandato a margine del ricorso, elett. dom. in Roma presso il difensore, piazza Martiri di Belfiore 2;
- ricorrente -
contro
...OMISSISVLD...., rappresentata e difesa in appello dall'avv. NUZZOLI ANTONIO;
- intimato non costituito -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 80.03 in data 16.1.2003 depositata il 25.2.2003;
udita la relazione della causa fatta dal Dott. Vincenzo Di Nubila all'udienza del 24.10.2006;
udito per il ricorrente l'avv. Tamburro;
udito il Procuratore Generale in persona del sostituto Dott. IGNAZIO PATRONE, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato in data 25.11.1997, ...OMISSISVLD.... esponeva di essere dipendente della spa Ferrovie dello Stato, con la qualifica di ausiliario di stazione, in servizio a Lecce; l'ambiente in cui era costretta a lavorare era saturo di fumo onde essa attrice aveva contratto una serie di affezioni, tra cui rinite cronica, crisi asmatiche, faringite, agitazione psichica., tachicardia, cefalea e vertigini. Per tali affezioni essa S. si era assentata dal lavoro e, superata la soglia dei 180 giorni di assenza, la società le aveva trattenuto un terzo della retribuzione. Richiamato il dovere di protezione previsto dall'art. 2087 c.c., l'attrice chiedeva la restituzione della quota di retribuzione indebitamente trattenuta (essendo la malattia dovuta ad inadempimento del datore di lavoro) ed il risarcimento del danno alla salute, in misura da determinarsi equitativamente.
2. Previa opposizione della Rete Ferroviaria Italiana, il Tribunale di Lecce riconosceva che le assenze per malattia erano dovute al fumo respirato, nell'inerzia del datore di lavoro, dalla S. in ufficio; pertanto accoglieva la domanda limitatamente alla restituzione della quota di retribuzione trattenuta a fronte delle assenze per malattia; respingeva invece la domanda di risarcimento del danno alla salute per la "genericità delle deduzioni" sul punto.
3. Proponeva appello la Rete Ferroviaria spa. La S. si opponeva all'impugnazione avversaria, senza proporre appello incidentale. La Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza di primo grado, così motivando:
- esclusa l'esistenza di una lesione permanente all'integrità psico- fisica dell'attrice, a causa della genericità delle deduzioni sul punto, rimane accertato che le assenze dal lavoro erano addebitagli a fumo passivo di sigaretta;
- la direzione aziendale non ha mai impedito che si fumasse nell'ufficio, nonostante le rimostranze della S.;
- i certificati medici in atti attestano l'impossibilità della dipendente di prestare la propria attività lavorativa per affezioni acute (rinofaringite, laringite, crisi asmatiche, cefalea ed altro) causate da intolleranza al fumo;
quanto precede è confermato dalle prove per testi;
- solo a distanza di tempo l'azienda ha emanato un ordine di servizio per vietare il fumo in ufficio;
- l'appellante non ha contestato "la veridicità" delle certificazioni mediche.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione la Rete Ferroviaria Italiana deducendo due motivi, illustrati con successiva memoria integrativa.
La controparte non si è costituita.
Motivi della decisione
5. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 112, 115, 116, 414, 420 c.p.c., artt. 2697, 1218, 1223, 2087 c.c.;
nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5. La sentenza di appello motiva "per relationem" alla sentenza di primo grado, talchè la motivazione è apparente. Non è stato correttamente spiegato il nesso causale in termini di ragionevole certezza. Non è stata rilevata la contraddizione tra la reiezione della domanda di risarcimento del danno alla salute e domanda di restituzione della quota di retribuzione. Non ha tenuto conto il giudice di appello che le certificazioni mediche erano state tutte puntualmente contestate.
6. Il motivo è infondato. La motivazione della sentenza di appello non è meramente apparente, ma si sviluppa secondo i passaggi riassunti al par. 3 che precede. Il giudice del merito ha ritenuto raggiunta la prova che l'ambiente di lavoro fosse saturo di fumo; che di ciò la S. si sia sempre lamentata; che l'attrice abbia perciò contratto una serie di malattie tutte riconducigli al fumo;
che le di lei assenze dal lavoro furono giustificate da una malattia addebitabile a comportamento negligente del datore di lavoro in termini di doveri di protezione. Il tutto con motivazione esauriente, immune da vizi logici o contraddizioni, talchè essa si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità. Unico punto sul quale la sentenza di appello va corretta è quello inerente alla "mancata contestazione" della documentazione medica, contestazione che la Rete Ferroviaria Italiana ha puntualmente effettuato. La Corte di Appello ha peraltro affermato che la convenuta non ha contestato la "veridicità" dei certificati medici. In ogni caso, anche se la parte contesta la certificazione medica, il giudice può ritenerla probante.
7. Non sussiste contraddizione tra il rigetto della domanda di risarcimento del danno alla salute e restituzione della quota di retribuzione, perchè detto rigetto è avvenuto per motivi processuali, vale a dire per "insufficienza di deduzioni". 8. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 112, 115, 116, 61 c.p.c., ss., artt. 191 c.p.c., ss., artt. 1321, 1362 c.c., ss., art. 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5: la sentenza di appello, che "riproduce apoditticamente" quella di primo grado, non tiene conto dell'eccezione di mancanza di nesso causale tra fumo e malattie, le quali non potevano essere ascritte a "causa di servizio" a sensi dell'art. 56 del CCNL, tenuto conto che a tal fine non è sufficiente la "concausalità" ma occorre la prova della causalità "diretta ed esclusiva". La prova non era desumibile dalle generiche certificazioni mediche esibite, ma andava ricercata eventualmente mediante consulenza tecnica di ufficio.
9. Il motivo è infondato. Il giudice di appello ha ritenuto provato che le malattie della S. erano cagionate da intolleranza al fumo, presente nell'ambiente di lavoro, sulla base delle certificazioni mediche acquisite. L'apprezzamento in fatto al riguardo non è censurabile in Cassazione, in quanto adeguatamente motivato. Non sussiste un obbligo del giudice di ricorrere in ogni caso ad una consulenza tecnica di ufficio, tenuto anche conto che la materia del contendere, dopo la reiezione in primo grado della domanda più importante, rimaneva limitata in appello alla restituzione di una quota di retribuzione trattenuta a fronte di assenze per malattia ascrivibili a causa di servizio.
L'interpretazione dell'art. 56 CCNL sfugge al sindacato di legittimità di questa Corte e si risolve in una questione di motivazione; nella specie, la Corte di Appello ha ritenuto che le assenze per malattia della S. fossero dovute a causa di servizio, cioè ad affezione contratta nell'ambiente di lavoro a causa del fumo.
10. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Non essendosi la controparte costituita, non vi è luogo a pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2006
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