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mercoledì 22 maggio 2013

TAR Palermo Malattia professionale derivante da c.d. "mobbing"


Nuova pagina 1



REPUBBLICA ITALIANA N.         Reg. Sent.       
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia,
Sede di Palermo, Sezione prima, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
 N. 2390 Reg. Gen.
ANNO 2006
 TAR  Palermo 550/2007



sul ricorso n. 2390/2006
proposto da ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD..., rappresentato e difeso dall’Avvocato
Goffredo Garaffa, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Palermo, via Marchese di Villabianca n.82;

contro

- l’ISTITUTO
NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI AL LAVORO (INAIL),
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e
difeso dall’Avvocato S. Cacioppo, presso il cui studio in Palermo, via
del Fante 30/D è elettivamente domiciliato;

per l’annullamento

-
della nota del 03.10.2006, con la quale è stato negato l’accesso agli
atti richiesti dal ricorrente in data 18.09.2006, relativi al
procedimento di accertamento di malattia professionale derivante da
“mobbing”.

e per la declaratoria

- del diritto ad esaminare gli atti
di cui alla predetta domanda, ex articolo 25 legge n.241/1990;

   
Visto il ricorso, notificato il 16.11.2006 e depositato il 01.12.2006
con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio
della amministrazione intimata;

     Visti gli atti tutti di causa;

     Designato relatore, alla camera di consiglio del 16 gennaio 2007,
il Referendario Agnese Anna Barone;

     Uditi l’Avvocato T. D’Angelo
in sostituzione dell’Avvocato G. Garaffa per il ricorrente;

   
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

   
Il dott. ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD..., medico del S.S.N. ha denunziato in data
10.06.2004 la malattia professionale derivante da cd “mobbing”
chiedendone il riconoscimento come dipendente da causa di servizio.

     Con provvedimento del 17.10.2005 l’istruttoria è stata definita
negativamente, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 30.06.1965
n. 1024.

     Con istanza del 08.05.2006 il ricorrente ha presentato
richiesto di accesso a tutti gli atti del procedimento di
riconoscimento della malattia professionale; a tale richiesta l’
amministrazione intimata ha risposto di non essere in possesso di
documentazione diversa da quella prodotta dal medesimo richiedente nell’
ambito dell’istruttoria, e comunque di individuare la documentazione
richiesta e di specificare la natura dell’interesse giuridico sotteso
all’esercizio del diritto di accesso.

     Con nota del 18.09.2006 il
dott. ...OMISSISVLD... ha specificato di voler accedere alle valutazioni espresse
dall’ispettore INAIL e alle valutazioni formulate dai medici,
giustificando tale richiesta con il generico riferimento alla difesa
dei propri interessi;

     Tale richiesta è stata respinta con nota
del 03.10.2006 motivata in base al contenuto dell’articolo 14 lettera
a) e d), che il dott. ...OMISSISVLD... ha impugnato, chiedendo la declaratoria
del suo diritto all’accesso alla documentazione richiesta.

     L’
amministrazione intimata si è costituita in giudizio eccependo l’
inammissibilità del ricorso per la mancata indicazione dell’interesse
legittimante la richiesta, in considerazione anche della tipologia del
documento richiesto dal ricorrente, sottratto al diritto di accesso
dall’articolo 14 del regolamento di disciplina del diritto di accesso
ai documenti formati dall’INAIL.

     Alla camera di consiglio del 16
gennaio 2007 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

     Il
ricorso è inammissibile secondo quanto di seguito precisato.

     L’
articolo 14 del regolamento recante la disciplina del diritto di
accesso ai documenti dell’INAIL prevede che “… nei limiti di quanto
disposto dal successivo articolo 15, sono sottratti al diritto di
accesso …d) gli accertamenti medico-legali e la documentazione
sanitaria … h) i documenti attinenti ad inchieste ispettive sommarie o
formali”. Il successivo articolo 15 dispone che in presenza di una
richiesta che sia finalizzata alla tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti la relativa richiesta deve essere dettagliatamente motivata
in ordine: a) alla situazione giuridica che si intende tutelare
attraverso l’accesso e b) alla necessità dell’accesso richiesto ai fini
della tutela, prevedendo, altresì un particolare procedimento di
rilascio.

     In presenza di tali disposizioni (la cui legittimità
non è stata censurata da parte ricorrente), il ricorso è inammissibile,
considerato che la documentazione richiesta rientra nella tipologia di
atti sottratti al diritto di accesso e che comunque il ricorrente non
ha specificato in alcun modo la situazione giuridica da tutelare per la
quale la predetta documentazione si sarebbe resa necessaria.

     Il
ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.

     Le spese del
giudizio possono compensarsi tra le parti, a ciò sussistendo giusti
motivi.

P.Q.M.

     Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sicilia, Sezione prima, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
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     Spese compensate.
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     Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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     Così
deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del  16 gennaio 2007, con
l'intervento dei signori magistrati:-------------

     - Giorgio
Giallombardo,    Presidente;

     - Agnese Anna Barone,  
Referendario, estensore;

     - Roberto Valenti,    Referendario;


____________________________________Presidente


____________________________________Estensore


____________________________________Segretario


Depositata in
Segreteria il___________

IL SEGRETARIO





G.M.



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