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mercoledì 22 maggio 2013

Cassazione: Multe: all'ordinanza-ingiunzione manca la firma del Prefetto?


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Multe: all'ordinanza-ingiunzione manca la firma del Prefetto? Se non sigla neppure un delegato non è imputabile all'organo emittente

L'atto può infatti essere sottoscritto da un'altra persona abilitata per legge o incaricata, ma va dichiarata l'esistenza del provvedimento che legittima la sostituzione al rappresentante del Governo





Cass. civ. Sez. II, 01-03-2007, n. 4861

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPADONE Mario - Presidente

Dott. MALZONE Ennio - Consigliere

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere

Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere

Dott. MALPICA Emilio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI 21, presso lo studio dell'avvocato VAGLIO Mauro, che lo difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO ROMA già PREFETTURA DI ROMA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 38426/02 del Giudice di Pace di ROMA, depositata il 02/12/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/03/06 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;

udito l'Avvocato VAGLIO Mauro, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e deposita nota spese;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con sentenza del 2.12.2002 il Giudice di Pace di Roma respingeva il ricorso proposto da V.D. in opposizione all'ordinanza- ingiunzione del Prefetto di Roma n. 675 del 13.3.2002 notificata il 23.5.2002, emessa a seguito di accertamento della violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, contestata in data 5.8.2001, in ordine alla quale il ricorrente aveva proposto ricorso al Prefetto di Roma chiedendo di essere ascoltato di persona dal Prefetto che non lo aveva mai convocato.

Sulle eccezioni di nullità o annullabilità dell'ordinanza- ingiunzione per la mancata audizione del ricorrente e per la mancata sottoscrizione di essa da parte del Prefetto, non essendo identificabile il soggetto firmatario del provvedimento, la sua qualifica e da quale atto amministrativo avesse ricevuto il potere di emettere l'ordinanza-ingiunzione, il Giudice di Pace affermava che, secondo espressa menzione contenuta nell'ordinanza il V., evidentemente convocato, non si presentava all'audizione; e che la mancata sottoscrizione del Prefetto non incideva sulla riferibilità dell'atto all'organo dal quale promanava.

Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il V. deducendo a motivi di impugnazione:

1) la violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2 e art. 23, D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

- per avere il Giudice di Pace erroneamente ritenuto che la P.A. abbia provveduto alla convocazione del V., sulla base della stampigliatura, riportata nell'ordinanza-ingiunzione, secondo cui il V. "non si presentava all'audizione", NONOSTANTE:

A) a fronte della contestazione sollevata, incombesse alla P.A. l'onere di provare che il ricorrente era stato all'uopo convocato; e che la convocazione fosse pervenuta a conoscenza del medesimo;

B) la P.A. non avesse in alcun modo indicato i motivi che avevano determinato la sua convinzione dell'avvenuta convocazione del V.;

2) la violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 e D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 203, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

- per avere il Giudice di Pace erroneamente ritenuto che la mancata sottoscrizione, della ordinanza-ingiunzione, da parte del Prefetto non incida sulla riferibilità dell'atto all'organo dal quale esso promana, NONOSTANTE:

A) l'art. 203 C.d.S., prescriva che debba essere il Prefetto ad emettere l'ordinanza-ingiunzione e non l'Ufficio Territoriale del Governo, per cui, al posto del Prefetto, può sottoscrivere solo il vice Prefetto Vicario oppure un funzionario all'uopo delegato;

B) sussistendo contestazioni in ordine alla identificazione del sottoscrittore, incombente alla P.A. l'onere di provare l'identità del sottoscrittore, la qualifica dallo stesso rivestita all'epoca della sottoscrizione, la regolare delega da parte del Prefetto.

Entrambi i motivi dì ricorso sono fondati.

Quanto al primo motivo, ha errato il Giudice di Pace nell'affermare che, sulla base della menzione contenuta nell'ordinanza-ingiunzione, del non essersi il V. presentato all'audizione del Prefetto, fosse evidente che il medesimo era stato convocato dall'autorità amministrativa e che la convocazione era pervenuta a sua conoscenza;

circostanze, viceversa, che, essendo state contestate, andavano provate dalla stessa P.A., onere al quale non ha adempiuto.

Quanto al secondo motivo, erra nuovamente il Giudice di Pace quando afferma che la mancata sottoscrizione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto, non incida sulla riferibilità dell'atto all'organo dal quale esso promana.

Il Giudice di Pace, infatti, non tiene conto che la legge, attribuendo il potere di emettere l'ordinanza-ingiunzione al Prefetto (art. 204 C.d.S.) consente, in caso di mancata sottoscrizione autografa dell'atto da parte dello stesso, che essa possa essere effettuata da persona abilitata per legge a sostituirlo, o da persona a ciò delegata da chi ne ha il potere. E' necessario, perciò, ai fini dell'imputabilità dell'atto al Prefetto che sia dichiarata l'esistenza del provvedimento che legittimi la sostituzione e la provenienza del soggetto cui è stato attribuito il relativo potere.

Di conseguenza, in mancanza di detti elementi di forma ed in presenza della contestazione di controparte, ove la dimostrazione non sia altrimenti acquisita al processo, l'atto non può essere attribuito al Prefetto (V. sent. 4425/94).

Poichè, nella specie, nessuna indagine in tale senso risulta effettuata, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, al Giudice di Pace di Roma, nella persona di altro magistrato, che provvedere ad un nuovo esame della controversia in applicazione dei principi esposti.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; rinvia per nuovo esame al Giudice di Pace di Roma, nella persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2006.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2007

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