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mercoledì 22 maggio 2013

Consiglio di Stato: Polizia di Stato ..diniego di concessione del congedo straordinario per trasferimento




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 297/07

Reg.
Dec.

N. 4378 Reg.Ric.

ANNO   2002

Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’interno, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei
Portoghesi n. 12;

contro

...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD..., non costituitosi in
giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione I, n. 2624/2001;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visti gli atti
tutti della causa;

     Alla pubblica udienza del 28-11-2006 relatore
il Consigliere Roberto Chieppa.

     Udito l'Avv. dello Stato Tortora;

     Visto l’art. 26, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971 n.
1034, come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000
n. 205;

     Rilevato che con l’impugnata sentenza è stato accolto il
ricorso proposto da ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD..., sovrintendente capo della Polizia
di Stato, avverso il diniego di concessione del congedo straordinario
per trasferimento;

     Rilevato che il Ministero dell’interno ha
proposto ricorso in appello, deducendo la violazione dell’art. 15 del d.
P.R. n. 395/1995 e sostenendo che la minima distanza tra la nuova sede
di servizio e quella vecchia non giustificava la concessione del
congedo straordinario, tenuto anche conto della mancata
rappresentazione di esigenze di riorganizzazione familiare;

   
Ritenuto che il ricorso in appello è infondato, in quanto il citato
art. 15 non vincola la concessione del congedo straordinario per
trasferimento ad una distanza minima tra sedi di servizio, ma subordina
il beneficio alla sussistenza di esigenze d riorganizzazione familiare;

     Considerato che con l’impugnato provvedimento l’amministrazione
si era limitata a negare il congedo per la mancata rappresentazione di
tali esigenze, mentre il ricorrente aveva indicato esigenze di
riorganizzazione connesse con l’accompagnamento dei figli a scuola;

     Ritenuto, quindi, che, come rilevato dal Tar, l’impugnato diniego
è illegittimo, non avendo l’amministrazione fornito alcuna motivazione
circa l’insussistenza delle esigenze rappresentate dal proprio
dipendente;

     Ritenuto che il ricorso in appello deve essere
respinto e che nulla deve essere disposto per le spese in assenza di
costituzione della parte appellata.

P. Q. M.

     Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in
appello indicato in epigrafe.

     Nulla per le spese.

     Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 28-11-2006 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con
l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone     Presidente

Luciano
Barra Caracciolo    Consigliere

Lanfranco Balucani     Consigliere

Domenico Cafini     Consigliere

Roberto Chieppa     Consigliere Est.


Presidente

f.to Claudio Varrone

Consigliere       Segretario

f.to
Roberto Chieppa     f.to Annamaria Ricci



DEPOSITATA IN SEGRETERIA


il..................26/01/2007...................

(Art. 55, L.
27/4/1982, n.186)

per Il Direttore della Sezione

f.to Giovanni Ceci




CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)


Addì...................................copia conforme alla presente è
stata trasmessa


al
Ministero..............................................................................................


a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.
642


                                    Il Direttore della
Segreteria



N.R.G. 4378/2002



FF



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