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mercoledì 22 maggio 2013

TAR: Azzeramento dei punti: illegittima la revisione della patente


Nuova pagina 1



R E P U B B L I C A   I T A L I A NA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

- Prima Sezione -

composto dai magistrati:
    Reg. Sent. n. 1336/07
Reg. Gen. n. 233/07




- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente

- Roberta  VIGOTTI  - Consigliere

- Richard GOSO   - Referendario, estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 233/2007, proposto da ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD..., rappresentata e difesa dagli avv.ti Flavio Campagna e Cristina Zaccaria, elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Torino, piazza Statuto n. 14;

contro

il MINISTERO dei TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ope legis in corso Stati Uniti n. 45;

la Prefettura di Torino, U.T.G., Ufficio Auto, in persona del Ministro pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

del provvedimento n. 1771/RA emesso dal Ministero dei trasporti, Direzione Generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, Ufficio Provinciale di Torino, in data 15 dicembre 2006, con il quale è stata disposta nei confronti della ricorrente la revisione della patente di guida mediante espletamento di un nuovo esame di idoneità tecnica, in considerazione dell’esaurimento dei punti posseduti ai fini della validità del titolo,

nonché per l’annullamento

di tutti gli atti del procedimento presupposti, preordinati, connessi e/o consequenziali, ancorché di estremi e contenuto sconosciuti, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.

  Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

  Vista la domanda cautelare proposta in via incidentale dalla ricorrente;

  Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dei trasporti;

  Visti gli atti tutti del giudizio;

  Giudice relatore alla camera di consiglio del 21 marzo 2007 il referendario Richard Goso;

  Uditi i difensori intervenuti, come da verbale;

  Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO  E DIRITTO

La ricorrente contesta la legittimità del decreto in epigrafe indicato, con il quale il Ministero dei trasporti ha disposto, ai sensi dell’art. 126-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la revisione della sua patente di guida, per esaurimento del relativo punteggio.

L’esponente deduce, in buona sostanza, di non aver ricevuto alcuna comunicazione relativa alla decurtazione dei 10 punti che, alla data del 22 dicembre 2005, residuavano sulla sua patente di guida, come da comunicazione in pari data della motorizzazione civile, e propone motivi di g...OMISSISVLD...me così rubricati:

I) Violazione di legge in relazione agli artt. 200, comma 1, 201, comma 1, e 126-bis, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

II) Violazione di legge dovuta a difetto di motivazione; eccesso di potere per difetto dei presupposti su cui si basa il provvedimento impugnato (art. 3, commi 1 e 3, legge n. 241/1990; art. 9, legge n. 91/1992).

Sulla scorta di tali censure, la ricorrente insta conclusivamente per l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione dell’esecuzione.

Si è costituito in giudizio il Ministero dei trasporti, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, opponendosi all’accoglimento del g...OMISSISVLD...me con memoria sostanzialmente di stile.

Con memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, la ricorrente ha dedotto quale ulteriore motivo di ricorso

III) Violazione di legge in relazione all’art. 7 della legge n. 241/1990.

Alla camera di consiglio del 21 marzo 2007, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio ha trattenuto il ricorso per la decisione immediata, ai sensi dell’art. 26, comma 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

E’ palesemente fondata, infatti, la censura di legittimità proposta con il primo motivo di g...OMISSISVLD...me e riferita alla violazione dell’art. 126-bis del Codice della Strada.

La disposizione citata prevede che, all’atto del rilascio della patente di guida, siano attribuiti al titolare venti punti che vanno annotati nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Il punteggio di cui sopra è destinato a subire decurtazioni nel caso di violazione di una delle norme del Codice della Strada alle quali si connetta, quale sanzione accessoria, la perdita di punteggio.

L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione comportante una decurtazione del punteggio deve darne notizia, nel termine di trenta giorni dalla definizione della contestazione, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida che, a sua volta, comunicherà agli interessati la variazione del punteggio.

Infine, alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente dovrà sottoporsi a nuovo esame di idoneità tecnica, previo provvedimento di revisione della patente.

Nel caso in esame, la ricorrente afferma di non aver ricevuto alcuna comunicazione successiva a quella del 22 dicembre 2005 che individuava un punteggio residuo di dieci punti né la notifica delle contravvenzioni elevate a suo carico e costituenti il presupposto dell’ulteriore variazione di punteggio.

Le omissioni suddette – che possono ritenersi comprovate in quanto non smentite dalla documentazione prodotta in atti dalla difesa erariale – concretano il vizio di violazione di legge dedotto dalla ricorrente la quale, in conseguenza, non è stata posta in condizioni di apprestare i rimedi previsti per il ricupero dei punti sottratti.

Con assorbimento delle ulteriori doglianze, pertanto, il ricorso deve essere accolto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese del grado di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21 marzo 2007.

         IL PRESIDENTE        L’ESTENSORE

f.to. A. Gomez de Ayala     f.to R. Goso

il Direttore di segreteria

f.to M. Luisa Cerrato Soave

Depositata in segreteria a sensi di legge

il 21 marzo 2007

il Direttore di segreteria

f.to M. Luisa Cerrato Soave

R.G. 233/07




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