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mercoledì 22 maggio 2013

Consiglio di Stato: Arruolamento in polizia: avere un tatuaggio non è motivo automatico di esclusione


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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1520/2007

Reg.Dec.

N. 6378 Reg.Ric.

ANNO  2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 6378/2002, proposto da:

- Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma;

c o n t r o

- ...OMISSISVLD......OMISSISVLD... ...OMISSISVLD..., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Greco e con quest’ultimo elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Paolo Grimaldi, in via Monte Santo n. 10/a, Roma;

per la riforma

della sentenza breve del T.a.r. Lazio, Roma, sezione I-ter, n. 3579/2002, resa inter partes e concernente il giudizio d’inidoneità all’assunzione in servizio presso la polizia di Stato di una agente recante tatuaggi in zone scoperte (polso sinistro e ginocchia).

     Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

     Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’appellata Castelli;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore, alla pubblica udienza del 6 febbraio 2007, il Consigliere Aldo SCOLA;

     Uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Borgo e l’avv. Francesco Greco;  

     Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

     L’attuale appellata ...OMISSISVLD...partecipava alla selezione per l’arruolamento di n. 780 allievi agenti della Polizia di Stato e, convocata per la prescritta visita psico-fisica, veniva dichiarata inidonea allo specifico servizio dalla Commissione medica con provvedimento notificato il 10-12-1998, per la rilevata presenza di tatuaggi in zone scoperte del corpo (polso sinistro ed entrambe le ginocchia).

     Avverso tale atto l’interessata proponeva al T.a.r. Lazio un primo gravame, deducendo eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità manifesta e travisamento dei fatti; violazione dell’art. 3, legge n. 241/1990; violazione dell’art. 2 n. 3, d.P.R. n. 904/1983 (secondo cui i tatuaggi non comporterebbero un giudizio automatico di inidoneità al servizio, per cui la Commissione medica avrebbe dovuto indicare le concrete ragioni per le quali i tatuaggi stessi, per forma, dimensioni e posizione avrebbero dovuto essere ritenuti ostativi alla assunzione in servizio dell’interessata.

     Secondo la Commissione la candidata avrebbe avuto tatuaggi figurati in zone scoperte del polso sinistro e di entrambe le ginocchia (peraltro quello sul polso  coperto dall’orologio e gli altri due al di sopra delle ginocchia e celati dal vestiario: comunque, non deturpanti il corpo della ricorrente né indici di personalità abnorme, avendo una dimensione di pochi millimetri).

     Si costituiva in giudizio il Ministero dell’interno, che resisteva al gravame, la cui istanza cautelare veniva accolta.

     Con successivo ricorso la ...OMISSISVLD...impugnava il decreto n. 333-B12/M.3A(96) H dell’8-3-199, recante la sua esclusione dal concorso, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per violazione dell’art. 21, legge n. 1034/1971, ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittoria motivazione (non avendo la p.a. tenuto conto del fatto che l’efficacia del giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione era stata sospesa dal giudice amministrativo).

     Il Ministero dell’Interno di nuovo si costituiva in giudizio per resistere a tale secondo ricorso (la cui domanda cautelare veniva accolta).

     Un terzo gravame veniva, quindi, proposto dalla ...OMISSISVLD...contro il provvedimento della Direzione centrale del Personale, Divisione I, Ministero dell’interno, con cui si disponeva che la ricorrente (dopo aver sostenuto gli esami finali al 150° corso di formazione per allievi agenti di Polizia) avrebbe dovuto essere rinviata al luogo di residenza senza prestare la promessa solenne, per eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà dell’amministrazione.

     La Commissione medica, essendo stato sospesa dal giudice amministrativo l’efficacia del giudizio di inidoneità al servizioin Polizia, aveva sottoposto ad ulteriori accertamenti psico-fisici la ricorrente e, pur avendo nuovamente riscontrato la presenza dei tatuaggi, aveva dichiarato idonea l’interessata, che non poteva essere rinviata, dunque, al luogo di residenza senza prima aver prestato la promessa solenne.

     Anche in questo caso il Ministero dell’interno si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso.

     I tre ricorsi venivano riuniti ed accolti, con conseguente annullamento degli atti impugnati, salvi restando gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione (riflettendosi la ravvisata invalidità del giudizio, originariamente espresso dalla Commissione medica, in via derivata e con effetto caducante, sul consequenziale decreto di esclusione della ...OMISSISVLD...dall’arruolamento, nonché sull’ulteriore provvedimento disponente il suo rientro al luogo di residenza senza la previa prestazione della promessa solenne).

     In esecuzione di detta sentenza (non impugnata e, quindi, passata in giudicato) la Commissione medica si riuniva nuovamente, reiterando il giudizio d’inidoneità (fondato sulla mera visibilità dei tre tatuaggi e non sulla loro attitudine deturpante), a sua volta impugnato dall’interessata per violazione degli artt. 24 e 25, Cost., e dell’art. 33, legge n. 1034/1971; travisamento dei fatti e violazione del giudicato; eccesso di potere per carente motivazione, manifesta illogicità e contraddittorietà; violazione dell’art. 3, legge n. 241/1990, e degli artt. 2 e 3, d.P.R. n.904/1983.

     La p.a. intimata si costituiva in giudizio e resisteva pure a questo gravame, che veniva anch’esso accolto (per violazione di legge e di giudicato) con sentenza breve, poi impugnata dall’amministrazione soccombente per violazione del d.P.R. n. 273/1990 (che avrebbe modificato l’art. 2, d.P.R. n. 904/1983, sopprimendovi l’avverbio “soltanto”, riferito alle caratteristiche deturpanti od indicanti personalità abnorme, così risultate ampliate), in rapporto ad un giudizio di merito espresso il 10 dicembre 1998 (quando detto d.P.R. era già da tempo in vigore) e, comunque,  insindacabile in sede giurisdizionale amministrativa.

     La ...OMISSISVLD...(che aveva superato il periodo di prova) si costituiva in giudizio con apposita memoria di resistenza, in cui eccepiva la correttezza dell’impugnata pronuncia, richiamando tutte le argomentazioni già dedotte in precedenza pure in successiva memoria ulteriormente illustrante la sopravvenuta carenza d’interesse in capo alla p.a., in rapporto al giudicato precedentemente formatosi (v. sopra); l’intervenuta scomparsa dei discussi tatuaggi; la carente motivazione dell’atto impugnato; le varie forme di eccesso di potere ravvisabili in quest’ultimo, se ritenuto adottato in sede di autotutela (in rapporto alla visita medica effettuata sull’interessata il 4, 5 e 6 maggio 1999, senza ritenere i tatuaggi - nuovamente esaminati – ostativi all’idoneità al servizio in Polizia); la mancata confutazione della memoria (trasmessa con raccomandata a. r. 12 dicembre 2001) ex art. 10, legge n. 241/1990 .

     All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione dopo il rigetto di un’istanza cautelare (con ord. C.d.S., sezione IV, n. 3593/2002).

D I R I T T O

     L’appello è infondato e va respinto, dovendosene disattendere le dedotte censure per le ragioni che seguono, desumibili dalla documentazione allegata agli atti, attestante come i primi giudici abbiano correttamente annullato (per condivisibili ragioni) i provvedimenti gravati dalla Castelli.

     Alla stregua della norma in esame la Commissione medica non poteva fondare il giudizio di inidoneità sulla semplice presenza di tatuaggi in alcune zone scoperte del corpo, ma doveva darsi carico di accertare se a causa dei medesimi tatuaggi la figura dell’interessata risultasse deturpata ovvero se dalla forma e dalle dimensioni delle figure incise sulla pelle potesse attribuirsi alla stessa un’abnorme personalità.

     Nella specie, poi, le ragioni che avevano indotto la Commissione ad emettere il contestato giudizio sfavorevole dovevano essere esposte in maniera particolarmente esaustiva e dettagliata in quanto, come emerge dalla documentazione fotografica versata in atti, i tatuaggi della ...OMISSISVLD...hanno dimensioni davvero minime e sono di colore sbiadito, tanto da essere appena visibili.

     Di questi, poi, uno è posto nella parte superiore del polso sinistro, in posizione tale da essere completamente coperto dalla eventuale presenza di un orologio; mentre gli altri sono collocati nella parte più alta delle ginocchia e, quindi, restano celati dalla presenza del vestiario.

     In ogni caso meritava specifica considerazione da parte della Commissione la circostanza che i tatuaggi in questione non rappresentano figure o immagini colorate, ma sono costituti da semplici segni grafici che, secondo la difesa dell’istante, sarebbero simboli di buona sorte e fratellanza ed espressione di idiomi orientali.

     A tutto ciò deve aggiungersi che ogni possibile argomentazione risulta ormai coperta dal giudicato di cui alla cit. pronuncia n. 7448/2001 del T.a.r. Lazio, il che toglie ogni pregio pure alla residua argomentazione della difesa erariale attinente alla sopravvenuta soppressione dell’avverbio “soltanto”, che peraltro non appare foriera di significati dell’esaminata normativa sostanzialmente mutati od ampliati, ma piuttosto messaggera del mero intento di eliminare dal testo una parola ritenuta palesemente ultronea, nell’ambito di una disposizione dalla portata già obiettivamente restrittiva.

     Conclusivamente, l’appello dev’essere respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza, mentre le spese del giudizio di secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta,

- respinge l’appello;

-  condanna il Ministero appellante al pagamento di spese ed onorari del secondo grado di giudizio in favore di ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD... Castelli, liquidati in complessivi euro cinquemila/00, oltre agli accessori di legge.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autoritàamministrativa.

     Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2007, con l'intervento dei signori magistrati:

Gaetano  TROTTA    Presidente

Sabino  LUCE    Consigliere

Paolo  BUONVINO    Consigliere

Domenico  CAFINI    Consigliere

Aldo   SCOLA    Consigliere rel. est.


Presidente

GAETANO TROTTA

Consigliere       Segretario

ALDO SCOLA      ANNAMARIA RICCI




DEPOSITATA IN SEGRETERIA


il...04/04/2007

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA



CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)


Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa 


al Ministero..............................................................................................


a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642


                                    Il Direttore della Segreteria




N.R.G. 6378/2002




FF



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