Consiglio di Stato 2023-"Il provvedimento è stato determinato da "…reiterata violazione del divieto di guida durante il periodo di comminazione della sanzione di sospensione e la condotta posta in essere dal predetto operatore T., caratterizzata da episodi di aggressività e in generale non conformità ad un comportamento in servizio idoneo ad assicurare la necessaria affidabilità e correttezza nello svolgimento dell'attività per la quale è stata rilasciata la relativa licenza T., costituisce un pericolo per gli utenti del servizio pubblico, tale da compromettere il funzionamento e la buona immagine dell'Amministrazione"."
Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 22/06/2023) 01-09-2023, n. 8125
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati x
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove n. 21; Roma Capitale, Dipartimento Mobilità e Trasporti, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda) n. 8201/2019, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2023 il Cons. Annamaria Fasano e udito per le parti l'avvocato Giustiniani;
Svolgimento del processo
1. -OMISSIS- ha impugnato la determinazione dirigenziale n. x, prot. n. (...) di Roma Capitale - Dipartimento Mobilità e Trasporti - Direzione trasporto pubblico e infrastrutture - Uff. Contenzioso, del 7.11.16, con la quale è stato dichiarato decaduto dalla titolarità della licenza di T. n. x.
2. Il provvedimento è stato determinato da "…reiterata violazione del divieto di guida durante il periodo di comminazione della sanzione di sospensione e la condotta posta in essere dal predetto operatore T., caratterizzata da episodi di aggressività e in generale non conformità ad un comportamento in servizio idoneo ad assicurare la necessaria affidabilità e correttezza nello svolgimento dell'attività per la quale è stata rilasciata la relativa licenza T., costituisce un pericolo per gli utenti del servizio pubblico, tale da compromettere il funzionamento e la buona immagine dell'Amministrazione".
3. Con il ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, -OMISSIS- ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento, argomentando che sarebbe stato violato il Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, e sostenendo che le motivazioni della determinazione dirigenziale non rientrerebbero tra i casi tassativamente previsti dal Regolamento per deliberare la decadenza della licenza. Il ricorrente ha ritenuto che nella specie sia stato violato l'art. 3 della L. n. 241 del 1990 per la generica indicazione degli atti normativi di riferimento, nonché ai sensi dell'art. 21 quater della L. n. 241 del 1990 cit. per la genericità dei motivi a sostegno del provvedimento.
4. Il Tribunale amministrativo regionale adito, con sentenza n. 8201/2019, ha respinto il ricorso, sostenendo che l'atto di decadenza assunto dall'Amministrazione comunale è un atto doveroso, derivante dalla pertinente e corretta applicazione del Regolamento comunale nonché del Codice di comportamento degli operatori degli autoservizi pubblici non di linea.
5. Con atto di appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, illustrato anche con memorie, -OMISSIS- ha impugnato la suddetta pronuncia chiedendone l'integrale riforma, lamentando: "I. Error in giudicando in merito al primo motivo di ricorso: l'illegittimità del provvedimento di decadenza per violazione delle norme regolatorie di Roma Capitale in tema di decadenza della licenza (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34 del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con Deliberazione n. 68 dell'8/9.11.13 dell'Assemblea Capitolina); II. Error in iudicando in merito al secondo motivo di ricorso: l'illegittimità del provvedimento di decadenza della licenza per impossibilità di poterne conoscere i presupposti (violazione dei principi in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - eccesso di potere - contraddittorietà e difetto dei presupposti giuridici - violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990); III. Error in iudicando in merito al terzo motivo di ricorso: l'illegittimità del provvedimento di decadenza per difetto di motivazione; IV. Domanda di risarcimento del danno".
6. Si è costituita Roma Capitale che, con memoria, ha concluso per il rigetto dell'appello.
7. Con ordinanza n. 976 del 2020, questa Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
8. All'udienza del 22 giugno 2023, la causa è stata assunta in decisione.
Motivi della decisione
9. Con il primo mezzo, -OMISSIS- lamenta che il Giudice di prima istanza avrebbe erroneamente respinto il primo motivo di ricorso introduttivo assumendo, in maniera apodittica, che l'atto di decadenza si atteggia ad un atto doveroso, sicchè Roma Capitale avrebbe correttamente operato facendo applicazione sia del disposto di cui all'art. 34, comma 3, del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, sia dell'art. 5.1 del relativo Codice di comportamento (approvato dalla GC con deliberazione n. 384/2013), laddove, al contrario, dalle suddette disposizioni non deriverebbe alcuna dichiarazione di decadenza della licenza T., non essendo applicabili al caso di specie.
10. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il T.A.R. avrebbe erroneamente respinto il secondo motivo di ricorso introduttivo dando per sussistente la violazione di legge oggetto del primo motivo di ricorso, ed escludendo la sussistenza di vizi procedimentali e di motivazione del provvedimento impugnato. Il provvedimento di decadenza, al contrario, farebbe riferimento a varie circostanze di fatto senza allegare i relativi documenti che provano le varie contestazioni. Sotto un altro profilo, l'impossibilità di conoscere i fatti che hanno concorso alla decadenza della licenza e la non chiarezza in merito al tipo di procedimento effettivamente in corso hanno determinato una scarsa contezza dei presupposti giuridici e fattuali che hanno condotto all'emanazione della determina impugnata.
11. Con la terza censura, si contesta la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto non ravvisabile il vizio di motivazione del provvedimento di decadenza lamentato con il terzo motivo di ricorso di primo grado. L'appellante argomenta che l'atto di decadenza della licenza conterrebbe il mero richiamo ad alcune denunce proposte nei suoi confronti, ma da cui non sarebbe ancora scaturita una condanna con sentenza e/o una misura cautelare. Non sarebbe stato illustrato nell'atto: a) in che cosa sia consistita realmente la condotta del -OMISSIS-; b) a quali episodi di aggressivi e non conformità al comportamento affidabile e corretto di un operatore T. si sia fatto riferimento; c) come, quando, e in che modo, l'appellante avrebbe effettivamente posto in pericolo gli utenti del servizi pubblico; c) in che maniera e con che mezzi un singolo conducente di T. avrebbe potuto compromettere il regolare funzionamento e la buona immagine dell'Amministrazione. L'esponente eccepisce, altresì, che dal proprio certificato giudiziale non risulterebbe che i fatti (sconosciuti) oggetto delle denunce abbiano portato all'emanazione di provvedimenti giudiziali, quali misure cautelari e/o sentenze di condanna. Roma Capitale, inoltre, nonostante le memorie difensive presentate dal ricorrente nel corso del procedimento, non avrebbe argomentato su quanto dallo stesso controdedotto in merito all'assenza di elementi ed atti idonei a circostanziare la presunta condotta aggressiva dell'appellante.
12. Il ricorrente propone domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito, evidenziando l'impossibilità di svolgere il servizio T. dalla data di emanazione del provvedimento di decadenza (7 novembre 2016), e riservandosi di quantificare in corso di causa l'esatta somma che l'Amministrazione resistente sarebbe tenuta a rifondare a titolo di ristoro del pregiudizio.
In subordine, chiede che la determinazione del danno sia liquidata all'esito del giudizio di appello in via equitativa.
13. I motivi di ricorso, in quanto attinenti a profili connessi, vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica.
14. Le critiche non possono essere condivise.
14.1. Il provvedimento di decadenza della licenza T. è stato emesso 'in quanto la reiterata violazione del divieto di guida durante il periodo di comminazione della sospensione e la condotta posta in essere dal predetto operatore T., caratterizzata da episodi di aggressività e in generale non conformità a un comportamento in servizio idoneo ad assicurare la necessaria affidabilità e correttezza nello svolgimento dell'attività per la quale è stata rilasciata la relativa licenza T. costituisce un pericolo per gli utenti del servizio pubblico e tale da compromettere il regolare funzionamento e la buona immagine dell'Amministrazione'.
Le emergenze processuali, evidenziate anche dal Collegio di prima istanza, rilevano plurime condotte illecite commesse dal ricorrente, il quale, pur essendo stato già sanzionato con un provvedimento di sospensione della licenza, ha continuato a svolgere il servizio in violazione del provvedimento inibitorio. Invero, dalla relazione del 1 marzo 2017, prot. n. (...), si evince che nonostante la sospensione, -OMISSIS- ha continuato ad esercitare il servizio T. ponendo in essere una serie di irregolarità e di illeciti.
In particolare, in data 13 luglio 2016, l'U.O. G.P.I.T. della Polizia di Roma Capitale, con nota prot. n. (...) ha comunicato all'Amministrazione che il sig. -OMISSIS- D. durante il periodo di sospensione ha espletato un servizio pubblico di piazza mettendo in essere un trasporto abusivo e, pertanto, ai sensi dell'art. 86, comma 2, C.d.S., gli agenti accertatori hanno proceduto, ex art. 213 del C.d.S., al sequestro del veicolo abbinato alla licenza T. allo stesso intestata, nonché al ritiro della patente di guida.
Inoltre, tra le varie contestazioni, si segnala quella della Polizia di Stato che, con nota del 4 maggio del 2016, ha informato il Dipartimento che, a seguito di denuncia querela presentata da un utente, ha dovuto provvedere a deferire all'Autorità giudiziaria il sig. -OMISSIS- per la violazione degli artt. 612, 582 c.p.
14.2. Da quanto sopra, appare evidente che il provvedimento di decadenza è stato un atto doveroso da parte dell'Amministrazione a fronte di reiterate condotte illecite poste in essere dal ricorrente, ed è stato determinato anche a seguito del parere della Commissione di Garanzia, nominata con determina dirigenziale n. 1197 del 10.12.2013, la quale, con nota 20 ottobre 2016, prot. n. (...), ha comunicato: "La Commissione, dopo aver esaminato gli atti presenti nel fascicolo documentale riscontrata la reiterata violazione della normativa vigente degli autoservizi pubblici non di linea e viste le segnalazioni provenienti dagli organi competenti di violazioni del codice penale, prende atto, ritenendo condivisibili le motivazioni, in ordine 'ai procedimenti già avviati dall'Amministrazione di revoca con nota prot. n. (...) del 12.7.2016 e di decadenza con nota prot. n. (...) del 7.7.2016, nonché l'ulteriore provvedimento di sospensione cautelare Determinazione Dirigenziale n. x notificata all'interessato il 16.8.2016".
14.3. Ciò premesso, le doglianze illustrate in ricorso non colgono nel segno, atteso che la ricostruzione del quadro normativo prospettata dall'appellante omette di dare il giusto rilievo all'art. 5.1 del Codice di Comportamento degli Operatori degli Autoservizi pubblici non di linea (approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 3 del 10.1.2014), chiaramente citato nel provvedimento impugnato, il quale dispone che "Al titolare della licenza o dell'autorizzazione che non osservi il provvedimento di sospensione del servizio è revocato il titolo". Nella specie, la suddetta disposizione è stata applicata in combinato disposto con l'art. 34, comma 3, del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea (di cui alla deliberazione n. 68/2011), norma richiamata nel provvedimento impugnato (in combinato disposto con l'art. 5.1. cit.), anche se riferita all'illecita applicazione delle tariffe, al fine di individuare l'obbligo sanzionatorio in ipotesi di violazioni ripetute.
Né può essere rilevante che le condotte e le violazioni contestate non abbiano avuto ancora un esito giudiziale sfavorevole, ossia una condanna penale o l'applicazione di una misura cautelare (come argomenta l'appellante), atteso che l'atto di decadenza è stato comminato per violazioni ripetute del Codice di Comportamento degli Operatori degli Autoservizi pubblici non di linea, commesse in costanza di sospensione della licenza T., notificata in data 16.8.2016, le quali denotano come "un comportamento in servizio non idoneo ad assicurare la necessaria affidabilità e correttezza nello svolgimento dell'attività per la quale è stata rilasciata la relativa licenza T. costituisce un pericolo per gli utenti del servizio pubblico tale da compromettere il regolare funzionamento e la buona immagine dell'Amministrazione".
Ne consegue che, come precisato dal Collegio di prime cure: "l'atto di decadenza assunto dall'amministrazione comunale si atteggia quale atto doveroso derivante dalla pertinente e corretta applicazione del regolamento comunale de quo nonché del codice di comportamento degli operatori degli autoservizi pubblici non di linea".
14.4. Prive di fondatezza le critiche che denunciano un difetto di motivazione del provvedimento impugnato, considerato che, dalla piana lettura della determinazione dirigenziale del 7.11.2016, si rilevano le ragioni che hanno condotto l'Amministrazione a emettere un provvedimento decadenziale, di cui, tra l'altro, si è fatto riferimento nei paragrafi che precedono. Ne consegue che nessuna violazione dei diritti di difesa del destinatario dell'atto può essere denunciata, essendo chiare le ragioni dell'Amministrazione, la quale si è determinata in tal senso per le ripetute violazioni commesse da -OMISSIS-, anche a danno dell'utenza.
Il chiaro riferimento agli atti di accertamento della Polizia Locale e di Stato, nonché al parere reso dalla Commissione di Garanzia, hanno assicurato il rispetto dei criteri individuati dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990, senza che possa essere predicato, sotto tale profilo, alcun vizio del provvedimento impugnato.
Come precisato dal T.A.R. "trattandosi inoltre di atto sanzionatorio necessitato, l'interesse è in re ipsa non dovendosi esigere alcuna ulteriore giustificazione e/o ponderazione sotto tale profilo, come invece lamentato in ricorso"; nè può essere lamentata l'omessa controdeduzione alle osservazioni prospettate dal ricorrente, dovendosi rammentare che, secondo la giurisprudenza consolidata, gli atti vincolati devono intendersi congruamente motivati con la mera giustificazioni del potere esercitato, mediante la sola indicazione dei presupposti normativi e fattuali.
L'onere di motivazione che incombe all'Amministrazione, in ordine alle memorie scritte e documenti presentati dai destinatari del provvedimento sanzionatorio, non è tale da ricomprendere in sé la confutazione punto per punto e analiticamente di tutte le osservazioni e i rilievi ivi formulati dai soggetti interessati, richiedendosi piuttosto che l'Amministrazione specifichi la ragione sostanziale della decisione maturata, pur tenendo conto, laddove si ritenga ravvisabile, dell'apporto collaborativo dei soggetti coinvolti nel procedimento.
15. In definitiva, le critiche dedotte vanno tutte respinte e, conseguentemente, va respinta anche la domanda risarcitoria non essendo ravvisabile alcun comportamento illecito da parte dell'Amministrazione, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
16. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado a favore di Roma Capitale che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
Nessun commento:
Posta un commento