Consiglio di Stato 2023- rigetto della domanda di equo
indennizzo e di riconoscimento della causa di servizio
Cons. Stato Sez.
II, Sent., (ud. 11/07/2023) 05-09-2023, n. 8169
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6590 del 2021,
proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato x
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex
lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero
dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 il
Cons. Stefano Filippini;
Viste le istanze di parte per il passaggio in decisione
della causa senza discussione depositate dall'avvocato Vito Crimi e
dall'avvocato dello Stato Emma Damiani;
Svolgimento del processo
1. -OMISSIS- revisore tecnico della Polizia di Stato in
congedo, ha impugnato dinanzi al TAR per la Calabria il decreto (avente prot.
n. (...)) di rigetto della domanda di equo indennizzo e di riconoscimento della
causa di servizio, relativo alle relative domande dallo stesso presentate in
data 19.9.2000 (in relazione alle patologie di "-OMISSIS- -OMISSIS-
-OMISSIS- -OMISSIS-") e 26.1.2007 (relativamente all'infermità riveniente
da "-OMISSIS-"); invero l'Amministrazione, esaurita l'istruttoria del
procedimento, con il decreto opposto accoglieva la domanda di accertamento
della dipendenza da causa di servizio limitatamente a quest'ultima infermità,
rigettandola con riferimento alle restanti patologie; veniva invece
integralmente respinta la richiesta di concessione dell'equo indennizzo,
rilevandosi, quanto all'unica menomazione ritenuta dipendente da fatti di
servizio, la relativa scarsa incidenza funzionale e quindi la non ascrivibilità
a categoria. Con l'impugnativa giurisdizionale l'interessato contrastava altresì,
nella parte a lui sfavorevole, il sotteso parere reso dal Comitato di verifica
per le cause di servizio e chiedeva la condanna dell'Amministrazione alla
liquidazione dell'equo indennizzo nella misura spettante ex lege, ascrivibile
alla 6 categoria, tabella A, D.P.R. n. 834 del 1981, con interessi e
rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del credito sino all'effettivo
soddisfo.
1.1. L'Amministrazione si costituiva per resistere al
ricorso.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata il primo giudice ha
rigettato le domande, giudicando gli atti amministrativi in questione
espressivi di discrezionalità tecnica esercitata sulla base di valutazioni non
illogiche in assenza di specifici fattori lavorativi scatenanti.
3. Con il presente appello il-OMISSIS- ha censurato la
predetta sentenza articolando i motivi che possono riassumersi nei termini
seguenti:
3.1. in via preliminare, illegittimità della gravata
pronuncia per erronea valutazione dei presupposti di fatto e documentali;
secondo il TAR il giudizio del Comitato di verifica delle cause di servizio
sarebbe approfondito e analitico, mentre in realtà ha ignorato le peculiarità
del servizio prestato dall'appellante per 20 anni; il TAR non ha considerato
neanche la perizia medico - legale di parte, a firma del Dr. -OMISSIS- allegata
in atti, e ha trascurato, rispetto alla denunciata algoneurodistrofia del piede
destro, la certificazione della dott.ssa -OMISSIS- (neurologo A.C.), mentre,
rispetto alla sindrome del tunnel carpale a destra, l'incidenza della funzione
di videoterminalista lungamente svolta.
3.2. Error in iudicando nella parte in cui la sentenza
impugnata ha ritenuto documentalmente incontestato il giudizio
sull'inquadramento tabellare e l'esclusione della ascrivibilità a categoria
della patologia, a fronte delle contrastanti certificazioni del Dr. -OMISSIS-
3.3. illegittimità del provvedimento opposto per difetto di
adeguata istruttoria - difetto di motivazione; mancata effettuazione della
richiesta ctu.
4. L'Amministrazione si è costituita per resistere al
gravame.
5. Sulle difese e conclusioni formulate negli atti inseriti
nel fascicolo telematico, la controversia è stata trattenuta in decisione
all'esito dell'udienza del 11.7.2023.
Motivi della decisione
6. L'appello è infondato, sia con riferimento al mancato
riconoscimento della causa di servizio per le tre patologie oggetto di domanda
(-OMISSIS- con lieve sofferenza neurogena; pregressa cervico-brachialgia e
perdita della lordosi fisiologica del rachide cervicale), sia in relazione alla
richiesta di concessione dell'equo indennizzo.
7. Come già affermato dal primo giudice, i motivi di
impugnazione, tutti incentrati sulla pretesa erroneità del giudizio espresso
dal Comitato di verifica e dalla Commissione medica ospedaliera, ben possono
essere trattati in modo congiunto.
7.1. Giova ancora ricordare che, in relazione alle tre
patologie predette, già la C.M.O. di Messina qualificava la perdita della
lordosi fisiologica cervicale e la cervicobrachialgia bilaterale come "non
classificabili", ritenendo invece soltanto la sindrome del tunnel carpale
ascrivile alla Tabella B e come tale non indennizzabile; mentre il Comitato di
verifica della causa di servizio si è discostato dalle risultanze della C.M.O.
soltanto sul tunnel carpale, in relazione al quale è stata a monte ritenuta insussistente
la dipendenza da fatti di servizio, sul rilievo secondo cui "… se non
secondaria a traumi o a protratte e consistenti sollecitazioni del polso, la
forma ha carattere idiopatico e, quindi, come tale, non suscettibile di essere
nocivamente influenzata dagli eventi del servizio. Poiché nel caso di specie
non si riscontrano condizioni particolarmente favorenti la sua genesi, i
fattori di servizio dedotti non ne possono costituire causa o concausa
efficiente e determinante".
Dunque, in relazione a tali patologie di cui alla prima
istanza del-OMISSIS- (quella del 2000), la valutazione del Comitato risulta
perfettamente in linea con quella medico-legale, qualificandosi la
"pregressa cervico-brachialgia" alla stregua di una "espressione
sintomatologica che non consente, allo stato attuale, di delineare un utile
quadro nosologico che configuri una vera e propria patologia (infermità o
lesione) e non rientrando, pertanto, nelle ipotesi previste dall'art. 11",
con conseguente non luogo a deliberare; mentre, in relazione alla dedotta
"perdita della lordosi fisiologica del rachide cervicale", il
Comitato concludeva con identica valutazione di non luogo a pronuncia,
trattandosi di "mero reperto radiografico che allo stato attuale non
consente di far apprezzare un quadro nosografico utile ai fini del
riconoscimento della patologia in argomento".
8. Con l'atto di gravame l'appellante denuncia erronea
valutazione dei presupposti di fatto e documentali, a cui sarebbe conseguite
una evidente erroneità del giudizio reso dalla Commissione Medica, determinata
anche dalla inattendibilità delle operazioni tecniche effettuate sotto il
profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento
applicativo; in particolare, il Comitato per la causa di servizio avrebbe
ignorato le peculiarità del servizio di videoterminalista prestato dall'appellante
per 20 anni, avente valenza almeno concausale rispetto alla sindrome del tunnel
carpale, mentre, rispetto agli -OMISSIS-, la parte avrebbe adeguatamente
contrastato le conclusioni del Comitato, producendo una perizia medico - legale
di parte, a firma del Dr. R.T. che confermava tutto quanto già certificato in
data 12.12.2007 dalla dott.ssa -OMISSIS- (neurologo A.C.) in merito alla
algoneurodistrofia del piede destro, menomazione con incidenza funzionale non
trascurabile e meritevole di essere ascritta alla tab. A, 8^ ctg..
8.1. Quanto, invece, all'unica patologia per la quale la
dipendenza da causa di servizio è stata riconosciuta dal Comitato di verifica
(la lesione del legamento peroneo astragalico), le doglianze difensive
attengono il solo inquadramento "tabellare" reso dalla C.M.O., là
dove, a causa della scarsa incidenza funzionale in atto, ne è stata esclusa
l'ascrivibilità a categoria, in contrasto con quanto affermato dal consulente
medico legale di parte, Dr. -OMISSIS-
9. Per la disamina di tali doglianze occorre ricordare le
coordinate ermeneutiche stabilite dalla consolidata giurisprudenza in materia.
In particolare, (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. II, 14
aprile 2022, n. 2825) devesi ricordare che il giudizio del Comitato di verifica
per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile
in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei
fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali; gli
accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio rientrano,
infatti, nella discrezionalità tecnica del Comitato di verifica, la cui
valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e
l'infermità sofferta dal pubblico dipendente, basato su cognizioni di scienza
medico-specialistica e medico-legale, non è sindacabile nel merito in sede
giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di
manifesta irragionevolezza della motivazione per l'inattendibilità metodologica
delle conclusioni, ovvero per il travisamento dei fatti, o, ancora, per la
mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla
valutazione finale.
10. Ciò posto, per due delle patologie di causa (pregressa
cervicobrachialgia di cui non risultano reliquati in atto a grado invalidante e
perdita della lordosi fisiologica del rachide cervicale), i rilievi del primo
giudice, secondo cui "non si profilano invero problematiche di sorta,
tenuto conto della esclusione della sussistenza delle condizioni oggettive
minime necessarie per integrare la fattispecie normativamente rilevante delle
lesioni o dell'infermità" (in quanto, per la prima, l'organo consultivo dell'amministrazione
ha parlato di sintomatologica che non consente, allo stato attuale, di
delineare un utile quadro nosologico che configuri una vera e propria
patologia, mentre per la seconda si dice che il relativo fondamento si trae
solamente da un mero reperto radiografico che allo stato attuale non consente
di far apprezzare un quadro nosografico utile ai fini del riconoscimento della
patologia in argomento), non hanno trovato, nell'atto di appello, alcuna
specifica e\o puntuale controdeduzione capace di sorreggere o dimostrare la
pretesa illogicità manifesta del giudizio posto alla base del provvedimento
amministrativo impugnato.
10.1. Quanto, invece, alle contestazioni circa la dichiarata
carenza di nesso di causa tra sindrome del tunnel carpale e servizio svolto,
devesi ricordare che, secondo la condivisa giurisprudenza in tema di verifica
dell'incidenza causale del servizio su patologie a base c.d. endogena, la
dipendenza da causa di servizio può essere riconosciuta allorché sia dimostrato
che tra il danno riportato e i fatti di servizio esista un legame causale
ovvero concausale (quando le mansioni svolte non sono causa diretta del danno,
ma hanno contribuito in modo efficiente e determinante all'insorgere della
malattia), ma per poter affermare la dipendenza da causa di servizio delle
predette infermità occorre fornire la prova che il sorgere di una condizione
morbosa, il manifestarsi di una patologia, la menomazione della integrità
psico-fisica dell'interessato siano da porre in stretta correlazione causale o
concausale con l'attività di servizio, mentre un certo coefficiente di stress e
di disagio della condizione lavorativa non possono che ritenersi
necessariamente immanenti al disimpegno di mansioni, costituendo gli stessi un
aspetto caratterizzante di detta attività. La prova della dipendenza da causa
di servizio di dette infermità può, quindi, ritenersi fornita solo se si dimostra,
con rigore scientifico, che l'infermità medesima sia stata prodotta in maniera
determinante ed efficiente dall'attività di servizio o che l'accidente
patologico non si sarebbe presentato ove il ricorrente non si fosse trovato
adibito al servizio prestato; l'attività di servizio deve quindi assumere
connotati eccezionali e in un certo senso sovrastanti rispetto ad ogni altro
antecedente causale facente parte dell'esistenza del soggetto, e ciò vuol dire
che solo i fatti di servizio connotati da eccezionalità vanno presi in
considerazione e possono essere decifrati alla stregua di cause o concause
determinanti ai fini della insorgenza delle patologie lamentate dal ricorrente
(cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2156; Sez. II, 20
maggio 2022, n. 4009).
10.1.1. Ciò posto, nella specie la deduzione dell'appellante
si limita a ribadire la valorizzazione del lodevole e continuativo servizio di
videoterminalista, senza addurre elementi capaci di dimostrare in concreto che
la patologia riscontrata sia frutto non già e non solo del mero svolgimento del
servizio - che potrebbe aver semplicemente costituito l'occasione - ma anche
che esso sia stato contraddistinto da specifici episodi dotati di precipua
rilevanza causale, anche nella forma del mero concorso.
10.1.2. Di conseguenza, applicando il richiamato
orientamento giurisprudenziale, nel caso di specie si deve ritenere che il
parere del Comitato di verifica, adeguatamente motivato, non può ritenersi
manifestamente illogico o irragionevole o espresso in palese travisamento dei
fatti; sicché detto parere (secondo il quale la patologia è da considerarsi
riconducibile ad una predisposizione dell'interessato), per sua natura
opinabile in base alla scienza medica, risulta nella specie insindacabile in
sede di legittimità, anche in considerazione del fatto che nessun eccesso di
potere, sotto i profili espressamente dedotti, può ravvisarsi negli atti
impugnati (Cons. Stato, Sez. IV, 21 settembre 2020, n. 5538).
10.2. Quanto, invece, alla patologia per la quale la
dipendenza da causa di servizio è stata invece riconosciuta dal Comitato di
verifica (la lesione del legamento peroneo astragalico di cui all'istanza del
2007), le censure attengono al giudizio di inquadramento "tabellare"
reso dalla C.M.O., secondo cui la scarsa incidenza funzionale in atto comporta
l'esclusione della ascrivibilità a categoria utile; in particolare, la
doglianza censura la svalutazione del diverso giudizio formulato dal c.t. di
parte (secondo il quale la limitazione post-traumatica della tibiotarsica dx
con algoneurodistrofia del piede sarebbe ex se ascrivibile alla Tabella A, cat.
(...), del D.P.R. n. 834 del 1981).
10.2.1. Ma anche a tale riguardo va richiamato il
consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui il giudizio del Comitato
di verifica per le cause di servizio, al pari di quello della C.M.O., è
espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale
solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e
violazione delle regole procedurali (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 18
giugno 2021, n. 4702); profili che nella specie non ricorrono atteso che, come
già spiegato dal primo giudice, il giudizio del consulente di parte (espresso
nella relazione del 8.4.2017) non presenta profili di particolare pregnanza o
valenza, essendo fondato sul mero richiamo di quanto assai precedentemente
certificato (in data 12.12.2007) da altro medico (la dott.ssa -OMISSIS-,
neurologo A.C., che riferiva di una "alguneurodistrofia piede dx"),
senza effettuazione di alcun approfondimento diagnostico e\o strumentale più
recente. Sicchè, pare anche a questo Collegio evidente che la richiamata
relazione del consulente di parte non abbia la capacità di evidenziare alcun
travisamento dei fatti o illogicità manifesta nel parere in questione.
11. Quanto, infine, al preteso difetto di istruttoria
dell'atto amministrativo, l'appello non individua specifiche carenze al
riguardo, mentre, quanto al mancato ricorso all'ausilio di un consulente
tecnico d'ufficio, il Collegio ricorda che, secondo la condivisa giurisprudenza
(cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 7 giugno 2022, n. 4667) la mancata
ammissione della ctu, come è nella specie, si giustifica in relazione ai limiti
del sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica, sindacato
che è ammesso qualora la valutazione dell'amministrazione sia connotata da
manifesta abnormità o da travisamento dei presupposti di fatto; in sostanza,
per superare il giudizio espresso dall'organo tecnico dell'amministrazione non
è sufficiente che esso sia meramente non condivisibile, dovendosi, invece,
dimostrare la palese inattendibilità o l'evidente insostenibilità della
valutazione tecnica (cfr. anche Cons. Stato, Sez. II, 1 luglio 2021, n. 5013).
12. L'appello va dunque in definitiva rigettato, mentre le
spese processuali possono essere compensate attesa la peculiare natura del
contenzioso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo
52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9,
paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte
interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle
generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti
coinvolti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11
luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Frigida, Presidente FF
Antonella Manzione, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
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