Nuova pagina 1
Cass. pen. Sez. IV, (ud. 11-10-2005) 21-11-2005, n. 41649 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COCO Giovanni - Presidente
Dott. MARINI Lionello - Consigliere
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) (omissis) N. IL 29/03/1973;
avverso SENTENZA del 15/04/2005 CORTE APPELLO di
BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella
persona del Cons. Dott. IANNELLI chiedeva dichiararsi manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale ed il rigetto del
ricorso;
Rilevato che il difensore Avv. FALCOLINI chiedeva
l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso l'imputato deduceva
la nullità del giudizio svoltosi davanti alla Corte d'appello di Brescia
per nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio. Rilevava
che il decreto era stato notificato, per l'imputato, al difensore di
fiducia ai sensi del D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, art. 157,
comma 8 bis c.p.p., e che la Corte aveva interpretato l'innovazione
legislativa nel senso che dopo la prima notifica all'imputato non
detenuto, eseguita nelle forme previste dall'art. 157 c.p.p.,
la successiva doveva comunque essere effettuata al difensore di fiducia
anche se era certa la sua reperibilità nel luogo di abitazione.
Riteneva che detta interpretazione fosse
illegittima in quanto il legislatore aveva introdotto tale norma per
garantire la celerità del processo e quindi per ovviare a quei casi in
cui le ricerche dell'imputato risultavano ogni volta difficili, e quindi
la notifica al difensore di fiducia doveva avvenire solo nei casi in cui
la prima notifica era avvenuta ai sensi dell'art. 157 c.p.p.,
commi 7 e 8, e non quando essa era stata regolarmente eseguita
nell'abitazione.
Inoltre rilevava che la notifica al difensore non
garantiva l'imputato perchè pur essendoci un rapporto fiduciario non era
certo il contatto col difensore e costui si assumeva un onere improprio.
Deduceva poi che qualora la Corte avesse ritenuto
fondata l'interpretazione effettuata dalla Corte territoriale certamente
la norma doveva ritenersi incostituzionale per violazione degli
artt. 3, 24 e 111 Cost. per la disparità di trattamento tra
l'imputato che sceglieva di farsi assistere da un difensore di fiducia
rispetto a quello che si faceva assistere da un difensore d'ufficio, per
la lesione del diritto di difesa non offrendo la notifica al difensore
alcuna garanzia di conoscenza effettiva degli atti, e per la violazione
dei principi ispiratori del giusto processo essendogli preclusa la
possibilità di partecipare al processo. Rileva la Corte che il ricorso
deve essere rigettato.
La disciplina della prima notifica all'imputato
non detenuto prevista dall'art. 157 c.p.p. da sempre è stato
ritenuta dal giudice di legittimità come un percorso unitario,
cumulativo e a formazione progressiva, con la conseguenza che la
procedura si interrompe non appena una sua fase è giunta a buon fine ma
l'omissione di un solo passaggio tra quelli previsti dal commi da 1 a 8,
determina una nullità assoluta della notifica (Sez. 6^ 28 gennaio 2004
n. 9183, rv. 229445). Da tale principio ne consegue che l'introduzione
del comma 8 bis che prevede che ogni notifica successiva alla prima, se
l'imputato ha deciso di nominare un difensore di fiducia, deve essere
fatta al difensore, non può che riferirsi ad ognuna delle ipotesi
contemplate dai commi da 1 a 8 dello stesso articolo, sia perchè la
prima notifica può essere effettuata in uno dei modi contemplati nei
commi precedenti, interrompendosi la procedura appena una delle
fattispecie si è conclusa con una notifica dell'atto, sia perchè il
tenore letterale della disposizione non consente di limitare la sua
efficacia ad uno o all'altro dei momenti in cui si è articolata la
procedura. A ulteriore conferma di tale impostazione deve richiamarsi il
D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 161, comma 4 bis, c.p.p. che
prevede che all'imputato nel primo atto compiuto col suo intervento che
ha scelto di non eleggere domicilio la notifica viene fatta al difensore
di fiducia nominato. L'intero sistema configurato dalla nuova legge è
dunque ispirato a garantire la ragionevole durata del processo in
ottemperanza all'art. 111 Cost. prevedendo che con la prima
notifica del primo atto del procedimento l'imputato viene chiamato ad
eleggere il domicilio e qualora non lo faccia e scelga di essere
assistito da un difensore di fiducia, tutte le notifiche successive
dovranno essere eseguite presso il difensore. Tale impostazione non è
affetta da alcuna illegittimità costituzionale, e quindi la relativa
questione è manifestamente infondata, in quanto da un lato privilegia il
rapporto fiduciario tra imputato e proprio difensore, dall'altro lascia
all'imputato la possibilità di interrompere questo automatismo
scegliendo di eleggere domicilio e quindi non elide, ma regolamenta il
suo diritto ad essere informato direttamente, per attuare l'esigenza di
garantire la celerità del processo. La circostanza che il legislatore
abbia avvertito la necessità con la legge di conversione di modificare
l'art. 157, comma 8 bis, c.p.p., prevedendo la possibilità per il
difensore di rifiutare di ricevere la notifica per l'imputato, non
appare dettata dalla necessità di salvaguardare i diritti dell'imputato
ma di evitare che il difensore si assuma obbligatoriamente delle
responsabilità che non vuole inserire nel suo mandato. Il ricorrente
deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2005
Nessun commento:
Posta un commento