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domenica 31 marzo 2013

Cassazione - Il parroco non può esagerare con campane e rintocco



Cass. pen. Sez. I, (ud. 30-11-2005) 19-12-2005, n. 46177

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GEMELLI Torquato - Presidente

Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere

Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere

Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere

Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

(omissis) N. IL 08/07/1968;

avverso SENTENZA del 23/02/2005 TRIBUNALE di SIRACUSA;

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Gialanella Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Con sentenza del 23/02/2005 il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, ha condannato Massimo (omissis), riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche alla pena di Euro 200,00 di ammenda quale responsabile del reato di cui all'art. 659 c.p..

Il Tribunale ha ritenuto che i rintocchi dell'orologio campanario, che iniziavano alle ore otto del mattino e proseguivano per tutta la giornata scandendo le ore ed i quarti ed amplificando il suono della campana delle funzioni, costituisse, per intensità e frequenza dei rumori cagionati (risultati di gran lunga superiori al limite stabilito per il periodo diurno), fatto compromettente seriamente il riposo e le occupazioni di chi risiedeva nei pressi della chiesa.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il (omissis), deducendo violazione e falsa applicazione di legge nonchè illogicità e contraddittorietà di motivazione.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. Con atto datato 28/11/2005 - e pervenuto presso questa Corte il successivo giorno ventinove - l'imputato Massimo (omissis) ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto; ne consegue, atteso l'esplicito dichiarato disinteresse del ricorrente per la decisione in un primo tempo invocata, la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 589 c.p.p., art. 591 c.p.p., lett. d) - 592 c.p.p., comma 1.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente (omissis) al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 300,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2005.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2005


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