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domenica 31 marzo 2013

reato di contraffazione della carta d'identità costituito dalla falsificazione del giorno di nascita





Cass. pen. Sez. V, (ud. 12-10-2005) 25-10-2005, n. 39249
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere
Dott. DI TOMMASI M. Stefania - Consigliere
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
difensore di (omissis), nato il 2.1.1946 a Trani;
avverso la sentenza pronunciata il 15.12.2004 dalla Corte d'appello di Trieste;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza 28.1.2002 del Tribunale di Trieste, con la quale il ricorrente era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di cinque mesi di reclusione per il reato di contraffazione ( artt. 482 e 477 c.p.) della carta d'identità, costituito dalla falsificazione del giorno di nascita in 3 (gennaio 1946) in luogo di 2 (gennaio 1946).
La contraffazione risultava accertata in S. Dorligo della Valle il 28.4.1998 a seguito della esibizione fatta dal ricorrente ad agenti della Polizia di stato del documento recante la data di nascita abrasa e sovrascritta.
Ha proposto ricorso il difensore del (omissis), lamentando, con il primo motivo, la violazione della legge processuale ( artt. 62 e 63 c.p.p., in relazione all'art. 191 c.p.p.), con riferimento alla utilizzazione per la decisione della annotazione, redatta dalla Polizia al momento dell'accertamento del fatto, nella quale venivano riferite dichiarazioni confessorie attribuite all'imputato.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione, affermando che, emendata dal riferimento alle dichiarazioni non utilizzabili, la sentenza gravata risulterebbe assolutamente carente in ordine agli elementi di prova da cui dedurre l'attribuibilità del fatto al ricorrente, tanto più alla luce dei dedotti ripetuti errori contenuti in altri documenti pubblici dell'imputato e del comportamento da questi tenuto, dimostrativo, secondo la difesa, della sua estraneità al fatto. In particolare, a tal proposito il difensore riferiva che l'imputato era in realtà nato a Trani il 1 gennaio 1946 e che ripetutamente tale data di nascita risultava oggetto di errore nei documenti a lui intestati, essendo alle volte registrata come 2 gennaio, altre come 3, sicchè il ricorrente aveva perso l'abitudine a fare caso a tali inesattezze. Egli era peraltro in possesso di un passaporto nel quale era riportata la data esatta e si sarebbe certamente limitato ad esibire tale documento se avesse avuto consapevolezza dell'errore contenuto nella carta d'identità esibita.
Il ricorso è inammissibile.
Manifestamente infondata è infatti la censura relativa alla utilizzazione della annotazione di polizia che asseritamente riportava dichiarazioni confessorie dell'imputato, inutilizzabili, poichè di tali dichiarazioni la Corte d'appello non ha tenuto in realtà alcun conto, espressamente rilevando che a fronte dei dati obiettivi accertati erano irrilevanti le spiegazioni addotte dal (omissis) al momento del controllo dei documenti.
Quanto al secondo motivo, esso riproduce nella sostanza le doglianze oggetto dei motivi d'appello, a cui la Corte territoriale aveva già dato esauriente risposta, e, articolato esclusivamente in fatto, è volto a censurare la motivazione della sentenza gravata in punto di valutazione sulla rilevanza e congruità degli elementi da cui trae il convincimento della responsabilità del ricorrente. Valutazione sottratta al controllo di legittimità quando, come nel caso in esame, è sorretta da una disamina del materiale probatorio completa e coerente sotto il profilo logico. Nè l'affermazione ripetuta nei motivi di gravame, che in realtà il (omissis) fosse nato il 1 gennaio e non il 2, come invece risulta dal certificato di nascita e da quello del casellario giudiziale a suo nome, appare sorretta da alcun serio supporto documentale. Peraltro la considerazione che con essa si voleva introdurre con riferimento ai fatti per cui è processo - che, essendosi altre volte verificati errori nella trascrizione della sua data di nascita, il (omissis) non prestasse (più) attenzione ai dati riportati sui suoi documenti d'identità - è intrinsecamente contraddittoria.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2005

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