Cass. pen. Sez. V, (ud. 12-10-2005) 25-10-2005, n. 39249 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere
Dott. DI TOMMASI M. Stefania - Consigliere
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
difensore di (omissis), nato il 2.1.1946 a Trani;
avverso la sentenza pronunciata il 15.12.2004 dalla Corte d'appello di Trieste;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per la declaratoria
d'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con
la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Trieste ha confermato la
sentenza 28.1.2002 del Tribunale di Trieste, con la quale il ricorrente
era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di
cinque mesi di reclusione per il reato di contraffazione ( artt. 482 e 477 c.p.)
della carta d'identità, costituito dalla falsificazione del giorno di
nascita in 3 (gennaio 1946) in luogo di 2 (gennaio 1946).
La
contraffazione risultava accertata in S. Dorligo della Valle il
28.4.1998 a seguito della esibizione fatta dal ricorrente ad agenti
della Polizia di stato del documento recante la data di nascita abrasa e
sovrascritta.
Ha proposto ricorso il difensore del (omissis), lamentando, con il primo motivo, la violazione della legge processuale ( artt. 62 e 63 c.p.p., in relazione all'art. 191 c.p.p.),
con riferimento alla utilizzazione per la decisione della annotazione,
redatta dalla Polizia al momento dell'accertamento del fatto, nella
quale venivano riferite dichiarazioni confessorie attribuite
all'imputato.
Con il secondo
motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione, affermando che,
emendata dal riferimento alle dichiarazioni non utilizzabili, la
sentenza gravata risulterebbe assolutamente carente in ordine agli
elementi di prova da cui dedurre l'attribuibilità del fatto al
ricorrente, tanto più alla luce dei dedotti ripetuti errori contenuti in
altri documenti pubblici dell'imputato e del comportamento da questi
tenuto, dimostrativo, secondo la difesa, della sua estraneità al fatto.
In particolare, a tal proposito il difensore riferiva che l'imputato era
in realtà nato a Trani il 1 gennaio 1946 e che ripetutamente tale data
di nascita risultava oggetto di errore nei documenti a lui intestati,
essendo alle volte registrata come 2 gennaio, altre come 3, sicchè il
ricorrente aveva perso l'abitudine a fare caso a tali inesattezze. Egli
era peraltro in possesso di un passaporto nel quale era riportata la
data esatta e si sarebbe certamente limitato ad esibire tale documento
se avesse avuto consapevolezza dell'errore contenuto nella carta
d'identità esibita.
Il ricorso è inammissibile.
Manifestamente
infondata è infatti la censura relativa alla utilizzazione della
annotazione di polizia che asseritamente riportava dichiarazioni
confessorie dell'imputato, inutilizzabili, poichè di tali dichiarazioni
la Corte d'appello non ha tenuto in realtà alcun conto, espressamente
rilevando che a fronte dei dati obiettivi accertati erano irrilevanti le
spiegazioni addotte dal (omissis) al momento del controllo dei
documenti.
Quanto al secondo
motivo, esso riproduce nella sostanza le doglianze oggetto dei motivi
d'appello, a cui la Corte territoriale aveva già dato esauriente
risposta, e, articolato esclusivamente in fatto, è volto a censurare la
motivazione della sentenza gravata in punto di valutazione sulla
rilevanza e congruità degli elementi da cui trae il convincimento della
responsabilità del ricorrente. Valutazione sottratta al controllo di
legittimità quando, come nel caso in esame, è sorretta da una disamina
del materiale probatorio completa e coerente sotto il profilo logico. Nè
l'affermazione ripetuta nei motivi di gravame, che in realtà il
(omissis) fosse nato il 1 gennaio e non il 2, come invece risulta dal
certificato di nascita e da quello del casellario giudiziale a suo nome,
appare sorretta da alcun serio supporto documentale. Peraltro la
considerazione che con essa si voleva introdurre con riferimento ai
fatti per cui è processo - che, essendosi altre volte verificati errori
nella trascrizione della sua data di nascita, il (omissis) non prestasse
(più) attenzione ai dati riportati sui suoi documenti d'identità - è
intrinsecamente contraddittoria.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e -
per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.
Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle
Ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima
equo determinare in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara
inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonchè al versamento della somma di euro 500,00
in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2005
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