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domenica 31 marzo 2013

L'incompatibilità ambientale per i carabinieri ha confini più ampi


Nuova pagina 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 22 del 2005 proposto da (omissis), rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Tasin ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, Via Brennero n. 139;
CONTRO
l’AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA – COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI e COMANDO REGIONE CARABINIERI “T.A.A.”, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9 è, per legge, domiciliata;
per l’annullamento,
previa sospensione, della determinazione  n. 196/67-1998-T  di prot. del Comando Regione Carabinieri “Trentino Alto Adige” SM - Ufficio Personale - Sezione Personale - dd. 29.11.2004 emesso dal Comandante Gen. B. (Lpd) (Lpd) (Lpd), con il quale al ricorrente è stato determinato il trasferimento “per servizio” dalla Stazione di (omissis)alla Stazione di San (omissis), quale “addetto”, senza alloggio di servizio;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 10 novembre 2005 - relatore il consigliere Sergio Conti - l’avv. Claudio Tasin per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Sarre Pirrone per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Con ricorso notificato il 21.1.2005 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 26, (omissis) - Carabiniere Scelto - si grava avverso la determinazione del Comandante della Regione Carabinieri Trentino Alto Adige che ne ha disposto il trasferimento, per servizio, dalla Stazione di (omissis)(TN) alla  Stazione di San (omissis) (BZ), quale addetto, senza alloggio di servizio.
Il ricorrente articola le seguenti doglianze:
1) Carenza assoluta di motivazione; Sviamento di potere e difetto dei presupposti; Contraddittorietà; Illogicità manifesta; Violazione della legge n. 241 del 1990;
2) Violazione di legge art. 52, art. 97 Carta Costituzionale; Eccesso di potere sul piano della logicità e del giusto trattamento; Violazione di legge art. 23 e art. 28 del DPR 18 luglio 1986 n. 545;  Violazione di legge 11 luglio 1978 n. 382; Lesione del diritto alla salute nella forma del mobbing;
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione della Difesa, chiedendo il rigetto del gravame.
Alla C.C. del 10.3.2005 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione degli effetti dell’atto impugnato (ord. n. 29/05).
In data 2.11.2005 il ricorrente ha depositato certificato attestante la nascita a Cles il 24.10.2005 di (omissis) Valeria.
Alla pubblica udienza del 10.11.2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso all’esame, (omissis)  - Carabiniere Scelto  – si grava avverso la determinazione del Comandante della Regione Carabinieri Trentino Alto Adige che ne ha disposto il trasferimento, per servizio, dalla Stazione di (omissis)(TN) alla  Stazione di San (omissis) (BZ), quale addetto, senza alloggio di servizio.
Il provvedimento impugnato è motivato anche con richiamo ob relationem alla situazione rappresentata dal Comando Provinciale Carabinieri di Trento con nota in data 15.10.2004.
Con tale atto (cfr. il documento prodotto in giudizio dalla resistente Amministrazione in data 17.2.2005) era stato evidenziato:
- che uno scritto anonimo fatto pervenire ai familiari del pregiudicato Mazzei (Lpd)carlo - affiliato all’associazione mafiosa “sacra corona” e in stato di carcerazione a Vicenza - aveva segnalato che De Santis Loreta, già convivente del predetto, dal quale aveva avuto due figli, aveva intrapreso una relazione sentimentale con il carabiniere (omissis);
- che, dalle indagini svolte dal Comando di Compagnia, tale circostanza era risultata confermata, essendo emerso che il (omissis) pernottava presso l’abitazione della De Santis e si era fatto notare in sua compagnia in pubblico anche durante note ed affollate manifestazioni di piazza in Cles, ove questa risiede;
-  il militare aveva  iniziato le pratiche per ottenere la separazione dalla moglie e aveva stretto rapporti di frequentazione con corregionali della De Santis e del Mazzei.
Sulla base di tali presupposti, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trento aveva segnalato al superiore Comando la sussistenza di ragioni ostative alla permanenza del (omissis) presso i reparti della Provincia di Trento, evidenziando che:
- dovevano ritenersi possibili atti ritorsivi nei confronti del carabiniere, attesa la pericolosità del pregiudicato in questione, appartenente a potente organizzazione mafiosa; 
- la vicenda era divenuta nota all’opinione pubblica locale, considerato che la De Santis svolge attività di commessa presso un esercizio commerciale di Cles ed è conosciuta per le sua vicissitudini familiari;
- il comportamento assunto dal militare aveva provocato disdoro all’immagine dell’istituzione e avrebbe potuto condizionarlo nello svolgimento del servizio d’istituto.
Il provvedimento del Comandante regionale impugnato – dopo aver  richiamato la sovra esposta segnalazione in data 15.10.2004 del Comando provinciale di Trento - rileva che  “tale situazione ha reso sconsigliabile e incompatibile la ulteriore permanenza del Car. (omissis) nell’ambito di reparti della provincia di Trento per motivi ambientali funzionalmente correlati al servizio e strettamente connessi alla sua  sicurezza ed incolumità”.
Con il primo motivo, il ricorrente allega difetto di motivazione, sostenendo che l’atto non si basa su fatti concreti, ma solo su congetture e supposizioni.
Inoltre, pone in luce che il trasferimento avviene immotivatamente e da una sede di maggior rilevanza  ad una di minore.
Infine,  prospetta l’esistenza di uno sviamento di potere, sostenendo che si sia assunta in via surrettizia una sanzione disciplinare, al di fuori della procedura prevista.
Siffatte doglianze non sono fondate.
Riguardo al difetto di motivazione va rilevato che l'atto impugnato risulta fornito di più che congruo supporto motivazionale.
Invero, il Comando Regionale, traendo spunto da una segnalazione del Comando Provinciale di Trento (attinente a fatti afferenti alla vita privata del carabiniere), ha valutato incompatibile, per motivi ambientali, l'ulteriore presenza del militare in reparti della provincia,  e ciò al fine di tutelare lo stesso interessato e il prestigio della pubblica amministrazione.
La giurisprudenza  (cfr. TAR Brescia n. 377 del 12.5.1988 e 5.3.1996 n. 252) ha evidenziato che per il realizzarsi della fattispecie del trasferimento per incompatibilità ambientale è da ritenersi sufficiente la possibilità di nocumento, vale a dire l'attentato all'immagine e al prestigio dell'Amministrazione.  Infatti, dato che l'interesse principale dell'atto ha come oggetto la protezione di un bene immateriale, vengono in sostanza a coincidere lesione del bene e messa in pericolo di esso (cfr.sul punto: Cons. St., Sez. IV, 29.9.1986 n. 624 e di recente, Sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 566).
Le ulteriori argomentazioni svolte dal ricorrente sono indirizzate a censurare le scelte operate dall'Amministrazione.
Al riguardo è d'uopo rilevare che - laddove si tratta di tutelare la propria immagine - questa gode di potere discrezionale.
Tale potere di ponderazione rimane sottratto al sindacato del giudice di legittimità, il quale non può entrare nel merito della valutazione compiuta dalla P.A., ma deve limitarsi alla constatazione che detta valutazione è stata logicamente condotta in base a fatti idonei, in astratto, a nuocere al prestigio dell'ufficio (cfr. Cons. St., sez. VI, 15.2.1989 n. 127 e Tar Brescia 12.5.1988 n. 377).
Nella fattispecie all’esame, la ponderazione dell'interesse pubblico è rinvenibile laddove si riconosce che la situazione determinatasi è suscettibile di configurare un pericolo per il prestigio dell'Amministrazione e che il trasferimento persegue lo scopo di tutela dello stesso interessato.
In relazione al secondo profilo, con cui si lamenta la mancata dimostrazione della sussistenza di specifiche ragioni di servizio attinenti al trasferimento presso la sede di San (omissis), va rilevato che l'Amministrazione militare non è tenuta a dare contezza delle ragioni che presiedono al trasferimento di un militare da una sede di  servizio ad un'altra, atteso che tali provvedimenti sono qualificabili come ordini che attengono ad una semplice modalità di  svolgimento del servizio e, come tali, sono ampiamente discrezionali.
Da ciò discende che rispetto ad essi non può riconoscersi una posizione soggettiva giuridicamente tutelata del militare alla sede di servizio, a fronte della quale sussista un onere di motivazione delle  esigenze che giustificano il provvedimento (cfr. Consiglio Stato sez. IV, 21 gennaio 1997, n. 33).
Inoltre, va ricordato che il trasferimento è stato disposto per servizio e, quindi, con oneri a carico dell'Amministrazione.
La giurisprudenza ha sottolineato che le esigenze di servizio, poste a base di un provvedimento di trasferimento di un militare, non possono essere ricondotte esclusivamente a necessità organiche o ad impegni tecnico operativi, bensì a tutti quei motivi di opportunità che possono oggettivamente compromettere l'ordinato svolgimento dei compiti istituzionali affidati ai militari, e, pertanto, anche ad  ipotesi di incompatibilità ambientale (cfr. Consiglio Stato sez. IV, 21 gennaio 1997, n. 33).
In relazione al terzo profilo, il Collegio osserva che nel provvedimento impugnato non è dato rinvenire un intento punitivo -certamente illegittimo - nei confronti del dipendente, bensì l'adozione di un atto volto a tutelare l'immagine e il prestigio dell'Amministrazione.
Con il secondo motivo, si lamenta in sostanza che sarebbe stato posto in essere, mediante il trasferimento, un comportamento integrante gli estremi del c.d. “mobbing”.
Anche tale censura, alla stregua di quanto osservato in precedenza, deve essere disattesa.
La fattispecie del mobbing presuppone, nell'accezione che va consolidandosi (pur con varietà di accentuazioni) in dottrina e giurisprudenza, una durevole serie di reiterati comportamenti vessatori e persecutori, tali da creare una situazione di sofferenza nel dipendente, che si concreta in un danno ingiusto, incidente sulla persona del lavoratore e, in particolare, sulla sua sfera mentale, relazionale e psicosomatica. Pertanto, per aversi mobbing ci si deve trovare di fronte ad una serie prolungata di atti volti ad "accerchiare" la vittima, a porla in posizione di debolezza, sulla base di un intento persecutorio sistematicamente perseguito (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 25 giugno 2004, n. 6254).
Nulla di tutto ciò nella fattispecie, che attiene al mero trasferimento di sede del militare.
Deve, invero, ribadirsi che i provvedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale del personale militare o dipendente dalla Polizia di Stato, data la delicatezza delle funzioni da questo svolte, sono caratterizzati da una discrezionalità particolarmente ampia, superiore a quella riconosciuta all'amministrazione nei confronti della generalità dei dipendenti pubblici, onde qui è sufficiente a motivare un'incompatibilità ambientale anche il riferimento a mere esigenze di tutela del prestigio dell'amministrazione rispetto a situazioni di semplice sospetto (cfr. da ultimo, sul punto: T.A.R. Lazio, sez. I, 27 settembre 2004, n. 9825 e T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 7 novembre 2003, n. 4119).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato siccome infondato, tuttavia sussistono giusti motivi per farsi luogo alla compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n.  22/2005, lo respinge.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 10 novembre 2005, con l’intervento dei Magistrati:
dott. Paolo Numerico  Presidente
dott. Sergio Conti   Consigliere estensore
dott. Stelio Iuni   Consigliere
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 28 novembre 2005

           Il  Segretario  Generale
              dott. Giovanni Tanel
      
N. 374/2005    Reg. Sent.  
N  22/2005     Reg. Ric.

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