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domenica 31 marzo 2013

Incidente stradale - Invalidità permanente - Sentenza Cassazione 19150/2005



Nuova pagina 1

Cass. civ. Sez. III, 29-09-2005, n. 19150

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE 14052/2002

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 14053/2002

Dott. PREDEN Roberto - Presidente

Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere

Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere

Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

(omissis), elettivamente domiciliato in -

- ricorrente -

contro

-

- intimati -

e sul 2^ ricorso n. 14052/02 proposto da:

(omissis), elettivamente domiciliato in -

- controricorrente e ricorrente incidentale -

e contro

-

- controricorrente al ricorso incidentale -

e sul 3^ ricorso n. 14053/02 proposto da:

-
- controricorrente e ricorrente incidentale -

e contro

-
- controricorrente al ricorso incidentale -

e sul 4^ ricorso n. 12003/02 proposto da:

-

- controricorrente e ricorrente incidentale -

e contro

-

- intimati -

avverso la sentenza n. 454/01 della Corte d'Appello di TRENTO, emessa il 20/11/2001, depositata il 24/12/01; RG. 180/2000;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/06/05 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;

udito l'Avvocato LUCIANO PIACENTI (con delega avv. Guido Ferrari);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. ricorso principale, rigetto incidentali, improcedibilità ricorso incidentaledel 10/05/03

Svolgimento del processo

Con citazione innanzi al tribunale di Trento notificata il 7 aprile 1988 (omissis), che il 1 giugno 1982 alla guida del suo ciclomotore era venuto in collisione con l'autocarro targato (omissis) ed aveva riportato gravi lesioni, conveniva in giudizio la società (omissis) & Co. snc (omissis) e la società (Lpd) Assicurazioni spa (nelle rispettive qualità di proprietaria, guidatore ed istituto assicuratore r.c.a. dell'autocarro) per ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni.

Nella contumacia di (omissis), si costituivano la società (omissis) & Co. snc e la società (Lpd) Assicurazioni spa,che contrastavano la domanda; in subordine chiedevano che fosse dichiarato il concorso di colpa dell'attore; in via ancora gradata la società di assicurazione, che aveva versato la somma di lire 39.000.000 per l'esercitata surroga dell'INAIL, chiedeva che nei suoi confronti il risarcimento fosse limitato al solo danno biologico, quello patrimoniale essendo stato indennizzato dal predetto Istituto.

Il tribunale, con sentenza del 1 febbraio 1999, ritenuto il concorso di colpa dell'attore nella misura del decimo, condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni, quantificati in lire 27.100.000 quello biologico, in lire 20.250.000 quello da invalidità temporanea totale e in lire 1.012.000 quello da invalidità temporanea parziale.

Sulle impugnazioni separate dell'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della società (Lpd) Assicurazioni spa nonchè della società (omissis) & Co. snc e sul gravame incidentale di(omissis) e di (omissis) decideva la Corte d'appello di Trento con sentenza pubblicata il 24 dicembre 2001, la quale, in riforma della decisione di primo grado, riteneva che il sinistro si era verificato per la colpa esclusiva del conducente dell'autocarro;

condannava in solido la società (omissis) & Co. snc e (omissis) a pagare ad (omissis) a titolo di risarcimento del danno biologico e per invalidità temporanea totale la somma complessiva di lire 27.950.000, con gli interessi legali e dichiarava che l'importo suddetto era opponibile nei confronti dell'impresa ces- sionaria non presente in giudizio.

I giudici d'appello consideravano che il guidatore dell'autocarro non aveva rispettato la precedenza spettante al ciclomotore e si era portato completamente sulla sua sinistra nell'effettuare la manovra di svolta per immettersi nella strada favorita.

Ritenevano la cd. mala gestio della compagnia (Lpd) Assicurazioni spa e rilevavano che l'impresa designata, subentrata ope legis nella posizione della società posta in liquidazione, era tenuta anche oltre il massimale per l'obbligazione accessoria relativa alla rivalutazione ed agli intereressi.

Rigettavano l'impugnazione incidentale di (omissis) escludendo che nel danno biologico potesse rientrare il pregiudizio riguardante la capacità lavorativa specifica ed osservando che il danno morale non era stato richiesto.

Ritenevano che l'importo del massimale, entro cui doveva rispondere l'impresa designata, non era stato superato.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso principale (omissis), che ha affidato l'impugnazione a tre mezzi di doglianza.

Hanno resistito con controricorso (omissis) e la società(omissis) & Co. snc ed entrambi hanno proposto impugnazione incidentale, che il primo ha basato su due motivi e che la seconda ha fondato su quattro mezzi di doglianza.

Ad entrambe le impugnazioni incidentali (omissis) ha resistito con controricorso.

Altro ricorso autonomo ha proposto la società (omissis) & Co. snc, dopo che ad essa era stato notificato il ricorso principale di (omissis).

Non ha svolto difese la società (Lpd) Assicurazioni spa in liquidazione.

La società (omissis) & Co. snc e (omissis) hanno presentato memoria.
Motivi della decisione

I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, sono riuniti ( art. 335 cod. proc. civ.).

La società (omissis) & Co. snc, dopo che ad essa era stata notificata l'impugnazione principale di (omissis) in data 2 aprile 2002, ha notificato a sua volta un autonomo ricorso in data 29 aprile 2002 (iscritto al RGN 12003/2002) ed un successivo ricorso incidentale in data 10 maggio 2002 (iscritto al RGN 14053/2002).

Tanto premesso, rileva preliminarmente questa Corte che il ricorso successivamente notificato dalla società (omissis) & Co. snc come impugnazione incidentale in data 10 maggio 2002 (iscritto al RGN 14053/2002) deve essere dichiarato inammissibile in applicazione del principio (ex plurimis: Cass., sez. un., n. 9409/94) per il quale, a norma dell'art. 366 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena d'inammissibilità, con unico atto avente irequisiti di forma e di contenuto indicati in detta disposizione, con la conseguenza che è inammissibile un nuovo atto successivamente notificato (anche a modifica o ad integrazione del primo), sia per quel che concerne l'indicazione dei motivi, ostandovi il principio della consumazione dell'impugnazione, sia se esso ha lo scopo di colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti per la valida impugnazione.

Di conseguenza, l'impugnazione per cassazione proposta dalla società con il ricorso autonomo notificato in data 29 aprile 2002 - che si deve considerare impugnazione incidentale, siccome proposta, ancorchè non con controricorso, nel termine di decadenza dei quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale (Cass., sez. un., n. 9232/2002; Cass., n. 151999/2004; Cass., n. 6400/99) - è la sola che deve essere esaminata quale impugnazione ammissibile.

I ricorrenti incidentali (omissis) e la società (omissis)& Co. snc deducono entrambi (l'uno nel primo e l'altra nel secondo motivo del rispettivo ricorso) la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 102, 104 e 105 del previgente Codice della strada e 2043, 2056 e 1227 cod. civ. nonchè il vizio di motivazione, assumendo che il giudice di secondo grado aveva attribuito l'esclusiva responsabilità del sinistro alla condotta di guida dell'autista dell'autocarro, senza considerare che il superamento dello "stop" era imposto dalla situazione dei luoghi (rottura dello specchio parabolico all'incrocio); che il ciclomotore procedeva a velocità eccessiva; che non vi era stata invasione di corsia da parte dell'autocarro; che l'art. 104 del previgente codice della strada regolava una fattispecie diversa da quella in oggetto.

Gli stessi ricorrenti incidentali denunciano anche (lo Stefani nel secondo motivo e la società (omissis) & Co. snc nel terzomotivo) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonchè la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte di merito non avrebbe dato ragione del mezzo di gravame circa la dedotta presunzione di colpa per il Pasquazzo.

Le due censure - che vanno trattate congiuntamente in relazione alla sostanziale identità della questione proposta, il cui esame, quale necessario antecedente logico, deve, perciò, precedere gli altri mezzi di doglianza - non possono essere accolte.

In tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale costituisce principio del tutto pacifico nellagiurisprudenza di legittimità (da ultimo: Cass., n. 15434/2004;

Cass., n. 5375/2003; Cass., n. 15809/2002; Cass., n. 8070/2002) che la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrando altrettanti giudizi di merito, come tali sono sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni è caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico - giuridico.

La Corte tridentina - modificando sul punto la statuizione del giudice di primo grado e valorizzando le dichiarazioni, gli accertamenti ed i rilievi di polizia - ha ritenuto apodittica la decisione del tribunale circa il concorso di colpa dell'infortunato(omissis) ed ha concluso nel senso della esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro, in quanto (omissis) non aveva rispettato il diritto di precedenza del ciclomotore e si era portato completamente sulla sua sinistra nell'effettuare la manovra di svolta per immettersi nella strada favorita, sbarrando in tal modo il percorso al ciclomotore che sopraggiungeva.

Il giudice d'appello ha pure considerato che il ciclomotore non procedeva ad elevata velocità, ciò argomentando dal fatto che una velocità elevata avrebbe comportato ben diversi ed inevitabili sviluppi dinamici della collisione.

La Corte di merito ha, altresì, aggiunto che la condotta colposa del camionista aveva, in tal modo, violato la disposizione di cui all'art. 104 del previgente codice della strada.

La complessiva motivazione è del tutto congrua sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delleargomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in. via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi.

Il preteso vizio di motivazione, dedotto dai ricorrenti incidentali con il secondo motivo del ricorso, sostanzialmente è diretto ad ottenere in questa sede il riesame degli elementi probatori acquisiti al fine di farne derivare una conclusione difforme da quella del giudice del merito.

Ma non è questo il compito del giudice di legittimità, dato che 11 vizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. può dirsi sussistente soloquando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.

Quanto alla censura di cui al terzo motivo delle impugnazioni incidentali occorre rilevare che l'accertamento della colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo - liberatoria, per il conducente di quest'ultimo, dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo - costituisce all'evidenza motivazione che necessariamente esclude la sussistenza della presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054cod. civ., onde sul punto il giudice del merito non ha omesso alcuna pronuncia, giacchè nella valutazione circa l'attribuzione del sinistro alla sola colpa di (omissis) è implicita l'esclusione della presunzione di eguale responsabilità di (omissis).

Con il primo motivo dell'impugnazione principale - deducendo la mancata ed insufficiente valutazione degli elementi di prova in ordine all'accertamento del complessivo danno biologico da lui subito nonchè il vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia - il ricorrente (omissis) denuncia che la Corte d'appello non aveva motivato sui punti decisivi della controversia, relativamente sia alla frazionabilità del permanente danno biologico in varie quote ovvero alla necessità che di esso debba essere data una valutazione unitaria; sia alla possibilità di attribuzione all'INAIL della quota del danno biologico astrattamentecorrispondente alla generica invalidità permanente.

Sostiene che la Corte territoriale, nell'errato apprezzamento degli accertamenti medico-legali e delle altre questioni di diritto che esso appellante aveva proposto, si sarebbe discostata dall'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il danno biologico si caratterizza per la sua unitarietà e per l'assenza di collegamento con il reddito.

Specifica che esso istante non aveva contrastato con l'appello la quantificazione del danno biologico determinata dal consulente tecnico, ma aveva contestato che una quota di esso, corrispondente alla generica invalidità permanente, potesse essere attribuita all'INAIL. Il motivo - con il quale il ricorrente principale denuncia non solo il vizio di omessa motivazione su questioni devolute con il gravame, ma prospetta anche il vizio di violazione di legge nella parte in cui la decisione del giudice del merito avrebbe attribuito all'Istitutoassicuratore una parte del danno biologico siccome corrispondente alla generica invalidità permanente- deve essere accolto, con la conseguenza che, sul punto, l'impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione.

Questa Corte in costante indirizzo (ex plurimis Cass., n. 12247/98;

Cass., n. 8998/99; Cass., n. 10289/2001; Cass., n. 4080/2002) ha stabilito che l'INAIL non ha azione di regresso e non può surrogarsi nei diritti dell'assicurato al risarcimento del danno alla persona - e ciò senza possibilità di scindere, all'interno di questo, le varie componenti - nè a norma dell'art. 1916 cod. civ., nè ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, atteso che la copertura assicurativa prevista dall'attuale sistema di assicurazionesociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur non avendo per oggetto il danno patrimoniale in senso stretto - posto che la prestazione dell'INAIL spetta a prescindere dalla sussistenza o meno di un'effettiva perdita o riduzione dei guadagni dell'assicurato-, non ha per oggetto nè il danno biologico nè il danno morale, poichè le indennità previste dal citato DPR sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento agli altri ambiti ed agli altri modi in cui il soggetto svolge la sua personalità nella vita di relazione, tra cui la stessa capacità di lavoro generica.

Del suddetto principio di diritto non è chiaro se la motivazione della sentenza impugnata abbia tenuto esatto conto, poichè èdifficile individuare il criterio logico-giuridico che ha guidato la Corte tridentina nell'argomentare che "il calcolo effettuato dal tribunale non è corretto, mentre è corretto quello effettuato dalla snc Mocellini e dall'appellante incidentale Stefani, per cui a tale titolo va riconosciuto l'importo di lire 9.050.000".

Neppure è chiaro il pensiero della Corte territoriale laddove essa dichiara che "non può condividersi il rilievo secondo cui il danno biologico non dovrebbe liquidarsi per l'invalidità temporanea totale o parziale", e di seguito aggiunge che "in ogni caso per tali titoli, secondo le tabelle milanesi, va riconosciuta la somma di lire 600.000 giornaliere alla data del 1996".

Il giudice del rinvio, pertanto, in aderenza all'indicato principio di diritto, dovrà fornire l'adeguata e più comprensibile motivazione in ordine ai rilievi prospettati dal Pasquazzo con il suo appello alla sentenza di primo grado.

L'accoglimento del primo motivo dell'impugnazione principale, che ha reso necessaria la nuova indagine del giudice del rinvio in ordine all'entità del danno biologico reclamato dal ricorrente Pasquazzo, assorbe il primo motivo dell'impugnazione incidentale della società (omissis) & Co. snc, la quale, deducendo la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'art. 112 c.c., aveva lamentato la Corte di merito, cui la domanda era stata proposta, non aveva condannato (omissis) alla restituzione della differenza tra la somma corrispostagli in esecuzione della sentenza di primo grado (lire 102.791.332) e quella (lire 36.206.112) riconosciuta dalla sentenza di secondo grado.

Con il secondo motivo dell'impugnazione il ricorrente principale deduce che il giudice di secondo grado, omettendo di statuire inordine all'appello della società (Lpd) di Assicurazioni spa in liquidazione, non aveva pronunciato la condanna della liquidazione coatta amministrativa della compagnia di assicurazione al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese a suo favore, nè aveva provveduto in ordine alla condanna delle altre parti alle spese dell'intero giudizio.

La censura è fondata per entrambi i profili.

Circa la doglianza relativa alla mancata regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado nel rapporto tra (omissis) con le altre due parti (omissis) e società (omissis) & Co. snc, occorre considerare che il giudice di secondo grado ha provveduto solo in ordine alle spese del giudizio di gravame, pure avendo accolto l'appello del Pasquazzo in ordine alla esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro e pure avendo proceduto (tenendo in conto l'esito dell'intero giudizio e in esattaapplicazione del principio dell'infrazionabilità del relativo criterio secondo le varie fasi del giudizio medesimo) alla sostanziale valutazione globale della soccombenza delle suddette parti.

In tale situazione, indipendentemente dalla devoluzione della questione con espressa richiesta della parte appellante, la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto del principio stabilito da questa Corte (ex plurimis: Cass., sez. un., n. 15559/2003) a mente del quale il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè, invece, riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata ha il potere, in conseguenza della pronuncia adottata, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite.

All'omissione dovrà porre rimedio il giudice del rinvio in applicazione della regola di diritto innanzi richiamata.

Circa l'altra doglianza, relativa all'omessa pronuncia sulla richiesta di condanna della società (Lpd) di Assicurazioni spa in liquidazione, è evidente l'interesse del ricorrente Pasquazzo ad ottenere la relativa statuizione, dato che il giudice d'appello, con riferimento alle somme al pagamento delle quali sono state condannati in solido (omissis) la società (omissis) & co. snc a favore di (omissis), ha soltanto disposto in dispositivo che "le somme come sopra indicate sono opponibili nei confronti dell'impresa cessionaria non presente nel giudizio".

Deve, infatti, ribadirsi (ex plurimis Cass., n. 6820/2001; Cass., n. 12394/95) che, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli amotore e dei natanti, nel caso in cui la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice del responsabile sopravvenga in corso di causa, nel giudizio che prosegue nei confronti dell'impresa in liquidazione e che si conclude con la sentenza di accoglimento della domanda del danneggiato, il giudice è tenuto ad emettere nei confronti dell'impresa in liquidazione pronuncia con il valore di mero accertamento del credito, necessaria affinchè essa risulti opponibile esecutivamente all'impresa designata o cessionaria.

Alla pronuncia di accertamento del credito del danneggiato nei confronti della liquidazione della società (Lpd) di Assicurazioni spa provvederà il giudice del rinvio, correggendo l'anomala statuizione della Corte di merito, che non poteva rendere opponibile alla compagnia cessionaria la sentenza di condanna di soggetti diversi dall'assicuratore.

Anche la società (omissis) & Co. snc, con il quarto motivo dell'impugnazione incidentale (che dichiara di avere proposto "per scrupolo"), deducendo la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli art. 19 e 25 legge 990/69 nonchè la nullità della sentenza e del procedimento, ugualmente denuncia che il giudice di secondo avrebbe dovuto emettere sentenza di condanna della società (Lpd) Assicurazioni in liquidazione.

La censura, accolta in relazione all'impugnazione principale dell'interessato (omissis), deve essere dichiarata inammissibile per quanto concerne la società, che non ha interesse a sollecitare la pronuncia di condanna nei confronti di altro soggetto con essa obbligato in solido al risarcimento dei danni.

Al riguardo devesi ribadire il principio (Cass. n. 6502/2001) per cuila solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Pertanto, se il creditore conviene in giudizio più debitori sostenendo la loro responsabilità solidale, e invece il giudice accerti la responsabilità esclusiva di uno di essi, con esclusione del rapporto di solidarietà, e pronunci conseguentemente la condanna soltanto del medesimo, questi, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza, perchè essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, nè pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa, nonessendo stato dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega all'altro debitore.

Con il terzo motivo dell'impugnazione il ricorrente principale - sotto il profilo dell'omessa e falsa applicazione delle norme di cui agli art. 1223, 2043 e 1916 cod. civ. e 3 e 32 Cost. - premette ancora che il tema centrale della controversia si incentrava nei quesiti riguardanti la frazionabilità o meno del danno biologico permanente in più quote; la possibilità o meno di attribuzione all'INAIL della quota astrattamente corrispondente alla generica invalidità permanente dell'infortunato; se debba viceversa considerarsi essa stessa danno biologico risarcibile indipendentemente dalle prestazioni indennitarie dell'Istituto".

La medesima doglianza è stata già prospettata con il primo mezzod'impugnazione, il cui accoglimento assorbe, pertanto, l'esame di detto ultimo motivo.

Al giudice di rinvio è rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di Cassazione ( art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale Pasquazzo e dichiara assorbito il terzo motivo; rigetta il ricorso incidentale Stefani ed il ricorso incidentale della società Mocellini RG n. 12003/2002; dichiara l'inammissibilità del ricorso incidentale della società Mocellini RG n. 14053/2002; cassa in relazione l'impugnata sentenza con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2005.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2005


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