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Cass. civ. Sez. II, Ord., 05-12-2005, n. 26432 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. VELLA Antonio -
Presidente
Dott. CIOFFI Carlo - rel.
Consigliere
Dott. SETTIMJ Giovanni -
Consigliere
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio
- Consigliere
Dott. MALPICA Emilio -
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
UFFICIO TERRITORIALE DEL
GOVERNO, in persona del Prefetto pro-
tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la difende, ope legis;
- ricorrente -
e da MINISTERO DELL'INTERNO,
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
(omissis) -
- controricorrente -
avverso la sentenza n.
429/2004 del Giudice di pace di MANDURIA del 15/06/2004, depositata
il 21/06/2004;
udita la relazione della causa
svolta nella Camera di consiglio il 28/10/2005 dal Consigliere Dott.
Carlo CIOFFI;
sentito il Procuratore
Generale Dott. Antonio MARTONE che restituisce gli atti,
riservandosi di rassegnare il proprio parere di merito.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in
epigrafe il Giudice di pace di Manduria ha accolto l'opposizione
proposta da Antonella (omissis) contro l'ordinanza con cui il
Prefetto di Potenza le aveva ingiunto il pagamento della sanzione
amministrativa nel dettaglio specificata, in relazione
all'infrazione del codice della strada (eccesso di velocità rilevata
a mezzo di autovelox) che le era stata contestata non
immediatamente.
Ha in particolare affermato
che il detto apparecchio consentiva l'accertamento della velocità
del veicolo contestualmente al suo passaggio, ragion per cui la
contestazione non immediata non era giustificata.
L'Ufficio territoriale del
Governo di Potenza chiede la cassazione di tale sentenza per due
motivi.
Antonella (omissis) resiste
con controricorso, eccependo che il ricorso è stato proposto dopo la
scadenza del termine breve di impugnazione.
Tale eccezione è fondata,
risultando dagli atti depositati dalla controricorrente che la
sentenza impugnata è stata notificata all'Ufficio Territoriale del
Governo di Potenza il giorno 8 settembre 2004, e che il ricorso è
stato notificato il 19 febbraio 2005.
Le spese seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara
l'inammissibilità del ricorso, e condanna il ricorrente a rifondere
ad Antonella (omissis) le spese di questo giudizio, che si liquidano
in 350,00 euro (300,00 per onorari e 50,00 per spese vive), oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28
ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5
dicembre 2005
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