Translate

domenica 31 marzo 2013

L'avviso all'indagato di conclusione delle indagini preliminari interrompe la prescrizione




Cass. pen. Sez. V, (ud. 16-06-2005) 04-08-2005, n. 29505
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) (Lpd) (Lpd), N. IL 22/01/1946;
2) (Lpd) (Lpd), N. IL 04/02/1950;
nel procedimento contro:
(Lpd) (Lpd), N. IL 26/08/1947;
avverso SENTENZA del 07/10/2004 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. SPALLINA Bartolo.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 7 ottobre 2004, ha riformato la sentenza del Tribunale di Treviso - Castelfranco Veneto, in data 20 giugno 2003, di condanna di (Lpd) (Lpd) alla pena di giustizia, determinata ai sensi dell'art. 81 c.p., per i contestati reati di ingiuria (commesso il 14 giugno 1997 in danno di (Lpd) (Lpd)), di lesione personale e di minaccia (commessi il 10 ottobre 1997 in danno di (Lpd) (Lpd)), dichiarandone l'estinzione per intervenuta prescrizione e revocando le "statuizioni civilistiche". Eciò perchè, essendo maturato il termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 157, comma 1, n. 4, c.p. prima della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio (emesso peraltro soltanto in data 15 ottobre 2002) e non risultando alcun precedente atto interruttivo (nè per tale potendo essere qualificato l'avviso notificato all'imputato per gli effetti di cui all'art. 415 bis c.p.p.), il riconosciuto effetto estintivo della prescrizione va riportato a momento precedente alla "conclusione del processo di primo grado": essendo così mancata "la formazione di un valido giudizio di responsabilità in quella fase procedimentale", resta preclusa l'operatività della disciplina di cui all'art. 578 c.p.p., che, ai fini della conferma delle statuizioni civili, postula "lapronuncia di un'efficace e rituale condanna alle restituzioni o al risarcimento, che qui viene a mancare".
Con comune ricorso le parti civili costituite denunziano che, in tal modo, la sentenza impugnata è inficiata da "violazione dell'art. 160 c.p. in relazione all'art. 415 bis c.p.p., riproponendo, in articolata prospettazione, la questione di assimilazione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. al decreto di citazione a giudizio dell'imputato ed ai correlativi effetti di interruzione del decorso del termine prescrizionale. Mentre, col secondo motivo, adducono il vizio logico della motivazione, che ha negato tale equipollenza, e, col terzo motivo, sostengono che sussiste violazione della disciplina di cui all'art. 578 c.p.p., essendone stata negata l'operativitàsenza la necessaria valutazione della "fondatezza della domanda civilistica".
In contrario risulta inoltre depositata memoria difensiva nell'interesse dell'imputato, sostanzialmente ribadendosi le argomentazioni della sentenza impugnata sull'esclusione della ipotizzata "equipollenza interruttiva" dell'avviso notificato ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. e, d'altra parte, evidenziandosi l'infondatezza delle altre questioni sollevate dai ricorrenti (Lpd) (Lpd) e (Lpd) (Lpd). Nell'interesse di questi ultimi è stata depositata una memoria difensiva con la quale si ribadiscono il 1 ed il 3 motivo di ricorso.
Osserva la Corte che, nonostante il diverso ordine dei motivi di ricorso seguito dai ricorrenti, priorità logica va assegnata alla questione attinta dal terzo motivo, posto che, se il giudice di appello avesse dovuto decidere sull'impugnazione - come sostengono iricorrenti - ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., la questione sollevata con i primi due motivi di ricorso, concernenti l'idoneità interruttiva della prescrizione della notifica dell'avviso di deposito degli atti ex art. 415 bis c.p.p., sarebbe irrilevante.
Sennonchè, il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che "la decisione del giudice dell'impugnazione sugli effetti civili del reato estinto presuppone che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pronunciato sugli interessi civili, mentre, qualora la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado ed il giudice erroneamente non l'abbia dichiarata, non sussistono ipresupposti di operatività dell'art. 578 cod. proc. pen., poichè tale decisione presuppone una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa e gli effetti della sentenza di secondo grado devono essere riportati al momento in cui è stata emessa quella di primo grado" (Cass., Sez. 6^, 19/09/2002-07/10/2002, n. 33398, la quale, in applicazione di tale principio, ha annullato la decisione del giudice di appello che aveva dichiarato - a seguito di derubricazione - l'estinzione del reato per essere maturato il termine prescrizionale prima della pronuncia di primo grado, confermando, inoltre, le statuizioni civili della sentenza di primo grado, con condanna degli imputati alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile. Nello stesso senso cfr.
Cass., Sez. un., 13/07/1998 - 24/09/1998, n. 10086). E' fondato, per contro, il primo motivo di ricorso.
Infatti, questa Sezione, con sentenza del 17 febbraio 2005 n. 305 (dep. il 16 marzo 2005), ha enunciato il principio per il quale l'avviso di deposito degli atti ex art. 415-bis c.p.p. costituisce valido atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 160 c.p. La Corte non può che condividere siffatto orientamento giurisprudenziale. Infatti, è pur vero, che le Sezioni unite - con pronuncia alla quale la giurisprudenza successiva ha prestato ossequio - hanno ritenuto che "la lunga, assolutamente dominante, elaborazione giurisprudenziale di legittimità (Cass., Sez. 6^, 12.4.1969, Ragonese, rv. 112214, per l'interrogatorio a chiarimenti davanti al g.i.; Sez. 3^, 20.11.1978, Missiano, rv. 140834, per larichiesta del p.m. di emissione di decreto di citazione a giudizio;
Sez. 4^, 12.3.1980, Bertaldo, rv. 146855, per taluni atti istruttori come la perizia medica, la comunicazione giudiziaria e la nomina del difensore d'ufficio; Sez. 4^, 14.10.1980, Coppolino, rv. 148872, per l'interrogatorio assunto dalla polizia giudiziaria; Sez. 1^, 28.11.1994, Gallo, rv. 200237 e 14.11.1994, P.M. in proc. Trimarchi, rv. 199891, per la richiesta del p.m. di decreto penale di condanna;
Sez. 5^, 22.4.1997, Greco, rv. 208089, per le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato all'a.g.), in perfetta coerenza con l'atteggiamento di rigoroso self-restraint della giurisprudenza costituzionale e con gli itinerari interpretativi della quasi unanime dottrina, ha costantemente ripudiato il ricorso al concetto di atto 'equipollentè, riconducibile cioè alla eadem ratio di quellianaliticamente enumerati nell'art. 160 c.p. E ciò per l'evidente incompatibilità sistematica di operazioni ermeneutiche che, facendo leva sull'omologo trattamento processuale dell'atto e forzando il pur riduttivo assetto del diritto positivo sostanziale - frutto di discrezionali e insindacabili scelte del legislatore -, fossero comunque dirette alla surrettizia estensione analogica in malam partem delle tipiche e tassative fattispecie interruttive della prescrizione" (Cass. Sez. un., 11 luglio 2001, n. 33543). E' vero, altresì, poi, che tale ultimo principio - come innanzi rilevato - anche di recente è stato applicato da questa Corte ad altra fattispecie (Cass., 10 luglio 2003 n. 37476, Rv. 226287, secondo la quale "nel procedimento davanti al giudice di pace, l'interrogatorio dell'indagato, effettuato dalla polizia giudiziaria per delega delP.M. ai sensi dell'art. 370 cod. proc. pen., non è idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non rientrando nel novero degli atti produttivi di tale effetto indicati nell'art. 160, comma secondo cod. pen. e non essendo neppure menzionato tra gli atti aventi tale efficacia interruttiva previsti dall'art. 61 D.Lgs. n. 274 del 2000, atteso che il divieto di analogia 'in malam partem' in materia penale non consente un ampliamento di tali categorie di atti processuali in via interpretativa").
Sennonchè, la pronuncia di questa Sezione dianzi richiamata, lungi dall'operare una non consentita estensione analogica in malam partem delle tipiche e tassative fattispecie interruttive dellaprescrizione, ha solo evidenziato che l'invito a presentarsi al pubblico ministero - atto al quale espressamente l'art. 160 c.p. ricollega l'effetto interruttivo - è in sostanza contenuto anche nell'avviso di deposito di cui all'art. 415-bis c.p.p., nella parte in cui contiene l'avvertimento che "l'indagato ha facoltà ... di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio". D'altronde, l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. è fatto notificare dal p.m. soltanto nell'ipotesi in cui non deve formulare richiesta di archiviazione, e dunque se intende esercitare l'azione penale, del cui valido esercizio è condizione, come si desume conclusivamente dall'art.416/1, novellato dallo stesso art. 17 L. 479/99, che commina sanzione di nullità nel caso di omissione sua nonchè dell'invito di cui all'art. 375/3 qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio "entro il termine di cui all'art. 415-bis, comma 3".
Se, dunque, l'enunciato normativo di cui all'art. 160 c.p., relativamente all'invito del pubblico ministero a presentarsi per rendere l'interrogatorio, a seguito della riforma del 1988, andava riferito esclusivamente alla disposizione processuale di cui all'art. 375 c.p.p., dopo la modifica intervenuta nel 1999 dell'art. 416, comma 1, c.p.p., la norma sostanziale predetta va riferita, altresì,alla norma processuale di cui all'art. 415-bis c.p.p., richiamata unitamente a quella di cui all'art. 375 c.p.p. dal nuovo testo dell'art. 416, comma 1, c.p.p. Una diversa conclusione comporterebbe che, stante la doverosità dell'emissione dell'invito di cui all'art. 375 c.p.p. a seguito della richiesta dell'indagato, verrebbe rimessa alla volontà di quest'ultimo l'emissione da parte del pubblico ministero dell'atto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che l'indagato che sa di essere innocente e sollecita il proprio interrogatorio peresporre le proprie difese verrebbe posto in condizioni deteriori rispetto all'indagato che sa di essere colpevole ed elude le investigazioni. Nel primo caso l'indagato "sollecita" l'atto interruttivo della prescrizione, nel secondo il reo beneficia del tempo richiesto dagli adempimenti prescritti dall'art. 415-bis c.p.p. In altri termini, ad atti di esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. verrebbe ricollegato un effetto interruttivo della prescrizione del reato con irragionevole disparità di trattamento rispetto all'indagato consapevole della propria colpevolezza il quale con la propria inerzia beneficia di "tempi morti" del procedimento ai fini dell'estinzione del reato, con l'ulteriore conseguenza che l'indagato potrebbe, per evitare quell'effetto interruttivo, essereindotto a sacrificare il proprio diritto di difesa, rinviando alla fase dell'udienza preliminare o del dibattimento l'esercizio di tale diritto fondamentale, così rinunciando al tentativo (e alla speranza) di vedere presto chiarita la propria posizione a seguito di richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero.
L'indirizzo giurisprudenziale accolto da questa Sezione, dunque, prescinde dall'utilizzazione del concetto di atto "equipollente", riconducibile cioè alla eadem ratio di quelli analiticamente enumerati nell'art. 160 c.p., nel mentre individua nell'avvertimento contenuto nell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. quell'invito apresentarsi previsto dall'art. 160 c.p.p. e, originariamente, soltanto dall'art. 375 c.p.p. Il ricorso, proposto esclusivamente ai fini civilistici, va, dunque, accolto, con assorbimento del secondo motivo.
All'annullamento della sentenza impugnata - la quale, a differenza della sentenza di primo grado riformata - ha dichiarato estinti i reati per prescrizione, non consegue, tuttavia, la necessità del rinvio, stante la congruità della statuizione sugli interessi civili contenuta nella sentenza di primo grado (la quale ha liquidato i danni in euro 500,00 in favore del (Lpd) e in euro 3.000,00 in favore di (Lpd) (Lpd) nonchè le spese sostenute dalle parti civili in euro 900,00 oltre accessori).
Invero, con l'atto di appello l'imputato aveva sollecitato soltanto 1) la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, 2) avevalamentato che la pena inflitta era eccessiva e, infine, aveva chiesto 3) la riduzione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno. Soltanto nelle richieste conclusive dell'atto di appello è contenuta 4) la mera richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto. Talchè, ai sensi dell'art. 620, lett. l), c.p.p., risulta "superfluo" il rinvio alla corte di merito.
Infatti, la già dichiarata estinzione dei reati per prescrizione e l'impugnazione proposta ai soli effetti civili, esclude ogni interesse dell'imputato in relazione ai motivi sub 1) e 2), mentre la richiesta sub 4) non è sorretta da alcuna censura specifica nei confronti della sentenza di primo grado.
Del tutto generica e non sorretta da specifiche censure è altresì il motivo di appello sub 3) relativo ai danni. Sì che la corte di rinvio dovrebbe limitarsi a dichiarare l'inammissibilità del gravame. Pertanto, la Corte ritiene di poter confermare quellestatuizioni con l'ulteriore liquidazione delle spese di costituzione e difesa nel grado di appello, così come in dispositivo, alla luce della genericità e, dunque, dell'inammissibilità del motivo di appello proposto dall'imputato in relazione a tale capo.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili per i quali conferma la sentenza di primo grado, liquidando in euro 1.000,00 le spese sostenute dalle parti civili in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2005

Nessun commento: