Cass. pen. Sez. I, (ud. 27-09-2005) 03-10-2005, n.
35628
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GP DI CALABRITTO - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GIP SANT'ANGELO DEI LOMBARDI;
ORDINANZA del 10/05/2005 GIUDICE DI PACE di
CALABRITTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere
Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO
Giuseppe, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del GIP del
Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi.
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OSSERVA
Con ordinanza del 17.3.2004, il GIP del Tribunale di
Sant'Angelo dei Lombardi, cui il P.M. aveva richiesto l'emissione di decreto
penale di condanna nei confronti di (Lpd) a (Lpd) Nicola, dichiarava la
propria incompetenza per materia a decidere in ordine al reato di cui
all'art. 187, commi 1 e 4, cod. strad., sostituito dal d.l.
27.6.2003, n. 151, convertito nella l. 1.8.2003, n.
214, in quanto detto reato è attribuito alla cognizione del Giudice di pace.
Con ordinanza del 10.5.2005, il Giudice di pace di
Calabrittorilevava conflitto di competenza, assumendo che la decisione sul
reato di cui all'art. 187, commi 1 e 4, cod. strad. doveva essere adottata
dal tribunale.
Il conflitto negativo, ammissibile in rito, deve
essere risolto affermando la competenza del Giudice di pace di Calabritto.
Premesso che il testo originario dell'art. 4, comma
1, lett. q) del D.LGS. 28.8.2000, n. 274, prevedeva la competenza del
giudice di pace per i reati di cui agli articoli 186, comma 2 e 6, 187,
commi 4 e 5, e 189, comma 6, del D.LGS. 30.4.1992, n. 285, di approvazione
del nuovo codice della strada, deve sottolinearsi che la predetta previsione
è stata modificata dall'art. 5 del d.l. 27.6.2003, n. 151, convertito, con
modificazioni nella l. 1.8.2003, n. 214, che ha sostituito l'art. 186 del
codice della strada, contenente la rubrica "guida sotto l'influenza
dell'alcool", introducendo nel secondo comma le parole "per l'irrogazione
della pena è competente il tribunale" espostando la disciplina del reato di
rifiuto dell'adempimento dell'obbligo degli accertamenti di cui ai commi 3,
4 e 5 dello stesso articolo dal sesto al settimo comma. Di talchè deve
intendersi eliminato il riferimento all'art. 186, comma 2 e 6, dal testo
dell'art. 4, comma 1, lett. q) del
D.LGS. n. 274
del 2000, con la conseguente sottrazione della cognizione del
reato ex art. 186 alla competenza del giudice di pace.
Per contro, pur essendo stato sostituito anche l'art.
187 del codice della strada ad opera dell'art. 6 del
d.l. n. 151
del 2003, convertito nella
l. n. 214 del
2003, il legislatore non ha modificatola competenza devoluta al
giudice di pace in ordine alla guida in stato di alterazione psico-fisica
per uso di sostanze stupefacenti, atteso che il comma 7 del novellato art.
187 richiama l'art. 186, comma 2, esclusivamente per la parte relativa
all'applicazione delle sanzioni (comma 2, prima parte) e al traino del
veicolo fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina
autorimessa (comma 2, ultimo periodo).
Di conseguenza, l'omesso richiamo alla disposizione
attributiva della competenza al tribunale non può considerarsi casuale nè
può essere ovviato mediante un'operazione interpretativa che si risolverebbe
in una manipolazione della disciplina.
Dai precedenti rilievi deve inferirsi che è tuttora
vigente l'art. 4, comma 1, lett. q) del
D.LGS. n. 274
del 2000 nella parte in cui fa riferimento al reato di cui
all'art. 187 del codice della strada,onde la guida in stato di alterazione
psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti appartiene ancora alla
competenza del giudice di pace.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale,
dichiara la competenza del Giudice di pace di Calabritto, cui dispone
trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2005
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