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domenica 31 marzo 2013

Invalidità permanente - Cass. civ. Sez. III, 29-09-2005, n. 19144




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Cass. civ. Sez. III, 29-09-2005, n. 19144
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere
Dott. LEVI Giulio - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
(omissis) elettivamente domiciliato in -
- ricorrente -
contro
(omissis) -- intimati -
avverso la sentenza n. 107/01 del Tribunale di TRANI, SEZIONE PROMISCUA, depositata il 19/01/01; rg. 9/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/05/05 dal Consigliere Dott. Giulio LEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 18 e 21.4.1997 (omissis) conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Corato rispettivamente (omissis) (Lpd) e (Lpd) Ass.ni S.p.A. perchè fossero in solido condannati al pagamento in suo favore della complessiva somma di L. 5.918.072.= per danno biologico, a seguito di invalidità totale, per danni morali, spese mediche, per danno patrimoniale, previa detrazione di quanto già ricevuto dalla società assicuratrice, o di quell'altra somma ritenuta di giustizia, oltre il danno biologico conseguente alla invalidità permanente, il danno morale e patrimoniale e gli interessi. Esponeva infatti il(omissis) che mentre si accingeva ad uscire dall'autovettura Lancia Prisma Tg. (omissis)809, di proprietà e condotta da (omissis) (Lpd) aveva subito un trauma da schiacciamento con ferita lacero-contusa del 4^ dito della mano sinistra provocato dal (omissis) che incautamente aveva provveduto alla chiusura dello sportello dell'autovettura senza accorgersi che il trasportato aveva la mano a questa ancora appoggiata.
Si costituiva la (Lpd) Ass.ni chiedendo il rigetto delle domande, rilevandosi che la somma versata al danneggiato tempestivamente, era congrua.
Il Giudice di Pace accoglieva in parte la domanda e condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di L. 2.763.750.= oltre interessi e spese di lite. impugnata la sentenza dal (omissis) avanti al Tribunale di Trani, l'appello veniva rigettato con sentenza 9.1.2001.
Ricorreva per Cassazione (omissis) per quattro motivi.
Non resistevano gli intimati.

Motivi della decisione

Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1) Contraddittorietà e insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 5 c.p.c..
 
2) Erronea valutazione ex art. 5/2 L. 39/77;
3) Violazione di legge in relazione agli artt. 22 L. 990/69, 5/2 L. 39/77 oltre che dell'art. 2697/2 c.c..
4) Violazione ed errata applicazione dell'art. 2054/1 c.c..
Con il primo motivo il ricorrente deduce che il Tribunale di Trani ha sostenuto che il (omissis) ha completamente omesso di fornire la prova, non solo della dinamica dell'incidente, ma anche in ordine alla responsabilità del conducente (omissis) nella causazione dell'evento dannoso; che la dinamica dell'incidente veniva descritta nell'allegato modello di "CAI" sottoscritto anche dal Sig. (omissis) (Lpd), dove precisamente si diceva che la dinamica dell'incidente era stata causata da "incauta chiusura dello sportello" da parte di (omissis).
Si osserva al riguardo che in effetti si è ritenuto che, essendo dato al trasportato di cortesia di invocare solo l'art. 2043 c.c.secondo il quale a differenza dell'art. 2054 c.c., non prevede la responsabilità solidale del proprietario, perchè questi risponda dei danni occorre "la dimostrazione che egli abbia tenuto un comportamento doloso o colposo che in concreto abbia causato, o contribuito a causare, il danno del trasportato" (Cass., 4389/79).
Questa prova, spettante al trasportato ai sensi dell'art. 2043 c.c.' stata data tant'è vero che la Corte territoriale non ha motivato il rigetto; d'altra parte nella raccomandata 11.11.1996 era allegato il modello "CAI" sottoscritto anche dal (omissis), con cui veniva fornita la prova del danno del (omissis).
Il motivo va quindi accolto.
Quanto al secondo motivo, il ricorrente, denunciando erroneavalutazione ex art. 5/2 L. 39/77, assume che nella racc. 1.11.1996 a cui era allegato il modello "CAI" a firma anche del (omissis), era esposta la dinamica dell'incidente, dinamica che non veniva contestata nello spatium deliberandi dall'assicuratore, nè nell'an, nè nel nesso di causalità sinistro-lesioni.
Il motivo va quindi accolto.
Quanto al terzo motivo, il ricorrente, denunciando la violazione di legge in relazione agli artt. 22 L. 990/69, 5/2 L. 39/77 oltre che all'art. 2697/2 c.c. assume che spettava all'assicuratore l'onere di provare una diversa dinamica del sinistro o quant'altro avesse voluto eccepire: in effetti, prima della lite l'assicuratore ha tenuto uncomportamento diverso da quello tenuto in causa ed esposto in comparsa conclusionale ove si contesta tardivamente non il fatto storico, ma la responsabilità dell'assicurato che avrebbe dovuto essere provata ex art. 167 c.p.c..
 
Il motivo va quindi accolto.
Quanto al quarto motivo, il ricorrente, denunciando violazione ed errata applicazione dell'art. 2054/1 c.c., assume che il Tribunale ha disatteso quanto pur chiaramente esposto nell'atto d'appello e cioè che la predetta norma si applica anche al trasportato a titolo di cortesia.
In effetti la disposizione suddetta non fa distinzione tra chi, rispetto alla circolazione del veicolo, sia terzo e chi vi partecipi, limitandosi a stabilire che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o acose dalla circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Ai fini dell'affermazione della responsabilità solidale del proprietario ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 c.c. è, in particolare, irrilevante che quella del conducente sia riconosciuta in via presuntiva ai sensi dei primi due commi di cui all'art. 2054 c.c., ovvero sulla base di un accertamento in concreto della colpa (ex art. 2043 c.c.), giacchè l'estensione della responsabilità al proprietario mira a soddisfare la generale, fondamentale esigenza di garantire il risarcimento al danneggiato.
Deve quindi essere accolto il quarto motivo.
In conclusione la sentenza impugnata va cassata con rinvio anche per le spese del giudizio di Cassazione al Tribunale di Bari.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di Cassazione al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 19 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2005


Codice Civile
c.c. art. 2054. Circolazione di veicoli
2054. Circolazione di veicoli (1)
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno [c.c. 2947] (2).
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli [c.c. 2055] (3).
Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario [c.c. 978] o l'acquirente con patto di riservato dominio [c.c. 1523], è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà (4).
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo [c.c. 2053].
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(1) Per l'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, vedi la L. 24 dicembre 1969, n. 990, nonché la L. 10 giugno 1978, n. 295 e la L. 22 ottobre 1986, n. 742. Vedi, anche, il nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. In materia di sicurezza per la navigazione da diporto, vedi la L. 11 febbraio 1971, n. 50 e il D.M. 21 gennaio 1994, n. 232 (Gazz. Uff. 15 aprile 1994, n. 87).
 
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 aprile 1976, n. 93 (Gazz. Uff. 5 maggio 1976, n. 118), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 3 Cost.
 
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 14-29 dicembre 1972, n. 205 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1973, n. 3), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2054, secondo comma, c.c., limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro tra veicoli, esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni. La stessa Corte, con sentenza 21-28 aprile 1976, n. 93 (Gazz. Uff. 5 maggio 1976, n. 118), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 3 Cost.
 
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 26 novembre-17 dicembre 1981, n. 192 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1981, n. 352), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 3 Cost. L'art. 91, comma 2, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ha stabilito che, ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario sia responsabile in solido con il conducente, ai sensi di quanto disposto nel presente comma.
 



Codice Civile
c.c. art. 2043. Risarcimento per fatto illecito.
TITOLO IX
Dei fatti illeciti
2043. Risarcimento per fatto illecito.
Qualunque fatto doloso o colposo [c.c. 935, 939, 1173, 1219, 1227, 1229, 1338] che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [c.c. 2600, 2947; c.p. 185, 198] (1).
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(1) Vedi la L. 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati e il D.M. 31 gennaio 1989 modificativo del D.M. 16 aprile 1988, concernente la definizione dei modelli dei verbali dei provvedimenti collegiali e determinazione delle modalità di conservazione e di distruzione dei plichi relativi alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, ai sensi dell'art. 16, della suddetta legge. La Corte costituzionale, con sentenza 12-26 luglio 1979, n. 88 (Gazz. Uff. 1° agosto 1979, n. 210), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli artt. 3, 24, e 32 Cost. Con successiva sentenza 24-27 ottobre 1994, n. 372 (Gazz. Uff. 2 novembre 1994, n. 45 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.
La stessa Corte, con sentenza 17-23 maggio 1995, n. 188 (Gazz. Uff. 31 maggio 1995, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.; con sentenza 29 aprile-10 maggio 1999, n. 156 (Gazz. Uff. 19 maggio 1999, n. 20 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost.
 


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