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Cass. civ. Sez. III, 29-09-2005, n. 19144 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere
Dott. LEVI Giulio - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
(omissis) elettivamente domiciliato
in -
- ricorrente -
contro
(omissis) -- intimati -
avverso la sentenza n. 107/01 del
Tribunale di TRANI, SEZIONE PROMISCUA, depositata il 19/01/01; rg.
9/01/01;
udita la relazione della causa svolta
nella Pubblica udienza del 19/05/05 dal Consigliere Dott. Giulio
LEVI;
udito il P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha
concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il
18 e 21.4.1997 (omissis) conveniva in giudizio davanti al Giudice di
Pace di Corato rispettivamente (omissis) (Lpd) e (Lpd) Ass.ni S.p.A.
perchè fossero in solido condannati al pagamento in suo favore della
complessiva somma di L. 5.918.072.= per danno biologico, a seguito
di invalidità totale, per danni morali, spese mediche, per danno
patrimoniale, previa detrazione di quanto già ricevuto dalla società
assicuratrice, o di quell'altra somma ritenuta di giustizia, oltre
il danno biologico conseguente alla invalidità permanente, il danno
morale e patrimoniale e gli interessi. Esponeva infatti il(omissis)
che mentre si accingeva ad uscire dall'autovettura Lancia Prisma Tg.
(omissis)809, di proprietà e condotta da (omissis) (Lpd) aveva
subito un trauma da schiacciamento con ferita lacero-contusa del 4^
dito della mano sinistra provocato dal (omissis) che incautamente
aveva provveduto alla chiusura dello sportello dell'autovettura
senza accorgersi che il trasportato aveva la mano a questa ancora
appoggiata.
Si costituiva la (Lpd) Ass.ni
chiedendo il rigetto delle domande, rilevandosi che la somma versata
al danneggiato tempestivamente, era congrua.
Il Giudice di Pace accoglieva in
parte la domanda e condannava i convenuti in solido al pagamento
della somma di L. 2.763.750.= oltre interessi e spese di lite.
impugnata la sentenza dal (omissis) avanti al Tribunale di Trani,
l'appello veniva rigettato con sentenza 9.1.2001.
Ricorreva per Cassazione (omissis)
per quattro motivi.
Non resistevano gli intimati.
Motivi della decisione
Il ricorso è stato proposto per i
seguenti motivi:
1) Contraddittorietà e insufficiente
motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, ex
art. 360 n. 5 c.p.c..
2) Erronea valutazione ex art. 5/2
L. 39/77;
3) Violazione di legge in relazione
agli artt. 22
L. 990/69, 5/2
L. 39/77 oltre che dell'art. 2697/2 c.c..
4) Violazione ed errata applicazione
dell'art. 2054/1 c.c..
Con il primo motivo il ricorrente
deduce che il Tribunale di Trani ha sostenuto che il (omissis) ha
completamente omesso di fornire la prova, non solo della dinamica
dell'incidente, ma anche in ordine alla responsabilità del
conducente (omissis) nella causazione dell'evento dannoso; che la
dinamica dell'incidente veniva descritta nell'allegato modello di
"CAI" sottoscritto anche dal Sig. (omissis) (Lpd), dove precisamente
si diceva che la dinamica dell'incidente era stata causata da
"incauta chiusura dello sportello" da parte di (omissis).
Si osserva al riguardo che in effetti
si è ritenuto che, essendo dato al trasportato di cortesia di
invocare solo
l'art. 2043 c.c.secondo il quale a differenza
dell'art. 2054 c.c., non prevede la responsabilità
solidale del proprietario, perchè questi risponda dei danni occorre
"la dimostrazione che egli abbia tenuto un comportamento doloso o
colposo che in concreto abbia causato, o contribuito a causare, il
danno del trasportato" (Cass., 4389/79).
Questa prova, spettante al
trasportato ai sensi
dell'art. 2043 c.c.' stata data tant'è vero che la
Corte territoriale non ha motivato il rigetto; d'altra parte nella
raccomandata 11.11.1996 era allegato il modello "CAI" sottoscritto
anche dal (omissis), con cui veniva fornita la prova del danno del
(omissis).
Il motivo va quindi accolto.
Quanto al secondo motivo, il
ricorrente, denunciando erroneavalutazione ex art. 5/2
L. 39/77, assume che nella racc. 1.11.1996 a cui era
allegato il modello "CAI" a firma anche del (omissis), era esposta
la dinamica dell'incidente, dinamica che non veniva contestata nello
spatium deliberandi dall'assicuratore, nè nell'an, nè nel nesso di
causalità sinistro-lesioni.
Il motivo va quindi accolto.
Quanto al terzo motivo, il
ricorrente, denunciando la violazione di legge in relazione agli
artt. 22
L. 990/69, 5/2
L. 39/77 oltre che all'art. 2697/2 c.c. assume che
spettava all'assicuratore l'onere di provare una diversa dinamica
del sinistro o quant'altro avesse voluto eccepire: in effetti, prima
della lite l'assicuratore ha tenuto uncomportamento diverso da
quello tenuto in causa ed esposto in comparsa conclusionale ove si
contesta tardivamente non il fatto storico, ma la responsabilità
dell'assicurato che avrebbe dovuto essere provata ex
art. 167 c.p.c..
Il motivo va quindi accolto.
Quanto al quarto motivo, il
ricorrente, denunciando violazione ed errata applicazione dell'art.
2054/1 c.c., assume che il Tribunale ha disatteso quanto pur
chiaramente esposto nell'atto d'appello e cioè che la predetta norma
si applica anche al trasportato a titolo di cortesia.
In effetti la disposizione suddetta
non fa distinzione tra chi, rispetto alla circolazione del veicolo,
sia terzo e chi vi partecipi, limitandosi a stabilire che il
conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a
risarcire il danno prodotto a persone o acose dalla circolazione del
veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare
il danno.
Ai fini dell'affermazione della
responsabilità solidale del proprietario ai sensi del terzo comma
dell'art. 2054 c.c. è, in particolare, irrilevante
che quella del conducente sia riconosciuta in via presuntiva ai
sensi dei primi due commi di cui
all'art. 2054 c.c., ovvero sulla base di un
accertamento in concreto della colpa (ex
art. 2043 c.c.), giacchè l'estensione della
responsabilità al proprietario mira a soddisfare la generale,
fondamentale esigenza di garantire il risarcimento al danneggiato.
Deve quindi essere accolto il quarto
motivo.
In conclusione la sentenza impugnata
va cassata con rinvio anche per le spese del giudizio di Cassazione
al Tribunale di Bari.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa e
rinvia anche per le spese del giudizio di Cassazione al Tribunale di
Bari.
Così deciso in Roma, nella Camera di
consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il
19 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 29
settembre 2005
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