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domenica 31 marzo 2013

Dare del "raccomandato " è ingiuria e scatta la multa


Nuova pagina 1

Cass. pen. Sez. VI, (ud. 20-09-2005) 14-10-2005, n. 37455

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente

Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere

Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere

Dott. ROTELLA Mario - Consigliere

Dott. DIDONE Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) (omissis) N. IL 19/11/1969;

avverso SENTENZA del 07/11/2003 TRIB. SEZ. DIST. di RODI GARGANICO;

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Udito il difensore, avv. MASTRANGELO Giuseppe del foro di S. Severo, per il ricorrente, che richiede l'accoglimento del ricorso;

La Corte:

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

OSSERVA

Con sentenza del 15.5.2003, il Giudice di pace di Rodi Garganico ha condannato (omissis) alla pena di euro 258,23 di multa, oltre al risarcimento del danno (liquidato in euro 500,00) in favore della parte civile, quale responsabile del reato di ingiuria continuata ed aggravata in persona di (omissis).

Investito del gravame dell'imputato, il Tribunale di Lucera - sezione distaccata di Rodi Garganico - con sentenza 7.11.2003 ha confermato il giudizio di colpevolezza, tuttavia riducendo la pena, per effetto delle già concesse attenuanti generiche ora ritenute prevalenti sull'aggravante, in euro 180,00 di multa.

Si è così conformemente ritenuto, dai giudici di merito, che l'imputato - rimproverato dal (omissis), vice comandante dei vigili di Peschici, per essersi rifiutato di cambiare ad un cliente del proprio esercizio una banconota da euro 20,00 per un acquisto minimo (per il che il (omissis) aveva invitato tale cliente a denunciare il fatto dichiarandosi disponibile a testimoniare in merito) - avesse indirizzato al (omissis) la frase offensiva "raccomandato, raccomandato, raccomandato, tu la legge non la conosci, te la insegno io, vai via, vai a scuola"; e si è poi rifiutata l'invocata esimente della ritorsione in difetto di un fatto ingiusto della persona offesa, nonchè escluso, da ultimo, il fatto di particolare tenuità come causa di proscioglimento stante l'opposizione della persona offesa.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore.

Con un primo motivo, il ricorrente deduce l'omessa assunzione di prova decisiva e sopravvenuta, riferita al decreto di archiviazione del procedimento nei confronti del (omissis) in ordine al reato di ingiurie, per il quale si era querelato l'imputato, in applicazione dell'esimente ex art. 599 comma 1 cod. pen..

Tale motivo è infondato, stante il difetto di decisività della prova riferibile al decreto di archiviazione.

Tale provvedimento (che non ha comunque gli effetti caratteristici della cosa giudicata) non nega, invero, e semmai rafforza, l'ipotesi delle ingiurie da parte dell'(omissis), nè nella specie riveste attitudine probatoria in senso liberatorio, in presenza di incensurabile ricostruzione del fatto, da parte del giudice di piena cognitio, ed in esito ad una valutazione di inattendibilità delle testimonianze favorevoli all'imputato - caratterizzate dal non univocità ovvero incompletezza narrativa dell'effettivo "dialogo" intercorso fra imputato e persona offesa - alle quali risulta, dunque, coerentemente prescelto il deposto testimoniale di segno accusatorio che esclude che l'(omissis) sia stato egli stesso ingiuriato.

Peraltro, e sul punto specifico, la sentenza riferisce di una dichiarazione testimoniale, in ogni caso non creduta, rappresentativa di un semplice rimprovero rivolto all'esercente, nella nota vicenda, da parte di un pubblico ufficiale legittimamente intervenuto per comporre il dissidio con il cliente e, dunque, di una condotta per nulla ingiuriosa; derivando da ciò, in termini assolutamente coerenti, il difetto del presupposto del fatto ingiusto altrui e, dunque, il giudizio di inapplicabilità dell'esimente della provocazione.

Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'apprezzamento delle prove, sul rilievo che sarebbero state ignorate le discrasie fra le versioni dei testi a carico nonchè sarebbe mancata qualsiasi valutazione della reale capacità diffamatoria della frase pronunciata; trattasi, palesemente, di motivo che presenta insuperabili profili di inammissibilità, sia perchè privo, sotto il primo profilo, della necessaria specificità (non essendo allegate le discrasie asseritamente ignorate) sia perchè traducentesi, sotto il secondo profilo, nella mera enunciazione di personale dissenso circa l'apprezzamento di offensività delle espressioni, esattamente colta nella qualificazione del pubblico ufficiale, in presenza di più persone, come un soggetto "raccomandato" e, dunque, affidato alla protezione di qualcuno nell'assunzione dell'incarico.

Con un terzo motivo, si deduce inosservanza ed erronea applicazionedella legge penale in ordine all'esclusione dell'esimente dell'art. 599 cod. pen., sul rilievo che la sentenza aveva pur descritto la condotta del (omissis) (la decisa intromissione nella discussione fra esercente e cliente) in termini di un fatto provocatorio, ma tale motivo è manifestamente infondato, e dunque anch'esso inammissibile, perchè la sentenza impugnata non ha minimamente descritto un fatto di provocazione che, anzi, ha categoricamente escluso, di tal che la censura va apprezzata come surrettizio tentativo di rivalutazione e rilettura del compendio probatorio già compiutamente esaminato dai giudici di merito.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 20 settembre 2005.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2005




Codice Penale
c.p. art. 599. Ritorsione e provocazione.

(giurisprudenza)

599. Ritorsione e provocazione.

Nei casi preveduti dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso (1).

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 20-23 aprile 1998, n. 140 (Gazz. Uff. 29 aprile 1998, n. 17 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 3 Cost.



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