Cass. civ. Sez. III, 21-09-2005, n. 18615
Cass. civ. Sez. III, 21-09-2005, n. 18615 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABATINI Francesco - Presidente
Dott. VARRONE Michele - Consigliere
Dott. PURCARO Italo - Consigliere
Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere
Dott. LEVI Giulio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
(omissis) in proprio e nella qualità di genitore la potestà sul figlio
minore (omissis) elettivamente domiciliata in Roma Via -
-
intimati -
e
sul 2^ ricorso n. 30767/01 proposto da:
(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) elettivamente
domiciliati in Roma -
-
ricorrenti -
contro
-
e
contro
-
-
intimati -
n. 306/00 della Corte d'Appello di PERUGIA, emessa il 6/7/2000,
depositata il 20/10/00; RG. 332/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/06/05 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato GOLLINO ALBERTO;
udito l'Avvocato SPINELLI T. GIORDANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
|
Svolgimento del processo
Con
citazione, notificata il 9 ottobre 1996 gli eredi del defunto (omissis)
(omissis) in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul minore
(omissis) nonchè (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) ed (omissis)
convenivano dinanzi al Tribunale di Orvieto la impresa assicuratrice (Lpd), il
proprietario assicurato (Lpd) Armando ed il conducente (Lpd) (Lpd) ed agivano
per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimonialiconseguenti alla
morte del proprio congiunto, nell'incidente stradale avvenuto il 29 agosto 1995,
alle ore 0,45, in località Ficulle sulla autostrada A.1. Si costituiva la
società assicuratrice e contestava la dinamica dell'incidente in relazione alla
condotta del pedone disceso dalla vettura in panne alla ricerca di soccorso. La
lite era istruita con interrogatorio libero delle parti convenute e con prove
orali e documentali.
Con
sentenza del 16 marzo 1998 il Tribunale di Orvieto rigettava la domanda degli
eredi, ritenendo che l'incidente si fosse verificato per colpa esclusiva del
defunto. La decisione era appellata dagli eredi che ne chiedevano la riforma,
resistevano la impresa e proprietario (Lpd), restava contumace il conducente (Lpd).
Con
sentenza del 20 ottobre 2000 la Corte di appello di Perugia rigettava l'appello
compensando le spese del giudizio tra le parti.
Contro la
decisione ricorre la vedova (omissis) proprio e nella qualità, e gli altri eredi
(omissis) deducendo tre motivi di gravame illustrati da memoria, resistente la
società La fondiaria, incorporante la (Lpd) con controricorso.
Questa
Corte con ordinanza ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti
del conducente (Lpd): tale adempimento risulta verificato ma il (Lpd) non ha
svolto difese.
I ricorsi
sono stati previamente riuniti.
Motivi della decisione
I
ricorsi, pur restando autonomi ai fini delle argomentazioni difensive, che non
sono in tutto coincidenti, prospettano tre motivi di censura sostanzialmente
uniformi, di guisa che la valutazione dei motivi può procedere in parallelo.
NEL PRIMO
MOTIVO DEL RICORSO entrambe le parti ricorrenti deducono l'error in iudicando in
relazione al regime probatorio di cui al primo comma
dell'art. 2054
del codice civile (per la condotta del conducente) nonchè il vizio
della motivazione omessa e insufficiente su punti decisivi. I motivi coincidono
per una prima parte, mentre molto più diffuso è il motivo dei (omissis) Nel
SECONDO MOTIVO DEL RICORSO entrambe le parti ricorrenti deducono la
insufficienza e la contraddittorietà della motivazione sul punto decisivo in
relazione al punto di investimento del pedone, ravvisandosi una incongruenza nel
corpo della motivazione data dai giudici dello appello.
Nel TERZO
MOTIVO DEL RICORSO si deduce la violazione dei diritti della difesa in relazione
alla mancata ammissione dei mezzi di prova (interrogatorio e prova per testi)
richiesti e non ammessi in primogrado e non considerati dal giudice dell'appello
in relazione a specifico motivo di doglianza.
I motivi
così sinteticamente riassunti non sono meritevoli di accoglimento.
I primi
due motivi vengono in unitaria considerazione, poichè attengono alla
ricostruzione del fatto storico come fatto illecito da circolazione e richiamano
la regola del primo comma
dell'art. 2054
del codice civile, che aggrava l'onere della prova del conducente, il
quale deve dare la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Tale regola non prevede dunque una responsabilità oggettiva, ma è norma di
favore della vittima, la quale deve dare la prova del nesso causale tra il fatto
della circolazioni e l'evento lesivo, mentre il conducente ha l'onere di provare
la causa di giustificazione o di esonero della propria responsabilità. In
questocontesto la determinazione del punto d'urto ha una rilevanza, in ordine
alle possibilità di tempestivo avvistamento e di porre in essere una manovra di
emergenza.
Orbene
nessun dubbio sussiste sulla imputabilità oggettiva dell'evento, nel senso che è
certo lo investimento del pedone, da parte del conducente dell'auto durante una
fase di attraversamento, non consentito, della carreggiata della autostrada, in
ora notturna, in tratto curvilineo, e senza essere il pedone dotato di un
giubbotto catarifrangente o di torcia par segnalarne la presenza.
Osservano
i ricorrenti una contraddizione nella parte motiva: a pag.
5 la
sentenza considera pacifica la circostanza del punto dello investimento,
localizzato per la presenza di macchie di sangue, sulla linea discontinua
delimitante la corsia centrale di marcia alla corsia lenta posta al centro della
carreggiata, nella direzione dimarcia dei mezzi coinvolti (di cui uno
sopravveniente e l'altro in sosta per avaria di una ruota anteriore); a pag. 6
invece è detto che l'imprevedibilità della presenza del pedone deriva dal suo
posizionamento "in mezzo alla carreggiata".
Senonchè
la interpolazione da parte dei difensori del ricorrenti, dimentica l'intero
contesto motivazionale, che considera a pag. 5 la imprevedibilità del pedone al
centro della carreggiata della autostrada ed a pag. 6 aggiunge altre
circostanze, quali l'ora notturna, il traffico veloce, la strada curvilinea
verso destra, per sottolineare nuovamente la imprevedibilità del pedone (al
centro della carreggiata) e la sua avvistabilità, da parte dell'auto che
procedeva ad una velocità (consentita) di circa 130 km/h, a soli 10/15 metri di
distanza.
Non si
ravvisa pertanto una modifica della situazione fattuale data per pacifica, ed il
ragionamento della Corte di merito si pone inrelazione al fattore della
imputazione soggettiva per colpa: il conducente non può essere ritenuto in colpa
in relazione ad un fatto imprevedibile (l'attraversamento del pedone in ora
notturna e in autostrada) ed inammissibilità (in relazione ai tempi di
avvistamento ed ai riflessi necessari per evitare lo investimento).
Dove la
prova della imprevenibilità è a carattere tecnico scientifico, in relazione ai
fattori di tempo e di luogo e ai riflessi psicofisici.
Nel
ricorso dei (omissis) ricco di precedenti giurisprudenziali, che tuttavia
presuppongono una ricostruzione fattuale che è diversa dal singolare caso che ha
interessato i giudici del merito, si sostiene che il (Lpd) non avrebbe
effettuato alcuna manovra di emergenza e che era stanco, essendo alla guida da
tre ed avendo percorso circa 400 km ad una andatura sostenuta. Ma tali critiche
non sono decisivein ordine alla ricostruzione fattuale compiuta dai giudici del
merito, con una motivazione congrua ed adeguata, in relazione ad un prudente
apprezzamento delle prove. Non sussiste pertanto alcun error in iudicando od
omessa considerazione di punto decisivo e la motivazione è sorretta da un iter
logico aderente ai fatti come accertati.
Entrambi
i motivi, primo e secondo, così esaminati, appaiono infondati.
INAMMISSIBILE per difetto di autosufficienza è il terzo motivo, sulla mancata
ammissione di prove, non riprodotte in esteso, e di cui non è possibile
verificare la necessità o la rilevanza ai fini della ammissibilità. Non senza
rilevare che, implicitamente, la sentenza ha ritenuto di poter considerare la
sufficienza del raccolto probatorio messo a disposizione dalle parti, indite.
I ricorsi
riuniti devono essere pertanto rigettati; sussistono giusti motivi, in relazione
alla delicatezza delle questioni esaminate, percompensare tra le parti le spese
di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Riuniti i
ricorsi li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così
deciso in Roma, il 6 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2005
Codice Civile c.c. art. 2054. Circolazione di veicoli |
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a
risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del
veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il
danno
[c.c.
2947]
(2).
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che
ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno
subìto dai singoli veicoli
[c.c.
2055]
(3).
Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario
[c.c.
978] o l'acquirente con patto di riservato dominio
[c.c.
1523], è responsabile in solido col conducente, se non prova
che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà
(4).
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili
dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione
del veicolo
[c.c.
2053].
-----------------------
(1)
Per l'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
vedi la
L. 24
dicembre 1969, n. 990, nonché la
L. 10
giugno 1978, n. 295 e la
L. 22
ottobre 1986, n. 742. Vedi, anche, il nuovo codice della
strada approvato con
D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285. In materia di sicurezza per la
navigazione da diporto, vedi la
L. 11
febbraio 1971, n. 50 e il
D.M. 21
gennaio 1994, n. 232 (Gazz. Uff. 15 aprile 1994, n. 87).
(2)
La Corte costituzionale, con
sentenza
21-28 aprile 1976, n. 93 (Gazz. Uff. 5 maggio 1976, n. 118),
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente
comma, in riferimento
all'art.
3 Cost.
(3)
La Corte costituzionale, con
sentenza
14-29 dicembre 1972, n. 205 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1973, n.
3), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art.
2054, secondo comma, c.c., limitatamente alla parte in cui
nel caso di scontro tra veicoli, esclude che la presunzione di egual
concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia
riportato danni. La stessa Corte, con
sentenza
21-28 aprile 1976, n. 93 (Gazz. Uff. 5 maggio 1976, n. 118),
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente
comma, in riferimento
all'art.
3 Cost.
(4)
La Corte costituzionale, con
sentenza
26 novembre-17 dicembre 1981, n. 192 (Gazz. Uff. 23 dicembre
1981, n. 352), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del
presente comma, in riferimento
all'art.
3 Cost. L'art. 91, comma 2,
D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285 ha stabilito che, ai fini del
risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei
veicoli, il locatario sia responsabile in solido con il conducente, ai
sensi di quanto disposto nel presente comma.
|
Nessun commento:
Posta un commento