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domenica 31 marzo 2013

Incidenti stradali: investito senza giubbotto, l'assicurazione non paga



  

Cass. civ. Sez. III, 21-09-2005, n. 18615

Cass. civ. Sez. III, 21-09-2005, n. 18615
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABATINI Francesco - Presidente
Dott. VARRONE Michele - Consigliere
Dott. PURCARO Italo - Consigliere
Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere
Dott. LEVI Giulio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
(omissis) in proprio e nella qualità di genitore la potestà sul figlio minore (omissis) elettivamente domiciliata in Roma Via -
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 30767/01 proposto da:
(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) elettivamente domiciliati in Roma -
- ricorrenti -
contro
-
e contro
-
- intimati -
n. 306/00 della Corte d'Appello di PERUGIA, emessa il 6/7/2000, depositata il 20/10/00; RG. 332/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/05 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato GOLLINO ALBERTO;
udito l'Avvocato SPINELLI T. GIORDANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

Con citazione, notificata il 9 ottobre 1996 gli eredi del defunto (omissis) (omissis) in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul minore (omissis) nonchè (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) ed (omissis) convenivano dinanzi al Tribunale di Orvieto la impresa assicuratrice (Lpd), il proprietario assicurato (Lpd) Armando ed il conducente (Lpd) (Lpd) ed agivano per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimonialiconseguenti alla morte del proprio congiunto, nell'incidente stradale avvenuto il 29 agosto 1995, alle ore 0,45, in località Ficulle sulla autostrada A.1. Si costituiva la società assicuratrice e contestava la dinamica dell'incidente in relazione alla condotta del pedone disceso dalla vettura in panne alla ricerca di soccorso. La lite era istruita con interrogatorio libero delle parti convenute e con prove orali e documentali.
Con sentenza del 16 marzo 1998 il Tribunale di Orvieto rigettava la domanda degli eredi, ritenendo che l'incidente si fosse verificato per colpa esclusiva del defunto. La decisione era appellata dagli eredi che ne chiedevano la riforma, resistevano la impresa e proprietario (Lpd), restava contumace il conducente (Lpd).
Con sentenza del 20 ottobre 2000 la Corte di appello di Perugia rigettava l'appello compensando le spese del giudizio tra le parti.
Contro la decisione ricorre la vedova (omissis) proprio e nella qualità, e gli altri eredi (omissis) deducendo tre motivi di gravame illustrati da memoria, resistente la società La fondiaria, incorporante la (Lpd) con controricorso.
Questa Corte con ordinanza ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente (Lpd): tale adempimento risulta verificato ma il (Lpd) non ha svolto difese.
I ricorsi sono stati previamente riuniti.

Motivi della decisione

I ricorsi, pur restando autonomi ai fini delle argomentazioni difensive, che non sono in tutto coincidenti, prospettano tre motivi di censura sostanzialmente uniformi, di guisa che la valutazione dei motivi può procedere in parallelo.
NEL PRIMO MOTIVO DEL RICORSO entrambe le parti ricorrenti deducono l'error in iudicando in relazione al regime probatorio di cui al primo comma dell'art. 2054 del codice civile (per la condotta del conducente) nonchè il vizio della motivazione omessa e insufficiente su punti decisivi. I motivi coincidono per una prima parte, mentre molto più diffuso è il motivo dei (omissis) Nel SECONDO MOTIVO DEL RICORSO entrambe le parti ricorrenti deducono la insufficienza e la contraddittorietà della motivazione sul punto decisivo in relazione al punto di investimento del pedone, ravvisandosi una incongruenza nel corpo della motivazione data dai giudici dello appello.
Nel TERZO MOTIVO DEL RICORSO si deduce la violazione dei diritti della difesa in relazione alla mancata ammissione dei mezzi di prova (interrogatorio e prova per testi) richiesti e non ammessi in primogrado e non considerati dal giudice dell'appello in relazione a specifico motivo di doglianza.
I motivi così sinteticamente riassunti non sono meritevoli di accoglimento.
I primi due motivi vengono in unitaria considerazione, poichè attengono alla ricostruzione del fatto storico come fatto illecito da circolazione e richiamano la regola del primo comma dell'art. 2054 del codice civile, che aggrava l'onere della prova del conducente, il quale deve dare la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale regola non prevede dunque una responsabilità oggettiva, ma è norma di favore della vittima, la quale deve dare la prova del nesso causale tra il fatto della circolazioni e l'evento lesivo, mentre il conducente ha l'onere di provare la causa di giustificazione o di esonero della propria responsabilità. In questocontesto la determinazione del punto d'urto ha una rilevanza, in ordine alle possibilità di tempestivo avvistamento e di porre in essere una manovra di emergenza.
Orbene nessun dubbio sussiste sulla imputabilità oggettiva dell'evento, nel senso che è certo lo investimento del pedone, da parte del conducente dell'auto durante una fase di attraversamento, non consentito, della carreggiata della autostrada, in ora notturna, in tratto curvilineo, e senza essere il pedone dotato di un giubbotto catarifrangente o di torcia par segnalarne la presenza.
Osservano i ricorrenti una contraddizione nella parte motiva: a pag.
5 la sentenza considera pacifica la circostanza del punto dello investimento, localizzato per la presenza di macchie di sangue, sulla linea discontinua delimitante la corsia centrale di marcia alla corsia lenta posta al centro della carreggiata, nella direzione dimarcia dei mezzi coinvolti (di cui uno sopravveniente e l'altro in sosta per avaria di una ruota anteriore); a pag. 6 invece è detto che l'imprevedibilità della presenza del pedone deriva dal suo posizionamento "in mezzo alla carreggiata".
Senonchè la interpolazione da parte dei difensori del ricorrenti, dimentica l'intero contesto motivazionale, che considera a pag. 5 la imprevedibilità del pedone al centro della carreggiata della autostrada ed a pag. 6 aggiunge altre circostanze, quali l'ora notturna, il traffico veloce, la strada curvilinea verso destra, per sottolineare nuovamente la imprevedibilità del pedone (al centro della carreggiata) e la sua avvistabilità, da parte dell'auto che procedeva ad una velocità (consentita) di circa 130 km/h, a soli 10/15 metri di distanza.
Non si ravvisa pertanto una modifica della situazione fattuale data per pacifica, ed il ragionamento della Corte di merito si pone inrelazione al fattore della imputazione soggettiva per colpa: il conducente non può essere ritenuto in colpa in relazione ad un fatto imprevedibile (l'attraversamento del pedone in ora notturna e in autostrada) ed inammissibilità (in relazione ai tempi di avvistamento ed ai riflessi necessari per evitare lo investimento).
Dove la prova della imprevenibilità è a carattere tecnico scientifico, in relazione ai fattori di tempo e di luogo e ai riflessi psicofisici.
Nel ricorso dei (omissis) ricco di precedenti giurisprudenziali, che tuttavia presuppongono una ricostruzione fattuale che è diversa dal singolare caso che ha interessato i giudici del merito, si sostiene che il (Lpd) non avrebbe effettuato alcuna manovra di emergenza e che era stanco, essendo alla guida da tre ed avendo percorso circa 400 km ad una andatura sostenuta. Ma tali critiche non sono decisivein ordine alla ricostruzione fattuale compiuta dai giudici del merito, con una motivazione congrua ed adeguata, in relazione ad un prudente apprezzamento delle prove. Non sussiste pertanto alcun error in iudicando od omessa considerazione di punto decisivo e la motivazione è sorretta da un iter logico aderente ai fatti come accertati.
Entrambi i motivi, primo e secondo, così esaminati, appaiono infondati.
INAMMISSIBILE per difetto di autosufficienza è il terzo motivo, sulla mancata ammissione di prove, non riprodotte in esteso, e di cui non è possibile verificare la necessità o la rilevanza ai fini della ammissibilità. Non senza rilevare che, implicitamente, la sentenza ha ritenuto di poter considerare la sufficienza del raccolto probatorio messo a disposizione dalle parti, indite.
I ricorsi riuniti devono essere pertanto rigettati; sussistono giusti motivi, in relazione alla delicatezza delle questioni esaminate, percompensare tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2005

Codice Civile
c.c. art. 2054. Circolazione di veicoli
2054. Circolazione di veicoli (1)
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno [c.c. 2947] (2).
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli [c.c. 2055] (3).
Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario [c.c. 978] o l'acquirente con patto di riservato dominio [c.c. 1523], è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà (4).
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo [c.c. 2053].
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(1) Per l'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, vedi la L. 24 dicembre 1969, n. 990, nonché la L. 10 giugno 1978, n. 295 e la L. 22 ottobre 1986, n. 742. Vedi, anche, il nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. In materia di sicurezza per la navigazione da diporto, vedi la L. 11 febbraio 1971, n. 50 e il D.M. 21 gennaio 1994, n. 232 (Gazz. Uff. 15 aprile 1994, n. 87).
 
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 aprile 1976, n. 93 (Gazz. Uff. 5 maggio 1976, n. 118), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 3 Cost.
 
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 14-29 dicembre 1972, n. 205 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1973, n. 3), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2054, secondo comma, c.c., limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro tra veicoli, esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni. La stessa Corte, con sentenza 21-28 aprile 1976, n. 93 (Gazz. Uff. 5 maggio 1976, n. 118), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 3 Cost.
 
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 26 novembre-17 dicembre 1981, n. 192 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1981, n. 352), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 3 Cost. L'art. 91, comma 2, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ha stabilito che, ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario sia responsabile in solido con il conducente, ai sensi di quanto disposto nel presente comma.
 

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