Nuova pagina 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N.6706/2005
Reg. Dec.
N. 516 Reg. Ric.
Anno 1996
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello N. 516 del 1996, proposto dal Ministero degli affari
esteri e dal Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t.,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la stessa
domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
(omissis), rappresentata e difesa dall'avv.
-
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I ter, n.
1651/95;
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visti
gli atti tutti della causa;
Relatore
alla pubblica udienza del 21 giugno 2005 il Consigliere Anna Leoni;
udito l'Avvocato dello Stato Palmieri;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio
la prof.ssa (omissis), insegnante di scuola media in aspettativa ex lege n.
26/80, chiedeva l’annullamento del rigetto dell’istanza volta ad essere
destinata a prestare servizio all’estero ai sensi dell’art.1, comma 5, della L.
10/3/87 n. 100, al fine di ricongiungersi al coniuge, ufficiale
dell’aeronautica, destinato a prestare servizio in qualità di addetto militare a
Buenos Aires.
Sosteneva, infatti, l’interessata la violazione dell’art. 1, comma 5, della l.
10/3/87 n. 100, dell’art.2 dell’O.M. n. 330 del 30/10/87, come modificato
dall’O.M. n. 113 del 23/4/88, nonché l’eccesso di potere per difetto di
motivazione, avendo l’Amministrazione affermato che la norma invocata trova
applicazione solo nell’ambito del territorio metropolitano e che vi è
un’apposita legge, la n. 26 del 1980, che si occupa con altri mezzi di tutelare
l’unità della famiglia per tutti i dipendenti dello Stato, militari e civili,
che siano in servizio all’estero.
2. Con la sentenza n. 1651/95 il Tribunale amministrativo accoglieva il ricorso,
riconoscendo alla prof.ssa (omissis)il diritto previsto dall’art. 1, co.5, della
L. n. 100 del 1987 ad essere impiegata in ruolo normale o in soprannumero e per
comando presso la rispettiva amministrazione sita nella nuova sede di servizio
del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.
Ciò in quanto la disposizione di cui all’art.4, co.4, della l. 23/12/92 n. 498,
che prevede che la disposizione in questione si applichi solo ai casi di
trasferimento in ambito nazionale, non avrebbe alcun carattere interpretativo
dell’art. 1, co.5, della L. n. 100/87 cit. e troverebbe, quindi, applicazione
solo nelle situazioni insorte successivamente alla sua entrata in vigore.
3. Avverso tale sentenza veniva proposto appello da parte del Ministero degli
affari esteri, che riteneva inapplicabile al caso di specie il disposto di cui
all’art.1, co.5, della L.n. 100/87, attesa la natura interpretativa dell’art.4
della l. n. 498/92 cit., avvalorata da intervenuta giurisprudenza
amministrativa.
Inoltre, sarebbe mancato anche il requisito del servizio prestato nella sede per
meno di quattro anni, espressamente richiesto dalla norma di cui si invocava
l’applicazione.
4. Il ricorso veniva inserito nel ruolo d’udienza del 21 giugno 2005 e
trattenuto per la decisione.
DIRITTO
- La questione relativa al riconoscimento del diritto del coniuge del dipendente statale trasferito all’estero ad essere destinato a prestare servizio all’estero ai sensi dell’art. 1, co.5, della L. 10/3/87 n. 100, al fine di ricongiungersi al coniuge, è stata più volte esaminata dalla giurisprudenza di questo Consiglio.
Peraltro, dopo un iniziale orientamento favorevole alla tesi accolta nella
sentenza impugnata ( C.S., IV Sez., dec. n. 330/91), la giurisprudenza si è
attestata, con orientamento ormai consolidato, nel senso che l’art. 1, quinto
comma, della L. 10 marzo 1987 n. 100, attribuendo il diritto al dipendente di
ruolo dello Stato di ricongiungimento al coniuge dipendente militare, si applica
esclusivamente ai trasferimenti d’autorità del personale militare nell’ambito
del territorio nazionale, prima di aver trascorso quattro anni di permanenza
nella propria sede (cfr. C.S., IV, n. 759/93), mentre non è applicabile
all’ipotesi di trasferimento di detto personale militare all’estero, potendo il
coniuge in tal caso vantare solo il diritto alla speciale aspettativa previsto
dalla L. 11 febbraio 1980 n. 26. (cfr. C.S., IV Sez., n. 759/93; 69 del 1996; n.
1091/96; n. 1115/96; n. 1406/98). Ciò sulla scorta della ritenuta natura
interpretativa dell’art.4, co.4, della l.n. 498/92 (C.S., IV Sez., n. 759/93) e
della verificata legittimità costituzionale dell’art.1 della L.n. 26 del 1980
(cfr. Corte cost., sent. 9-16 aprile 1998 n. 113).
Rientra, invero, nella discrezionalità del legislatore delimitare l’ambito dei
possibili trasferimenti all’estero dei dipendenti dello Stato, tenendo conto sia
della esigenza di salvaguardare (per quanto possibile) l’unità delle famiglie,
sia del valore costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione,
tutelato dall’art. 97 della Costituzione (cfr. dec, n. 759/93 cit.).
Da tale orientamento il Collegio non ha motivo di discostarsi nel decidere la
presente fattispecie, che, come evidenziato nel ricorso in appello
dell’amministrazione, si colloca esattamente nel quadro delineato dalle
ricordate decisioni.
2. Ne consegue la fondatezza dell’appello e, per l’effetto, in riforma della
sentenza impugnata., la reiezione del ricorso di primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di entrambi i
gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV- accoglie l’appello
e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di I
grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, il 21 giugno 2005 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei
Signori:
Filippo
PATRONI GRIFFI - Presidente, f.f.
Antonino
ANASTASI -Consigliere
Aldo SCOLA -
Consigliere
Anna
LEONI - Consigliere, est.
Bruno MOLLICA
- Consigliere
L’ESTENSORE IL
PRESIDENTE
Anna
Leoni
Filippo Patroni Griffi
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
28 novembre 2005(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
Antonio Serrao
- -
N.R.G. 516/1996
Nessun commento:
Posta un commento