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domenica 31 marzo 2013

Obiettivi sensibili: chi vigila non può ripararsi in macchina se piove




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Cass. pen. Sez. I, (ud. 08-11-2005) 05-12-2005, n. 44392
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere
Dott. PEPINO Livio - Consigliere
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) (omissis), n. il 4 febbraio 1980;
contro la sentenza 5 maggio 2005 della Corte militare di appello -
sezione distaccata di Verona;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LIVIO PEPINO;
sentiti:
- il Procuratore Generale Militare Dr. Roberto Rosin che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
- il difensore del ricorrente, avv. FRATINI Antonio.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

OSSERVA
1. Con sentenza 7 aprile 2004 il Tribunale militare di Torino ha dichiarato (omissis) colpevole del reato di violata consegna pluriaggravata perchè, in qualità di finanziere comandato in servizio di vigilanza presso la sede U.I.L. di Milano in funzione di capo pattuglia, in violazione delle consegne ricevute, sostava, insieme all'altro componente la pattuglia, all'interno della vettura di servizio (anzichè all'esterno, in posizione di sicurezza e di copertura e indossando il giubbotto antiproiettile); in Milano il 26 novembre 2002 e lo ha condannato alla pena di un mese e dieci giorni di reclusione militare, sostituita con la multa di 1.520,00 euro. La pronuncia è stata confermata dalla Corte militare di appello - sezione distaccata di Verona con sentenza 5 maggio 2005. Hanno osservato i giudici di merito che: a1) la condotta dell'imputato, come descritta nel capo di imputazione, è pacifica e incontestata;
a2) le consegne imponevano lo svolgimento del servizio mediante la sistemazione di uno dei militari all'esterno della vettura; a3) le giustificazioni fornite dal militare, secondo cui egli e il suo commilitone si trovavano all'interno dell'auto per ripararsi dalla pioggia, non escludono la sussistenza del reato perchè, in tal modo, il servizio richiesto non poteva essere svolto utilmente mancando la visuale di una parte dell'area da controllare (e ciò anche a prescindere dalla circostanza che la pioggia era, al momento del fatto, di modesta entità).
Contro la sentenza ha proposto ricorso il (omissis) deducendo: b1) illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, dopo avere affermato che "le consegne nulla dispongono in caso di pioggia", ritiene che le stesse siano "assolutamente precise disponendo sostanzialmente che il servizio ivi disciplinato deve essere svolto secondo le modalità indicate in ogni condizione di tempo e quindi anche in caso di pioggia"; b2) illogicità della motivazione in punto esclusione del carattere generico delle consegne (per tale motivo inidonee a costituire il presupposto di violazioni penalmente rilevanti); b3) illogicità della motivazione in punto mancata considerazione e apprezzamento della discrezionalità concessa al militare in servizio in merito alle modalità di esecuzione degli ordini; b4) violazione di legge per totale assenza di motivazione in punto dolo (pur avendo egli protestato, all'atto della contestazione, la propria buona fede); b5) violazione dell'art. 120 c.p.m.p. che prevede, per la sussistenza del reato, una condotta lesiva del buon andamento del servizio (nella specie insussistente).
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso è inammissibile.
In particolare: c1) nessuna illogicità e ravvisabile nel rilievo contenuto in sentenza secondo cui la mancanza di specifiche indicazioni sulle modalità di svolgimento del servizio in caso di pioggia comporta l'irrilevanza, al riguardo, delle condizioni metereologiche che, anzi, detta conclusione è imposta dalla mancata previsione di deroghe alle consegne; c2) il carattere specifico e analitico delle consegne è espressamente affermato in sentenza e, conseguentemente, la doglianza propone una questione di fatto non consentita in sede di legittimità; c3) la discrezionalità concessa al militare nell'esecuzione dell'ordine è, per definizione, limitata all'adozione di modalità operative idonee a raggiungere lo stesso risultato (il che non è accaduto nel caso di specie, secondo l'argomentato e insindacabile giudizio della corte di merito); c4) la dedotta assenza di motivazione in punto elemento soggettivo costituisce motivo proposto per la prima volta in cassazione e, dunque, inammissibile; c5) la lesione del buon andamento del servizio (necessaria ai fini della integrazione del reato) è oggetto, nella specie, di specifica e razionale motivazione centrata sul fatto che l'attività di prevenzione di atti terroristici esigeva l'effettivo controllo dell'intera area interessata (impossibile dall'interno della vettura di servizio).
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende di somma che, in relazione alle questioni dedotte, appare equo determinare in 500,00 euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di 500,00 euro.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2005

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