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Cass. pen. Sez. I, (ud. 08-11-2005) 05-12-2005, n. 44392 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere
Dott. PEPINO Livio - Consigliere
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) (omissis), n. il 4 febbraio 1980;
contro la sentenza 5 maggio 2005 della Corte militare di appello -
sezione distaccata di Verona;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LIVIO PEPINO;
sentiti:
- il Procuratore Generale Militare Dr. Roberto Rosin che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
- il difensore del ricorrente, avv. FRATINI Antonio.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
OSSERVA
1.
Con sentenza 7 aprile 2004 il Tribunale militare di Torino ha
dichiarato (omissis) colpevole del reato di violata consegna
pluriaggravata perchè, in qualità di finanziere comandato in servizio di
vigilanza presso la sede U.I.L. di Milano in funzione di capo
pattuglia, in violazione delle consegne ricevute, sostava, insieme
all'altro componente la pattuglia, all'interno della vettura di servizio
(anzichè all'esterno, in posizione di sicurezza e di copertura e
indossando il giubbotto antiproiettile); in Milano il 26 novembre 2002 e
lo ha condannato alla pena di un mese e dieci giorni di reclusione
militare, sostituita con la multa di 1.520,00 euro. La pronuncia è stata
confermata dalla Corte militare di appello - sezione distaccata di
Verona con sentenza 5 maggio 2005. Hanno osservato i giudici di merito
che: a1) la condotta dell'imputato, come descritta nel capo di
imputazione, è pacifica e incontestata;
a2)
le consegne imponevano lo svolgimento del servizio mediante la
sistemazione di uno dei militari all'esterno della vettura; a3) le
giustificazioni fornite dal militare, secondo cui egli e il suo
commilitone si trovavano all'interno dell'auto per ripararsi dalla
pioggia, non escludono la sussistenza del reato perchè, in tal modo, il
servizio richiesto non poteva essere svolto utilmente mancando la
visuale di una parte dell'area da controllare (e ciò anche a prescindere
dalla circostanza che la pioggia era, al momento del fatto, di modesta
entità).
Contro la sentenza ha
proposto ricorso il (omissis) deducendo: b1) illogicità e
contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, dopo avere
affermato che "le consegne nulla dispongono in caso di pioggia", ritiene
che le stesse siano "assolutamente precise disponendo sostanzialmente
che il servizio ivi disciplinato deve essere svolto secondo le modalità
indicate in ogni condizione di tempo e quindi anche in caso di pioggia";
b2) illogicità della motivazione in punto esclusione del carattere
generico delle consegne (per tale motivo inidonee a costituire il
presupposto di violazioni penalmente rilevanti); b3) illogicità della
motivazione in punto mancata considerazione e apprezzamento della
discrezionalità concessa al militare in servizio in merito alle modalità
di esecuzione degli ordini; b4) violazione di legge per totale assenza
di motivazione in punto dolo (pur avendo egli protestato, all'atto della
contestazione, la propria buona fede); b5) violazione dell'art. 120
c.p.m.p. che prevede, per la sussistenza del reato, una condotta lesiva
del buon andamento del servizio (nella specie insussistente).
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso è inammissibile.
In
particolare: c1) nessuna illogicità e ravvisabile nel rilievo contenuto
in sentenza secondo cui la mancanza di specifiche indicazioni sulle
modalità di svolgimento del servizio in caso di pioggia comporta
l'irrilevanza, al riguardo, delle condizioni metereologiche che, anzi,
detta conclusione è imposta dalla mancata previsione di deroghe alle
consegne; c2) il carattere specifico e analitico delle consegne è
espressamente affermato in sentenza e, conseguentemente, la doglianza
propone una questione di fatto non consentita in sede di legittimità;
c3) la discrezionalità concessa al militare nell'esecuzione dell'ordine
è, per definizione, limitata all'adozione di modalità operative idonee a
raggiungere lo stesso risultato (il che non è accaduto nel caso di
specie, secondo l'argomentato e insindacabile giudizio della corte di
merito); c4) la dedotta assenza di motivazione in punto elemento
soggettivo costituisce motivo proposto per la prima volta in cassazione
e, dunque, inammissibile; c5) la lesione del buon andamento del servizio
(necessaria ai fini della integrazione del reato) è oggetto, nella
specie, di specifica e razionale motivazione centrata sul fatto che
l'attività di prevenzione di atti terroristici esigeva l'effettivo
controllo dell'intera area interessata (impossibile dall'interno della
vettura di servizio).
Il
ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente
alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende di somma
che, in relazione alle questioni dedotte, appare equo determinare in
500,00 euro.
P.Q.M.
dichiara
inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma
di 500,00 euro.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2005
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