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domenica 31 marzo 2013

Accesso limitato per il procedimento disciplinare





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REPUBBLICA ITALIANAN. 1262/2005    Reg.Ric.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANON.                  Reg.Sez.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNAN.2098       Reg.Sent.
SEZIONE IIAnno 2005 


composto dai Signori:
Dott. Luigi Papiano Presidente
Dott. Giorgio Calderoni Consigliere rel.est.
Dott. Grazia Brini  Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1262/2005, proposto – ex art. 25 legge n. 241/90 - da (omissis), in proprio;
contro
il Ministero della Difesa (Comando prov. le di Bologna Arma dei Carabinieri), rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege nella sede di quest’ultima, in Bologna;
per l’accertamento
della lesione del proprio diritto all’accesso degli atti formati dalla Compagnia C.C. di (omissis) e dall’intimato Comando prov. le C.C., in relazione ad esposto presentato dal ricorrente medesimo;
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata all’esibizione della documentazione richiesta;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Consigliere Giorgio Calderoni;
Uditi, alla Camera di Consiglio del 24 novembre 2005, il ricorrente in proprio e l’Avv. dello Stato, D. Cairo, per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente, già in servizio per circa 40 anni nell’Arma dei Carabinieri, premette in fatto alcune vicende - avvenute negli anni 2001/2002 in Comune di (omissis) (BO) e riguardanti, oltre a sé medesimo, la propria consorte - in esito alle quali ha inviato, in data 24 febbraio 2005 un esposto al Ministero della Difesa, nel quale chiedeva che il Comandante della Stazione C.C. di (omissis) fosse “avvicendato nella sede e destinato ad altro incarico”.
Successivamente, in data 26 aprile 2005 presentava al Comando provinciale C.C. di Bologna specifica istanza di accesso a “tutti gli atti d’ufficio giacenti costà (ricevuti e spediti) relativi a quanto da me sollevato”.
Il Comando autorizzava l’accesso, che avveniva il 17.6.2005: tuttavia, poiché questo era limitato all’esposto di cui sopra e alle lettere di trasmissione interne all’Arma, in data 2 settembre 2005 egli rinnovava la richiesta al Comando provinciale, specificando che i documenti di cui chiedeva l’accesso erano quelli “formati dalla Compagnia C.C. di (omissis), nonché dallo stesso Comando provinciale”.
Al che, con nota 8.9.2005 il suddetto Comando disponeva il non accoglimento dell’istanza.
Ritenendo violata la normativa in materia di accesso, il ricorrente ha proposto, in proprio, il presente ricorso ex art. 25 legge n. 241/1990, nel quale deduce che il proprio interesse personale sarebbe dimostrato dall’esposto presentato e che il diniego opposto dall’Amministrazione sarebbe palesemente finalizzato “a non farmi conoscere a che cosa è approdata l’inchiesta amministrativa”, a carico del Comandante della Stazione C.C. di (omissis).
II. Nell’imminenza dell’odierna Camera di Consiglio, l’Amministrazione ha prodotto documentazione e memoria, nella quale si eccepisce:
  • l’inammissibilità del ricorso, per omessa notifica al Ministero della Difesa, unico organo legittimato a stare in giudizio;
  • l’improcedibilità/inammissibilità dello stesso, per carenza di interesse ad agire e per difetto di posizione giuridicamente tutelata;
  • l’infondatezza, nel merito, della pretesa del ricorrente, che si risolverebbe in un “controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione”, ora sanzionato dall’art. 24, comma 3 legge n. 241/1990, nel testo novellato dalla legge n. 15/2005.
III. All’odierna Camera di Consiglio, previa audizione del ricorrente in proprio e della difesa erariale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
IV.1. Ciò premesso, il Collegio osserva che, delle eccezioni sollevate in rito dalla difesa dell’Amministrazione, si rivela fondata ed assorbente di ogni altra quella con cui si deduce il difetto di legittimazione ad agire del ricorrente.
IV.2. Invero, egli fonda esplicitamente il proprio interesse ad agire nella circostanza di aver presentato un esposto al Ministero della Difesa e, indirettamente, nell’esigenza di conoscere le risultanze della conseguente inchiesta amministrativa avviata: ma, al contrario, la consolidata giurisprudenza amministrativa del Giudice di appello, ripresa dal Giudice di I° grado (cfr di recente: T.A.R. Marche, 30 marzo 2005, n. 274) è nel senso che l'autore di un esposto, in seguito al quale è stato dato avvio ad un procedimento disciplinare a carico di un altro soggetto, non è titolare di un interesse personale e concreto all'accesso ai relativi atti, poiché non è parte di detto procedimento, il quale rapporta l'Amministrazione, l'incolpato e chi svolge l'attività accusatoria (Cons. St., sez. IV, 8 luglio 2003, n. 4049).
IV.3. Altresì da condividere è l’ulteriore argomento opposto dall’Amministrazione resistente, secondo cui l'esercizio del diritto di accesso si risolverebbe, nel caso di specie, in un inammissibile controllo generalizzato dell’operato della P.A.: invero, che il diritto di accesso debba sempre essere connesso ad una situazione giuridicamente rilevante (quale, come si è visto, non è quella dell’autore di un esposto) e non possa tradursi in strumento di controllo generalizzato sull'azione amministrativa costituisce pacifico principio giurisprudenziale (cfr. Consiglio di stato, Sez. V, 12 ottobre 2004, n. 6581; T.A.R. Lazio, sez. III, 17 maggio 2005, n. 3906; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 7 dicembre 2004, n. 18532, 17 dicembre 2001, n. 5481, 22 febbraio 2003, n. 1329; T.A.R. Veneto, Sez. I, 15 aprile 2003, n. 2395; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 5 agosto 2004, n. 3252), ora fatto proprio dal legislatore della legge n. 15/2005, che lo ha trasfuso nel nuovo testo del comma 3 dell’art. 24 legge n. 241/1990.
IV.4. Sotto i profili dianzi esposti, risulta, conseguentemente, esatta la motivazione (contenuta nella controversa nota 8 settembre 2005) con cui il Comando prov. le C.C. di Bologna ha denegato l’accoglimento dell’istanza di accesso 2.9.2005 del ricorrente, in quanto “dalla predetta istanza non si evincono i concreti motivi e l’interesse legittimo per il quale l’istante ha necessità di accedere alla documentazione richiesta”.
V. Conclusivamente, il Collegio deve addivenire ad una declaratoria di inammissibilità del presente ricorso.
Le spese di lite possono, tuttavia, essere compensate, ricorrendo giusti motivi in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione II, dichiara INAMMISSIBILE il ricorso in premessa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, il 24 novembre 2005.
Presidente L. Papiano                                       
Cons.rel.est. G. Calderoni
Depositata in Segreteria in data 12.12.2005
 
Bologna, lì 12.12.2005

Il Segretario


 

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