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REPUBBLICA ITALIANA | N. 1262/2005 Reg.Ric. |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO | N. Reg.Sez. |
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA | N.2098 Reg.Sent. |
SEZIONE II | Anno 2005 |
composto dai Signori:
Dott. Luigi Papiano Presidente
Dott. Giorgio Calderoni Consigliere rel.est.
Dott. Grazia Brini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1262/2005, proposto – ex art. 25 legge n. 241/90 - da (omissis), in proprio;
contro
il
Ministero della Difesa (Comando prov. le di Bologna Arma dei
Carabinieri), rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello
Stato e domiciliato ex lege nella sede di quest’ultima, in Bologna;
per l’accertamento
della
lesione del proprio diritto all’accesso degli atti formati dalla
Compagnia C.C. di (omissis) e dall’intimato Comando prov. le C.C., in
relazione ad esposto presentato dal ricorrente medesimo;
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata all’esibizione della documentazione richiesta;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Consigliere Giorgio Calderoni;
Uditi,
alla Camera di Consiglio del 24 novembre 2005, il ricorrente in proprio
e l’Avv. dello Stato, D. Cairo, per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I.
Il ricorrente, già in servizio per circa 40 anni nell’Arma dei
Carabinieri, premette in fatto alcune vicende - avvenute negli anni
2001/2002 in Comune di (omissis) (BO) e riguardanti, oltre a sé
medesimo, la propria consorte - in esito alle quali ha inviato, in data
24 febbraio 2005 un esposto al Ministero della Difesa, nel quale
chiedeva che il Comandante della Stazione C.C. di (omissis) fosse
“avvicendato nella sede e destinato ad altro incarico”.
Successivamente,
in data 26 aprile 2005 presentava al Comando provinciale C.C. di
Bologna specifica istanza di accesso a “tutti gli atti d’ufficio
giacenti costà (ricevuti e spediti) relativi a quanto da me sollevato”.
Il
Comando autorizzava l’accesso, che avveniva il 17.6.2005: tuttavia,
poiché questo era limitato all’esposto di cui sopra e alle lettere di
trasmissione interne all’Arma, in data 2 settembre 2005 egli rinnovava
la richiesta al Comando provinciale, specificando che i documenti di cui
chiedeva l’accesso erano quelli “formati dalla Compagnia C.C. di
(omissis), nonché dallo stesso Comando provinciale”.
Al che, con nota 8.9.2005 il suddetto Comando disponeva il non accoglimento dell’istanza.
Ritenendo
violata la normativa in materia di accesso, il ricorrente ha proposto,
in proprio, il presente ricorso ex art. 25 legge n. 241/1990, nel quale
deduce che il proprio interesse personale sarebbe dimostrato
dall’esposto presentato e che il diniego opposto dall’Amministrazione
sarebbe palesemente finalizzato “a non farmi conoscere a che cosa è
approdata l’inchiesta amministrativa”, a carico del Comandante della
Stazione C.C. di (omissis).
II.
Nell’imminenza dell’odierna Camera di Consiglio, l’Amministrazione ha
prodotto documentazione e memoria, nella quale si eccepisce:
- l’inammissibilità del ricorso, per omessa notifica al Ministero della Difesa, unico organo legittimato a stare in giudizio;
- l’improcedibilità/inammissibilità dello stesso, per carenza di interesse ad agire e per difetto di posizione giuridicamente tutelata;
- l’infondatezza, nel merito, della pretesa del ricorrente, che si risolverebbe in un “controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione”, ora sanzionato dall’art. 24, comma 3 legge n. 241/1990, nel testo novellato dalla legge n. 15/2005.
III.
All’odierna Camera di Consiglio, previa audizione del ricorrente in
proprio e della difesa erariale, il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
IV.1.
Ciò premesso, il Collegio osserva che, delle eccezioni sollevate in
rito dalla difesa dell’Amministrazione, si rivela fondata ed assorbente
di ogni altra quella con cui si deduce il difetto di legittimazione ad
agire del ricorrente.
IV.2.
Invero, egli fonda esplicitamente il proprio interesse ad agire nella
circostanza di aver presentato un esposto al Ministero della Difesa e,
indirettamente, nell’esigenza di conoscere le risultanze della
conseguente inchiesta amministrativa avviata: ma, al contrario, la
consolidata giurisprudenza amministrativa del Giudice di appello,
ripresa dal Giudice di I° grado (cfr di recente: T.A.R. Marche, 30 marzo
2005, n. 274) è nel senso che l'autore di un esposto, in seguito al
quale è stato dato avvio ad un procedimento disciplinare a carico di un
altro soggetto, non è titolare di un interesse personale e concreto
all'accesso ai relativi atti, poiché non è parte di detto procedimento,
il quale rapporta l'Amministrazione, l'incolpato e chi svolge l'attività
accusatoria (Cons. St., sez. IV, 8 luglio 2003, n. 4049).
IV.3.
Altresì da condividere è l’ulteriore argomento opposto
dall’Amministrazione resistente, secondo cui l'esercizio del diritto di
accesso si risolverebbe, nel caso di specie, in un inammissibile
controllo generalizzato dell’operato della P.A.: invero, che il diritto
di accesso debba sempre essere connesso ad una situazione giuridicamente
rilevante (quale, come si è visto, non è quella dell’autore di un
esposto) e non possa tradursi in strumento di controllo generalizzato
sull'azione amministrativa costituisce pacifico principio
giurisprudenziale (cfr. Consiglio di stato, Sez. V, 12 ottobre 2004, n.
6581; T.A.R. Lazio, sez. III, 17 maggio 2005, n. 3906; T.A.R. Campania,
Napoli, Sez. V, 7 dicembre 2004, n. 18532, 17 dicembre 2001, n. 5481, 22
febbraio 2003, n. 1329; T.A.R. Veneto, Sez. I, 15 aprile 2003, n. 2395;
T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 5 agosto 2004, n. 3252), ora fatto
proprio dal legislatore della legge n. 15/2005, che lo ha trasfuso nel
nuovo testo del comma 3 dell’art. 24 legge n. 241/1990.
IV.4. Sotto
i profili dianzi esposti, risulta, conseguentemente, esatta la
motivazione (contenuta nella controversa nota 8 settembre 2005) con cui
il Comando prov. le C.C. di Bologna ha denegato l’accoglimento
dell’istanza di accesso 2.9.2005 del ricorrente, in quanto “dalla
predetta istanza non si evincono i concreti motivi e l’interesse
legittimo per il quale l’istante ha necessità di accedere alla
documentazione richiesta”.
V. Conclusivamente, il Collegio deve addivenire ad una declaratoria di inammissibilità del presente ricorso.
Le spese di lite possono, tuttavia, essere compensate, ricorrendo giusti motivi in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione II, dichiara INAMMISSIBILE il ricorso in premessa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, il 24 novembre 2005.
Presidente L. Papiano
Cons.rel.est. G. Calderoni
Depositata in Segreteria in data 12.12.2005
Bologna, lì 12.12.2005Il Segretario
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