Nuova pagina 1
Non si configura la frode in assicurazione per l'automobilista che
falsifica la polizza e il contrassegno
La condotta integra soltanto la
falsità in scrittura privata (articolo 485 Cp). Il "nuovo" articolo 642
Cp presuppone il concorso dell'assicuratore ai danni della compagnia
(Sezione seconda, sentenza n. 12210/07; depositata il 22 marzo)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - FALSITA' IN ATTI
Cass. pen. Sez.
II, (ud. 20-02-2007) 22-03-2007, n. 12210
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE
SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIZZO
Aldo Sebastiano - Presidente
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere
Dott. CASUCCI Giuliano -
Consigliere
Dott. RENZO Michele - Consigliere
ha pronunciato la
seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE
GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO G.I.P. TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA;
nei confronti di:
...omissisvld...., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del
21/10/2005 G.I.P. TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA;
sentita la relazione
fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO.
--------------------------------------------------------------------------------
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 21
ottobre 2005, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Torre Annunziata, investito della richiesta di emissione di decreto
penale di condanna nei confronti di ...omissisvld.... imputato del reato di cui
all'art. 642 c.p. per avere formato, al fine di conseguire il vantaggio
consistente nel far circolare l'autovettura tg (OMISSIS), una falsa
polizza assicurativa con relativo contrassegno apparentemente emessa
dalla compagnia assicurativa Reale Mutua, in (OMISSIS), pronunciava
sentenza, di assoluzione nei confronti di C. E. perchè il fatto non è
previsto come reato.
Il G.I.P. riteneva che il delitto di cui all'art.
642 c.p., come sostituito dalla L. n. 273 del 2002, art. 24, presuppone
che tra soggetto agente e persona offesa sussista un valido contratto
di assicurazione in quanto l'azione è qualificata dal dolo specifico
rappresentato dalla finalità di ottenere il risarcimento del danno o
comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione
(finalità conseguibile nel caso di falsificazione attraverso il
concorso necessario con l'assicuratore in danno della compagnia). Nel
caso non esisteva alcun contratto e l'azione dell'imputato era
finalizzata esclusivamente a consentire la circolazione del veicolo
senza incorrere in sanzioni di tipo amministrativo. Era quindi
configurabile il solo reato di cui all'art. 485 c.p. per la
falsificazione del tagliando di assicurazione e della polizza relativa.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli che ha
denunciato erronea applicazione della legge penale al rilievo che la
nuova formulazione ha previsto un'ulteriore ipotesi di dolo specifico,
costituito dalla finalità di ottenere "comunque un vantaggio derivante
dal contratto di assicurazione" e ampliato le condotte punibili con
l'inclusione della falsificazione o alterazione della polizza o della
documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di
assicurazione. L'integrale falsificazione della polizza e del relativo
contrassegno nel caso in esame è finalizzata a conseguire il vantaggio
derivante dalla possibilità di esibire ed esporre una copertura
assicurativa derivante dal falso contratto di assicurazione. Il
legislatore ha infatti previsto due condotte diverse: l'alterazione,
che presuppone l'esistenza di una polizza; la falsificazione integrale
che presuppone l'inesistenza di una valida ed efficace polizza.
Motivi
della decisione
Il ricorso è infondato. Ed invero la nuova formulazione
dell'art. 642 c.p., conseguente alla modifica introdotta dalla L. 12
dicembre 2002, n. 273, art. 24 (lasciando inalterata l'intitolazione,
ha ampliato il novero delle condotte penalmente rilevanti aggiungendone
(per quel che attiene alle ipotesi disciplinate al comma 1, che qui
rileva), a quelle di distruzione, deterioramento, dispersione od
occultamento delle cose, altre: la falsificazione o l'alterazione della
polizza o della documentazione richiesta per la stipulazione del
contratto di assicurazione. Inoltre ha ulteriormente qualificato il
dolo specifico, aggiungendo alla finalità del conseguimento del prezzo
dell'assicurazione anche quella del conseguimento di un vantaggio
derivante dal contratto di assicurazione.
Il reato in esame,
definibile come di frode in assicurazione, conserva la sua struttura di
delitto a consumazione anticipata, che si perfeziona con il compimento
dell'azione fraudolenta, perchè prescinde dal verificarsi dell'evento,
tanto è vero che il conseguimento dell'intento (come nell'originaria
formulazione) costituisce circostanza aggravante (comma 2).
Il bene
protetto è sempre di natura patrimoniale, sia per la collocazione
sistematica sia perchè il dolo specifico è caratterizzato, anche
nell'ipotesi del vantaggio, dal collegamento con un rapporto di tipo
privatistico quale è un contratto di assicurazione (senza alcuna
specificazione in relazione al tipo di assicurazione e, per quel che
nel caso rileva, di assicurazione obbligatoria per responsabilità
civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli). In
conseguenza il bene protetto è riconducibile al patrimonio
dell'assicuratore, quale soggetto privato- persona offesa.
Ne consegue
che nel caso in cui, come quello in esame, non esiste un contratto di
assicurazione, perchè l'integrale falsificazione della polizza e del
contrassegno non ha determinato alcun rapporto tra l'autore (o
l'utilizzatore) del documento falsificato e la compagnia di
assicurazione, il reato in parola non è configurabile, per l'inidoneità
dell'azione a ledere il bene protetto. Ed invero il vantaggio, che
finalisticamente è collegato all'azione della falsificazione, è quello
derivante dalla circolazione senza copertura assicurativa (cfr. in
senso conforme, sia pure per la diversa contestazione di tentata
truffa, Cass. Sez. 2, 3-12.10.2006 n. 34179) e quindi del tutto
eccentrico rispetto a quello preso in considerazione dal legislatore,
che lo collega all'esistenza di un contratto di assicurazione (perchè
il vantaggio deve essere "derivante" da un contratto di assicurazione).
La dottrina più avvertita (alla quale la sentenza impugnata si è
richiamata) ha ritenuto che l'ipotesi nuova di frode in assicurazione
(quella cioè caratterizzata da condotte di falso) presuppone
necessariamente il concorso dell'assicuratore in danno della compagnia.
Ed invero non è dato vedere come possa essere diversamente messo in
pericolo il bene giuridicamente protetto. Non è quindi condivisibile la
diversa conclusione alla quale il P.G. ricorrente (e alcuni
commentatori) pervengono, partendo dal presupposto che la condotta di
falsificazione oggetto di tutela abbia come destinatari (vittime della
"messa in scena") gli organi addetti alla vigilanza dell'adempimento
dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli. Si è già rilevato che la norma ha come
oggetto di tutela non tanto il rapporto di assicurazione cd.
obbligatorio, ma qualsiasi rapporto assicurativo, e non (soltanto) la
pubblica fede ma il bene di natura patrimoniale riconducibile alla
compagnia di assicurazione.
A conforto di tale conclusione va
rammentato che nella relazione al disegno di legge governativo veniva
evidenziato che "finalità della norma è quella di prevedere specifiche
sanzioni per coloro che si rendono responsabili di fenomeni fraudolenti
ai danni di compagnie di assicurazione", finalità sempre ribadita
(anche nelle successive modifiche del testo originariamente presentato
dal Governo) nel corso della discussione parlamentare. Esattamente la
sentenza impugnata, a conclusione della valutazione di merito (non
oggetto di sindacato in questa sede) secondo la quale sulla scorta
delle indagini effettuate la condotta ascrivibile all'imputato era
quella di concorso nella falsificazione del contrassegno e della
polizza (e non di ricettazione di modulistica falsificata), ha
affermato che nel caso in esame potrebbe configurarsi il delitto di cui
all'art. 485 c.p. perchè la condotta è consistita nella materiale
falsificazione di tali documenti, in perfetta aderenza quindi con la
consolidata interpretazione giurisprudenziale (cfr. Cass. S.U. 24.4-
11.5.2002 n. 18056) la quale ha stabilito che: "i certificati
rilasciati da persone esercenti un servizio di pubblica necessità sono
attestazioni private qualificate di una particolare rilevanza pubblica,
che ne giustifica la tutela anche contro le falsità ideologiche, punite
a norma dell'art. 481 c.p.; ma quando i relativi documenti sono oggetto
di falsità materiale, per contraffazione o per alterazione, il reato
configurabile è quello di falsità in scrittura privata previsto
dall'art. 485 c.p."; "l'attività di assicurazione contro i rischi della
responsabilità civile nella circolazione dei veicoli e dei natanti
rientra tra i servizi di pubblica necessità, essendo così qualificata
dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, che prevede come obbligatoria la
stipulazione dei relativi contratti sia per gli utenti delle pubbliche
strade sia per le imprese di assicurazione autorizzate." Il ricorso
deve in conseguenza essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così
deciso in Roma, il 20 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 22
marzo 2007
--------------------------------------------------------------------------------
c.p. art. 642
L. 12/12/2002 n. 273, art. 24
falsifica la polizza e il contrassegno
La condotta integra soltanto la
falsità in scrittura privata (articolo 485 Cp). Il "nuovo" articolo 642
Cp presuppone il concorso dell'assicuratore ai danni della compagnia
(Sezione seconda, sentenza n. 12210/07; depositata il 22 marzo)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - FALSITA' IN ATTI
Cass. pen. Sez.
II, (ud. 20-02-2007) 22-03-2007, n. 12210
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE
SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIZZO
Aldo Sebastiano - Presidente
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere
Dott. CASUCCI Giuliano -
Consigliere
Dott. RENZO Michele - Consigliere
ha pronunciato la
seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE
GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO G.I.P. TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA;
nei confronti di:
...omissisvld...., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del
21/10/2005 G.I.P. TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA;
sentita la relazione
fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO.
--------------------------------------------------------------------------------
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 21
ottobre 2005, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Torre Annunziata, investito della richiesta di emissione di decreto
penale di condanna nei confronti di ...omissisvld.... imputato del reato di cui
all'art. 642 c.p. per avere formato, al fine di conseguire il vantaggio
consistente nel far circolare l'autovettura tg (OMISSIS), una falsa
polizza assicurativa con relativo contrassegno apparentemente emessa
dalla compagnia assicurativa Reale Mutua, in (OMISSIS), pronunciava
sentenza, di assoluzione nei confronti di C. E. perchè il fatto non è
previsto come reato.
Il G.I.P. riteneva che il delitto di cui all'art.
642 c.p., come sostituito dalla L. n. 273 del 2002, art. 24, presuppone
che tra soggetto agente e persona offesa sussista un valido contratto
di assicurazione in quanto l'azione è qualificata dal dolo specifico
rappresentato dalla finalità di ottenere il risarcimento del danno o
comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione
(finalità conseguibile nel caso di falsificazione attraverso il
concorso necessario con l'assicuratore in danno della compagnia). Nel
caso non esisteva alcun contratto e l'azione dell'imputato era
finalizzata esclusivamente a consentire la circolazione del veicolo
senza incorrere in sanzioni di tipo amministrativo. Era quindi
configurabile il solo reato di cui all'art. 485 c.p. per la
falsificazione del tagliando di assicurazione e della polizza relativa.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli che ha
denunciato erronea applicazione della legge penale al rilievo che la
nuova formulazione ha previsto un'ulteriore ipotesi di dolo specifico,
costituito dalla finalità di ottenere "comunque un vantaggio derivante
dal contratto di assicurazione" e ampliato le condotte punibili con
l'inclusione della falsificazione o alterazione della polizza o della
documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di
assicurazione. L'integrale falsificazione della polizza e del relativo
contrassegno nel caso in esame è finalizzata a conseguire il vantaggio
derivante dalla possibilità di esibire ed esporre una copertura
assicurativa derivante dal falso contratto di assicurazione. Il
legislatore ha infatti previsto due condotte diverse: l'alterazione,
che presuppone l'esistenza di una polizza; la falsificazione integrale
che presuppone l'inesistenza di una valida ed efficace polizza.
Motivi
della decisione
Il ricorso è infondato. Ed invero la nuova formulazione
dell'art. 642 c.p., conseguente alla modifica introdotta dalla L. 12
dicembre 2002, n. 273, art. 24 (lasciando inalterata l'intitolazione,
ha ampliato il novero delle condotte penalmente rilevanti aggiungendone
(per quel che attiene alle ipotesi disciplinate al comma 1, che qui
rileva), a quelle di distruzione, deterioramento, dispersione od
occultamento delle cose, altre: la falsificazione o l'alterazione della
polizza o della documentazione richiesta per la stipulazione del
contratto di assicurazione. Inoltre ha ulteriormente qualificato il
dolo specifico, aggiungendo alla finalità del conseguimento del prezzo
dell'assicurazione anche quella del conseguimento di un vantaggio
derivante dal contratto di assicurazione.
Il reato in esame,
definibile come di frode in assicurazione, conserva la sua struttura di
delitto a consumazione anticipata, che si perfeziona con il compimento
dell'azione fraudolenta, perchè prescinde dal verificarsi dell'evento,
tanto è vero che il conseguimento dell'intento (come nell'originaria
formulazione) costituisce circostanza aggravante (comma 2).
Il bene
protetto è sempre di natura patrimoniale, sia per la collocazione
sistematica sia perchè il dolo specifico è caratterizzato, anche
nell'ipotesi del vantaggio, dal collegamento con un rapporto di tipo
privatistico quale è un contratto di assicurazione (senza alcuna
specificazione in relazione al tipo di assicurazione e, per quel che
nel caso rileva, di assicurazione obbligatoria per responsabilità
civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli). In
conseguenza il bene protetto è riconducibile al patrimonio
dell'assicuratore, quale soggetto privato- persona offesa.
Ne consegue
che nel caso in cui, come quello in esame, non esiste un contratto di
assicurazione, perchè l'integrale falsificazione della polizza e del
contrassegno non ha determinato alcun rapporto tra l'autore (o
l'utilizzatore) del documento falsificato e la compagnia di
assicurazione, il reato in parola non è configurabile, per l'inidoneità
dell'azione a ledere il bene protetto. Ed invero il vantaggio, che
finalisticamente è collegato all'azione della falsificazione, è quello
derivante dalla circolazione senza copertura assicurativa (cfr. in
senso conforme, sia pure per la diversa contestazione di tentata
truffa, Cass. Sez. 2, 3-12.10.2006 n. 34179) e quindi del tutto
eccentrico rispetto a quello preso in considerazione dal legislatore,
che lo collega all'esistenza di un contratto di assicurazione (perchè
il vantaggio deve essere "derivante" da un contratto di assicurazione).
La dottrina più avvertita (alla quale la sentenza impugnata si è
richiamata) ha ritenuto che l'ipotesi nuova di frode in assicurazione
(quella cioè caratterizzata da condotte di falso) presuppone
necessariamente il concorso dell'assicuratore in danno della compagnia.
Ed invero non è dato vedere come possa essere diversamente messo in
pericolo il bene giuridicamente protetto. Non è quindi condivisibile la
diversa conclusione alla quale il P.G. ricorrente (e alcuni
commentatori) pervengono, partendo dal presupposto che la condotta di
falsificazione oggetto di tutela abbia come destinatari (vittime della
"messa in scena") gli organi addetti alla vigilanza dell'adempimento
dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli. Si è già rilevato che la norma ha come
oggetto di tutela non tanto il rapporto di assicurazione cd.
obbligatorio, ma qualsiasi rapporto assicurativo, e non (soltanto) la
pubblica fede ma il bene di natura patrimoniale riconducibile alla
compagnia di assicurazione.
A conforto di tale conclusione va
rammentato che nella relazione al disegno di legge governativo veniva
evidenziato che "finalità della norma è quella di prevedere specifiche
sanzioni per coloro che si rendono responsabili di fenomeni fraudolenti
ai danni di compagnie di assicurazione", finalità sempre ribadita
(anche nelle successive modifiche del testo originariamente presentato
dal Governo) nel corso della discussione parlamentare. Esattamente la
sentenza impugnata, a conclusione della valutazione di merito (non
oggetto di sindacato in questa sede) secondo la quale sulla scorta
delle indagini effettuate la condotta ascrivibile all'imputato era
quella di concorso nella falsificazione del contrassegno e della
polizza (e non di ricettazione di modulistica falsificata), ha
affermato che nel caso in esame potrebbe configurarsi il delitto di cui
all'art. 485 c.p. perchè la condotta è consistita nella materiale
falsificazione di tali documenti, in perfetta aderenza quindi con la
consolidata interpretazione giurisprudenziale (cfr. Cass. S.U. 24.4-
11.5.2002 n. 18056) la quale ha stabilito che: "i certificati
rilasciati da persone esercenti un servizio di pubblica necessità sono
attestazioni private qualificate di una particolare rilevanza pubblica,
che ne giustifica la tutela anche contro le falsità ideologiche, punite
a norma dell'art. 481 c.p.; ma quando i relativi documenti sono oggetto
di falsità materiale, per contraffazione o per alterazione, il reato
configurabile è quello di falsità in scrittura privata previsto
dall'art. 485 c.p."; "l'attività di assicurazione contro i rischi della
responsabilità civile nella circolazione dei veicoli e dei natanti
rientra tra i servizi di pubblica necessità, essendo così qualificata
dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, che prevede come obbligatoria la
stipulazione dei relativi contratti sia per gli utenti delle pubbliche
strade sia per le imprese di assicurazione autorizzate." Il ricorso
deve in conseguenza essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così
deciso in Roma, il 20 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 22
marzo 2007
--------------------------------------------------------------------------------
c.p. art. 642
L. 12/12/2002 n. 273, art. 24
Nessun commento:
Posta un commento