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martedì 18 giugno 2013

Cassazione: Impossibilità di procedere alla contestazione immediata - motivo




Nuova pagina 1
· Cassazione sez. civile 19/2/2007 n. 3816 -
Impossibilità di procedere  alla contestazione immediata - motivo

SANZIONI AMMINISTRATIVE E
DEPENALIZZAZIONI
Cass. civ. Sez. II, 19-02-2007, n. 3816


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente

Dott. SCHERILLO
Giovanna - Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere

Dott.
ATRIPALDI Umberto - Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE
DI TERNI, in persona del Sindaco in carica P.T. On. R. P.,
elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO ALESSANDRO, (Avviso
Postale AVVOCATURA COMUNALE COMUNE DI TERNI -

PALAZZO SPADA - TERNI),
giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

G.A.;

-
intimato -

avverso la sentenza n. 466/02 del Giudice di pace di TERNI,
depositata il 27/05/04;

udita la relazione della causa svolta nella
Camera di consiglio il 06/12/06 dal Consigliere Dott. Luigi PICCIALLI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.
ROSARIO GIOVANNI RUSSO, che ha chiesto in gradato subordine:

- con
ordinanza di disporre la trattazione in pubblica udienza del ricorso;

- di chiedere l'assegnazione alle Sezioni Unite;

con sentenza di
accogliere il predetto ricorso per manifesta fondatezza dei motivi
posti a suo fondamento.


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Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della
decisione
Il Comune di Terni ricorre per Cassazione, sulla base di un
unico ed articolato motivo (tra l'altro deducente violazione e falsa
applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 200, comma 1, e art. 384
Reg. Att. C.d.S., motivazione carente ed illogica sotto vari profili)
contro la sentenza in data 27.5.04 del Giudice di Pace di Terni, con la
quale è stata accolta l'opposizione, ex art. 204 bis C.d.S. in rel. L.
n. 689 del 1981, art. 22, di G.A. avverso un verbale d'infrazione
stradale (art. 142 C.d.S., comma 9, secondo la sentenza, comma 8,
secondo il ricorrente), elevato il 30.4.02 dalla locale polizia
municipale.

L'intimato non si è costituito.

Il ricorso all'esito del
disposto esame preliminare ex art. 375 c.p.c., ed in parziale
difformità dalle conclusioni rassegnate dal P.G. (che, pur
sostanzialmente aderendo alle ragioni esposte nell'impugnazione, ha
proposto la remissione della causa alle S.S.U.U. per un ravvisato
contrasto di giurisprudenza in ordine alla necessità di esplicitazione
dei motivi della mancata contestazione immediata, nei casi di
accertamento dell'eccesso di velocità mediante l'apparecchiatura
autovelox), deve essere accolto per manifesta ed assorbente fondatezza
delle censure attinenti alla motivazione.

Si rileva, infatti, che
l'accoglimento del ricorso risulta basato su considerazioni astratte,
in ordine alla ritenuta necessitala parte dei verbalizzanti, di
giustificare le ragioni della mancata contestazione immediata; tali
considerazioni, pur palesando l'adesione del giudicante al principio
(ormai superato dalla più recente e prevalente giurisprudenza di
legittimità), secondo il quale anche nei casi rapportabili alla
previsione di cui all'art. 384 Reg. Att. C.d.S., lett. e)
(successivamente riprodotta dal citato art. 201 C.d.S., lett. e),
dovrebbero valutarsi le effettive possibilità di contestazione
immediata, non risultano tuttavia correlate ad alcuna concreta disamina
della fattispecie in questione.

La motivazione, in particolare, non
contiene, in riferimento al caso specifico, alcuna menzione delle
ragioni (qualificate di tipo "standard", senza tuttavia riportarle)
esposte nel verbale, in ordine alla riferita impossibilità di
contestazione immediata, nè enuncia i concreti motivi della ravvisata
inidoneità esimente, limitandosi ad osservare che "nello specifico le
circostanze di tempo e luogo non erano tali da rappresentare una
giustificazione in sè della omessa contestazione". Tale formularne da
conto solo apparentemente delle ragioni dell'accoglimento
dell'opposizione - i cui stessi motivi sono solo genericamente
enunciati - comporta il difetto assoluto della motivazione e la
conseguente Cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro
giudice dell'ufficio di provenienza, per il rinnovo del giudizio di
merito e la pronunzia, all'esito, anche sulle spese del presente grado.

P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso, cassa la
sentenza impugnata, in relazione all'accolta censura, con assorbimento
delle rimanenti, e rinvia, anche per la pronunzia sulle spese del
giudizio di legittimità, al Giudice di Pace di Terni, in persona di
diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il
6 dicembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2007

 

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