N. 1797/07 Reg. Dec.
N. 2804 Reg. Ric.
Anno: 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n.r.g. 2804 del 2006, proposto dall'Agenzia autonoma
per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, in
persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. prof. Carlo Emanuele Gallo e dall’avv. prof. Alberto Romano ed
elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma,
Lungotevere Sanzio, n. 1;
contro
il
Comune di Calvi in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e
difeso dall'avv.to Carmine Lombardi con il quale è elettivamente
domiciliato in Roma, piazza F. Morosini n. 12 presso l’avv. Erminio
Striani;
il Difensore Civico presso la Regione Campania non costituitosi in giudizio;
il
Commissario ad acta nominato dal predetto Difensore Civico nella
persona della dott.ssa Teresa De Rosa, non costituitasi in giudizio;
per la riforma
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sede
di Napoli Sez. I n. 20696 del 29 dicembre 2005, che, in accoglimento del
ricorso n. 9723/2003 del Comune di Calvi, ha annullato il decreto n.
768 del 17.9.2003 del Difensore civico presso la Regione Campania di
nomina della dott.ssa Teresa De Rosa come Commissario ad acta per la
individuazione e nomina del segretario comunale titolare, ex art. 15
D.P.R. n. 464/1997 e il verbale del 22. 9. 2003 del Commissario ad acta.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Calvi;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato
relatore, alla pubblica udienza del 28 novembre 2006, il consigliere
Cesare Lamberti ed uditi inoltre l’avv. Romano e l’avv. Lombardi come da
verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
1.
Con nota prot. 5649 del 23 settembre 2002, il Sindaco di Calvi,
risultato vincitore nelle elezioni amministrative svoltesi il 26 e 27
maggio 2002, comunicava ex art. 99, co. 3 del D.Lgs n. 267/2000,
all’Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali, di avere dato avvio del procedimento di nomina del nuovo
segretario comunale, previa revoca del segretario comunale in servizio e
in astensione per maternità.
1.1.
La determinazione non era condivisa dalla Sezione regionale per la
Campania dell'Agenzia che, con nota del 27 settembre 2002, prot. 959,
comunicava al comune di Calvi che non era possibile procedere all’avvio
del procedimento, in quanto nessun riscontro era pervenuto da parte
dell’Agenzia nazionale né dal Comitato per le pari opportunità circa la
revoca dalla nomina della dott.ssa Amalia Siena, durante il periodo di
astensione anticipata dal lavoro per maternità. Il comune rispondeva
all'Agenzia con nota prot. 5801 del 1° ottobre 2002, precisando che
l'avvio del procedimento di nomina del nuovo segretario era richiesto
nel termine ex art. 99 co. 3 del D.Lgs. 267/2000, fra sessanta giorni e i
centoventi giorni dall’insediamento del Sindaco, decorsi i quali il
segretario è confermato precisando che sarebbero state adite le vie
legali contro il responsabile della Sezione regionale, qualora la
procedura non fosse stata avviata in termini utili. Con nota prot.
992/amm del 7 ottobre 2002, la Sezione regionale ribadiva
l’impossibilità di avviare la procedura per la nomina del nuovo
segretario comunale in quanto la dott.ssa Siena, trovandosi in
astensione per maternità, mantiene la titolarità della sede e il periodo
anzidetto decorre dalla data del suo rientro in servizio.
1.2.
Con risposta prot. 5990 dell'8 ottobre 2002 il sindaco ha diffidato
l'Agenzia regionale a procedere all'avvio del procedimento di nomina del
nuovo segretario comunale come da nota prot. 5649 del 23 settembre
2002. Con nota prot. 1051/amm del 23 ottobre 2002, la Sezione regionale
trasmetteva copia della deliberazione n. 147/29 del 14 ottobre 2002 del
consiglio di amministrazione della Sezione regionale che ha confermato
il contenuto dei propri provvedimenti e con ulteriore nota prot.
1099/amm del 7 novembre 2002, la Sezione regionale comunicava che
l'avvio della procedura per la nomina del nuovo segretario comunale
poteva avvenire con i tempi e le modalità previste nella delibera n. 274
del 6 settembre 2002 del consiglio di amministrazione nazionale, circa
la conservazione della sede di titolarità da parte dei segretari
comunali e provinciali in aspettativa per cause legittime, fra le quali
l’astensione per maternità. Con ulteriore comunicazione prot. 6719 del
12 novembre 2002 il comune di Calvi ribadiva la precedente diffida ad
avviare la procedura e la denuncia del fatto alla Procura della
Repubblica competente. Con successiva comunicazione prot. 1148/amm del
20 novembre 2002, la Sezione regionale ribadiva l'impossibilità di
procedere all'avvio del procedimento, non essendo il segretario titolare
ancora rientrata dalla aspettativa per maternità, riservandosi le
iniziative attive nei confronti del comune stesso. Con ulteriore nota
prot. 6985 del 21 novembre 2002 il comune evidenziava che la dott.ssa
Siena era stata revocata in data 27 ottobre 2001 con atto di giunta n.
198, perché assente non giustificata dal servizio che comporta gravi
violazione dei doveri d’ufficio e non perché in aspettativa per
maternità.
1.3.
Con nota prot. 1272/amm del 10 dicembre 2002 la Sezione regionale
autorizzava l'avvio della nomina del nuovo segretario comunale, essendo
la dott.ssa Siena rientrata dal periodo di astensione. Alla
comunicazione seguiva la pubblicazione dell'avviso n. 97 del 13 dicembre
2002 dell'Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari
comunali e provinciali di Roma di avvio del procedimento di nomina del
segretario del Comune di Calvi. Con la nota prot. 1310 del 19 dicembre
2002, era trasmessa al comune di Calvi la delibera n. 217/02, ove si
comunicava che il termine dal quale poteva attivarsi il procedimento di
nomina, decorreva dal giorno di rientro in servizio della dott.ssa
Siena. Il comune richiedeva, con nota prot. 140 del 10 gennaio 2003 la
proroga dei termini di pubblicazione del procedimento di nomina in
quanto la sede segretariale sarebbe stata effettivamente vacante solo
dopo l’assunzione del servizio da parte della Fondazione “G. Pascale” da
parte della dott.ssa Siena. La Sezione regionale, con risposta del
prot. 29/amm del 22 gennaio 2003 precisava che la procedura di nomina
doveva avvenire entro centoventi giorni dalla data del 9 dicembre 2002,
data di rientro in servizio della dott.ssa Siena, essendo irrilevante la
destinazione presso la Fondazione “G: Pascale” in posizione di comando.
1.3
Con decreto prot. 2249, del 7 aprile 2003, il Sindaco individuava il
segretario comunale nella persona della dott.ssa Enza Fontana, valutati i
curricula dei cinque aspiranti che avevano presentato la
domanda a seguito della pubblicazione della sede vacante. Con nota prot.
278/amm dell’11 aprile 2003, la Sezione regionale forniva riscontro
negativo alla suddetta individuazione, attesa la mancanza del positivo
contingente di disponibilità come da deliberazione n. 44/2003 adottata
il 25 febbraio 2003. La Sezione regionale invitava, inoltre, il Sindaco
di Calvi a concludere la procedura di nomina nei termini di legge. Il
comune ribadiva le proprie posizioni con una serie di comunicazioni del
proprio legale. Con provvedimento prot. 3401 del 30 maggio 2003, il
Sindaco individuava nella dott.ssa Enza Fontana, attualmente iscritta
all’albo nella Sezione regionale del Piemonte, il nuovo segretario
comunale di Calvi, dando atto che la stessa aveva già presentato domanda
di iscrizione nell’elenco della Campania. Con nota n. 409/amm del 4
giugno 2003, la Sezione regionale Campania invitava ancora il comune a
concludere il procedimento di nomina, avvertendo che in caso di
inadempienza avrebbe dovuto procedere a’ sensi dell’art. 138, D.Lgs. n.
267/2000 e delle indicazioni della delibera del C.d.A. nazionale n. 150
del 1999. Con provvedimento n. 523/Disp. del 13 giugno 2003, la Sezione
regionale assegnava al Comune il dott. Cagnale Roberto, quale segretario
in disponibilità.
1.4.
Avverso il provvedimento il Sindaco di Calvi, ritenendo la nomina del
segretario di sua competenza, ricorreva ex art. 700 c.p.a. al Tribunale
di Benevento e al Difensore civico regionale. Con ordinanza n. 69 del 21
settembre 2003, il Tribunale accoglieva il ricorso riconoscendo il
diritto del Sindaco alla scelta e nomina del Segretario comunale. Il
Difensore civico, invece, nominava Commissario ad acta la dott.ssa
Teresa De Rosa. In data 22 settembre 2003, la dott.ssa De Rosa si
presentava al Comune di Calvi, esibendo il decreto di nomina del
Difensore civico e chiarendo di essere stata nominata in quanto il
Sindaco si sarebbe rifiutato di nominare il segretario comunale
prescelto dall’Agenzia. Quindi redigeva il verbale 22 settembre 2003 di
insediamento come Commissario ad acta presso il comune per la nomina del
segretario comunale.
2.
Avverso il verbale 22 settembre 2003 e il decreto n. 768 del 17.9.2003
di nomina della dott.ssa De Rosa come Commissario ad acta da parte del
Difensore civico presso la Regione, ha proposto ricorso il comune di
Calvi chiedendone l'annullamento e il riconoscimento del diritto al
risarcimento danni. Il ricorso, notificato alla dott.ssa De Rosa, al
Difensore civico e alla Regione Campania, era articolato su cinque
motivi di: (1) violazione e falsa applicazione dell' art. 2 l.r.
11/8/1978 n. 23 come modificato dall'art. 2 l.r. 8 marzo 1985 n. 15; (2)
violazione e falsa applicazione degli artt. 2 della l. r. 11/8/1978 n.
23 come sostituita dalla l.r. 8 marzo 1985 n. 39; eccesso di potere per
violazione del giusto procedimento e difetto di motivazione; (3) eccesso
di potere per sviamento e per travisamento dei fatti; (4) eccesso di
potere per violazione del principio di lealtà; (5) violazione e falsa
applicazione art. 99 del D.Lgs. agosto 2000 n. 267. Il comune proponeva
istanza di risarcimento dei danni. Il Difensore civico presso il
Consiglio regionale della Campania è rimasto contumace. Si è costituita
con memoria depositata il 7 maggio 2005 e non notificata, l'Agenzia
Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché non notificato nei
suoi confronti. Il ricorso è stato accolto dal Tar della Campania,
ritenuto che la nomina del segretario comunale non è soggetta ad
interferenze in quanto strettamente connessa alla durata del sindaco e
che l’eventuale scelta del segretario comunale in altra sezione
regionale dell’Albo non è preclusa dal limite del contingente di ciascun
albo ma non produce l’effetto iscrivere il segretario nell’albo della
regione in cui è ubicato.
2.1.
Avverso la sentenza ha appellato l'Agenzia Autonoma per la Gestione
dell'Albo dei Segretari Comunali affermandone la nullità. Resistite il
comune con memoria documentata nella quale eccepisce l’inammissibilità
dell’appello per difetto di legittimazione e di interesse e ne chiede il
rigetto nel merito.
3. La causa viene in decisione all’udienza del 28 novembre 2006.
DIRITTO
1.
E’ materia del contendere il decreto n. 768 in data 17 settembre 2003
del Difensore civico presso la Regione Campania con il quale la dott.ssa
Teresa De Rosa è stata nominata Commissario ad acta per provvedere in
luogo del Sindaco alla nomina del segretario comunale di Calvi e il
verbale n. 1 del 22 settembre 2003 con il quale la dott.ssa De Rosa si è
insediata nel comune di Calvi quale Commissario ad acta per la nomina
del segretario comunale.
1.1.
In accoglimento del ricorso del comune di Calvi, la Sezione salernitana
del tribunale amministrativo regionale delle Campania, disattesa
l’eccezione d’inammissibilità del ricorso perché non notificato
all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e
provinciali, ha annullato i provvedimenti del Difensore e del
Commissario, ritenuto che la nomina del segretario comunale non è
soggetta ad interferenze in quanto esclusiva del sindaco e strettamente
connessa alla sua durata. Il contingente di ciascun albo stabilito
dall’art. 11 co. 4, D.Lgs. n. 465 del 1997, non limita la scelta del
segretario comunale fra gli iscritti alla Sezione dell’albo di una
Regione diversa da quella ove ha sede il comune, ma esplica il solo
effetto di non iscrivere il segretario prescelto nell’albo della regione
in cui è ubicato il comune.
2.
Nell’ordine di motivi di parte appellante e delle eccezioni di parte
appellata, precede, in ordine logico, l’esame del motivo di nullità
della sentenza di primo grado contenuto nell’appello dell’Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali,
perché emanata senza che l’Agenzia stessa fosse stata ritualmente
evocata in giudizio con la notifica dell’atto introduttivo.
2.1.
Il motivo va esaminato congiuntamente all’eccezione, svolta dal Comune
di Calvi, d’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia perché proposto da
un soggetto non legittimato a contraddire nel giudizio di primo grado e
che pertanto non poteva impugnare la sentenza che lo ha deciso. Secondo
il comune, l’Agenzia non è portatore di alcun interesse giuridicamente
riconosciuto nei confronti dell’atto di nomina del segretario. Non
essendo controinteressata, l’Agenzia poteva eventualmente intervenire
nel giudizio nei modi previsti dall’art. 22, co. 2 della legge n. 1034
del 1971 ma non con semplice memoria di costituzione in primo grado.
2.2.
Secondo l’Agenzia, la nomina del Commissario di cui al decreto n. 768
in data 17 settembre 2003 scaturisce dall’inottemperanza all’invito
-rivolto al comune il 16 luglio 2003 dal Difensore Civico con
comminatoria dell’intervento commissariale- ad individuare nei
successivi quindici giorni il segretario comunale titolare, come già
prescritto nella diffida del presidente del C.d.A. dell’Agenzia n.
433/amm in data 13 giugno 2003. Inottemperanza comunicata al Difensore
civico dalla Sezione regionale dell’albo con nota n. 493/amm. in data 8
luglio 2003. Del provvedimento di nomina del Commissario ad afta,
l’Agenzia sarebbe pertanto autorità “coemanante” unitamente al Difensore
civico. In relazione all’osservanza delle norme sulla designazione e
sulla nomina del segretario comunale, l’Agenzia sarebbe, poi, portatore
di un vero e proprio interesse a contraddire e pertanto passivamente
legittimata nel relativo procedimento giurisdizionale. Erroneamente
pertanto, la sentenza impugnata avrebbe annullato i provvedimenti e
dichiarato ammissibile il ricorso del comune, nonostante l’omessa
notificazione all’Agenzia, da qualificare contraddittore necessario, sia
perché “coemanante” il provvedimento sia perché controinteressata
rispetto al comune.
3.
Le tesi dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari
comunali e provinciali, odierna appellante, non possono essere
condivise.
3.1.
Nel procedimento di nomina del segretario comunale e provinciale, il
compito dell’Agenzia è di mera indicazione ed invio dei curricula degli
iscritti all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui
all’art. 98 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000, indicazione finalizzata
alla scelta e alla successiva nomina del segretario comunale, imputata
unicamente al sindaco, dal quale il segretario dipende funzionalmente.
Infatti, gli artt. 99 del T.U.E.L. e 15, co. 1 del DPR n. 465 del 1997
incentrano nel sindaco la competenza a definire le “attribuzioni in
ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il
quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti
contrattuali connessi con tale rapporto”. All’Agenzia spetta, dunque,
secondo i commi 3 e 4 dell’art. 15 del DPR n. 465 del 1997, di dare
corso alla procedura di individuazione del segretario titolare nei
sessanta giorni dalla vacanza, pubblicizzandone l'avvio nelle forme
stabilite dal consiglio nazionale di amministrazione e fornendo, a
richiesta, i curricula sulle caratteristiche professionali dei
segretari, onde concludere la procedura nei successivi centoventi giorni
con l’accettazione della nomina da parte del segretario. La funzione
dell’Agenzia si esaurisce nel solo impulso procedimentale e
nell’indicazione degli eventuali soggetti suscettibili di essere
nominati, rimanendo la nomina del segretario di esclusiva competenza del
sindaco.
3.2. In relazione al petitum del
presente processo, d’impugnazione del provvedimento del Difensore
civico della Regione Campania che ha designato un Commissario ad acta
per provvedere alla nomina del segretario comunale di Calvi,
sull’assunto che Sindaco avrebbe rifiutato il segretario prescelto
dall’Agenzia, l’interesse del quale quest’ultima è portatore, ha
carattere riflesso e indiretto e non diretto e immediato, come è
necessario per la sua immediata evocazione in giudizio a pena
d’inammissibilità del ricorso, come avviene per l’autorità che emana il
provvedimento o per il controinteressato in senso sostanziale. L’invio
del Commissario per la nomina del segretario comunale di Calvi è infatti
imputabile soltanto al Difensore civico. Che il suo provvedimento sia
da ascrivere anche all’inottemperanza del comune alle diffide della
Sezione regionale, non vale ad attribuire all’agenzia la legittimazione a
contraddire nel presente processo, attinente alla legittimità
dell’esercizio del potere di sostituirsi al sindaco, proprio del
Difensore civico e non di designare il possibili soggetti da nominare
segretario comunale, proprio dell’Agenzia.
3.3.
Nella copertura del posto di segretario comunale, nel caso di vacanza
della sede, il solo interesse ravvisabile in capo all’Agenzia è che la
scelta avvenga fra i soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 98
T.U.E.L. ma non che la nomina avvenga a favore dell’iscritto indicato
dall’Agenzia. Secondo gli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 465 del 1997,
l’Agenzia provvede alla tenuta e alla gestione dell’Albo dei segretari
comunali e provinciali disponendo la loro l’assegnazione alle sezioni
regionali e il loro utilizzo, qualora non chiamati a ricoprire sedi di
segreteria. Può, in aggiunta, indicare uno o più soggetti passibili di
nomina, senza però provvedervi o interferire nelle scelte il capo
dell’amministrazione comunale, come previsto dall’art. 99 T.U.E.L.
3.4.
Che il sindaco non provveda alla nomina del segretario è pertanto
presupposto per l’esercizio del potere sostitutivo della regione, non
certo dell’Agenzia, stante la diversità delle funzioni che si assumono
omesse. Che l’Agenzia abbia poi dato impulso diretto o indiretto
all’esercizio della potestà sostitutiva non vale, conclusivamente, ad
attribuirle la veste di “coautore” del provvedimento tutorio e la
conseguente legittimazione a contraddire nel ricorso eventualmente
proposto nel confronti dell’atto.
3.4.
Il rifiuto del Sindaco di Calvi a nominare segretario il dott. Roberto
Cagnale, designato dalla Sezione regionale della Campania non produce,
poi, alcuna lesione diretta e immediata di un interesse proprio
dell’Agenzia, come richiede l’art. 21 della legge n. 1034 del 1971 per
la notificazione del ricorso al controinteressato in senso sostanziale,
il cui interesse è ravvisato dalla costante giurisprudenza nella
conservazione degli effetti del provvedimento (Cons. Stato, IV, 21
maggio 2004, n. 342). Eventuale controinteressato nell’impugnazione
dell’invio del Commissario sarebbe perciò il dott. Cagnale, neppure
costituitosi in questo giudizio.
3.5.
Potendo la scelta del sindaco legittimamente cadere, ai sensi dell’art.
99 T.U.E.L. anche su un soggetto diverso da quello indicato, senza
vincolo di motivazione, dall’indicazione al sindaco di uno o più
iscritti all’albo regionale non insorge alcun diritto a conseguire la
nomina ma solo un’aspettativa del designato, condizionata alla fiducia
che il sindaco instaura con il segretario comunale. Che l’indicazione
della Sezione regionale non venga sia recepita non lede in via e
immediata alcun diritto soggettivo del designato e tantomeno
dell’Agenzia.
3.6.
Non ha provocato tale lesione la nomina del nuovo segretario comunale
di Calvi nella persona della dott.ssa Enza Fontana perché iscritta
all’Albo nella Sezione Regionale del Piemonte. Secondo l’art. 11, comma 4
del D.P.R. n. 465 del 1997, il sindaco è tenuto ad attingere
prioritariamente dalle sezioni regionali dell’albo ferma restando la
possibilità di scegliere segretari iscritti negli albi di altre sezioni.
E’ perciò da condividere l’osservazione del comune che, anche per
questo aspetto, oppone l’inesistenza della posizione di
controinteressato in capo all’Agenzia.
4.
E’ perciò fondata l’eccezione d’inammissibilità dell’intervento nel
processo di primo grado dell’Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali, contenuta nell’atto di
costituzione in giudizio del Comune di Calvi. Innanzi al Tar della
Campania l’Agenzia non era stata evocata in giudizio e si era costituita
con semplice memoria non notificata sull’erroneo presupposto di essere
“coautore” del provvedimento del Difensore civico e pertanto
controinteressato in senso sostanziale.
4.1.
Perché priva della legittimazione e contraddire propria del
controinteressato, lo strumento processuale di cui l’Agenzia poteva
avvalersi nel giudizio di primo grado era l’intervento ad opponendum, a tutela del suo interesse, indiretto e mediato alla conservazione del provvedimento impugnato.
4.2.
Per l’ammissibilità dell’intervento è però necessaria la sua
notificazione a tutte le parti costituite nel giudizio di primo grado,
ai sensi degli artt. 22 co. 2 e 37 R.D. n. 642 del 1907 (Cons. Stato, V,
31 luglio 1991, n. 1072), laddove l’Agenzia autonoma per la gestione
dell'Albo dei segretari comunali e provinciali vi ha provveduto con
semplice memoria depositata il 7 maggio 2005 e non notificata.
4.3.
Ancorché in accoglimento del ricorso, il Tar della Campania avrebbe
perciò dovuto dichiarare inammissibile l’intervento ed estromettere dal
giudizio l’Agenzia e non anche pronunciare nei suoi confronti.
5.
Consegue, per un verso il rigetto dell’eccezione di nullità della
sentenza di primo grado e per altro verso l’inammissibilità del presente
appello proposto dall’Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei
segretari comunali e provinciali.
5.1.
Innanzi al Tar della Campania, erano legittimi contraddittori soltanto
il Difensore civico e il Commissario ad acta, emananti il provvedimento
impugnato e nei confronti dei quali i è perfezionata la notificazione.
Correttamente il contraddittorio non è stato esteso nei confronti
dell’Agenzia, perché priva di legittimazione passiva, non potendo essere
considerata “coautore” del provvedimento o controinteressata nel
relativo giudizio. La sentenza di primo grado sfugge, perciò, ad ogni
eccezione di nullità perché resa a contraddittorio integro.
5.2.
Che la sentenza abbia omesso di estromettere dal giudizio l’Agenzia
presente nel giudizio con memoria non notificata, non vale però ad
attribuirle la posizione di legittimo contraddittore, necessaria al
soccombente per la proposizione dell’appello. Non essendo parte
necessaria del giudizio, l’Agenzia avrebbe dovuto provvedere alla
notificazione della memoria alle parti costituite, come è richiesto a
pena di nullità per l’intervento ad opponendum nel giudizio di primo grado.
5.3.
La soccombenza si è pertanto verificata nei riguardi del Difensore
civico e del Commissario ad acta, non certo dell’Agenzia autonoma per la
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali perchè priva di
legittimazione a contraddire e irritualmente intervenuta e pertanto non
legittimata ad appellare.
6.
Il presente appello deve conclusivamente essere dichiarato
inammissibile. Le spese di giudizio devono essere compensate nei
confronti del comune unico costituito. Non occorre provvedere nei
confronti delle altre parti, Difensore civico e Commissario ad acta.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, decidendo
dell’appello, lo dichiara inammissibile Spese di giudizio compensate nei
confronti del comune di Calvi.
Così
deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta), nella camera di consiglio del 28 novembre 2006, con
l'intervento dei Signori:
Sergio Santoro Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Cesare Lamberti rel. est Consigliere
Caro Lucrezio Monticelli Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere
L’Estensore Il Presidente
f.to Cesare Lamberti f.to Sergio Santoro
Il Segretario
f.to Francesco Cutrupi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 19/04/07
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
P. IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi
Ric. N.2804- 2006
RA
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