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martedì 18 giugno 2013

Consiglio di Stato: Pa: i periodi di sospensione cautelare obbligatoria non sono computati nella ricostruzione di carriera






 
N. 1797/07 Reg. Dec.
N. 2804 Reg. Ric.
Anno: 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
      sul ricorso in appello n.r.g. 2804 del 2006, proposto dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Carlo Emanuele Gallo e dall’avv. prof. Alberto Romano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Lungotevere Sanzio, n. 1;
contro
il Comune di Calvi in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv.to Carmine Lombardi con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, piazza F. Morosini n. 12 presso l’avv. Erminio Striani;
il Difensore Civico presso la Regione Campania non costituitosi in giudizio;
il Commissario ad acta nominato dal predetto Difensore Civico nella persona della dott.ssa Teresa De Rosa, non costituitasi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sede di Napoli Sez. I n. 20696 del 29 dicembre 2005, che, in accoglimento del ricorso n. 9723/2003 del Comune di Calvi, ha annullato il decreto n. 768 del 17.9.2003 del Difensore civico presso la Regione Campania di nomina della dott.ssa Teresa De Rosa come Commissario ad acta per la individuazione e nomina del segretario comunale titolare, ex art. 15 D.P.R. n. 464/1997 e il verbale del 22. 9. 2003 del Commissario ad acta.
       Visto il ricorso con i relativi allegati;
       Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Calvi;
       Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
       Visti gli atti tutti della causa;
       Designato relatore, alla pubblica udienza del 28 novembre 2006, il consigliere Cesare Lamberti ed uditi inoltre l’avv. Romano e l’avv. Lombardi come da verbale d’udienza;
       Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con nota prot. 5649 del 23 settembre 2002, il Sindaco di Calvi, risultato vincitore nelle elezioni amministrative svoltesi il 26 e 27 maggio 2002, comunicava ex art. 99, co. 3 del D.Lgs n. 267/2000, all’Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, di avere dato avvio del procedimento di nomina del nuovo segretario comunale, previa revoca del segretario comunale in servizio e in astensione per maternità.
1.1. La determinazione non era condivisa dalla Sezione regionale per la Campania dell'Agenzia che, con nota del 27 settembre 2002, prot. 959, comunicava al comune di Calvi che non era possibile procedere all’avvio del procedimento, in quanto nessun riscontro era pervenuto da parte dell’Agenzia nazionale né dal Comitato per le pari opportunità circa la revoca dalla nomina della dott.ssa Amalia Siena, durante il periodo di astensione anticipata dal lavoro per maternità. Il comune rispondeva all'Agenzia con nota prot. 5801 del 1° ottobre 2002, precisando che l'avvio del procedimento di nomina del nuovo segretario era richiesto nel termine ex art. 99 co. 3 del D.Lgs. 267/2000, fra sessanta giorni e i centoventi giorni dall’insediamento del Sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato precisando che sarebbero state adite le vie legali contro il responsabile della Sezione regionale, qualora la procedura non fosse stata avviata in termini utili. Con nota prot. 992/amm del 7 ottobre 2002, la Sezione regionale ribadiva l’impossibilità di avviare la procedura per la nomina del nuovo segretario comunale in quanto la dott.ssa Siena, trovandosi in astensione per maternità, mantiene la titolarità della sede e il periodo anzidetto decorre dalla data del suo rientro in servizio.
1.2. Con risposta prot. 5990 dell'8 ottobre 2002 il sindaco ha diffidato l'Agenzia regionale a procedere all'avvio del procedimento di nomina del nuovo segretario comunale come da nota prot. 5649 del 23 settembre 2002. Con nota prot. 1051/amm del 23 ottobre 2002, la Sezione regionale trasmetteva copia della deliberazione n. 147/29 del 14 ottobre 2002 del consiglio di amministrazione della Sezione regionale che ha confermato il contenuto dei propri provvedimenti e con ulteriore nota prot. 1099/amm del 7 novembre 2002, la Sezione regionale comunicava che l'avvio della procedura per la nomina del nuovo segretario comunale poteva avvenire con i tempi e le modalità previste nella delibera n. 274 del 6 settembre 2002 del consiglio di amministrazione nazionale, circa la conservazione della sede di titolarità da parte dei segretari comunali e provinciali in aspettativa per cause legittime, fra le quali l’astensione per maternità. Con ulteriore comunicazione prot. 6719 del 12 novembre 2002 il comune di Calvi ribadiva la precedente diffida ad avviare la procedura e la denuncia del fatto alla Procura della Repubblica competente. Con successiva comunicazione prot. 1148/amm del 20 novembre 2002, la Sezione regionale ribadiva l'impossibilità di procedere all'avvio del procedimento, non essendo il segretario titolare ancora rientrata dalla aspettativa per maternità, riservandosi le iniziative attive nei confronti del comune stesso. Con ulteriore nota prot. 6985 del 21 novembre 2002 il comune evidenziava che la dott.ssa Siena era stata revocata in data 27 ottobre 2001 con atto di giunta n. 198, perché assente non giustificata dal servizio che comporta gravi violazione dei doveri d’ufficio e non perché in aspettativa per maternità.
1.3. Con nota prot. 1272/amm del 10 dicembre 2002 la Sezione regionale autorizzava l'avvio della nomina del nuovo segretario comunale, essendo la dott.ssa Siena rientrata dal periodo di astensione. Alla comunicazione seguiva la pubblicazione dell'avviso n. 97 del 13 dicembre 2002 dell'Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali di Roma di avvio del procedimento di nomina del segretario del Comune di Calvi. Con la nota prot. 1310 del 19 dicembre 2002, era trasmessa al comune di Calvi la delibera n. 217/02, ove si comunicava che il termine dal quale poteva attivarsi il procedimento di nomina, decorreva dal giorno di rientro in servizio della dott.ssa Siena. Il comune richiedeva, con nota prot. 140 del 10 gennaio 2003 la proroga dei termini di pubblicazione del procedimento di nomina in quanto la sede segretariale sarebbe stata effettivamente vacante solo dopo l’assunzione del servizio da parte della Fondazione “G. Pascale” da parte della dott.ssa Siena. La Sezione regionale, con risposta del prot. 29/amm del 22 gennaio 2003 precisava che la  procedura di nomina doveva avvenire entro centoventi giorni dalla data del 9 dicembre 2002, data di rientro in servizio della dott.ssa Siena, essendo irrilevante la destinazione presso la Fondazione “G: Pascale” in posizione di comando.
1.3 Con decreto prot. 2249, del 7 aprile 2003, il Sindaco individuava il segretario comunale nella persona della dott.ssa Enza Fontana, valutati i curricula dei cinque aspiranti che avevano presentato la domanda a seguito della pubblicazione della sede vacante. Con nota prot. 278/amm dell’11 aprile 2003, la Sezione regionale forniva riscontro negativo alla suddetta individuazione, attesa la mancanza del positivo contingente di disponibilità come da deliberazione n. 44/2003 adottata il 25 febbraio 2003. La Sezione regionale invitava, inoltre, il Sindaco di Calvi a concludere la procedura di nomina nei termini di legge. Il comune ribadiva le proprie posizioni con una serie di comunicazioni del proprio legale. Con provvedimento prot. 3401 del 30 maggio 2003, il Sindaco individuava nella dott.ssa Enza Fontana, attualmente iscritta all’albo nella Sezione regionale del Piemonte, il nuovo segretario comunale di Calvi, dando atto che la stessa aveva già presentato domanda di iscrizione nell’elenco della Campania. Con nota n. 409/amm del 4 giugno 2003, la Sezione regionale Campania invitava ancora il comune a concludere il procedimento di nomina, avvertendo che in caso di inadempienza avrebbe dovuto procedere a’ sensi dell’art. 138, D.Lgs. n. 267/2000 e delle indicazioni della delibera del C.d.A. nazionale n. 150 del 1999. Con provvedimento n. 523/Disp. del 13 giugno 2003, la Sezione regionale assegnava al Comune il dott. Cagnale Roberto, quale segretario in disponibilità.
1.4. Avverso il provvedimento il Sindaco di Calvi, ritenendo la nomina del segretario di sua competenza, ricorreva ex art. 700 c.p.a. al Tribunale di Benevento e al Difensore civico regionale. Con ordinanza n. 69 del 21 settembre 2003, il Tribunale accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto del Sindaco alla scelta e nomina del Segretario comunale. Il Difensore civico, invece, nominava Commissario ad acta la dott.ssa Teresa De Rosa. In data 22 settembre 2003, la dott.ssa De Rosa si presentava al Comune di Calvi, esibendo il decreto di nomina del Difensore civico e chiarendo di essere stata nominata in quanto il Sindaco si sarebbe rifiutato di nominare il segretario comunale prescelto dall’Agenzia. Quindi redigeva il verbale 22 settembre 2003 di insediamento come Commissario ad acta presso il comune per la nomina del segretario comunale.
2. Avverso il verbale 22 settembre 2003 e il decreto n. 768 del 17.9.2003 di nomina della dott.ssa De Rosa come Commissario ad acta da parte del Difensore civico presso la Regione, ha proposto ricorso il comune di Calvi chiedendone l'annullamento e il riconoscimento del diritto al risarcimento danni. Il ricorso, notificato alla dott.ssa De Rosa, al Difensore civico e alla Regione Campania, era articolato su cinque motivi di: (1) violazione e falsa applicazione dell' art. 2 l.r. 11/8/1978 n. 23 come modificato dall'art. 2 l.r. 8 marzo 1985 n. 15; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 della l. r. 11/8/1978 n. 23 come sostituita dalla l.r. 8 marzo 1985 n. 39; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e difetto di motivazione; (3) eccesso di potere per sviamento e per travisamento dei fatti; (4) eccesso di potere per violazione del principio di lealtà; (5) violazione e falsa applicazione art. 99 del D.Lgs. agosto 2000 n. 267. Il comune proponeva istanza di risarcimento dei danni. Il Difensore civico presso il Consiglio regionale della Campania è rimasto contumace. Si è costituita con memoria depositata il 7 maggio 2005 e non notificata, l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché non notificato nei suoi confronti. Il ricorso è stato accolto dal Tar della Campania, ritenuto che la nomina del segretario comunale non è soggetta ad interferenze in quanto strettamente connessa alla durata del sindaco e che l’eventuale scelta del segretario comunale in altra sezione regionale dell’Albo non è preclusa dal limite del contingente di ciascun albo ma non produce l’effetto iscrivere il segretario nell’albo della regione in cui è ubicato.
2.1. Avverso la sentenza ha appellato l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali affermandone la nullità. Resistite il comune con memoria documentata nella quale eccepisce l’inammissibilità dell’appello per difetto di legittimazione e di interesse e ne chiede il rigetto nel merito.
3. La causa viene in decisione all’udienza del 28 novembre 2006.
DIRITTO
1. E’ materia del contendere il decreto n. 768 in data 17 settembre 2003 del Difensore civico presso la Regione Campania con il quale la dott.ssa Teresa De Rosa è stata nominata Commissario ad acta per provvedere in luogo del Sindaco alla nomina del segretario comunale di Calvi e il verbale n. 1 del 22 settembre 2003 con il quale la dott.ssa De Rosa si è insediata nel comune di Calvi quale Commissario ad acta per la nomina del segretario comunale.
1.1. In accoglimento del ricorso del comune di Calvi, la Sezione salernitana del tribunale amministrativo regionale delle Campania, disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso perché non notificato all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, ha annullato i provvedimenti del Difensore e del Commissario, ritenuto che la nomina del segretario comunale non è soggetta ad interferenze in quanto esclusiva del sindaco e strettamente connessa alla sua durata. Il contingente di ciascun albo stabilito dall’art. 11 co. 4, D.Lgs. n. 465 del 1997, non limita la scelta del segretario comunale fra gli iscritti alla Sezione dell’albo di una Regione diversa da quella ove ha sede il comune, ma esplica il solo effetto di non iscrivere il segretario prescelto nell’albo della regione in cui è ubicato il comune.
2. Nell’ordine di motivi di parte appellante e delle eccezioni di parte appellata, precede, in ordine logico, l’esame del motivo di nullità della sentenza di primo grado contenuto nell’appello dell’Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali, perché emanata senza che l’Agenzia stessa fosse stata ritualmente evocata in giudizio con la notifica dell’atto introduttivo.
2.1. Il motivo va esaminato congiuntamente all’eccezione, svolta dal Comune di Calvi, d’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia perché proposto da un soggetto non legittimato a contraddire nel giudizio di primo grado e che pertanto non poteva impugnare la sentenza che lo ha deciso. Secondo il comune, l’Agenzia non è portatore di alcun interesse giuridicamente riconosciuto nei confronti dell’atto di nomina del segretario. Non essendo controinteressata, l’Agenzia poteva eventualmente intervenire nel giudizio nei modi previsti dall’art. 22, co. 2 della legge n. 1034 del 1971 ma non con semplice memoria di costituzione in primo grado.
2.2. Secondo l’Agenzia, la nomina del Commissario di cui al decreto n. 768 in data 17 settembre 2003 scaturisce dall’inottemperanza all’invito -rivolto al comune il 16 luglio 2003 dal Difensore Civico con comminatoria dell’intervento commissariale- ad individuare nei successivi quindici giorni il segretario comunale titolare, come già prescritto nella diffida del presidente del C.d.A. dell’Agenzia n. 433/amm in data 13 giugno 2003. Inottemperanza comunicata al Difensore civico dalla Sezione regionale dell’albo con nota n. 493/amm. in data 8 luglio 2003. Del provvedimento di nomina del Commissario ad afta, l’Agenzia sarebbe pertanto autorità “coemanante” unitamente al Difensore civico. In relazione all’osservanza delle norme sulla designazione e sulla nomina del segretario comunale, l’Agenzia sarebbe, poi, portatore di un vero e proprio interesse a contraddire e pertanto passivamente legittimata nel relativo procedimento giurisdizionale. Erroneamente pertanto, la sentenza impugnata avrebbe annullato i provvedimenti e dichiarato ammissibile il ricorso del comune, nonostante l’omessa notificazione all’Agenzia, da qualificare contraddittore necessario, sia perché “coemanante” il provvedimento sia perché controinteressata rispetto al comune.
3. Le tesi dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, odierna appellante, non possono essere condivise.
3.1. Nel procedimento di nomina del segretario comunale e provinciale, il compito dell’Agenzia è di mera indicazione ed invio dei curricula degli iscritti all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all’art. 98 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000, indicazione finalizzata alla scelta e alla successiva nomina del segretario comunale, imputata unicamente al sindaco, dal quale il segretario dipende funzionalmente. Infatti, gli artt. 99 del T.U.E.L. e 15, co. 1 del DPR n. 465 del 1997 incentrano nel sindaco la competenza a definire le “attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto”. All’Agenzia spetta, dunque, secondo i commi 3 e 4 dell’art. 15 del DPR n. 465 del 1997, di dare corso alla procedura di individuazione del segretario titolare nei sessanta giorni dalla vacanza, pubblicizzandone l'avvio nelle forme stabilite dal consiglio nazionale di amministrazione e fornendo, a richiesta, i curricula sulle caratteristiche professionali dei segretari, onde concludere la procedura nei successivi centoventi giorni con l’accettazione della nomina da parte del segretario. La funzione dell’Agenzia si esaurisce nel solo impulso procedimentale e nell’indicazione degli eventuali soggetti suscettibili di essere nominati, rimanendo la nomina del segretario di esclusiva competenza del sindaco.
3.2. In relazione al petitum del presente processo, d’impugnazione del provvedimento del Difensore civico della Regione Campania che ha designato un Commissario ad acta per provvedere alla nomina del segretario comunale di Calvi, sull’assunto che Sindaco avrebbe rifiutato il segretario prescelto dall’Agenzia, l’interesse del quale quest’ultima è portatore, ha carattere riflesso e indiretto e non diretto e immediato, come è necessario per la sua immediata evocazione in giudizio a pena d’inammissibilità del ricorso, come avviene per l’autorità che emana il provvedimento o per il controinteressato in senso sostanziale. L’invio del Commissario per la nomina del segretario comunale di Calvi è infatti imputabile soltanto al Difensore civico. Che il suo provvedimento sia da ascrivere anche all’inottemperanza del comune alle diffide della Sezione regionale, non vale ad attribuire all’agenzia la legittimazione a contraddire nel presente processo, attinente alla legittimità dell’esercizio del potere di sostituirsi al sindaco, proprio del Difensore civico e non di designare il possibili soggetti da nominare segretario comunale, proprio dell’Agenzia.
3.3. Nella copertura del posto di segretario comunale, nel caso di vacanza della sede, il solo interesse ravvisabile in capo all’Agenzia è che la scelta avvenga fra i soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 98 T.U.E.L. ma non che la nomina avvenga a favore dell’iscritto indicato dall’Agenzia. Secondo gli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 465 del 1997, l’Agenzia provvede alla tenuta e alla gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali disponendo la loro l’assegnazione alle sezioni regionali e il loro utilizzo, qualora non chiamati a ricoprire sedi di segreteria. Può, in aggiunta, indicare uno o più soggetti passibili di nomina, senza però provvedervi o interferire nelle scelte il capo dell’amministrazione comunale, come previsto dall’art. 99 T.U.E.L.
3.4. Che il sindaco non provveda alla nomina del segretario è pertanto presupposto per l’esercizio del potere sostitutivo della regione, non certo dell’Agenzia, stante la diversità delle funzioni che si assumono omesse. Che l’Agenzia abbia poi dato impulso diretto o indiretto all’esercizio della potestà sostitutiva non vale, conclusivamente, ad attribuirle la veste di “coautore” del provvedimento tutorio e la conseguente legittimazione a contraddire nel ricorso eventualmente proposto nel confronti dell’atto.
3.4. Il rifiuto del Sindaco di Calvi a nominare segretario il dott. Roberto Cagnale, designato dalla Sezione regionale della Campania non produce, poi, alcuna lesione diretta e immediata di un interesse proprio dell’Agenzia, come richiede l’art. 21 della legge n. 1034 del 1971 per la notificazione del ricorso al controinteressato in senso sostanziale, il cui interesse è ravvisato dalla costante giurisprudenza nella conservazione degli effetti del provvedimento (Cons. Stato, IV, 21 maggio 2004, n. 342). Eventuale controinteressato nell’impugnazione dell’invio del Commissario sarebbe perciò il dott. Cagnale, neppure costituitosi in questo giudizio.
3.5. Potendo la scelta del sindaco legittimamente cadere, ai sensi dell’art. 99 T.U.E.L. anche su un soggetto diverso da quello indicato, senza vincolo di motivazione, dall’indicazione al sindaco di uno o più iscritti all’albo regionale non insorge alcun diritto a conseguire la nomina ma solo un’aspettativa del designato, condizionata alla fiducia che il sindaco instaura con il segretario comunale. Che l’indicazione della Sezione regionale non venga sia recepita non lede in via e immediata alcun diritto soggettivo del designato e tantomeno dell’Agenzia.
3.6. Non ha provocato tale lesione la nomina del nuovo segretario comunale di Calvi nella persona della dott.ssa Enza Fontana perché iscritta all’Albo nella Sezione Regionale del Piemonte. Secondo l’art. 11, comma 4 del D.P.R. n. 465 del 1997, il sindaco è tenuto ad attingere prioritariamente dalle sezioni regionali dell’albo ferma restando la possibilità di scegliere segretari iscritti negli albi di altre sezioni. E’ perciò da condividere l’osservazione del comune che, anche per questo aspetto, oppone l’inesistenza della posizione di controinteressato in capo all’Agenzia.
4. E’ perciò fondata l’eccezione d’inammissibilità dell’intervento nel processo di primo grado dell’Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, contenuta nell’atto di costituzione in giudizio del Comune di Calvi. Innanzi al Tar della Campania l’Agenzia non era stata evocata in giudizio e si era costituita con semplice memoria non notificata sull’erroneo presupposto di essere “coautore” del provvedimento del Difensore civico e pertanto controinteressato in senso sostanziale.
4.1. Perché priva della legittimazione e contraddire propria del controinteressato, lo strumento processuale di cui l’Agenzia poteva avvalersi nel giudizio di primo grado era l’intervento ad opponendum, a tutela del suo interesse, indiretto e mediato alla conservazione del provvedimento impugnato.
4.2. Per l’ammissibilità dell’intervento è però necessaria la sua notificazione a tutte le parti costituite nel giudizio di primo grado, ai sensi degli artt. 22 co. 2 e 37 R.D. n. 642 del 1907 (Cons. Stato, V, 31 luglio 1991, n. 1072), laddove l’Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali vi ha provveduto con semplice memoria depositata il 7 maggio 2005 e non notificata.
4.3. Ancorché in accoglimento del ricorso, il Tar della Campania avrebbe perciò dovuto dichiarare inammissibile l’intervento ed estromettere dal giudizio l’Agenzia e non anche pronunciare nei suoi confronti.
5. Consegue, per un verso il rigetto dell’eccezione di nullità della sentenza di primo grado e per altro verso l’inammissibilità del presente appello proposto dall’Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.
5.1. Innanzi al Tar della Campania, erano legittimi contraddittori soltanto il Difensore civico e il Commissario ad acta, emananti il provvedimento impugnato e nei confronti dei quali i è perfezionata la notificazione. Correttamente il contraddittorio non è stato esteso nei confronti dell’Agenzia, perché priva di legittimazione passiva, non potendo essere considerata “coautore” del provvedimento o controinteressata nel relativo giudizio. La sentenza di primo grado sfugge, perciò, ad ogni eccezione di nullità perché resa a contraddittorio integro.
5.2. Che la sentenza abbia omesso di estromettere dal giudizio l’Agenzia presente nel giudizio con memoria non notificata, non vale però ad attribuirle la posizione di legittimo contraddittore, necessaria al soccombente per la proposizione dell’appello. Non essendo parte necessaria del giudizio, l’Agenzia avrebbe dovuto provvedere alla notificazione della memoria alle parti costituite, come è richiesto a pena di nullità per l’intervento ad opponendum nel giudizio di primo grado.
5.3. La soccombenza si è pertanto verificata nei riguardi del Difensore civico e del Commissario ad acta, non certo dell’Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali perchè priva di legittimazione a contraddire e irritualmente intervenuta e pertanto non legittimata ad appellare.
6. Il presente appello deve conclusivamente essere dichiarato inammissibile. Le spese di giudizio devono essere compensate nei confronti del comune unico costituito. Non occorre provvedere nei confronti delle altre parti, Difensore civico e Commissario ad acta.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, decidendo dell’appello, lo dichiara inammissibile Spese di giudizio compensate nei confronti del comune di Calvi.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 28 novembre 2006, con l'intervento dei Signori:
Sergio Santoro     Presidente
Raffaele Carboni    Consigliere
Cesare Lamberti rel. est   Consigliere
Caro Lucrezio Monticelli   Consigliere
Aniello Cerreto    Consigliere
L’Estensore     Il Presidente
     f.to Cesare Lamberti           f.to Sergio Santoro
                        Il Segretario
                  f.to Francesco Cutrupi

 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 19/04/07
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
P. IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi
 
      Ric. N.2804- 2006


RA

 

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