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martedì 18 giugno 2013

Consiglio di Stato: Patente di guida, niente revoca obbligatoria per chi è stato sottoposto a misure di prevenzione




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Patente di guida, niente revoca obbligatoria per chi è stato sottoposto a misure di prevenzione
Palazzo Spada ricorda la pronuncia della Consulta sull'illegittimità dell'art. 120, primo comma, lettera "b", del nuovo Codice della strada
 
 

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2230/2007
Reg.Dec.
N. 5416 Reg.Ric.
ANNO   2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da Romano Sebastiano, rappresentato e difeso dall’avv. Costanza Acciai, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via F. Corridoni, n. 7,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per l'annullamento
della sentenza n. 1371 del 2001 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sez. II, resa inter partes.
       Visto il ricorso con i relativi allegati;
       Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
       Visti gli atti tutti della causa;
       Alla pubblica udienza del 13 marzo 2007, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, udito l’avvocato dello Stato Elefante;  
       Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
      Il TAR Liguria, con la sentenza di cui viene chiesta la riforma, ha respinto il ricorso dell’istante avverso il decreto di revoca della patente, perché il nuovo articolo 120 del codice della strada, anche alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 354/1994 (di dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 120 del Codice della Strada nella sua versione originaria e non in quella modificata con d.p.r. n. 597/1994), “integra una vera e propria ipotesi di revoca obbligatoria in presenza di una decisione dell’autorità giudiziaria, di applicazione al condannato delle misure di prevenzione”.
      Questa conclusione è avversata dall’istante, il quale rileva il mutato quadro normativo di riferimento in senso a lui favorevole, e per questo chiede la riforma della sentenza impugnata.
      Si è costituito il Ministero dell’Interno.
      Il ricorso, trattenuto in decisione all’udienza del 13.3.2007, è fondato.
      Il presupposto che aveva legittimato la contestata revoca della patente, vale a dire che, ai sensi del nuovo articolo 120 del codice della strada, l’applicazione di misure di prevenzione comporta la revoca della patente, la quale revoca si configura quale atto dovuto, è venuto meno a seguito della sentenza n. 251 del 17 luglio 2001 della Corte Costituzionale, con la quale è stato dichiarato incostituzionale l’art. 120, comma 1, del codice della strada (d. l. 30 aprile 1992 n. 285) in relazione all’art. 130, comma 1 lett. b) del medesimo codice, nella parte in cui prevede la revoca automatica della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione.
      Il decreto impugnato, emesso sul presupposto che l’interessato fosse stato sottoposto a misure di prevenzione, deve, quindi, essere annullato perché emanato sulla base di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima. 
      L’appello va, pertanto, accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato fondato il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
      Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.
P.Q.M.
      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in epigrafe, e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara fondato il ricorso di primo grado. Compensa le spese.
      Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
      Così deciso in Roma, il 13 marzo 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo   Presidente
Carmine Volpe   Consigliere
Giuseppe Romeo     Consigliere est.
Luciano Barra Caracciolo  Consigliere
Lanfranco Balucani   Consigliere
 
Presidente
GIOVANNI RUOPPOLO
Consigliere       Segretario
GIUSEPPE ROMEO     GIOVANNI CECI

 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
il...10/05/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA


 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero..............................................................................................
 
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                    Il Direttore della Segreteria


N.R.G. 5416/2002


FF

 

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