Nuova pagina 1
Patente di guida, niente revoca obbligatoria per chi è stato sottoposto a misure di prevenzione |
Palazzo Spada ricorda la pronuncia della Consulta sull'illegittimità dell'art. 120, primo comma, lettera "b", del nuovo Codice della strada |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2230/2007Reg.Dec.
N. 5416 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello proposto da Romano Sebastiano, rappresentato e
difeso dall’avv. Costanza Acciai, ed elettivamente domiciliato presso il
suo studio in Roma, via F. Corridoni, n. 7,
contro
il
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per l'annullamento
della sentenza n. 1371 del 2001 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sez. II, resa inter partes.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 13 marzo 2007, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, udito l’avvocato dello Stato Elefante;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il
TAR Liguria, con la sentenza di cui viene chiesta la riforma, ha
respinto il ricorso dell’istante avverso il decreto di revoca della
patente, perché il nuovo articolo 120 del codice della strada, anche
alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella
sentenza n. 354/1994 (di dichiarazione di incostituzionalità dell’art.
120 del Codice della Strada nella sua versione originaria e non in
quella modificata con d.p.r. n. 597/1994), “integra una vera e propria
ipotesi di revoca obbligatoria in presenza di una decisione
dell’autorità giudiziaria, di applicazione al condannato delle misure di
prevenzione”.
Questa
conclusione è avversata dall’istante, il quale rileva il mutato quadro
normativo di riferimento in senso a lui favorevole, e per questo chiede
la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituito il Ministero dell’Interno.
Il ricorso, trattenuto in decisione all’udienza del 13.3.2007, è fondato.
Il
presupposto che aveva legittimato la contestata revoca della patente,
vale a dire che, ai sensi del nuovo articolo 120 del codice della
strada, l’applicazione di misure di prevenzione comporta la revoca della
patente, la quale revoca si configura quale atto dovuto, è venuto meno a
seguito della sentenza n. 251 del 17 luglio 2001 della Corte
Costituzionale, con la quale è stato dichiarato incostituzionale l’art.
120, comma 1, del codice della strada (d. l. 30 aprile 1992 n. 285) in
relazione all’art. 130, comma 1 lett. b) del medesimo codice, nella
parte in cui prevede la revoca automatica della patente nei confronti di
coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione.
Il
decreto impugnato, emesso sul presupposto che l’interessato fosse stato
sottoposto a misure di prevenzione, deve, quindi, essere annullato
perché emanato sulla base di una norma dichiarata costituzionalmente
illegittima.
L’appello
va, pertanto, accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va
dichiarato fondato il ricorso di primo grado, con conseguente
annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il
ricorso in epigrafe, e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara
fondato il ricorso di primo grado. Compensa le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, il 13 marzo 2007 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con
l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere est.
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Lanfranco Balucani Consigliere
Presidente
GIOVANNI RUOPPOLO
Consigliere Segretario
GIUSEPPE ROMEO GIOVANNI CECI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...10/05/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 5416/2002
FF
Nessun commento:
Posta un commento