Agenzia delle dogane e dei Monopoli
Circ. 13-6-2013 n. 491/DAR/UD/2013
Art. 1, comma 475, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013). Nuove sanzioni amministrative in materia di apparecchi.
Emanata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Direzione centrale accertamento e riscossione, Ufficio governo accertamento e riscossione.
Circ. 13 giugno 2013, n. 491/DAR/UD/2013 (1).
Art. 1, comma 475, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013). Nuove sanzioni amministrative in materia di apparecchi.
(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Direzione centrale accertamento e riscossione, Ufficio governo accertamento e riscossione.
Agli
Uffici regionali
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Ministero dell'interno
Coordinamento direzioni territoriali
Dipartimento della pubblica sicurezza
Ufficio per l'amministrazione generale del dipartimento della pubblica sicurezza
Piazza del Viminale, 1
Roma
Al
Comando generale della guardia di finanza
III Reparto operazioni
Ufficio tutela entrate
Viale XXI Aprile, 51/55
Roma
Alla
Sogei S.p.A.
Via Mario Carucci, 99
Roma
Alla
Direzione centrale coordinamento
Direzioni territoriali
Alla
Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi
Alla
Direzione centrale normativa e affari legali
Sede
Premessa
L'art. 1, comma 475, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha modificato l'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Tulps), mediante l'introduzione:
- delle lett. c-bis) e c-ter) nell'ambito del comma 7, relative a nuove tipologie di apparecchi meccanici ed elettromeccanici;
- dei commi 7-ter, 1-quater e 1-quinquies che prevedono, rispettivamente:
(i) l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e per la regolamentazione amministrativa dei medesimi;
(ii) la non utilizzabilità di tali apparecchi per le manifestazioni a premio;
(iii) una speciale sanatoria in caso di avvenuto utilizzo, nel corso dell'anno 2012, di tali apparecchi come veicoli di manifestazioni a premio;
- delle lettere f-bis) e f-ter) nell'ambito del comma 9, relative a due ulteriori ipotesi di sanzioni amministrative.
Con la presente circolare, di concerto con le Direzioni centrali che leggono per conoscenza, si forniscono chiarimenti in ordine all'applicazione della lett. f-bis).
Il quadro sanzionatorio del comma 9
Il comma 9 dell'art. 110 del Tulps prevede le violazioni e le relative sanzioni di carattere amministrativo (non tributario) in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui ai commi 6 e 7.
Per effetto di quanto previsto dal comma 9-ter, in presenza di tali violazioni:
- il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (area Monopoli) competente per territorio;
- per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione "è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato [ora Agenzia delle dogane e dei monopoli] che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione".
Le violazioni contemplate dal comma 9 sono riepilogate nel prospetto allegato 1, in cui sono evidenziate, in fondo, le nuove fattispecie introdotte dalla legge n. 228/2012.
La nuova lett. f-bis)
La nuova lett. f-bis) del comma 9 prevede la sanzione amministrativa "da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio" nei confronti di chiunque:
- distribuisce;
- installa;
- o comunque consente l'uso
di apparecchi e congegni previsti dall'art. 110, qualora gli apparecchi siano distribuiti, installati o utilizzati "in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste".
La condotta sanzionata dalla disposizione in esame - nelle diverse forme declinate dalla norma ("distribuisce o installa... o comunque ne consente l'uso") - ha per oggetto gli apparecchi previsti dall'art. 110 ove questi siano collocati in:
- luoghi pubblici;
- luoghi aperti al pubblico;
- circoli e associazioni di qualunque specie,
nell'ipotesi in cui tali luoghi non siano muniti delle prescritte autorizzazioni.
La norma, così, viene a completare il panorama sanzionatorio delineato dal comma 9, che già punisce la distribuzione, l'installazione o, comunque, il consenso all'uso di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni di legge (lett. c) e di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori (lett. d).
Pertanto, in presenza di gioco effettuato mediante apparecchi "irregolari", troveranno applicazione le disposizioni già vigenti, a prescindere dal luogo in cui tali apparecchi siano posizionati.
La nuova disposizione sanzionatoria, infatti, opera quando il gioco, pur effettuato mediante apparecchi "regolari", avviene in luoghi (pubblici, aperti al pubblico ovvero in circoli e associazioni di qualunque specie) "non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste". La ratio della norma è, quindi, quella di impedire che siano utilizzati apparecchi da divertimento e intrattenimento in luoghi che non sono stati sottoposti ai prescritti controlli di polizia, tenuto conto della pericolosità di tali congegni e dell'esigenza che il loro uso avvenga solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività in esse effettuate. Si tratta, quindi, di locali in cui siano installati gli apparecchi in esame, privi delle autorizzazioni di cui ai citati articoli 86 e 88 (ove prescritte), con esclusione delle altre autorizzazioni inerenti gli esercizi pubblici, quali, ad esempio, quelle rilasciate da ASL o VV.FF. (fermo restando l'obbligo di segnalare le eventuali irregolarità riscontrate ai competenti uffici, qualora nel corso dell'attività di controllo si accerti la mancanza di tali autorizzazioni).
Luoghi in cui il gioco con apparecchi da divertimento ed intrattenimento è esercitato senza le autorizzazioni ex artt. 86 e 88 T.U.L.P.S.
Articolo 86
L'art. 86 stabilisce che, relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110, commi 6 e 7, dello stesso testo unico, la "licenza" prevista dallo stesso art. 86 è necessaria:
a) per l'attività di produzione o di importazione;
b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma (alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffé o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti, stabilimenti di bagni, enti privati in cui si effettua la somministrazione di bevande alcooliche) o di cui all'art. 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.
In proposito, ed a conferma di quanto sopra, si osserva che l'art. 86 del Tulps prevede, relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110, la necessità della licenza per l'installazione degli apparecchi in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'art. 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. Pertanto, la possibilità di installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento sulla base della licenza di cui all'art. 86 riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88, come appunto previsto da tale norma "per l'esercizio delle scommesse".
Articolo 88
L'art. 88 del Tulps prevede che "la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione". Ai sensi dell'art. 2, comma 2-ter, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, il predetto art. 88 "si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
Lo stesso decreto, poi, al successivo comma 2-quater, dopo aver disposto che "la licenza di cui all' art. 88 del testo unico di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all' art. 110, comma 6, lett. b), del predetto testo unico, e successive modificazioni, precisa che "nell'ambito del piano straordinario di contrasto del gioco illegale... sono elaborate specifiche azioni finalizzate al costante monitoraggio e alla repressione dei fenomeni elusivi delle disposizioni dì cui all'art. 88 del testo unico di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni".
Il citato decreto legge, come convertito dalla legge n. 73 del 2010 rafforza dunque il vincolo necessario tra esercizio della raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro e obbligo della licenza di polizia.
Da quanto sopra emerge che i soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse (compresi i c.d. "corner") possono installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6, del Tulps, solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88. Infatti, l'art. 86, nel richiedere l'obbligo della licenza ivi prevista per l'installazione degli apparecchi in esercizi commerciali, si riferisce a quelli diversi dagli esercizi per i quali è previsto l'obbligo della licenza di cui all'art. 88. Né potrebbe essere altrimenti, visto che consentire la installazione di tali apparecchi in locali gestiti in violazione delle regole previste dal Tulps, oltrechè giuridicamente vietato, non sarebbe nemmeno logico né ragionevole.
In pratica, dunque, dal combinato disposto dei predetti artt. 86 e 88 si ricava che nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento possono essere ivi installati solo se l'imprenditore è in possesso della licenza di polizia di cui all'art. 88.
La norma in commento, dunque, ha inteso prevedere una sanzione espressa anche per l'eventuale installazione o utilizzo di apparecchi c.d. AWP in locali in cui si esercitano scommesse, privi dell'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88 del Tulps. Come detto, le considerazioni sopra riportate valgono pure nell'ipotesi di locali in cui si esercitano scommesse unitamente ad altre attività soggette all'obbligo della licenza di cui all'art. 86 (ad esempio, "corner"), poiché l'autorizzazione di polizia ex art. 88 è comunque obbligatoria.
La ratio della disposizione prevista dalla lett. f-bis), infatti, è quella di impedire che siano utilizzati apparecchi da divertimento e intrattenimento in luoghi che non sono stati sottoposti ai prescritti controlli di polizia, tenuto conto della pericolosità di tali congegni e dell'esigenza che il loro uso avvenga solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività in esse effettuate.
D'altro canto, specie in considerazione delle disposizioni restrittive in tema di giochi, emanate di recente dal legislatore, finalizzate a tutelare le categorie più deboli ed i minori, sarebbe contraddittorio ritenere legittimo l'utilizzo degli apparecchi in parola in luoghi che operano a contatto con il pubblico, potenzialmente anche minorile, in modo illegittimo.
In ordine alle diverse tipologie di CTD che si trovano ad esercitare la loro attività nel territorio dello Stato e alla luce della giurisprudenza, nazionale e comunitaria, che si è sviluppata sul punto, può ritenersi che nell'ipotesi in cui un centro di trasmissione abbia chiesto l'autorizzazione di polizia prevista dall'art. 88 ed abbia ricevuto un rifiuto dalla competente Questura, prima dell'irrogazione delle sanzioni è opportuno attendere l'esito dell'eventuale contenzioso amministrativo (davanti al TAR del Lazio), nel caso in cui il soggetto interessato abbia impugnato il diniego dell'autorità di polizia. Infatti, in presenza di contenzioso amministrativo attivato, solo a seguito della pronuncia del competente giudice amministrativo potrà dirsi realizzata, nella fattispecie concreta, l'ipotesi di "luogo aperto al pubblico non munito della prescritta autorizzazione, ove prevista".
Diversamente, i centri che operano in mancanza dell'autorizzazione di polizia (ad esempio perchè non richiesta o laddove sia divenuto definitivo il provvedimento di diniego della Questura) subiranno la sanzione prevista dalla lett. f-bis), laddove consentano l'uso degli apparecchi previsti dall'art. 110, comma 6, realizzandosi la fattispecie di "luoghi... aperti al pubblico... non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste".
Soggetto che ha provveduto alla installazione o distribuzione degli apparecchi
Poiché costituisce violazione punibile anche la "distribuzione" e l’"installazione" di apparecchi regolari nei luoghi privi della prescritta autorizzazione di polizia, la sanzione prevista dalla lett. f-bis) sarà applicabile anche al soggetto che ha provveduto ad installare (o a "distribuire") gli apparecchi in locali che esercitavano l'attività di scommessa senza l'autorizzazione prevista dall'art. 88 del Tulps. È, infatti, evidente che il soggetto che procede all'installazione degli apparecchi in esame è tenuto ad accertarsi che il locale sia dotato delle prescritte autorizzazioni e, cioè, come già ripetuto, della "licenza" prevista dall'art. 86, se locale diverso da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'art. 88. Infatti, costituisce un preciso obbligo giuridico del soggetto che provvede a distribuire o ad installare gli apparecchi da divertimento e intrattenimento quello di verificare che il locale sia compreso tra quelli previsti dalle surrichiamate disposizioni e che, come tale, sia dotato delle prescritte autorizzazioni.
Tuttavia, in presenza di locali che, pur in mancanza della licenza ex art. 88, siano dotati dell'autorizzazione di cui all'art. 86, si raccomanda agli Uffici di valutare rigorosamente la sussistenza, in capo al proprietario degli apparecchi, dell'elemento soggettivo, necessario ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa (art. 3 della legge n. 689/1981).
Cancellazione dall'elenco
In presenza di tali violazioni dovrà, inoltre, essere immediatamente attivata la procedura per verificare la eventuale sussistenza delle condizioni previste dal D.Dirett. 9 settembre 2011 per la cancellazione del trasgressore dall'elenco previsto dall'art. 1, comma 533, della legge n. 266/2005, modificato dall'art. 1, comma 82, della legge n. 220/2010.
Confisca
Il comma 9-bis dell'art. 110 prevede che per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca (v. art. 20, quarto comma, della legge n. 689/1981).
Per quanto detto poc'anzi, la misura della confisca, essendo riferita all'utilizzo di apparecchi irregolari, non può essere applicata in presenza di violazioni riscontrate ai sensi della lett. f-bis).
Segnalazione ai comuni
In presenza delle violazioni di cui si parla, è opportuno che sia inoltrata specifica segnalazione ai Comuni competenti in materia di autorizzazione prevista dall'art. 86 del Tulps, per gli adempimenti di loro competenza.
Gli Uffici regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati in sede di controllo ed accertamento.
Il Direttore centrale ad interim
Roberto Fanelli
Allegato 1
Sanzioni amministrative apparecchi (art. 110, comma 9, TULPS)
Fattispecie
Art. 110, comma 9
Sanzione
Chiunque produce, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 (new slot e VLT) e 7 (apparecchi senza vincita in denaro) non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi
lett. a)
- 1.000 min
- 6.000 max
per ciascun apparecchio
oltre alla confisca dell'apparecchio (comma 9-bis)
Chiunque importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 (new slot e VLT) e 7 (apparecchi senza vincita in denaro) non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi
lett. a)
-1.000 min
- 6.000 max
per ciascun apparecchio
oltre alla confisca dell'apparecchio (comma 9-bis)
Chiunque produce, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 (new slot e VLT) e 7 (apparecchi senza vincita in denaro) sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti.
lett. b)
- 500 min
- 3.000 max
per ciascun apparecchio
oltre alla confisca dell'apparecchio (comma 9-bis)
Chiunque importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 (new slot e VLT) e 7 (apparecchi senza vincita in denaro) sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti.
lett. b)
- 500 min
- 3.000 max
per ciascun apparecchio
oltre alla confisca dell'apparecchio (comma 9-bis)
Chiunque sul territorio nazionale distribuisce apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 (new slot e VLT) o 7 (apparecchi senza vincita in denaro) e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi
lett. c)
4.000
per ciascun apparecchio
oltre alla confisca dell'apparecchio (comma 9-bis)
Chiunque sul territorio nazionale installa apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 (new slot e VLT) o 7 (apparecchi senza vincita in denaro) e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi
lett. c)
4.000
Per ciascun apparecchio
oltre alla confisca dell'apparecchio (comma 9-bis)
Chiunque sul territorio nazionale consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 (new slot e VLT) o 7 (apparecchi senza vincita in denaro) e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi
lett. c)
4.000
Per ciascun apparecchio
oltre alla confisca dell'apparecchio (comma 9-bis)
Chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi
lett. c)
4.000
Per ciascun apparecchio
Chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatoli previsti dalle disposizioni vigenti
lett. d)
- 500 min
- 3.000 max
per ciascun apparecchio (1)
oltre alla confisca dell'apparecchio (comma 9-bis)
Chiunque, sul territorio nazionale, installa apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatoti previsti dalle disposizioni vigenti
lett. d)
- 500 min
- 3.000 max
per ciascun apparecchio (1)
oltre alla confisca dell'apparecchio (comma 9-bis)
Chiunque, sul territorio nazionale, consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatoti previsti dalle disposizioni vigenti
lett. d)
- 500 min
- 3.000 max
per ciascun apparecchio (1)
oltre alla confisca dell'apparecchio (comma 9-bis)
Mancata apposizione dei titoli autorizzatoti su ogni apparecchio
lett. f)
- 500 min
- 3.000 max
per ciascun apparecchio
Chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce apparecchi e congegni di cui al presente articolo in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste.
lett. f-bis)
- 1.500 min
- 15.000 max
per ciascun apparecchio
Chiunque, sul territorio nazionale, installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste.
lett. f-bis)
- 1.500 min
- 15.000 max
per ciascun apparecchio
Chiunque, sul territorio nazionale, consente l'uso di apparecchi e congegni di cui al presente articolo in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste.
lett. f-bis)
- 1.500 min
- 15.000 max
per ciascun apparecchio
Chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lett. b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione.
lett. f-ter)
- 5.000 min
- 50.000 max
per ciascun apparecchio video terminale
Chiunque, sul territorio nazionale, installa in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lett. b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione.
lett. f-ter)
- 5.000 min
- 50.000 max
per ciascun apparecchio videoterminale
Chiunque, sul territorio nazionale, consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lett. b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione.
lett. f-ter)
- 5.000 min
- 50.000 max
per ciascun apparecchio videoterminale
N.B.: Nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lett. a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni (lett. e).
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 475
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 86
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88
L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 533
L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 82
D.Dirett. 9 settembre 2011
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