Cassazione 2024-condannandola alla pena di mesi otto di
arresto ed Euro 2000 di ammenda oltre alla sanzione amministrativa della revoca
della patente di guida e della confisca del veicolo,
Cass. pen. Sez.
IV, Sent., (ud. 23/01/2024) 19-02-2024, n. 7206
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere
Dott. MICCICHÈ Loredana - Consigliere
Dott. MARI Attilio - Consigliere
Dott. CIRESE Marina - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OMISSIS nato a B il omissis
avverso la sentenza del 23/05/2023 della Corte Appello di
Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marina Cirese;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Kate Tassone che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte
già depositate.
E' presente l'avvocato , del foro di Rimini, in difesa di OMISSIS. Il
difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 23.5.2023 la Corte d'appello di
Bologna, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Rimini in
data 25.5.2021 aveva ritenuto OMISSIS colpevole del reato di cui all'art. 186,
comma 2, lett. c), comma 2 bis, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (fatto avvenuto in
M il 4 marzo 2018) condannandola alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 2000
di ammenda oltre alla sanzione amministrativa della revoca della patente di
guida e della confisca del veicolo, riconosciuta la circostanza attenuante di
cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., ha rideterminato la pena in mesi sei di arresto
ed Euro 1500,00 di ammenda.
2. Avverso detta sentenza l'imputata, a mezzo del difensore
di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui
deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. l'erronea
applicazione della legge penale e la carenza di motivazione in ordine
all'applicazione dell'art. 186, comma 2, D.Lgs. n. 285 del 1992.
La previsione della revoca della patente sarebbe del tutto
irragionevole, a seguito della sentenza n.88/2019 della Corte Costituzionale
che ha dichiarato l'illegittimità dell'automatismo nel più grave caso
dell'omicidio stradale.
Motivi della decisione
1. Va rilevato preliminarmente che la Corte Costituzionale,
con sentenza n. 194 dei 27/10/2023, ha dichiarato inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 186, co. 2-bis, cod. strada, in
riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della
Costituzione, e non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 186, co. 2-bis, cod. strada, in riferimento all'art. 3 Cost.,
sollevate dalla Corte d'appello di Milano, con l'ordinanza del 14/7/20202.
Ha ritenuto il giudice delle leggi che "la disposizione
censurata non introduce alcun indifferenziato automatismo sanzionatorio che
possa qualificarsi come un indice di disparità di trattamento ed
irragionevolezza intrinseca. La guida in stato di ebbrezza, ricondotta ai reati
pericolo presunto, è declinata dalla disposizione secondo una precisa ed
articolata graduazione che accomuna pena principale e sanzione accessoria in
una scala di gravità progressivamente maggiore in base al livello del tasso alcolemico
finalizzata alla prevenzione e repressione di comportamenti pericolosi per gli
utenti della strada. Nè è utilmente invocabile il tertium comparationis con la
posizione del soggetto condannato per i reati di omicidio stradale o lesioni
stradali gravi o gravissime che potrebbe beneficiare della scelta discrezionale
del giudice tra revoca e sospensione della patente: l'automatismo della revoca
della patente applicabile a tali fattispecie ai sensi dell'art. 222, comma 2,
quarto periodo, C.d.S. è stato sì censurato dalla Corte costituzionale ma solo
con riferimento alle condotte colpose poste in essere da soggetti che avevano
agito in condizioni psico-fisiche non gravemente alterate.". Essendo il
ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi
assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento
delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria
nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore;
della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2024.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2024.
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