Corte dei Conti 2024- Fondo prestazioni di lavoro
straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L.
n. 18 del 2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)
Corte dei Conti Basilicata Sez. contr., Delib., (ud.
15/02/2024) 22-02-2024, n. 12
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA
nella Camera di consiglio del 15 febbraio 2024
composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Tagliamonte - Presidente
Dott. Lorenzo Gattoni - Referendario - Relatore
Dott.ssa Antonella Romanelli - Referendario
VISTO l'art. 100, comma 1, della Costituzione;
VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo
unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni
(TUEL) e, in particolare, gli artt. 148 e 148-bis;
VISTA la L. 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e
seguenti;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei
conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per
l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come
successivamente modificata;
VISTA la deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR, con la quale
la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida ed il questionario ai
quali devono attenersi (ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della L. 23
dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del D.L. 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213)
gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella
predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2020;
VISTA la nota prot. n. (...) del 02.11.2023 del Magistrato
istruttore con la quale sono stati richiesti chiarimenti e informazioni in
merito alle risultanze emerse dall'analisi della predetta
relazione/questionario e dei dati immessi nel sistema informativo BDAP relativi
all'esercizio finanziario 2020;
VISTI i chiarimenti e le controdeduzioni fatti pervenire dal
Sindaco e dall'Organo di revisione con nota prot. n. (...) del 14.11.2023;
VISTA l'ordinanza n. 3/2024 del 15 febbraio 2024 con la
quale il Presidente ha convocato la Sezione Regionale di Controllo per la
Basilicata per l'odierna camera di consiglio;
UDITO il Magistrato relatore, Dott. Lorenzo Gattoni;
Svolgimento del processo
1. In esecuzione delle attività di controllo intestate a
questa Sezione ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della L. n. 266 del
23 dicembre 2005 e dell'art. 148-bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000
(TUEL), sono stati analizzati i dati e le informazioni contenute nel
questionario relativo al rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 del Comune
di OMISSIS.
Anche ai fini dell'instaurazione del contraddittorio
funzionale all'emanazione della pronuncia di accertamento - da adottarsi ai
sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL - di eventuali squilibri economico
finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme
finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria ovvero del
mancato rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio vigenti
nell'esercizio, con nota prot. n. (...) del 02.11.2023, questa Sezione
Regionale di Controllo ha rappresentato all'Ente quanto emerso dall'analisi
effettuata richiedendo tutti i necessari chiarimenti ed informazioni.
Il Sindaco e l'Organo di revisione, con nota congiunta prot.
n. (...) del 14.11.2023, hanno fornito chiarimenti e documentazione.
Motivi della decisione
2. Inquadramento dei poteri di controllo intestati alla
Corte dei Conti e degli effetti "cogenti" delle pronunce adottate ai
sensi dell'art. 148-bis TUEL.
L'art. 1, comma 166 della L. n. 266 del 2005 prevede che le
Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, "ai fini della
tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza
pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria
degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli
organi di revisione economico-finanziaria degli stessi, i bilanci di previsione
ed i rendiconti.
L'articolo 148-bis del TUEL (inserito dall'art. 3, comma 1,
lett. e), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213), dispone che le Sezioni Regionali di
Controllo della Corte dei Conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti
consuntivi degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti,
della L. n. 266 del 2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali
posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in
materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione,
della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità,
suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri
economico-finanziari degli enti (comma 1).
Tale disamina è estesa alla verifica che i rendiconti degli
enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e
alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività
locale e di servizi strumentali all'ente (comma 2).
Nell'ambito delle predette verifiche, l'accertamento da
parte della Sezione Regionale di Controllo di squilibri economico-finanziari,
della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a
garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto
degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, comporta per gli enti
interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione
del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere
le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora gli enti
non provvedano alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica degli
stessi da parte della Sezione Regionale di Controllo dia esito negativo, è
preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali venga accertata la
mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria
(comma 3).
Alla Corte dei Conti è, pertanto, attribuito il controllo
dell'equilibrio economico - finanziario del complesso delle amministrazioni
pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento ai
parametri costituzionali (artt. 81, 97, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (artt. 11 e 117, primo comma,
Cost.). Tale attività di valutazione e verifica ha natura dinamica dovendo
valutare la sussistenza degli equilibri non solo in via statica con riferimento
all'esercizio e/o agli esercizi oggetto di specifico scrutinio, ma anche in via
prospettica, considerandone la tenuta e l'evoluzione nel tempo.
La natura dei controlli sui bilanci degli enti territoriali
rientra nell'alveo dei controlli di legittimità-regolarità (cfr. Corte Cost.,
sent. nn. 60/2013, 39/2014, 40/2014) che costituiscono lo strumento finalizzato
a conseguire "(..) il rispetto dei vincoli nazionali ed europei (..)
nonché il trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana
gestione finanziaria, elementi questi ultimi che la nuova formulazione
dell'art. 97, primo comma, Cost. collega alla garanzia di legalità, imparzialità
ed efficienza dell'azione amministrativa" (cfr. Corte Cost. sent. n.
18/2019).
Qualora le irregolarità rilevate dalla Sezione Regionale non
fossero così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di
accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, tale funzione di
controllo consente di segnalare agli Enti anche queste criticità, al fine di
prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio,
potenzialmente idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria degli stessi.
In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute
ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al superamento delle
irregolarità individuate.
3. Nel merito delle irregolarità e criticità riscontrate la
Sezione rileva quanto di seguito esposto, precisando tuttavia che l'esame della
Corte è limitato ai profili evidenziati nella pronuncia, sicché l'assenza di
uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale
implicita valutazione positiva.
3.1 F.P.V. per spese correnti
Dall'esame degli schemi contabili trasmessi dall'Ente alla
BDAP si è rilevato che il F.P.V. di parte corrente è stato valorizzato ma, tra
le voci di spesa, non risultano indicati incarichi legali o di altra natura.
Il principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria - Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011 - prevede che il F.P.V.
di parte corrente debba essere costituito nell'ipotesi in cui vi sia la
sussistenza di entrate correnti vincolate che finanziano spese esigibili in
esercizi successivi (tra cui, ad esempio, la spesa per il personale, la quota
riguardante la premialità e il trattamento accessorio - punto 5.2, lett. a)
dell'Allegato n. 4/2 - ovvero spese derivanti dal conferimento di incarico a
legali esterni - punto 5.2, lett. g) dell'Allegato n. 4/2).
Pertanto, in sede istruttoria, si è chiesto di chiarire se
l'Ente avesse conferito incarichi legali o di altra natura tali da rendere
necessaria l'attivazione del F..
L'Ente, con nota di risposta del 14.11.2023, ha riferito
che: "Il F.P.V. è costituito da trasferimenti correnti vincolati regionali
e di altri enti destinati alla copertura di spese correnti, allocate
principalmente alla missione 12, esigibili negli esercizi successivi. Nel corso
dell'esercizio 2020 l'Ente non ha conferito incarichi legali o di altra natura
che hanno reso necessario l'attivazione del F.".
La Sezione, nel prendere atto dei chiarimenti forniti e
dell'elevato importo riportato a titolo di F. nel prospetto riepilogativo del
risultato di amministrazione (Euro. 444.420,18 di cui Euro. 325.870,68 della
Missione 12), invita l'Ente ad una corretta applicazione dello strumento in
questione rammentando all'uopo che trattasi di un saldo finanziario, costituito
da risorse accertate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni
passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello
in cui è accertata l'entrata; che riguarda prevalentemente le spese in conto
capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad
esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti
correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è
esigibile la corrispondente spesa (cfr. punto 5.4 dell'Allegato n. 4/2 al
D.Lgs. n. 118 del 2011). Il F.P.V. nasce, dunque, dall'esigenza di applicare il
principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza
temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo
impiego di tali risorse. La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n.
4/2015/INPR, ha evidenziato l'importanza del F. quale "strumento di programmazione
e controllo delle modalità e dei tempi di impiego delle risorse,
prevalentemente vincolate. È necessario rappresentare contabilmente in modo
rigoroso la destinazione delle risorse stesse che, qualora relative alla
copertura di spese "impegnate", sono contabilmente descritte nel
F.P.V., mentre, se destinate a finanziare spese di cui non sia stata
perfezionata la relativa obbligazione giuridica, sono rappresentate
contabilmente nel risultato di amministrazione tra le quote vincolate.
La rappresentazione contabile nel risultato di
amministrazione comporta la necessità di analizzare e indicare puntualmente la
fonte di copertura della spesa: entrate vincolate per legge, entrate da
indebitamento, entrate da trasferimenti vincolati, entrate straordinarie
vincolate dall'ente.
La sostanziale differenza tra le risorse affluite al F.P.V.
e quelle affluite al risultato di amministrazione non deve consentire una
contabilizzazione carente del presupposto giuridico voluto dal principio
contabile.
A questo fine dovrà essere analiticamente motivato
l'afflusso delle risorse al F.P.V. con una chiara descrizione degli atti
presupposto che sorreggono l'esistenza dell'obbligazione giuridicamente
perfezionata".
3.2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Dall'esame dei dati presenti su BDAP si è rilevata la
presenza di un accantonamento a titolo di F. per Euro. 245.549,83; tuttavia il
F. appostato in sede rendiconto non è risultato pari alla sommatoria di quello
indicato nella tabella 2.2 della Sezione I.III del questionario. In sede
istruttoria si è chiesto pertanto che l'Organo di revisione attestasse la
congruità del F. accantonato dall'Ente nonché di inviare un prospetto mediante
il quale si potesse valutare la modalità di calcolo dello stesso attraverso
l'indicazione analitica delle entrate considerate, della media degli incassi e
della quota da accantonare secondo quanto disciplinato nell'Appendice Tecnica,
Esempio n. 5, dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011.
L'Ente, con nota di risposta del 14.11.2023, ha trasmesso i
prospetti di calcolo richiesti e l'Organo di revisione ha attestato la
congruità dell'accantonamento a titolo di F..
La Sezione prende atto della attestazione di congruità del
fondo crediti di dubbia esigibilità resa dall'Organo di revisione ma rileva una
discrepanza tra l'importo dello stesso indicato dal Revisore nel questionario
(Euro. 237.084,99) e quello indicato in BDAP (Euro. 245.549,83). Si sottolinea
pertanto la necessità che l'Organo di revisione, nel compilare i questionari e
nel redigere le relazioni, adempia ad un preliminare dovere, e cioè quello di
rendere informazioni "verificate" e corrispondenti ai dati effettivi.
Si ricorda, infatti, che la corretta e veritiera
compilazione dei questionari sui rendiconti degli enti locali risponde ad uno
specifico obbligo di legge, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della L. n.
266 del 2005, e ciò in quanto Le "Linee guida" e il questionario
costituiscono un supporto operativo fondamentale....anche per le Sezioni
regionali di controllo nelle verifiche che, per espresso disposto normativo,
sono dirette a rappresentare - agli organi elettivi degli enti controllati - la
reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate
nella gestione dell'ente....L'attività svolta dalle Sezioni regionali, in
sinergia con quella di revisione contabile, costituisce un indispensabile
supporto informativo per un'adeguata e completa rappresentazione dei profili
gestionali di maggior rilievo (efficacia della spesa, livello di realizzazione
delle politiche di settore, rischi connessi alle gestioni in disavanzo, misure
correttive da adottare) (cfr. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie,
deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR).
Questa Sezione ha già evidenziato più volte che tale
"ausilio obbligato" deve essere svolto con la "diligenza del
mandatario", assicurando - ed assumendo la piena responsabilità al
riguardo - la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle
informazioni trasmesse. Si ricorda, infatti, sul punto che ai sensi dell'art.
240 TUEL "I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e
adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario" e che ai sensi
del postulato n. 5 (principio di veridicità attendibilità, correttezza e
comprensibilità) dell'Allegato 1 richiamato all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n.
118 del 2011 "(..) I documenti contabili che non rispettano il principio
della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono
acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e
alla revisione contabile" (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr.
Basilicata, deliberazioni n. 41/2021/PRSE e n. 49/2018/PRSE).
In definitiva, si raccomanda di prestare particolare
attenzione alla compilazione dei questionari e alla redazione delle relazioni
con la rappresentazione di dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri,
alla luce delle correlate responsabilità.
3.3 Fondo contenzioso
Nel questionario (domanda 7.2 - pag. 12) l'Organo di
revisione, in merito alle quote accantonate per la copertura degli oneri da
contenzioso ha dichiarato che "Non ricorre la fattispecie".
Si è chiesto pertanto di specificare se l'Ente avesse
contenziosi in corso, se avesse valutato il grado di rischio delle passività
potenziali da essi derivanti, e di trasmettere l'elenco del contenzioso in
essere con la stima della relativa soccombenza compilando una apposita tabella
elaborata dalla Sezione. Il Comune, con nota di risposta del 14.11.2023, ha
riferito che: "...L'accantonamento del fondo per il contenzioso non è
stato effettuato per l'assenza di potenziali spese impreviste".
La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito,
rammenta che il punto 5.2, lettera h) dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118 del
2011 prevede la costituzione obbligatoria del fondo rischi contenzioso qualora,
a seguito di controversia giudiziaria, sussista la significativa probabilità di
soccombenza oppure vi sia una sentenza di condanna, non definitiva o non
esecutiva, al pagamento di una somma di denaro. La consistenza
dell'accantonamento al fondo deve essere tale da consentire l'eventuale pagamento
degli oneri originati dai provvedimenti giurisdizionali, evitando in tal modo
che passività impreviste incidano negativamente sugli equilibri di bilancio.
A tal proposito la Sezione delle Autonomie con la
deliberazione n. 14/2017/INPR ha affermato che: "Particolare attenzione
deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi,
ad iniziare dal fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure
giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione
e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli
accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione.
Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad
alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la
copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela
degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale
soccombenza" (sul punto vedasi anche Corte dei Conti, Sezione delle
Autonomie, deliberazione n. 9/2016/INPR).
La Sezione, pertanto, invita l'Ente a procedere ad una
costante e puntuale ricognizione del contenzioso pendente e ad una corretta
stima del rischio di soccombenza, spettando, poi, all'Organo di revisione
attestare la congruità del relativo accantonamento.
Inoltre, particolare attenzione dovrà essere prestata alla
corretta determinazione dell'importo accantonato a titolo di fondo contenzioso
con una motivata, puntuale analisi di ogni singola controversia e la
classificazione delle passività potenziali secondo i seguenti principi (cfr.
Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 37/2023/VSG;
Sez. Reg. Contr. Campania, deliberazioni nn. 240/2017/PRSP, 7/2018/PRSP e
125/2019/PRSP; Sez. Reg. Contr. Lazio, deliberazione n. 18/2020/PRSE; Sez. Reg.
Contr. Lombardia, deliberazioni nn. 69/2020/PRSE e 43/2022/PRSP):
- il debito certo (indice di rischio 100%) è l'evento che si
è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
- passività probabile, con indice di rischio del 51%, che
impone un accantonamento almeno pari a tale percentuale. Vi rientrano le
ipotesi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi e i giudizi non ancora
decisi ma per i quali l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di
grande rilevanza (cfr. documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in
base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il
fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- passività possibile che, in base al documento OIC n. 31,
nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si
verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento
oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia
del successivo criterio di classificazione;
- passività da evento remoto, il cui indice di rischio è
inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.
Tale operazione risulta imprescindibile essendo volta a
garantire la corretta e veritiera rappresentazione del risultato di
amministrazione.
3.4 Altri fondi e accantonamenti
Nella Relazione allegata al rendiconto 2020 si legge che:
"Il Revisore Unico ha verificato che nel risultato di amministrazione è
presente un accantonamento pari a Euro 10.250,00 per gli aumenti contrattuali
del personale dipendente". Tuttavia, dall'esame del prospetto
riepilogativo del risultato di amministrazione presente in BDAP tale
accantonamento non è rilevabile, risultando non valorizzata la voce "Altri
accantonamenti".
Si è chiesto pertanto di fornire chiarimenti in merito e
l'Ente ha precisato che: "In riferimento all'importo di Euro 10.250,00
allocato dal Revisore, erroneamente, tra gli accantonamenti si precisa che la
somma di 10.520,00 rappresenta una quota della parte vincolata per legge (Fondo
rinnovi contrattuali) nel risultato di amministrazione e non accantonata".
La Sezione, contrariamente a quanto affermato dal Comune,
rileva che il Fondo rinnovi contrattuali rappresenta una quota della parte
accantonata e non vincolata del risultato di amministrazione: nello specifico,
il punto 5.2, lett. a) dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011 chiarisce
come "nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni
annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo
stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere
impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del
contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato
di amministrazione".
La Sezione, dunque, invita l'Ente a prestare particolare
attenzione alla corretta rappresentazione contabile di tale fondo nel risultato
di amministrazione e a valutare attentamente la sussistenza dei presupposti per
l'accantonamento de quo, in conformità ai principi di prudenza e sana gestione
finanziaria.
3.5 Tempestività dei pagamenti
L'Organo di revisione, nella Relazione allegata al
rendiconto (pag. 3), ha dichiarato di aver verificato il rispetto dei tempi di
pagamento di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002.
Da controlli effettuati sul sito istituzionale dell'Ente,
tuttavia, non risultano pubblicati, nella sezione "Amministrazione
Trasparente", gli indicatori di tempestività dei pagamenti dell'anno 2020
e successivi (art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013).
Pertanto, in sede istruttoria, si è chiesto di fornire
chiarimenti al riguardo e il Comune, con nota di risposta del 14.11.2023, ha
precisato che: "L'indicatori sulla tempestività dei pagamenti è stato
pubblicata sul sito dell'Ente, erroneamente, come atto genetico e non nella
sezione "Amministrazione Trasparente". L'addetto alla pubblicazione
degli atti sul sito istituzione è stato informato dell'errore, al fine di
evitare l'inadempimento per le successive pubblicazioni".
La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito,
evidenzia che - da controlli effettuati nella sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente - risultano pubblicati
soltanto gli indicatori annuali e non anche quelli trimestrali di tempestività
dei pagamenti relativi agli anni 2020/2021/2022, in violazione di quanto
previsto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013.
Dall'esame dei suddetti indicatori annuali di tempestività
dei pagamenti si evince inoltre il superamento dei tempi medi di pagamento in
tutti e tre gli esercizi considerati (8,74 anno 2020; 16,85 anno 2021; 15,13
anno 2022).
La Sezione sollecita pertanto l'Ente ad adottare tutte le
misure (anche di natura organizzativa e gestionale) finalizzate a garantire il
rispetto dei termini di pagamento legislativamente previsti. A tal proposito si
sottolinea che il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per
l'adempimento delle obbligazioni assunte dagli enti rappresenta un elemento
fondamentale nell'ottica di una sana e prudente gestione del bilancio in quanto
"In un'ottica funzionale al mantenimento degli equilibri programmati si
pone, fra le altre misure, la disciplina dell'art. 183, comma 8, del TUEL, in
base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori
dell'amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino
impegni di spesa, verificarne la coerenza con l'obbligatorio prospetto allegato
al bilancio....accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le
regole di finanza pubblica" (cfr. Corte dei conti, Sezione delle
Autonomie, deliberazione n. 24/2016/INPR).
Infine, occorre ricordare che l'art. 1, comma 859 e ss., L.
n. 145 del 2018 ha introdotto, a partire dal 2021, misure più severe a garanzia
dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello
europeo, con la creazione di uno specifico Fondo di garanzia dei debiti
commerciali "quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di
spesa degli enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di
assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa,
su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti" (cfr. Corte dei
Conti, Sez. Reg. Contr. Lazio, deliberazione n. 103/2020/PRSE).
3.6 Residui
Dai dati inseriti nella banca dati BDAP si rileva nel 2020
una scarsa movimentazione dei residui attivi, come meglio evidenziato nella
sottostante tabella:
Omissis
A fronte di residui iniziali di parte corrente di Euro.
851.698,95 le riscossioni in conto residui relativamente agli esercizi
precedenti al 2020 sono state solo di Euro. 109.355,56, pari al 12,84%.
Anche la gestione di parte capitale evidenzia una modesta
capacità di riscossione dei residui attivi (38,72%), come si evince dalla
tabella di seguito riprodotta:
Omissis
Pertanto, in sede istruttoria, si è chiesto di fornire
informazioni in merito ai provvedimenti che l'Amministrazione ha adottato o
intende adottare al fine di migliorare la riscossione delle entrate.
Si è chiesto inoltre, che l'Organo di revisione, in ordine
al riaccertamento ordinario dei residui, specificasse:
- se avesse effettuato verifiche in ordine alla fondatezza
giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito e in ordine
all'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione
dell'accertamento o dell'impegno (cfr. punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n.
118 del 2011);
- se, acquisito l'elenco dei crediti per anno di formazione,
avesse accentuato il controllo su quelli costituiti in epoca più remota per
verificare, con motivate tecniche di campionamento, la fondatezza giuridica (e
quindi, oltre agli elementi indicati nell'art. 179 del TUEL, anche la
comunicazione al debitore, le azioni fatte per il recupero e la percentuale di
inesigibilità).
L'Ente, con nota di risposta del 14.11.2023, ha riferito
che: "In merito alla scarsa movimentazione dei residui attivi e passivi
l'Amministrazione, in sede di verifica degli equilibri generali di bilancio,
(Deliberazione consiliare n. 27/2020) ha formulato i seguenti indirizzi per
migliorare la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese:
- attivazione del gettito delle entrate tributarie di
competenza e anni precedenti;
- attivazione della riscossione di tutti gli altri crediti;
- contenimento degli impegni di spesa, tenendo conto della
duplice esigenza di completare i programmi e non determinare squilibri di
carattere finanziario;
- evitare ritardi nei pagamenti e formazione di debiti
pregressi, a tal fine ogni responsabile che adotta provvedimenti che comportano
impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa.
L'Organo di revisione, in sede di riaccertamento ordinario
dei residui, ha verificato la fondatezza giuridica dei crediti, l'esigibilità e
l'affidabilità della scadenza; in riferimento ai residui attivi conservati si
precisa quanto segue:
- i residui riportati nel titolo primo riguardano
fondamentalmente TARSU-TARES TARI accertati per ruolo, la cui riscossione
coattiva è in corso. L'accantonamento al F. relativo a questi residui è pari al
75,42% dei residui stessi;
- nel titolo secondo i residui si riferiscono principalmente
al rimborso delle rate mutui servizio idrico da parte di Acquedotto lucano
anticipate dal Comune, crediti sollecitati costantemente;
- i residui del titolo terzo riportati nel rendiconto 2020
sono stati ad oggi integralmente riscossi;
- In merito alla gestione dei residui attivi di parte
capitale ed al grado di riscossione l'ufficio preposto ha prodotto le richieste
di accredito dei fondi di investimento, si è in attesa della riscossione.
L'Organo di Revisione ha effettuato delle verifiche a
campione in ordine alla fondatezza giuridica dei crediti e dei debiti
dell'Ente".
La Sezione ritiene necessario che il Comune di OMISSIS
provveda a verificare le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi
(cfr. art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118 del 2011), effettuando una rigorosa
verifica della sussistenza della fondatezza giuridica e dell'esigibilità dei
crediti accertati, dell'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista
in occasione dell'accertamento o dell'impegno, del permanere delle posizioni
debitorie effettive degli impegni assunti, della corretta classificazione e
imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio, e conseguentemente provveda
al mantenimento dei residui attivi e passivi che possiedano tutti i requisiti
previsti dai vigenti principi contabili (cfr. punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al
D.Lgs. n. 118 del 2011).
Si evidenzia infatti che, sebbene il punto 9.1 dell'Allegato
4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei
residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso,
tuttavia il mantenimento di quelli più risalenti costituisce un'evenienza
eccezionale che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell'ente
locale (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazioni nn.
171/2023/PRSE, 17/2022/PRSP, 174/2022/PRSP, 315/2021/PRSP).
Si invita pertanto il Comune, in sede di riaccertamento dei
residui attivi e passivi, a garantire la veridicità dei risultati di
amministrazione, eliminando, in particolare, i residui attivi fondati su
ragioni di credito insussistenti o per i quali non è più percorribile
fruttuosamente l'esazione del credito stesso, verificando invece, per quelli
passivi, le ragioni che impediscono il loro smaltimento.
3.7 Attendibilità delle previsioni
Dall'esame dei dati presenti nella Sezione I.III, punto 1
del questionario (pag. 29) si è rilevata, con riferimento alle entrate del
titolo IV, una scarsa attendibilità delle previsioni definitive rispetto agli
accertamenti di competenza (22,94%), e si è pertanto chiesto di illustrare le
ragioni di tale scostamento.
L'Ente, con nota di risposta del 14.11.2023, ha affermato
che: "In merito all'attendibilità delle previsioni definitive delle
entrate del titolo IV si precisa che con Deliberazione di G.M. n. 98 in data
10/11/2023 è stata apportata una variazione al fine di iscrivere in Bilancio il
finanziamento di Euro 1.970.000,00 per la sistemazione del torrente Frido e
consolidamento dei versanti in frana, lavori non realizzati entro fine anno.
Gli accertamenti di competenza, al netto di tale contributo, ammonterebbero al
41,26%".
La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito,
evidenzia che le previsioni di entrata devono essere attendibili e, quindi,
devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in
mancanza, da altri obiettivi parametri di riferimento (art. 162, comma 5,
TUEL), nonché dalle legittime aspettative di acquisizione e utilizzo delle
risorse. Infatti, in ossequio al principio di attendibilità del bilancio,
un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni
notevoli e se, su di essa, si può fare affidamento; diversamente, dinanzi ad
informazioni inattendibili circa gli accertamenti e le somme effettivamente
incassate, diventa concreto il rischio di generare una copiosa mole di residui
attivi, in grado di alterare le risultanze e l'attendibilità del bilancio (cfr.
Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Calabria, deliberazioni nn. 36/2023/PRSP,
6/2022/PRSP, 111/2021/PRSP).
Dunque, è opportuno che la previsione di competenza degli
importi stanziati e il relativo inserimento nel conto del bilancio avvenga con
prudenza, considerando le possibili difficoltà di accertamento e, soprattutto,
di riscossione cui l'Ente può andare incontro. Si invita, pertanto, il Comune
di OMISSIS a conformare la propria attività di programmazione ai principi
contabili generali di veridicità e di attendibilità (Allegato 1 al D.Lgs. n.
118 del 2011).
3.8 Capacità di riscossione
Dall'analisi dei dati del "Piano degli indicatori"
trasmessi dall'Ente alla BDAP (Foglio: 2 RND b Entrate - Indicatori), si evince
una bassa percentuale di riscossione (19,78%) con riferimento all'indicatore
"% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti:
Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali".
In sede istruttoria si è chiesto di motivare in ordine alla
scarsa attività di riscossione di cui al suddetto indicatore e di confermare
quanto dichiarato dall'Organo di revisione nel questionario 2020 in ordine alla
corretta conservazione dei residui attivi.
L'Ente, con nota di risposta del 14.11.2023, ha affermato
che: La bassa percentuale di riscossione con riferimento all'indicatore "%
di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossione
c/residui/residui definitivi iniziali" è originata dalla bassa percentuale
di riscossione del titolo primo (14,54%) e secondo (10,08%) dell'entrata. I
residui del titolo primo sono fondamentalmente TARSU-TARES TARI, per i quali la
riscossione coattiva è in corso da parte dell'Agenzia delle entrate riscossioni.
I residui del titolo secondo attengono principalmente al rimborso delle rate
mutui servizio idrico da parte di Acquedotto lucano anticipate dal Comune che
non sono state ancora pagate nonostante le ripetute richieste.
La Sezione, nel rinviare alle considerazioni già espresse al
precedente paragrafo 3.6, rappresenta la necessità di migliorare il grado di
riscossione delle entrate e, anche in considerazione del notevole importo
accantonato a titolo di F. dall'Ente, ritiene di dover richiamare in questa
sede quell'orientamento giurisprudenziale per cui "una scarsa capacità di
riscossione, rischiando di incidere sull'effettiva disponibilità, in termini di
cassa, delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi
di spesa dell'ente, rischia di vulnerarne gli equilibri finanziari. Gli
accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità conseguenti alle
difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare
tali effetti, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di
lungo periodo, entro la quale l'ente dovrà provvedere ad azionare opportune
leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio
tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le
necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività" (cfr. Corte
dei Conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazione n. 326/2023/PRSE; Sez.
Reg. Contr. Puglia, deliberazione n. 145/2022/PRSE; Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna,
deliberazione n. 219/2021/PRSE).
La Sezione si riserva di verificare l'evoluzione di tale
criticità in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari
successivi.
3.9 Recupero evasione tributaria
Dall'esame della tabella di cui al punto 2.1 della Sezione
I.III del questionario (pag. 30), risulta del tutto assente il recupero
dell'evasione tributaria con riferimento alla COSAP/TOSAP e agli "altri
tributi".
Quanto, invece, al recupero dell'evasione tributaria in
relazione alla fase della riscossione, la stessa risulta estremamente bassa con
riferimento al TARSU/TIA/TARES/TARI (5%).
Si è chiesto pertanto di fornire opportuni chiarimenti in
merito e di indicare le azioni che l'Ente intende intraprendere per rendere più
efficiente l'attività di recupero.
Il Comune di San Severino, con nota di risposta del
14.11.2023, ha riferito che: "In merito al recupero dell'evasione
tributaria con riferimento alla COSAP/TOSAP ed altri tributi si comunica che la
riscossione di tali entrate viene effettuata nell'anno di competenza e per le
riscossioni a mezzo C/C/P al massimo entro i primi mesi dell'anno successivo.
Quanto al recupero dell'evasione TARSU-TARES TARI il Comune
ha affidato la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate riscossioni che
sta procedendo alla riscossione stessa".
In via preliminare, la Sezione rileva che la risposta
fornita dal Comune in merito al recupero dell'evasione della COSAP/TOSAP e
degli "altri tributi" risulta contraddetta dai dati riportati nel
questionario, come sopra evidenziato. Tanto precisato, si osserva come sia
dovere dell'Ente attivarsi per adottare, ogni misura, organizzativa e
gestionale, utile a favorire un'attività di contrasto all'evasione tributaria
efficiente e ordinata, che garantisca, al contempo, comportamenti virtuosi dei
contribuenti, nonché l'incameramento di risorse stabili da parte del Comune.
Tanto al fine di non procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari, che,
come è noto, sono vincolati a ineludibili doveri di solidarietà.
Come ricordato dalla Corte Costituzionale (sentenza n.
51/2019), una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle
entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del
bilancio, inteso come "bene pubblico" funzionale "alla
valorizzazione della democrazia rappresentativa" (cfr. Corte Cost., sent.
n. 184/2016; sent. n. 80/2017; sent. n. 247/2017).
La Sezione si riserva di verificare l'evoluzione di tale
criticità in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari
successivi.
3.10 Spesa del personale
L'Organo di revisione, nella Relazione allegata al
rendiconto 2020, non ha specificato se fossero stati rispettati nell'anno 2020:
- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78
del 2010 sulla spesa del personale a tempo determinato, con convenzioni o con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che obbligano a non
superare la spesa dell'anno 2009;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dall'art. 23,
comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017.
Si è chiesto pertanto di trasmettere i prospetti che
dimostrassero l'osservanza, da parte dell'Ente, nell'anno 2020, di ciascuno dei
vincoli sopra indicati. Il Comune, in sede di riscontro, ha trasmesso quanto
richiesto dalla Sezione, ma l'esame del prospetto relativo alle risorse
destinate al trattamento accessorio del personale ex art. 23, comma 2, del
D.Lgs. n. 75 del 2017, ne ha fatto emergere l'incompletezza essendo state
indicate soltanto le risorse di parte variabile stanziate senza alcun riferimento
a quelle di parte stabile, con conseguente impossibilità di accertare
l'avvenuto rispetto nell'anno 2020 del limite di legge complessivo. A ciò si
aggiunga che non è stata trasmessa la delibera di costituzione del fondo
risorse decentrate per l'anno 2020 e la stessa non risulta pubblicata né sul
sito istituzionale dell'Ente (art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 33 del 2013) né sulla
banca dati dei contratti integrativi, gestita dall'A. (art. 40-bis, comma 5,
D.Lgs. n. 165 del 2001).
3.11 Parametri obiettivi di deficitarietà
Con riferimento all'esercizio 2020, dall'esame dei dati
trasmessi dall'Ente alla banca dati BDAP non risulta compilata la tabella di
cui al foglio (...) All. I) Parametri comuni.
In sede istruttoria si è chiesto di comunicare i dati
mancanti a dimostrazione del rispetto, nell'anno 2020, da parte dell'Ente, dei
parametri obiettivi di deficitarietà.
Il Comune di San Severino, con nota di risposta del
14.11.2023, ha trasmesso la tabella relativa ai parametri obiettivi di
deficitarietà da cui si evince il mancato rispetto, nell'esercizio 2020,
dell'indicatore P2 (codice 2.8 - Incidenza degli incassi delle entrate proprie
sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%, per le ragioni
strettamente correlate alle problematiche descritte nei precedenti paragrafi
afferenti alla gestione delle entrate.
La Sezione, dunque, rappresenta la necessità che l'Ente
adotti ogni iniziativa volta al superamento delle criticità connesse al mancato
rispetto dell'indicatore in questione.
Sul punto si evidenzia che se da un lato, ai sensi dell'art.
242, comma 1, TUEL "sono da considerarsi in condizioni strutturalmente
deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili
condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al
rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la
metà presentino valori deficitari", dall'altro, tuttavia, come
costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza contabile, anche il mancato rispetto
di uno solo di tali parametri può costituire un indice di allarme sulla tenuta
dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria (cfr.,
ex multis, Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Marche, deliberazioni nn.
34/2022/PRSE, 43/2022/PRSE; Sez. Reg. Contr. Puglia, deliberazioni nn.
2/2020/PRSE e 4/2021/PRSP).
3.12 Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi
all'emergenza sanitaria
In merito alle risorse connesse all'emergenza da Covid-19
messe a disposizione a vario titolo nell'esercizio 2020 dallo Stato, dalla
regione e da altri soggetti e istituzioni, al fine di consentire la verifica
dell'entità dei trasferimenti ricevuti, del loro impiego, nonché la corretta
destinazione del residuo nella parte vincolata del risultato di amministrazione
dell'esercizio 2020, la Sezione ha chiesto di compilare due prospetti, l'uno
relativo al F.F.F. ed ai ristori specifici di entrata (con indicazione della
quantificazione degli stessi e dell'importo complessivo) e l'altro relativo ai
ristori specifici di spesa con evidenza dell'impiego dei medesimi e della quota
eventualmente rimasta inutilizzata al termine dell'esercizio.
Si è chiesto, inoltre, di trasmettere la certificazione,
Modello CERTIF-COVID-19 (comprensiva della Sezione Entrate e Sezione Spese)
inviata al Ministero competente indicando la data di inoltro, nonché di
specificare:
- la quota Tari corrispettivo riconosciuta a titolo di
perdita massima agevolazioni da Covid-19, le agevolazioni effettivamente
concesse e la quota non utilizzata nell'esercizio 2020;
- la quota di competenza dell'anno 2021 dei contratti di
servizio continuativo sottoscritti nel 2020 per eventuali maggiori spese
connesse all'emergenza da Covid-19.
Si è rammentato, al riguardo, che la perdita imputabile
all'emergenza sanitaria e ristorabile attraverso il ricorso al Fondo per
l'E.F.F. (c.d. "Fondone") deve essere calcolata "al netto delle
minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro
delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta
emergenza" (art. 39, comma 2, D.L. n. 104 del 2020) e che la differenza
tra l'ammontare del Fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da
emergenza Covid deve confluire nella parte vincolata del risultato di
amministrazione 2020.
Infatti, l'art. 1, comma 823, della L. 30 dicembre 2020, n.
178 (legge di bilancio 2021) prevede espressamente che le risorse non
utilizzate nel 2020 confluiscano nell'avanzo di amministrazione vincolato e
possano essere utilizzate nell'esercizio 2021 per le stesse finalità previste
nel 2020 e cioè per compensare minori entrate o per la copertura di maggiori
spese derivanti dall'emergenza sanitaria.
L'Ente, in sede di riscontro, ha trasmesso la certificazione
"MODELLO CERTIF-COVID-19" (priva della Sezione Entrate e della
Sezione Spese) attestando che la stessa è stata inviata al Ministero competente
in data 24.05.2021 ed ha dichiarato inoltre che per l'anno 2020:
- "La quota Tari riconosciuta a titolo di perdita
massima agevolazioni è pari ad Euro 9.728,44
- La riduzione Tari effettivamente concessa ammonta ad Euro
9.728,44 in favore delle utenze non domestiche che hanno chiuso l'attività a
causa dell'emergenza dovuta al Covid-19, giusta Det. Settore tributi n. 233 in
data 8 luglio 2020.
La quota di competenza dell'anno 2021 dei contratti di
servizio continuativo sottoscritti nel 2020 per eventuali maggiori spese
connesse all'emergenza da Covid-19 è pari ad Euro10.000,00 ed è relativa
all'incremento delle corse del servizio trasporto scolastico causa Covid".
Di seguito si riporta la certificazione trasmessa dall'Ente:
Modello CERTIF-COVID-19
Articolo 39, comma 2, del D.L. n. 104 del 2020
CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE, COMUNI, UNIONI DI COMUNI E
COMUNITA' MONTANE
PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
della perdita di gettito connessa all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse
assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle
maggiori spese connesse alla predetta emergenza
da trasmettere entro il termine perentorio del 31 maggio
2021
Comune di OMISSIS
VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021,
concernente il modello e le modalità di trasmissione della certificazione di
cui all'articolo 39, comma 2, del D.L. n. 104 del 2020 delle Città
metropolitane, delle Province, dei Comum delle Unione di Comum e delle Comunità
montane;
SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:
Importi in euro
Importo
Totale minori maggiori entrate derivanti da COVID-19 al
netto dei ristori (C) -97.976
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D) 29.413
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei
ristori (F) 8.602
Saldo complessivo -77.165
Avanzo vincolato al 31/12/2020 - Ristori specifici di spesa
non utilizzati Importo
Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020) 0
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1. D.L. n.
137 del 2020) 0
Fondo per la S.A.P., Città metropolitane e Comum - articolo
114, comma 1, D.L. n. 18 del 2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero
della salute, del 16 aprile 2020) 0
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale
della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18 del 2020 (Decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, del 16 aprile 2020) 0
Fondo comum ricadenti nei territori delle province di
Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comune di San Colombano al Lambro
- articolo 112, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 34 del 2020 (D.M. dell'interno del 27
maggio 2020)
Fondo comum particolarmente danneggiati dall'emergenza
sanitaria - articolo 112-bis, comma 1, D.L. n. 34 del 2020 (Decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, del 10 dicembre 2020)
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa -
Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19,
comma 1, del D.L. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n.
34 del 2020 (Decreto del Ministro per le pan opportunità e la famiglia del 25
giugno 2020) 0
Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n.
34 del 2020 0 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)
Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e
commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter,
della L. n. 205 del 2017 - incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n.
34 del 2020 (D.P.C.M. 24 settembre 2020) 0
Risorse per i comum siciliani maggiormente coinvolti nella
gestione dei flussi migratori (articolo 42-bis, comma 8, D.L. n. 104 del 2020)
Totale 0
Nel dettaglio, la Certificazione ha evidenziato:
- un saldo negativo complessivo di Euro. - 77.165,00;
- il completo utilizzo nell'anno 2020 dei ristori specifici
di spesa.
In ottemperanza a quanto richiesto con la nota istruttoria,
sono stati altresì trasmessi i seguenti prospetti:
Omissis
La Sezione, sulla base dei dati contenuti nelle Tabelle di
cui sopra, rileva che le risorse straordinarie di provenienza statale assegnate
all'Ente nell'esercizio 2020 sono state pari complessivamente ad Euro.
109.780,00 così suddivise:
- Euro. 50.218,00 derivanti dal F.F.F. (interamente
accertate e riscosse);
- Euro. 9.232,00 da ristori specifici di entrata (accertate
e riscosse per Euro. 9.098,00 e non per Euro. 9.232,00 come indicato dall'Ente
nella Tabella di cui sopra in quanto il ristoro di entrata per la cancellazione
della seconda rata IMU 2020, di Euro. 135,00, è stato trasferito al Comune in
data 04.05.2021, successivamente all'emanazione del relativo decreto
interministeriale di riparto avvenuta in data 16 aprile 2021);
- Euro. 50.329,00 da ristori specifici di spesa di cui
impegnato l'importo di Euro. 29.666,00, pagato l'importo di Euro. 12.383,00 e
riportata a residui passivi la somma di Euro. 17.283,00.
Con riferimento all'importo di Euro. 20.663,00 a titolo di
"Fondo di sostegno delle attività economiche artigianali e commerciali dei
comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della L. n. 205
del 2017 - incremento di cui all'art. 243, comma 1, D.L. n. 34 del 2020
(D.P.C.M. 24 settembre 2020)" l'Ente ha dichiarato di "aver assunto
una prenotazione di spesa reimputata all'esercizio 2021, anno di erogazione del
contributo".
In realtà, dalle verifiche effettuate dalla Sezione, le
risorse derivanti da trasferimenti dello Stato nell'esercizio 2020, correlate
all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in base ai dati presenti in Finanza
Locale riscontrati con i decreti di assegnazione, sono ammontate,
complessivamente, ad Euro. 133.079,99 di cui Euro. 63.186,37 derivanti dal
F.F.F. (FFF), Euro. 9.232,85 da ristori specifici di entrata ed Euro. 60.660,77
da ristori specifici di spesa.
La differenza si rinviene nell'importo a titolo di F.F.F.
pari ad Euro. 63.186,36 anziché Euro. 50.218,00 come dichiarato dall'Ente e nel
"Fondo di sostegno delle attività economiche artigianali e commerciali dei
comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della L. n. 205
del 2017 - incremento di cui all'art. 243, comma 1, D.L. n. 34 del 2020
(D.P.C.M. 24 settembre 2020)" pari ad Euro 30.995,00 e non a Euro.
20.663,00 che invece risulta essere la quota assegnata per il 2021, come si
rileva dalla G.U. Serie Generale n. 302 del 04.12.2020.
Alla luce di quanto descritto la Sezione ha rielaborato le
Tabelle trasmesse dall'Ente con l'inserimento della Colonna "trasferimenti
da FINANZA LOCALE e da decreti di assegnazione":
Omissis
Da controlli effettuati sugli schemi BDAP relativi al
rendiconto 2020 (Allegato a/2) nessuna somma risulta essere stata vincolata né
alla voce "Vincoli derivanti da leggi" né alla voce "Vincoli
derivanti da trasferimenti".
L'unico vincolo riguarda il "Fondo rinnovi contrattuali
pregressi" per Euro. 10.520,00, presente in "Risorse vincolate nel
bilancio al 31/12/2020":
Omissis
Si è provveduto dunque a verificare la correttezza della
quantificazione dell'avanzo vincolato, da legge e da trasferimenti, alla luce
di quanto sin qui rilevato. Le verifiche effettuate hanno condotto ad una
diversa quantificazione dell'ammontare dell'avanzo vincolato secondo il
seguente prospetto elaborato dalla Sezione:
Omissis
Dall'analisi della tabella emerge che i complessivi fondi
Covid-19 dell'anno 2020, non utilizzati dal Comune di OMISSIS al termine del
medesimo esercizio, da far confluire tra i vincoli del risultato di
amministrazione, sono i seguenti:
- Vincoli da trasferimenti per ristori specifici di spesa
per complessivi Euro. 30.995,00 a titolo di "Fondo di sostegno alle
attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di
cui all'articolo 1, comma 65-ter, della L. n. 205 del 2017- incremento di cui
all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34 del 2020 (D.P.C.M. 24 settembre
2020)", in conformità a quanto prescritto sul punto dalla Ragioneria
Generale dello Stato (FAQ n. 38).
La Sezione, pertanto, rileva la violazione del succitato
art. 1, comma 823 della L. n. 178 del 2020 in conseguenza della errata
quantificazione da parte dell'Ente delle risorse vincolate rivenienti dai fondi
Covid-19, essendo stati apposti nel risultato di amministrazione minori vincoli
per Euro. 30.995,00.
In ogni caso, si invita il Comune di OMISSIS ad effettuare
le opportune verifiche in merito anche in considerazione di quanto previsto
dall'art. 3, comma 1 del D.I. dell'8 febbraio 2024 concernente "i criteri
e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e
dell'andamento delle spese connesse all'emergenza Covid-19, ai sensi
dell'articolo 106, comma 1, quarto periodo, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34,
convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, come, da ultimo, modificato dall'articolo
1, comma 506, della L. 30 dicembre 2023, n. 213", di prossima
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a mente del quale "Gli enti locali in
sede di rendiconto 2023 procedono ad adeguare le quote vincolate del risultato
di amministrazione alle risultanze delle Tabelle di cui agli Allegati C, D, E
ed F".
P.Q.M.
La Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata segnala
al Comune di OMISSIS la sussistenza di criticità ed irregolarità con
riferimento alla sana gestione finanziaria nei termini di cui in motivazione,
raccomandando di porre in essere azioni volte al loro superamento e
riservandosi, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi
finanziari successivi, di verificarne la concreta attuazione
DISPONE
- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a
cura della segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale,
affinché ne dia immediata comunicazione all'assemblea consiliare per l'adozione
delle necessarie misure correttive;
- che copia della presente deliberazione sia altresì
trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco e all'Organo di
revisione economico-finanziaria, onerando quest'ultimo, in relazione ai profili
evidenziati in parte motiva, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria
ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente;
- che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33 del 2013, la
presente pronuncia venga pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione
comunale secondo le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione
dell'avvenuta pubblicazione.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 15
febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2024.
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