Cassazione 2024-il giudice, in ossequio ai principi di
legalità, non può disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca
del veicolo, in quanto prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada,
nei soli casi di sentenza di condanna o di patteggiamento.
Cass. pen. Sez.
IV, Sent., (ud. 13/12/2023) 15-02-2024, n. 6796
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente
Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere
Dott. BRUNO Mariarosaria - Consigliere
Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere
Dott. DAWAN Daniela - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OMISSIS nato a C il omissis
avverso la sentenza del 22/02/2023 del Tribunale di Crotone
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Dawan;
sentite le conclusioni del PG nel senso dell'annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con
trasmissione di copia della decisione al Prefetto di Crotone.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il difensore di OMISSIS propone ricorso avverso la
sentenza con cui il Tribunale di Crotone, dichiarata non punibile l'imputata
per particolare tenuità del fatto, ha disposto la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi nove.
1.2. Il ricorso consta di due motivi. Con il primo, si
deducono l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 224, comma 3, e
dell'art. 224-ter comma 6, D.LGS. 30/04/1992, n. 285, perché l'anzidetto
provvedimento di sospensione della patente di guida e demandato per legge agli
organi amministrativi, attesa la sentenza di assoluzione per particolare
tenuità del fatto. Con il secondo motivo, si lamentano la mancanza o la
manifesta illogicità della motivazione, poiché nell'applicare la sanzione
amministrativa accessoria, il Tribunale ha erroneamente fatto richiamo alla
lettera c) dell'art. 186 cod. strada, mentre alla ricorrente e ascritta la
lettera b) della medesima norma. La difesa censura inoltre il richiamo, che si
legge nella sentenza impugnata, ad una pronuncia di legittimità, antecedente a
quella delle Sezioni Unite che, in caso di assoluzione ai sensi dell'art.
131-bis cod. pen., demandava il potere di disporre la sanzione amministrativa
accessoria al Prefetto.
2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha
chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida,
con trasmissione di copia della decisione al Prefetto di Crotone per quanto di
competenza.
3. Il ricorso è fondato.
4. Esprimendosi sulla questione relativa all'irrogazione
della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida, in caso di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.
131-bis cod. pen., le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in
tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per
particolare tenuità del fatto, consegue l'applicazione, demandata al Prefetto,
delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge (Sez. U, n.
13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266592). Nella motivazione di tale sentenza
si legge, invero, che "quando manca una pronunzia di condanna o di
proscioglimento, le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed
entrano nella sfera di competenza dell'amministrazione pubblica. Tale regola è
espressa testualmente con riferimento all'istituto della prescrizione, ma ha
impronta per così dire residuale: è cioè dedicata alle situazioni in cui
condanna o proscioglimento nel merito manchino. Essa, dunque, trova razionale
applicazione anche nel contesto in esame in cui, appunto, il fatto non è
punibile per la sua tenuità e non si fa quindi luogo ad una pronunzia di
condanna."
L'insegnamento delle Sezioni Unite è stato ribadito dalla
successiva giurisprudenza di legittimità la quale ha precisato che la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida si applica
in tutti i casi in cui vi sia accertamento del fatto, mentre per la confisca la
norma richiede che vi sia stata pronunzia di condanna o applicazione della pena
su richiesta delle parti (Sez. 4, n. 7526 del 04/12/2018, PG c/Gansi Giuseppe,
Rv. 275127, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice, in
ossequio ai principi di legalità, non può disporre la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo, in quanto prevista dall'art. 186, comma
2, lett. c), cod. strada, nei soli casi di sentenza di condanna o di
patteggiamento. In motivazione, la Corte ha precisato che diversa soluzione si
giustifica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente poiché essa, ai sensi della medesima disposizione di
legge, consegue all'accertamento del reato).
5. In conformità ai principi appena richiamati, la sentenza
impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla statuizione
concernente la conferma della sospensione della patente di guida che deve
essere eliminata, con trasmissione degli atti al Prefetto competente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente
alla applicata sanzione amministrativa accessoria e dispone trasmettersi copia
della presente sentenza al Prefetto competente.
Così deciso il 13 dicembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2024.
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