T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent., (ud.
20/12/2023) 28-02-2024, n. 152
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 919 del 2022,
proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Comitato di verifica per le cause di servizio, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni,
6;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero della Difesa MD -OMISSIS-
datato 12.10.2022, con il quale è stata negata la dipendenza da causa di
servizio dell'infermità "emianopsia bi temporale in esiti di craniotomia
per exeresi di meningioma meningoteliale di 1 grado del tuberculum
sellare";
- del primo parere del Comitato di Verifica delle Cause di
Servizio -OMISSIS-del 13.01.2022 con cui la patologia è stata riconosciuta non
dipendente da fatti di servizio;
- del secondo parere del Comitato di Verifica delle Cause di
Servizio -OMISSIS-del 05.04.2022 emesso in sede di riesame e con cui si è
inteso confermare il precedente parere negativo;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali
ancorché non noti, e comunque lesivi dell'interesse del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero
della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023
il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 21.12.2022, -OMISSIS-,
Sottufficiale dell'Esercito Italiano, già in servizio presso -OMISSIS-, ha
impugnato il provvedimento del Ministero della Difesa, meglio indicato in
epigrafe, con il quale è stata negata la dipendenza da causa di servizio
dell'infermità "emianopsia bitemporale in esiti di craniotomia per exeresi
di meningioma meningoteliale di 1 grado del tuberculum sellare", nonché i
presupposti pareri del Comitato di verifica delle cause di servizio (di seguito
solo "CVCS" o "Comitato").
Nelle premesse in fatto il ricorrente ha esposto quanto
segue:
-nell'aprile 2020 era diagnostica al ricorrente la presenza
di un "meningioma voluminoso" che richiedeva un intervento chirurgico
urgente, intervento effettuato in data -OMISSIS-, il cui esito era positivo ma
con un residuo di danni permanenti e con necessità di sottoporsi a controlli
neurologici e a visite oculistiche approfondite tese a valutare il campo
visivo;
-il ricorrente chiedeva, pertanto, il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio dell'infermità, adducendo che vi fosse
attinenza tra il meningioma precoce e l'esposizione prolungata - in assenza di
dispositivi di protezione - ad ambienti contaminati;
-il ricorrente, infatti, aveva preso parte tra il 2005 e il
2019 a diverse missioni in teatri operativi esteri (Iraq e Afghanistan)
notoriamente connotati da elevato tasso di inquinamento ambientale cagionato
dall'uso di proiettili contenenti uranio impoverito, da nano particelle
derivanti da residui di materiali bellici, dallo sgretolamento di manufatti
bersagliati da ordigni di sconosciuta fabbricazione, dai fumi dei pozzi
petroliferi; inoltre, stante l'incarico di -OMISSIS- aveva respirato/inalato sostanze
e preparati di natura tossica, tipici del lavoro manutentivo sugli aeromobili
del Reparto;
-nell'ambito dell'istruttoria avviata a seguito della
domanda di causa di servizio, la patologia "emianopsia bitemporale in
esiti di craniotomia" era ascritta ai fini indennitari alla Tabella A ctg.
(...) giusta -OMISSIS- del 13.10.2020 del Dipartimento Militare di Medicina
Legale di Padova;
-con un primo parere del 13.1.2022, il Comitato di verifica
per le cause di servizio si esprimeva negativamente sulla sussistenza del nesso
causale, adducendo l'insussistenza di fattori specifici potenzialmente idonei a
dar luogo ad una genesi neoplastica;
-il ricorrente contestava il suddetto parere, producendo una
dettagliata relazione e ulteriore documentazione (rapporto informativo del
Comandante di Corpo con ulteriori informazioni sul servizio svolto quale
-OMISSIS- in relazione all'uso di sostanze e preparati tipici del lavoro
manutentivo sugli aeromobili; relazione del Centro Tecnico Logistico Interforze
NBC di Civitavecchia redatta a seguito di un controllo effettuato nel 2013 e
riportante le rilevazioni di composti organici volatili in vari locali del
Reggimento; elenco di sostanze e preparati utilizzati nei locali manutentivi);
-in data 5.4.2022, il CVCS emetteva, sulla base della
suddetta documentazione, un nuovo parere in sede di riesame, con cui confermava
il precedente parere negativo;
-sulla base di tale parere il Ministero della Difesa
emetteva l'impugnato decreto, con cui è stato negato il riconoscimento della
dipendenza della patologia sofferta da causa di servizio.
Tanto premesso, il ricorrente ha formulato le seguenti
censure: "Violazione di legge ovvero violazione dell'art. 3 della L. n.
241 del 1990 e succ. modificazioni. Eccesso di potere: motivazione erronea,
motivazione insufficiente, incongrua e contraddittoria. Eccesso di potere per
grave difetto di istruttoria. Ingiustizia manifesta. Illogicità,
contraddittorietà; falsa ed erronea presupposizione e travisamento dei
fatti"; il parere del CVCS negherebbe la sussistenza di fatti di servizio
potenzialmente idonei a generare la malattia e negherebbe, altresì,
l'esposizione ad agenti patogeni; al contrario, il servizio prestato e le
numerose missioni (in tutto 8) effettuate in teatri operativi particolari (Iraq
e Afghanistan), unitamente alla peculiarità dell'incarico ricoperto,
consentirebbero di dimostrare l'esposizione a sostanze nocive; durante le
missioni in tali aree contaminate (bombardamenti, armi e veicoli militari) non
erano distribuiti dispositivi di protezione individuale, l'acqua utilizzata era
inquinata e la manutenzione dei velivoli utilizzati era effettuata con sostanze
costituenti ulteriore fattore di rischio; nelle missioni successive l'ambiente
era connotato da elevato grado di inquinamento dovuto ai bombardamenti e
all'uso di proiettili all'uranio impoverito; sugli elicotteri utilizzati dal
ricorrente erano presenti apparecchi che sviluppavano campi elettromagnetici la
cui potenza non era specificata; anche gli accampamenti erano circondati da
antenne di ogni tipo e potenza; l'inquinamento atmosferico era dovuto anche
dalla presenza di pozzi petroliferi attaccati e lasciati bruciare; il
ricorrente è stato sottoposto anche a massivi cicli vaccinali prima delle
missioni; non sarebbe quindi possibile escludere, coma fatto dal CVCS,
l'esposizione a fattori nocivi per la salute e la conseguente relazione (anche
in termini di concausa) con la patologia sopravvenuta; le valutazioni del CVCS
sarebbero smentite da dati scientifici cristallizzati; il "surmenage"
lavorativo del ricorrente, seppur in termini probabilistici, dovrebbe, dunque,
trovare adeguato rilievo.
Il ricorrente ha chiesto, altresì, una CTU al fine di
accertare il nesso causale tra patologia e attività svolta.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, la quale, previa puntuale contestazione delle censure avversarie,
ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Rinunciata l'istanza cautelare, alla Pubblica Udienza del 20
dicembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di
causa.
In linea generale, va ricordato che, con orientamento
consolidato, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che il giudizio del
Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità
tecnica, come tale sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di
motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle
regole procedurali; gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa
di servizio, infatti, rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato, la
cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l'attività lavorativa
svolta e l'infermità sofferta dal pubblico dipendente, basato su cognizioni di
scienza medico-specialistica e medico-legale, non è sindacabile nel merito in
sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di
manifesta irragionevolezza della motivazione per l'inattendibilità metodologica
delle conclusioni, ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la
mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla
valutazione finale (in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. II, 5
settembre 2023, n. 8169; id., 14 aprile 2022, n. 2825).
In particolare e più nello specifico, assai di recente è
stato precisato che "il giudizio medico legale afferente alle domande di
equo indennizzo si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di
carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al
sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo salvi i casi in cui si
ravvisi un'irragionevolezza manifesta o un palese travisamento dei fatti,
ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze
di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale (cfr. Cons.
Stato n. 1159 del 2022 cit. che, a sua volta, richiama Cons. Stato, sez. VI, 13
febbraio 2013, n. 885). Quindi, se è vero che il Comitato di Verifica,
nell'esercizio della discrezionalità tecnica che gli compete, non opera alcuna
comparazione tra interesse pubblico primario e secondario, il sindacato del
giudice amministrativo in tale ambito è di tipo intrinseco, ma limitato ad
ipotesi di mancata valutazione di circostanze di fatto ovvero ad
irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti tali da rendere il
giudizio espresso non soltanto opinabile ma, in termini più radicali,
inattendibile. Con quest'ultimo termine si intende una valutazione pretesamente
tecnico-scientifica che si pone in realtà al di fuori dell'ambito di
opinabilità ammesso nel settore tecnico o disciplinare di riferimento.
Viceversa, ove si riveli soltanto opinabile (senza essere palesemente
inattendibile) il diverso apprezzamento suggerito dalla parte mediante il
tecnico di sua fiducia, se accolto dal Giudicante, finirebbe per affiancarsi a
quello altrettanto opinabile dell'Amministrazione, sostituendolo in modo
inammissibile ed invadendo l'ambito delle attribuzioni riservate alla medesima.
Quindi alla stregua del costante orientamento giurisprudenziale in subiecta
materia, va ribadito che le valutazioni del Comitato di Verifica per le cause
di servizio di cui al D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 ...sono insindacabili se
adeguatamente motivate e, soprattutto, se coerenti con le circostanze di fatto
emerse nel corso del procedimento. Tra l'altro, anche l'esame della
documentazione eventualmente prodotta dall'interessato rientra nell'alveo
dell'esercizio di un potere di discrezionalità tecnica attribuito alla pubblica
Amministrazione, con la conseguenza che il giudice potrà esercitare il proprio
sindacato solo in caso di macroscopiche illegittimità, ferma restando
l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell'Amministrazione
procedente (Cons. Stato, sez. III, 23 aprile 2019, n. 2593; cfr., in termini,
TAR Lazio, I-bis, 26 settembre 2022, n. 12206)" (TAR Lazio, Roma, sez. I,
5 giugno 2023, n. 9448).
Ebbene, alla luce degli esposti principi, gli atti in questa
sede impugnati risultano immuni dalle censure formulate in ricorso.
Con il parere reso in data 13.1.2022, il CVCS precisava che
"il dipendente, in servizio dal 1992, è stato impiegato quale -OMISSIS-,
ha partecipato a missioni di volo anche in teatri operativi esteri; - che
l'infermità EMIANOPSIA BITEMPORALE IN ESITI DI CRANIOTOMIA PER EXERESI DI
MENINGIOMA MENINGOTELIALE DI I GRADO DEL TUBERCULUM SELLARE NON PUO'
RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto, nei precedenti di
servizio dell'interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei
a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di
causalità o di concausalità non sussistendo, altresì nel caso di specie,
precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano
essere evolute in senso neoplastico. Quanto sopra dopo aver esaminato e
valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte
del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti".
Proprio in considerazione della tipologia dell'infermità
sofferta dal ricorrente e da quanto quest'ultimo ha dichiarato nella propria
istanza in merito alla riconducibilità della infermità contratta al servizio
svolto sia in patria che in particolari condizioni ambientali ed operative di
missione all'estero, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno chiedere al CVCS
di riesaminare il caso (nota di data 22.1.2022, sub doc. n. 4 fascicolo
Amministrazione).
Con nuova parere reso all'adunanza del 5.4.2022, il CVCS ha
ulteriormente precisato:
"- che il dipendente, in servizio dal 1992, ha svolto
le mansioni di -OMISSIS- svolgendo anche attività di volo su elicotteri. Ha
preso parte a svariate missioni in T.O.: Iraq (da marzo a giugno 2006; da
ottobre 2004 a gennaio 2005; da marzo a luglio 2016 con mansioni d'ufficio; da
marzo a giugno 2019 con mansioni d'ufficio); Afghanistan (da luglio a ottobre
2010; da marzo a giugno 2013; da gennaio ad aprile 2015; da novembre 2017 a
febbraio 2018)
- che per l'infermità EMIANOPSIA BITEMPORALE IN ESITI DI
CRANIOTOMIA PER EXERESI DI MENINGIOMA MENINGOTELIALE DI I GRADO DEL TUBERCULUM
SELLARE si conferma il precedente parere negativo, in quanto nelle osservazioni
presentate dall'interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far
modificare il precedente giudizio espresso. Sebbene le cause dei meningiomi
intracranici non siano ancora perfettamente definite, sono stati individuati
dei fattori di rischio che possono influire sulla comparsa di questi tipi di
tumore. Gli unici fattori di rischio certi e che contribuiscono ad aumentare il
rischio di sviluppare meningiomi sono l'esposizione alle radiazioni in giovane
età. Meningiomi sono stati riscontrati più frequentemente nei pazienti
sottoposti a pregressa radioterapia sul cranio, in particolar modo quella non
frazionata e non stereotassica utilizzata in passato. Anche i fattori genetici
possono influire sulla comparsa dei meningiomi intracranici: è stato
riscontrato che gli individui affetti da neurofibromatosi di tipo 2 (NF2) hanno
un rischio più elevato di sviluppare questa tipologia di tumore, in particolar
modo meningiomi maligni e multipli. Inoltre, dagli studi dell'Osservatorio
Epidemiologico della Difesa, che ha preso in considerazione i casi di neoplasie
maligne occorsi al personale militare nel periodo 1996-2011, risulta
un'incidenza globale di tumori inferiore a quella attesa per il personale
militare impegnato in missioni OFCN. Non esistono infine pubblicazioni
scientifiche che dimostrino un'aumentata incidenza della patologia neoplastica
nei militari che hanno preso parte a missioni OFCN. Dalle risultanze della IEA
(International Atomic Energy) e dell'UNEP (United Nations Enviromental Program)
è emerso che non si è registrata una contaminazione significativa delle aree
sottoposte a mitragliamento con dardi all'uranio impoverito, eccetto nei punti
di contaminazione dove sono stati rinvenuti i dardi e che comunque anche tali
punti non presentano comunque rischi significativi di contaminazione dell'aria,
dell'acqua o delle piante (Tar Cagliari n. 338/2014). La scienza medica si è
costantemente espressa nell'affermare che il rischio per la salute
riconducibile all'esposizione all'uranio impoverito sussiste significativamente
solo per l'effetto dell'inalazione di sostanze cancerogene a seguito
dell'impatto dei proiettili all'uranio impoverito, ossia solo per chi si sia
trovato a brevissima distanza di tempo da un mitragliamento con u.i. e nelle
immediate vicinanze di edifici o veicoli colpiti (TAR Campania n. 618/2017).
Dai vari rapporti informativi allegati, riferibili alle missioni in T.O., non
risultano particolari fattori ambientali ad eccezioni dei fattori climatici
(clima rigido, caldo, vento) o esposizione a polvere. Per quanto concerne il
rischio delle vaccinazioni, lo studio Signum 1 ha dimostrato che non esiste
genotossicità del vaccino, anche per somministrazioni ravvicinate. Inoltre,
relativamente al periodo trascorso presso lo squadrone manutenzione velivoli
(dal 2 giugno 2002 al 9 febbraio 2018) le rilevazioni ambientali effettuate
dall'Amministrazione hanno evidenziato valori di composti organici volatili
nell'hangar manutenzione NH90 ben al disotto dei limiti previsti dal D.Lgs. n.
81 del 2008. Infine, attualmente non sono noti effetti sulla salute causati
dall'esposizione a lungo termine a campi elettromagnetici. Gli studi
epidemiologici e sperimentali condotti finora non hanno ancora mostrato
associazioni significative tra l'esposizione a campi magnetici e un'aumentata
insorgenza di cancro in bambini e adulti. Fanno eccezione i risultati di alcuni
studi di laboratorio che hanno mostrato un aumento del rischio di Schwannoma
cardiaco (un tumore del cuore) dopo esposizione a radiofrequenze simili a
quelle cui siamo quotidianamente esposti nell'ambiente".
Il parere reso dall'organo tecnico, dunque, risulta
ampiamente motivato e del tutto immune da profili di irragionevolezza e/o
illogicità. In particolare, dal medesimo parere emerge che il Comitato ha
potuto verificare, attraverso il filtro delle competenze tecniche dal medesimo
possedute, ogni aspetto del servizio prestato dal ricorrente, avendo
attentamente analizzato tutta la documentazione sanitaria e gli elementi di
valutazione allegati dal ricorrente stesso, nonché la documentazione trasmessa
dal Comando del militare, esaminando, in particolare, il foglio matricolare e i
rapporti informativi redatti dal Comando di appartenenza del militare, in
relazione a tutte le attività di servizio svolte dal ricorrente.
Il Comitato, sulla base dell'esame della documentazione e
degli elementi sopra precisati, ha dunque ritenuto di escludere, sulla base di
argomentazioni medico-legali puntualmente motivate sul piano scientifico, che
nelle plurime attività espletate dal ricorrente non è emersa la sussistenza di
una esposizione professionale a fattispecie di inquinanti in grado di
costituire un rischio aggravato o specifico nella causazione della patologia
oncologica sofferta dal militare.
Con il parere sopra ricordato, in buona sostanza, il CVCS ha
approfondito tutti gli aspetti connessi al servizio espletato dal ricorrente e
ha fornito una spiegazione scientifica chiara, che non appare manifestamente
errata o contraddittoria, né viziata da alcuna illegittimità, avendo
individuato la natura della patologia in questione e rappresentato in maniera
adeguata le motivazioni per le quali non è stata riconosciuta la sussistenza di
un nesso causale (o concausale) tra il servizio prestato e l'infermità
sofferta, proprio perché che il servizio prestato dal ricorrente è risultato
privo di quelle connotazioni particolari o eccezionali necessarie per ritenere
sussistente il nesso causale.
Sotto tale specifico profilo, in relazione allo specifico
rilievo da attribuire alle caratteristiche dell'attività di servizio prestata,
è stato, di recente, evidenziato che "In definitiva, la valutazione del
CVCS non è illogica o viziata da travisamento o errore di fatto, poiché le
circostanze che l'interessato pretende essere causa o concausa efficiente e
determinante dell'aggravamento della patologia sono ascrivibili al normale
svolgimento del servizio. Infatti esse risultano prive della connotazione particolare
o eccezionale considerata necessaria per ancorarvi la dipendenza da causa di
servizio. Una normale attività di servizio non può essere considerata causa o
concausa dell'insorgere di un'infermità a carico del dipendente, in assenza di
comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità, tali da far presumere
che, sull'insorgenza o aggravamento dell'infermità, si siano casualmente
innestati, individuati, qualificati e rilevanti elementi riconducibili al
servizio (Cons. Stato sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 618). A tali elementi
possono essere ricondotti soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie
condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente
documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto
generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che
costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia
di prestazione lavorativa (cfr. Cons. St., sez. IV, 4 ottobre 2017 n. 4619).
Ciò alla luce dell'art. 11, primo comma, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, che
non ritiene sufficiente, ai fini del riconoscimento del nesso causale, la mera
"possibile" valenza patogenetica del servizio prestato, ma di contro
impone la puntuale verifica, connotata da certezza o da alto grado di
credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale
fattore eziologicamente assorbente o, quanto meno, preponderante nella genesi
della patologia (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4619/2017, cit.; sez. III, 7
marzo 2017, n. 1076)"(Consiglio di Stato, Sez. II, 7 febbraio 2022, n.
864).
Come sopra visto, nel proprio parere il Comitato ha
precisato che "Dai vari rapporti informativi allegati, riferibili alle
missioni in T.O., non risultano particolari fattori ambientali ad eccezioni dei
fattori climatici (clima rigido, caldo, vento) o esposizione a polvere".
Per quanto riguarda, nello specifico, il rischio da uranio
impoverito -valorizzato in sede di ricorso- si osserva che la giurisprudenza
più attenta, sulla base di valutazioni espresse dalla scienza medica, ha
chiarito che il rischio per la salute riconducibile a tale esposizione sussiste
significativamente solo per l'effetto dell'inalazione diretta di sostanze
cancerogene derivanti dal momento dell'esplosione e conseguente impatto dei
proiettili all'uranio impoverito, ossia solo per chi si sia trovato a brevissima
distanza di tempo in zone interessate da mitragliamento con l'utilizzo di
uranio impoverito e nell'immediate vicinanze di veicoli o edifici colpiti (TAR
Lazio, Roma, sez. I, 5 giugno 2023, n. 9448; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 22
aprile 2020, n. 474; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 15.1.2018, n.32; TAR
Campania, Salerno, 24 marzo 2017, n. 618). Conseguentemente, danni da
esposizione a uranio impoverito possono derivare solo dalla presenza - a
brevissima distanza di tempo - in territori infestati da azioni di guerra.
Ebbene, tale presupposto risulta mancante nel caso qui in
discussione, atteso che, come emerge dai rapporti informativi (e come riportato
nel parere del CVCS), le missioni internazionali cui ha partecipato il
ricorrente non hanno mai comportato la partecipazione ad alcun scontro armato,
per cui il medesimo non è entrato in contatto con munizionamenti con uranio,
anche utilizzati da altre forze armate.
Quanto, infine, alla rilevanza causale delle vaccinazioni,
in disparte il rilievo che la censura appare formulata in via del tutto
generica, si rileva la mancanza di evidenze in ordine alla possibilità di
ritenere sussistente un nesso eziologico tra i vaccini cui è stato sottoposto
il ricorrente e la patologia dallo stesso sofferta (in senso analogo, TAR
Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 27 gennaio 2020, n. 72). Parimenti, per quanto
riguarda la rilevanza di esposizioni a lungo termine a campi elettromagnetici,
non sussistono evidenze in ordine ad effetti sulla salute, con la conseguenza
che la censura lamentata, sotto questo profilo, appare del tutto ipotetica ed
eventuale.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il
ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto, unitamente alla richiesta di
CTU, che finirebbe per integrare una inammissibile sostituzione del giudizio
espresso dall'Organo tecnico in mancanza dei necessari presupposti evidenziati
dal costante orientamento giurisprudenziale, come sopra sinteticamente
ricordato.
Le spese di causa, stante la particolarità e delicatezza
della questione trattata, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui
all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo
9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla
Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente
provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo
a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno
20 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Nessun commento:
Posta un commento