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sabato 9 marzo 2024

Tar 2024-Ebbene, tale presupposto risulta mancante nel caso qui in discussione, atteso che, come emerge dai rapporti informativi (e come riportato nel parere del CVCS), le missioni internazionali cui ha partecipato il ricorrente non hanno mai comportato la partecipazione ad alcun scontro armato, per cui il medesimo non è entrato in contatto con munizionamenti con uranio, anche utilizzati da altre forze armate.

 


 

 

T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent., (ud. 20/12/2023) 28-02-2024, n. 152

 

Fatto - Diritto P.Q.M.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

 

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 919 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato  

contro

 

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di verifica per le cause di servizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;

 

per l'annullamento

 

- del provvedimento del Ministero della Difesa MD -OMISSIS- datato 12.10.2022, con il quale è stata negata la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "emianopsia bi temporale in esiti di craniotomia per exeresi di meningioma meningoteliale di 1 grado del tuberculum sellare";

 

- del primo parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio -OMISSIS-del 13.01.2022 con cui la patologia è stata riconosciuta non dipendente da fatti di servizio;

 

- del secondo parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio -OMISSIS-del 05.04.2022 emesso in sede di riesame e con cui si è inteso confermare il precedente parere negativo;

 

- di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali ancorché non noti, e comunque lesivi dell'interesse del ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

 

Con ricorso depositato in data 21.12.2022, -OMISSIS-, Sottufficiale dell'Esercito Italiano, già in servizio presso -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento del Ministero della Difesa, meglio indicato in epigrafe, con il quale è stata negata la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "emianopsia bitemporale in esiti di craniotomia per exeresi di meningioma meningoteliale di 1 grado del tuberculum sellare", nonché i presupposti pareri del Comitato di verifica delle cause di servizio (di seguito solo "CVCS" o "Comitato").

 

Nelle premesse in fatto il ricorrente ha esposto quanto segue:

 

-nell'aprile 2020 era diagnostica al ricorrente la presenza di un "meningioma voluminoso" che richiedeva un intervento chirurgico urgente, intervento effettuato in data -OMISSIS-, il cui esito era positivo ma con un residuo di danni permanenti e con necessità di sottoporsi a controlli neurologici e a visite oculistiche approfondite tese a valutare il campo visivo;

 

-il ricorrente chiedeva, pertanto, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità, adducendo che vi fosse attinenza tra il meningioma precoce e l'esposizione prolungata - in assenza di dispositivi di protezione - ad ambienti contaminati;

 

-il ricorrente, infatti, aveva preso parte tra il 2005 e il 2019 a diverse missioni in teatri operativi esteri (Iraq e Afghanistan) notoriamente connotati da elevato tasso di inquinamento ambientale cagionato dall'uso di proiettili contenenti uranio impoverito, da nano particelle derivanti da residui di materiali bellici, dallo sgretolamento di manufatti bersagliati da ordigni di sconosciuta fabbricazione, dai fumi dei pozzi petroliferi; inoltre, stante l'incarico di -OMISSIS- aveva respirato/inalato sostanze e preparati di natura tossica, tipici del lavoro manutentivo sugli aeromobili del Reparto;

 

-nell'ambito dell'istruttoria avviata a seguito della domanda di causa di servizio, la patologia "emianopsia bitemporale in esiti di craniotomia" era ascritta ai fini indennitari alla Tabella A ctg. (...) giusta -OMISSIS- del 13.10.2020 del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova;

 

-con un primo parere del 13.1.2022, il Comitato di verifica per le cause di servizio si esprimeva negativamente sulla sussistenza del nesso causale, adducendo l'insussistenza di fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica;

 

-il ricorrente contestava il suddetto parere, producendo una dettagliata relazione e ulteriore documentazione (rapporto informativo del Comandante di Corpo con ulteriori informazioni sul servizio svolto quale -OMISSIS- in relazione all'uso di sostanze e preparati tipici del lavoro manutentivo sugli aeromobili; relazione del Centro Tecnico Logistico Interforze NBC di Civitavecchia redatta a seguito di un controllo effettuato nel 2013 e riportante le rilevazioni di composti organici volatili in vari locali del Reggimento; elenco di sostanze e preparati utilizzati nei locali manutentivi);

 

-in data 5.4.2022, il CVCS emetteva, sulla base della suddetta documentazione, un nuovo parere in sede di riesame, con cui confermava il precedente parere negativo;

 

-sulla base di tale parere il Ministero della Difesa emetteva l'impugnato decreto, con cui è stato negato il riconoscimento della dipendenza della patologia sofferta da causa di servizio.

 

Tanto premesso, il ricorrente ha formulato le seguenti censure: "Violazione di legge ovvero violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e succ. modificazioni. Eccesso di potere: motivazione erronea, motivazione insufficiente, incongrua e contraddittoria. Eccesso di potere per grave difetto di istruttoria. Ingiustizia manifesta. Illogicità, contraddittorietà; falsa ed erronea presupposizione e travisamento dei fatti"; il parere del CVCS negherebbe la sussistenza di fatti di servizio potenzialmente idonei a generare la malattia e negherebbe, altresì, l'esposizione ad agenti patogeni; al contrario, il servizio prestato e le numerose missioni (in tutto 8) effettuate in teatri operativi particolari (Iraq e Afghanistan), unitamente alla peculiarità dell'incarico ricoperto, consentirebbero di dimostrare l'esposizione a sostanze nocive; durante le missioni in tali aree contaminate (bombardamenti, armi e veicoli militari) non erano distribuiti dispositivi di protezione individuale, l'acqua utilizzata era inquinata e la manutenzione dei velivoli utilizzati era effettuata con sostanze costituenti ulteriore fattore di rischio; nelle missioni successive l'ambiente era connotato da elevato grado di inquinamento dovuto ai bombardamenti e all'uso di proiettili all'uranio impoverito; sugli elicotteri utilizzati dal ricorrente erano presenti apparecchi che sviluppavano campi elettromagnetici la cui potenza non era specificata; anche gli accampamenti erano circondati da antenne di ogni tipo e potenza; l'inquinamento atmosferico era dovuto anche dalla presenza di pozzi petroliferi attaccati e lasciati bruciare; il ricorrente è stato sottoposto anche a massivi cicli vaccinali prima delle missioni; non sarebbe quindi possibile escludere, coma fatto dal CVCS, l'esposizione a fattori nocivi per la salute e la conseguente relazione (anche in termini di concausa) con la patologia sopravvenuta; le valutazioni del CVCS sarebbero smentite da dati scientifici cristallizzati; il "surmenage" lavorativo del ricorrente, seppur in termini probabilistici, dovrebbe, dunque, trovare adeguato rilievo.

 

Il ricorrente ha chiesto, altresì, una CTU al fine di accertare il nesso causale tra patologia e attività svolta.

 

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la quale, previa puntuale contestazione delle censure avversarie, ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

 

Rinunciata l'istanza cautelare, alla Pubblica Udienza del 20 dicembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.

 

In linea generale, va ricordato che, con orientamento consolidato, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, come tale sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali; gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio, infatti, rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità sofferta dal pubblico dipendente, basato su cognizioni di scienza medico-specialistica e medico-legale, non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l'inattendibilità metodologica delle conclusioni, ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale (in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. II, 5 settembre 2023, n. 8169; id., 14 aprile 2022, n. 2825).

 

In particolare e più nello specifico, assai di recente è stato precisato che "il giudizio medico legale afferente alle domande di equo indennizzo si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo salvi i casi in cui si ravvisi un'irragionevolezza manifesta o un palese travisamento dei fatti, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale (cfr. Cons. Stato n. 1159 del 2022 cit. che, a sua volta, richiama Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 885). Quindi, se è vero che il Comitato di Verifica, nell'esercizio della discrezionalità tecnica che gli compete, non opera alcuna comparazione tra interesse pubblico primario e secondario, il sindacato del giudice amministrativo in tale ambito è di tipo intrinseco, ma limitato ad ipotesi di mancata valutazione di circostanze di fatto ovvero ad irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti tali da rendere il giudizio espresso non soltanto opinabile ma, in termini più radicali, inattendibile. Con quest'ultimo termine si intende una valutazione pretesamente tecnico-scientifica che si pone in realtà al di fuori dell'ambito di opinabilità ammesso nel settore tecnico o disciplinare di riferimento. Viceversa, ove si riveli soltanto opinabile (senza essere palesemente inattendibile) il diverso apprezzamento suggerito dalla parte mediante il tecnico di sua fiducia, se accolto dal Giudicante, finirebbe per affiancarsi a quello altrettanto opinabile dell'Amministrazione, sostituendolo in modo inammissibile ed invadendo l'ambito delle attribuzioni riservate alla medesima. Quindi alla stregua del costante orientamento giurisprudenziale in subiecta materia, va ribadito che le valutazioni del Comitato di Verifica per le cause di servizio di cui al D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 ...sono insindacabili se adeguatamente motivate e, soprattutto, se coerenti con le circostanze di fatto emerse nel corso del procedimento. Tra l'altro, anche l'esame della documentazione eventualmente prodotta dall'interessato rientra nell'alveo dell'esercizio di un potere di discrezionalità tecnica attribuito alla pubblica Amministrazione, con la conseguenza che il giudice potrà esercitare il proprio sindacato solo in caso di macroscopiche illegittimità, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell'Amministrazione procedente (Cons. Stato, sez. III, 23 aprile 2019, n. 2593; cfr., in termini, TAR Lazio, I-bis, 26 settembre 2022, n. 12206)" (TAR Lazio, Roma, sez. I, 5 giugno 2023, n. 9448).

 

Ebbene, alla luce degli esposti principi, gli atti in questa sede impugnati risultano immuni dalle censure formulate in ricorso.

 

Con il parere reso in data 13.1.2022, il CVCS precisava che "il dipendente, in servizio dal 1992, è stato impiegato quale -OMISSIS-, ha partecipato a missioni di volo anche in teatri operativi esteri; - che l'infermità EMIANOPSIA BITEMPORALE IN ESITI DI CRANIOTOMIA PER EXERESI DI MENINGIOMA MENINGOTELIALE DI I GRADO DEL TUBERCULUM SELLARE NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto, nei precedenti di servizio dell'interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso neoplastico. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti".

 

Proprio in considerazione della tipologia dell'infermità sofferta dal ricorrente e da quanto quest'ultimo ha dichiarato nella propria istanza in merito alla riconducibilità della infermità contratta al servizio svolto sia in patria che in particolari condizioni ambientali ed operative di missione all'estero, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno chiedere al CVCS di riesaminare il caso (nota di data 22.1.2022, sub doc. n. 4 fascicolo Amministrazione).

 

Con nuova parere reso all'adunanza del 5.4.2022, il CVCS ha ulteriormente precisato:

 

"- che il dipendente, in servizio dal 1992, ha svolto le mansioni di -OMISSIS- svolgendo anche attività di volo su elicotteri. Ha preso parte a svariate missioni in T.O.: Iraq (da marzo a giugno 2006; da ottobre 2004 a gennaio 2005; da marzo a luglio 2016 con mansioni d'ufficio; da marzo a giugno 2019 con mansioni d'ufficio); Afghanistan (da luglio a ottobre 2010; da marzo a giugno 2013; da gennaio ad aprile 2015; da novembre 2017 a febbraio 2018)

 

- che per l'infermità EMIANOPSIA BITEMPORALE IN ESITI DI CRANIOTOMIA PER EXERESI DI MENINGIOMA MENINGOTELIALE DI I GRADO DEL TUBERCULUM SELLARE si conferma il precedente parere negativo, in quanto nelle osservazioni presentate dall'interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso. Sebbene le cause dei meningiomi intracranici non siano ancora perfettamente definite, sono stati individuati dei fattori di rischio che possono influire sulla comparsa di questi tipi di tumore. Gli unici fattori di rischio certi e che contribuiscono ad aumentare il rischio di sviluppare meningiomi sono l'esposizione alle radiazioni in giovane età. Meningiomi sono stati riscontrati più frequentemente nei pazienti sottoposti a pregressa radioterapia sul cranio, in particolar modo quella non frazionata e non stereotassica utilizzata in passato. Anche i fattori genetici possono influire sulla comparsa dei meningiomi intracranici: è stato riscontrato che gli individui affetti da neurofibromatosi di tipo 2 (NF2) hanno un rischio più elevato di sviluppare questa tipologia di tumore, in particolar modo meningiomi maligni e multipli. Inoltre, dagli studi dell'Osservatorio Epidemiologico della Difesa, che ha preso in considerazione i casi di neoplasie maligne occorsi al personale militare nel periodo 1996-2011, risulta un'incidenza globale di tumori inferiore a quella attesa per il personale militare impegnato in missioni OFCN. Non esistono infine pubblicazioni scientifiche che dimostrino un'aumentata incidenza della patologia neoplastica nei militari che hanno preso parte a missioni OFCN. Dalle risultanze della IEA (International Atomic Energy) e dell'UNEP (United Nations Enviromental Program) è emerso che non si è registrata una contaminazione significativa delle aree sottoposte a mitragliamento con dardi all'uranio impoverito, eccetto nei punti di contaminazione dove sono stati rinvenuti i dardi e che comunque anche tali punti non presentano comunque rischi significativi di contaminazione dell'aria, dell'acqua o delle piante (Tar Cagliari n. 338/2014). La scienza medica si è costantemente espressa nell'affermare che il rischio per la salute riconducibile all'esposizione all'uranio impoverito sussiste significativamente solo per l'effetto dell'inalazione di sostanze cancerogene a seguito dell'impatto dei proiettili all'uranio impoverito, ossia solo per chi si sia trovato a brevissima distanza di tempo da un mitragliamento con u.i. e nelle immediate vicinanze di edifici o veicoli colpiti (TAR Campania n. 618/2017). Dai vari rapporti informativi allegati, riferibili alle missioni in T.O., non risultano particolari fattori ambientali ad eccezioni dei fattori climatici (clima rigido, caldo, vento) o esposizione a polvere. Per quanto concerne il rischio delle vaccinazioni, lo studio Signum 1 ha dimostrato che non esiste genotossicità del vaccino, anche per somministrazioni ravvicinate. Inoltre, relativamente al periodo trascorso presso lo squadrone manutenzione velivoli (dal 2 giugno 2002 al 9 febbraio 2018) le rilevazioni ambientali effettuate dall'Amministrazione hanno evidenziato valori di composti organici volatili nell'hangar manutenzione NH90 ben al disotto dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 81 del 2008. Infine, attualmente non sono noti effetti sulla salute causati dall'esposizione a lungo termine a campi elettromagnetici. Gli studi epidemiologici e sperimentali condotti finora non hanno ancora mostrato associazioni significative tra l'esposizione a campi magnetici e un'aumentata insorgenza di cancro in bambini e adulti. Fanno eccezione i risultati di alcuni studi di laboratorio che hanno mostrato un aumento del rischio di Schwannoma cardiaco (un tumore del cuore) dopo esposizione a radiofrequenze simili a quelle cui siamo quotidianamente esposti nell'ambiente".

 

Il parere reso dall'organo tecnico, dunque, risulta ampiamente motivato e del tutto immune da profili di irragionevolezza e/o illogicità. In particolare, dal medesimo parere emerge che il Comitato ha potuto verificare, attraverso il filtro delle competenze tecniche dal medesimo possedute, ogni aspetto del servizio prestato dal ricorrente, avendo attentamente analizzato tutta la documentazione sanitaria e gli elementi di valutazione allegati dal ricorrente stesso, nonché la documentazione trasmessa dal Comando del militare, esaminando, in particolare, il foglio matricolare e i rapporti informativi redatti dal Comando di appartenenza del militare, in relazione a tutte le attività di servizio svolte dal ricorrente.

 

Il Comitato, sulla base dell'esame della documentazione e degli elementi sopra precisati, ha dunque ritenuto di escludere, sulla base di argomentazioni medico-legali puntualmente motivate sul piano scientifico, che nelle plurime attività espletate dal ricorrente non è emersa la sussistenza di una esposizione professionale a fattispecie di inquinanti in grado di costituire un rischio aggravato o specifico nella causazione della patologia oncologica sofferta dal militare.

 

Con il parere sopra ricordato, in buona sostanza, il CVCS ha approfondito tutti gli aspetti connessi al servizio espletato dal ricorrente e ha fornito una spiegazione scientifica chiara, che non appare manifestamente errata o contraddittoria, né viziata da alcuna illegittimità, avendo individuato la natura della patologia in questione e rappresentato in maniera adeguata le motivazioni per le quali non è stata riconosciuta la sussistenza di un nesso causale (o concausale) tra il servizio prestato e l'infermità sofferta, proprio perché che il servizio prestato dal ricorrente è risultato privo di quelle connotazioni particolari o eccezionali necessarie per ritenere sussistente il nesso causale.

 

Sotto tale specifico profilo, in relazione allo specifico rilievo da attribuire alle caratteristiche dell'attività di servizio prestata, è stato, di recente, evidenziato che "In definitiva, la valutazione del CVCS non è illogica o viziata da travisamento o errore di fatto, poiché le circostanze che l'interessato pretende essere causa o concausa efficiente e determinante dell'aggravamento della patologia sono ascrivibili al normale svolgimento del servizio. Infatti esse risultano prive della connotazione particolare o eccezionale considerata necessaria per ancorarvi la dipendenza da causa di servizio. Una normale attività di servizio non può essere considerata causa o concausa dell'insorgere di un'infermità a carico del dipendente, in assenza di comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità, tali da far presumere che, sull'insorgenza o aggravamento dell'infermità, si siano casualmente innestati, individuati, qualificati e rilevanti elementi riconducibili al servizio (Cons. Stato sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 618). A tali elementi possono essere ricondotti soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (cfr. Cons. St., sez. IV, 4 ottobre 2017 n. 4619). Ciò alla luce dell'art. 11, primo comma, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, che non ritiene sufficiente, ai fini del riconoscimento del nesso causale, la mera "possibile" valenza patogenetica del servizio prestato, ma di contro impone la puntuale verifica, connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale fattore eziologicamente assorbente o, quanto meno, preponderante nella genesi della patologia (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4619/2017, cit.; sez. III, 7 marzo 2017, n. 1076)"(Consiglio di Stato, Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 864).

 

Come sopra visto, nel proprio parere il Comitato ha precisato che "Dai vari rapporti informativi allegati, riferibili alle missioni in T.O., non risultano particolari fattori ambientali ad eccezioni dei fattori climatici (clima rigido, caldo, vento) o esposizione a polvere".

 

Per quanto riguarda, nello specifico, il rischio da uranio impoverito -valorizzato in sede di ricorso- si osserva che la giurisprudenza più attenta, sulla base di valutazioni espresse dalla scienza medica, ha chiarito che il rischio per la salute riconducibile a tale esposizione sussiste significativamente solo per l'effetto dell'inalazione diretta di sostanze cancerogene derivanti dal momento dell'esplosione e conseguente impatto dei proiettili all'uranio impoverito, ossia solo per chi si sia trovato a brevissima distanza di tempo in zone interessate da mitragliamento con l'utilizzo di uranio impoverito e nell'immediate vicinanze di veicoli o edifici colpiti (TAR Lazio, Roma, sez. I, 5 giugno 2023, n. 9448; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 22 aprile 2020, n. 474; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 15.1.2018, n.32; TAR Campania, Salerno, 24 marzo 2017, n. 618). Conseguentemente, danni da esposizione a uranio impoverito possono derivare solo dalla presenza - a brevissima distanza di tempo - in territori infestati da azioni di guerra.

 

Ebbene, tale presupposto risulta mancante nel caso qui in discussione, atteso che, come emerge dai rapporti informativi (e come riportato nel parere del CVCS), le missioni internazionali cui ha partecipato il ricorrente non hanno mai comportato la partecipazione ad alcun scontro armato, per cui il medesimo non è entrato in contatto con munizionamenti con uranio, anche utilizzati da altre forze armate.

 

Quanto, infine, alla rilevanza causale delle vaccinazioni, in disparte il rilievo che la censura appare formulata in via del tutto generica, si rileva la mancanza di evidenze in ordine alla possibilità di ritenere sussistente un nesso eziologico tra i vaccini cui è stato sottoposto il ricorrente e la patologia dallo stesso sofferta (in senso analogo, TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 27 gennaio 2020, n. 72). Parimenti, per quanto riguarda la rilevanza di esposizioni a lungo termine a campi elettromagnetici, non sussistono evidenze in ordine ad effetti sulla salute, con la conseguenza che la censura lamentata, sotto questo profilo, appare del tutto ipotetica ed eventuale.

 

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto, unitamente alla richiesta di CTU, che finirebbe per integrare una inammissibile sostituzione del giudizio espresso dall'Organo tecnico in mancanza dei necessari presupposti evidenziati dal costante orientamento giurisprudenziale, come sopra sinteticamente ricordato.

 

Le spese di causa, stante la particolarità e delicatezza della questione trattata, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

 

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

 

Paolo Carpentieri, Presidente

 

Paolo Amovilli, Consigliere

 

Alessio Falferi, Consigliere, Estensore

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