T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sent., (ud. 20/12/2023)
30-01-2024, n. 76
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2023,
proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del
Plebiscito, 15;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale n. 783 pos. n. 137750
della Guardia di Finanza - Centro Informatico Amministrativo Nazionale,
dell'1.03.2023, notificata il 16.03.2023, di diniego sulla domanda volta al
riconoscimento della causa di servizio con liquidazione dell'equo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero
dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023
il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ricorso notificato l'8 maggio 2023 e depositato l'1
giugno 2023 il sig. -OMISSIS-, Luogotenente C.S. in congedo, ha impugnato la
determinazione dirigenziale meglio indicata in epigrafe, notificata in data
16.03.2023, con la quale il Centro Informatico Nazionale della Guardia di
Finanza rigettava la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio dell'infermità "-OMISSIS-" ai fini della concessione
dell'equo indennizzo ai sensi del D.P.R. n. 461 del 2001. L'impugnativa è stata,
inoltre, estesa al sotteso parere del Comitato di Verifica per le cause di
servizio del 13.06.2022.
1.1. In punto di fatto il ricorrente deduce di aver prestato
servizio dal 1982 al 1986 presso l'Arma dei Carabinieri, arruolandosi, poi, a
far data dall'1.10.1986, nella Guardia di Finanza, prestando servizio dapprima,
sino al 1991, presso il Nucleo Regionale di Polizia Tributaria; quindi, sino al
1992 quale addetto alla Sezione "I" della Legione di Messina e, in
ultimo, sino al congedo, presso il Centro Operativo della DIA di Reggio
Calabria, con diverse aggregazioni nel corso degli anni 2008-2011 e 2019 presso
la Sezione Operativa della DIA di Trapani per l'esecuzione di complesse e
delicate indagini economiche patrimoniali sul conto di soggetti appartenenti
alla mafia siciliana.
Espone, ancora, che in data 31.3.2021 gli veniva
diagnosticata una "-OMISSIS-", nonché il "-OMISSIS-".
Evidenzia in proposito che la mattina dell'11.06.2015,
mentre si trovava sul luogo di lavoro all'interno del Centro Operativo DIA di
Reggio Calabria, veniva colpito da un malore improvviso manifestatosi con un
forte senso di oppressione toracica. Trasportato immediatamente presso il
Pronto Soccorso del locale nosocomio, gli veniva diagnosticato un -OMISSIS- in
atto, che rendeva necessario un immeditato intervento di -OMISSIS-, venendo poi
dimesso in data 18.06.2015.
1.2. Per l'infermità in questione in data 19.04.2021
presentava domanda per il riconoscimento della relativa dipendenza da causa di
servizio e per la liquidazione dell'equo indennizzo. Veniva, dunque, sottoposto
ad accertamenti sanitari dalla Commissione Medico Ospedaliera presso il
Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, che, previa raccolta dei
dati anamnestici, esame obiettivo ed esami strumentali interni ed esterni,
formulava il seguente giudizio diagnostico: "-OMISSIS-", con ascrizione
dell'infermità alla Tabella A - cat. 6 ai fini dell'equo indennizzo.
1.3. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rendere il prescritto parere
obbligatorio in ordine alla riconducibilità etiologica dell'infermità al
servizio prestato, si esprimeva tuttavia negativamente, "…-OMISSIS-…"
(delibera adottata nell'adunanza n. 2490 del 13.06.2022).
1.4. Quindi, con la determina dirigenziale gravata, stante
la natura vincolante del parere in questione, l'Amministrazione procedente
respingeva l'istanza presentata dal ricorrente volta al riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio ed alla liquidazione dell'equo indennizzo.
2. In punto di diritto il ricorrente affida il gravame ad
un'unica complessa doglianza, deducendo la "Nullità del provvedimento
impugnato per eccesso di potere e violazione di legge sotto il profilo del
difetto di motivazione, per erronea interpretazione della situazione di fatto,
errore sui presupposti, incongruità, arbitrarietà insufficienza ed apoditticità
della motivazione, inattendibilità e difetto di istruttoria".
Si duole, in sintesi, del difetto di istruttoria e di
motivazione e del travisamento dei fatti, lamentando il carattere 'generico'
del parere del CVCS in ordine all'eziologia della malattia accertata, là dove,
da un lato, riferisce di "fattori di rischio individuale, congeniti o
acquisiti" senza tuttavia indicarne la natura e l'entità, e, dall'altro
lato, afferma che la patologia in questione è 'frequentemente' legata alle
abitudini di vita del soggetto che ne soffre, senza però fornire alcuna
specifica indicazione circa quelle che, in concreto, ne avrebbero favorito
l'insorgenza. Analoga genericità si registrerebbe là dove si afferma che egli
non avrebbe svolto alcun ruolo caratterizzato da abnormi responsabilità o
eccezionali disagi, in assenza, però, di alcuno specifico riferimento alla
consistenza del servizio espletato, la cui 'abnormità' o 'eccezionalità' non
costituirebbe, peraltro, una condizione imprescindibile per l'affermazione
della relativa 'causalità' (o concausalità) rispetto all'insorgenza della
patologia, potendo essa dipendere dalle caratteristiche intrinseche
dell'attività svolta ove essa sia, per sua natura, oggettivamente stressante.
Ad ogni modo, nella vicenda concreta il CVCS non avrebbe
tenuto conto, con criterio medico-legale adeguato, dei servizi dal medesimo
espletati, impegnato per la sua intera carriera in estenuanti operazioni
investigative per la lotta alla criminalità organizzata e dunque esposto ad una
costante tensione operativa e ad un fortissimo stress emotivo, escludendo in
via del tutto generica ed astratta, con mere formule di stile, la relativa
incidenza causale sull'insorgenza della malattia. Di contro, i fattori negativi
del servizio prestato - per come dettagliatamente ricostruiti - integrerebbero
appieno il ruolo di rischio generico aggravato, ovvero di concausa efficiente
nel determinismo delle patologie insorte all'odierno ricorrente.
In definitiva, l'Amministrazione non avrebbe tenuto in alcun
modo conto dell'influenza degli stress emozionali nell'insorgenza dell'insulto
-OMISSIS- in questione, nonostante la manifesta emergenza del carattere
stressante e defatigante dei compiti d'istituto dal medesimo svolti, certamente
di natura e intensità da essere considerati quali "esorbitanti e
particolarmente più gravosi rispetto a quelli ordinariamente spettanti, secondo
il grado rivestito, ai militari della Guardia di Finanza, tali da palesarsi,
secondo criteri di comune accezione, quale causa efficiente delle patologie de
quibus".
Il ricorrente ha concluso, dunque, per l'annullamento della
determinazione impugnata previa effettuazione, ove ritenuto necessario, di una
CTU medico-legale volta ad accertare la riconducibilità al servizio prestato
della patologia da cui egli è affetto.
3. Con atto di forma del 7 giugno 2023 si è costituita in
resistenza l'Amministrazione intimata.
4. Con atto depositato il 7 giugno 2023 il ricorrente ha
formalizzato istanza di rinuncia alla domanda cautelare, di cui il Collegio ha
preso atto alla camera di consiglio del 14 giugno 2023 disponendo conformemente
la cancellazione della causa dal ruolo degli affari camerali.
5. Fissata l'udienza di merito a seguito di rituale istanza
di prelievo, in data 6 novembre 2023 il ricorrente ha depositato al fascicolo
una relazione medica a firma di un proprio consulente di parte, alle cui
conclusioni si è riportato con successiva memoria del 17 novembre 2023,
insistendo per l'accoglimento del ricorso.
6. Con memoria depositata in pari data la difesa erariale ha
articolato le proprie controdeduzioni alle doglianze avversarie, argomentando
in ordine all'insussistenza dei dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso
di potere, stante la piena adeguatezza e congruità motivazionale del parere del
CVCS, non confutata da puntuali critiche difensive, e concludendo, pertanto,
per il rigetto del gravame.
7. A tali rilievi il ricorrente ha replicato con memoria del
30 novembre 2023, richiamando le considerazioni medico-legali formulate dal
proprio consulente di parte e reiterando i rilievi critici articolati in punto
di irragionevolezza del parere del Comitato di Verifica, tenuto conto, in
specie, della concreta assenza dei 'fattori di rischio' individuali
genericamente evocati a sostegno della disconosciuta sussistenza di una
relazione etiopatogenica tra l'insorgenza dell'infermità e il servizio dal medesimo
prestato.
8. Sentite le parti, la causa è stata, infine, trattenuta in
decisione all'udienza pubblica del 20 dicembre 2023.
9. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
9.1. Giova muovere da una sia pur sintetica ricostruzione
dei presupposti richiesti per il riconoscimento della dipendenza di una
patologia dalla causa di servizio, quale condizione necessaria per il
riconoscimento del c.d. 'equo indennizzo'.
9.2. In proposito, occorre innanzitutto premettere che
"la causa di servizio" costituisce il presupposto per l'attribuzione
dell'equo indennizzo.
Tale istituto è stato previsto per il pubblico impiego
dall'art. 68 del D.P.R. n. 3 del 1957 e la relativa nozione è stata poi ripresa
dall'art. 64 del D.P.R. n. 1092 del 1973, il quale stabilisce al riguardo che i
"fatti di servizio" da cui può dipendere un'infermità o la perdita
dell'integrità fisica sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di
servizio e che le lesioni e le infermità si considerano dipendenti da una causa
di servizio solo quando tale adempimento ne è stata causa ovvero concausa
determinante ed efficiente.
In tema di equo indennizzo, contrariamente a quanto si
verifica in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, non
può, dunque, trovare diretta applicazione la regola, contenuta nell'art. 41
c.p., per cui il rapporto causale tra l'evento ed il danno è governato dal
principio dell'equivalenza delle condizioni, (v. tra le tante Cass. n. 15074
del 2009 e, in senso conforme, Cass. n. 2767 del 2013), essendo piuttosto
necessario che i "fatti di servizio" rappresentino una condicio sine
qua non in assenza della quale la malattia non sarebbe insorta ovvero, nel caso
di predisposizione organica o costituzionale a contrarre infermità e/o a
preesistenti condizioni morbose, non si sarebbe aggravata.
9.3. Ciò premesso, in base ad un costante ed univoco
orientamento della giurisprudenza amministrativa, formatosi anche in tema di
patologie a base c.d. endogena, quali quelle diagnosticate al ricorrente, nella
nozione di causa ovvero di concausa di servizio, efficiente e determinante,
possono farsi rientrare esclusivamente "fatti ed eventi eccedenti le
ordinarie condizioni di lavoro, eccezionalmente gravosi per intensità e
durata".
Tali fatti devono essere documentati a cura
dell'interessato, con esclusione, quindi, di circostanze e condizioni del tutto
generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che
costituiscono fatto di rischio ordinario, connesso alla specificità
dell'attività lavorativa cui il dipendente è adibito (cfr. TAR Campania, sez.
VII, 11 novembre 2022, n. 6972; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 9 giugno 2022,
n. 978).
L'attività di servizio deve, quindi, assumere connotati
eccezionali e in un certo senso sovrastanti rispetto ad ogni altro antecedente
causale facente parte dell'esistenza del soggetto, e ciò vuol dire che solo i
fatti di servizio connotati da eccezionalità vanno presi in considerazione e
possono essere decifrati alla stregua di cause o concause determinanti ai fini
della insorgenza delle patologie lamentate (cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria,
1 luglio 2021, n. 575; Cons. Stato, sez. II, 20 maggio 2022, n. 4009; TAR
Campania, Salerno, sez. I, 11 novembre 2019, n. 1977; Cons. Stato, sez. II, 5
maggio 2022, n. 3558).
Chi agisce in giudizio per il riconoscimento dell'equo
indennizzo ha, dunque, l'onere di provare, mediante il deposito di idonea
documentazione, che il sorgere di una condizione morbosa ovvero il relativo
aggravamento siano da porre in stretta correlazione causale o concausale con
l'attività di servizio, mentre un certo coefficiente di stress e di disagio
della condizione lavorativa deve ritenersi immanente nel disimpegno di
determinate mansioni, costituendo gli stessi un aspetto caratterizzante dell'attività
lavorativa.
In altri e diversi termini, ai fini del riconoscimento della
cd. causa di servizio, non è sufficiente la "mera possibile valenza
patogenetica" del servizio prestato, essendo piuttosto necessaria la
puntuale verifica, connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica
e razionale, della valenza del servizio prestato quale "fattore
eziologicamente assorbente o, quanto meno, preponderante nella genesi della
patologia" (Cons. Stato, Sez. II, 8 maggio 2019, n. 2975; Sez. III, 1 agosto
2018, n. 4774; Sez. IV, 4 ottobre 2017, n. 4619; Sez. I, 19 febbraio 2020, n.
461).
10. Applicando i principi giurisprudenziali sopra richiamati
al caso in esame, emerge l'assenza di deficit istruttorio e motivazionale da
parte del Comitato di Verifica per le cause di servizio, il cui parere (n.
770462021 del 13.06.2022) è stato correttamente richiamato, per così dire, de
plano dall'Amministrazione procedente in sede di definizione dell'istanza
avanzata dal ricorrente, attesa la natura vincolante dello stesso (cfr. nella
giurisprudenza della Sezione la sent. n. 575 dell'1.07.2021).
Ed invero, per come è evincibile dal tenore del parere in
questione, il Comitato di Verifica, "dopo aver esaminato e valutato tutti
gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e
tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti", ha espresso un
giudizio caratterizzato da un percorso logico-argomentativo ragionevole e privo
di macroscopiche lacune o illogicità motivazionali.
Più precisamente, il Comitato ha sostanzialmente ritenuto
che l'infermità "-OMISSIS-", non possa riconoscersi dipendente da
fatti di servizio, "-OMISSIS-".
11. Siffatta valutazione, connotata da discrezionalità
tecnica, non è stata efficacemente confutata dal ricorrente, non avendone egli
dedotto profili di inattendibilità e/o di manifesta irragionevolezza o ancora
di illogicità, limitandosi, in buona sostanza, a voler sovrapporre il proprio
giudizio (cioè quello formulato dal proprio consulente di fiducia) a quello
dell'organo tecnico, come tale sicuramente insufficiente a soddisfare lo
specifico onere probatorio che, secondo la consolidata giurisprudenza sopra
richiamata incombe in questa materia sul dipendente, il quale deve fornire la
prova non solo di essere stato sottoposto a condizioni lavorative
particolarmente stressanti e protratte per lungo tempo, ma anche che tali
condizioni abbiano assunto carattere particolarmente gravoso, eccezionale ed
esorbitante rispetto agli ordinari compiti di istituto e che pertanto, come
tali, siano state idonee ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi
dell'infermità quanto meno sul piano causale.
12. Sennonché, come esattamente rilevato dalla difesa della
parte resistente, gli eventi di servizio allegati in seno al ricorso non
risultano connotati dal prospettato carattere di straordinarietà rispetto agli
ordinari compiti di istituto degli appartenenti alla Guardia di Finanza,
atteggiandosi, invero, a normale attività di servizio, tale dovendosi intendere
quella in linea, per quantità e qualità, al profilo professionale assegnato al
ricorrente.
13. Né, poi, possono utilmente sopperire alla mancata
allegazione di eventi straordinari di servizio le argomentazioni di carattere
medico-legale sviluppate nella relazione di parte depositata il 6.11.2023,
essendosi limitato il consulente, richiamati studi internazionali e letteratura
scientifica in materia, a prospettare l'esistenza di una eziologia della
patologia diagnosticata con fattori di rischio riconducibili allo stress da
lavoro, attribuendo all'attività di servizio, "in assenza di altri fattori
rilevanti … un ruolo assolutamente centrale nel determinismo dell'evento
-OMISSIS-, rappresentando da solo un rischio aggiuntivo indipendente in grado
di aumentarne la probabilità da due a quattro volte. Pertanto il nesso causale
tra stress dal lavoro correlato ed evento è tanto verosimile da poter essere
equiparabile a certezza". Tali considerazioni, formulate in chiave
meramente probabilistica e in modo totalmente disancorato dall'allegazione di
eventi di servizio caratterizzati da straordinaria gravosità o, comunque, di
natura eccezionale, non appaiono, invero, tali da superare quella "sfera
di 'opinabilità' tipica degli apprezzamenti tecnico - discrezionali, sfera
contraddistinta dal fatto che, ove non emerga l'erroneità dei presupposti di
fatto o l'incoerenza dell'operazione valutativa, al giudice è precluso
sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo
amministrativo (TAR Emilia Romagna, sezi I, 10 luglio 2013, n. 525)" (TAR
Puglia, Lecce, sez. II, 12 febbraio 2018, n. 215).
Vale, in ultimo, rilevare che neppure la dedotta assenza di
"fattori di rischio individuali", correlati alle proprie abitudini di
vita, tali da favorire l'insorgenza della patologia, potrebbe indurre ad una
diversa valutazione circa la tenuta logica della motivazione espressa dal CVCS,
essendosi limitato sul punto il ricorrente a segnalare di non aver sofferto
anteriormente all'evento ischemico acuto del 2015 di "malattie degne di
nota", senza tuttavia comprovare adeguatamente la specifica insussistenza
di quei fattori (legati perlopiù alla forma fisica, al peso, al fumo,
all'alimentazione e, in generale, allo stile di vita) tipicamente idonei ad
aumentare il rischio di verificazione di patologie -OMISSIS-.
14. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va respinto,
in quanto infondato.
15. Stante la natura della controversia, appare equo
disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria,
Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui
all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo
9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla
Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente
provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo
a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del
giorno 20 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
Alberto Romeo, Referendario, Estensore
Nessun commento:
Posta un commento