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sabato 9 marzo 2024

Corte dei Conti 2024- Ha, poi, richiamato le disposizioni sulla cui base afferma l'equiparazione dei dipendenti del Corpo militare della C.R. alle Forze Armate o di Polizia per una serie di profili,

 Corte dei Conti 2024- Ha, poi, richiamato le disposizioni sulla cui base afferma l'equiparazione dei dipendenti del Corpo militare della C.R. alle Forze Armate o di Polizia per una serie di profili,



Corte dei Conti Toscana Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 20/02/2024) 26-02-2024, n. 22 

Fatto Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA 

Nella persona del giudice monocratico, cons. Elena Papa, ha pronunciato la seguente 

22 

SENTENZA 

Nel giudizio iscritto al n. 63030 del registro di segreteria, proposto da: sig. - (c.f. -), nato a -, il -, residente in -,  

ricorrente 

contro: Istituto Nazionale di Previdenza sociale - I.N.P.S., Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato ope legis presso la sede provinciale di Pistoia, Viale Adua, n. 123 

resistente 

per "l'annullamento/disapplicazione del provvedimento negativo n. 66/2021 del 4.06.2021 dell'INPS di Pistoia, di rigetto della domanda di pensione privilegiata presentata il 18.06.2020.... e la declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi riconoscere l'attribuzione e liquidazione della pensione privilegiata ordinaria di VIII categoria della tabella A ex art. 67 D.P.R. n. 1092 del 1973 a decorrere dal 18.06 2020 ex art. 1919 D.P.R. n. 1092 del 1973, per l'infermità "protrusioni discali L2-L3, L4-L5" già riconosciuta dipendente da causa di servizio con Ordinanza Presidenziale del Comitato Centrale della C.R. n. 0193 del 6.06.2013 in conformità con il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 21472/2012...." ".... con la condanna dell'I.N.P.S. alla corresponsione in favore del ricorrente, a decorrere dal 18.06.2020, della pensione privilegiata a vita di 8^ categoria della tabella A D.P.R. n. 834 del 1981, con pagamento dei corrispondenti ratei di pensione privilegiata scaduti, con interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e art. 150 disp. att. c.p.c., da liquidarsi dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, sino all'effettivo soddisfo, e al pagamento delle spese di lite pari ad Euro 5.300,00, oltre accessori di legge." 

Esaminato il ricorso introduttivo; 

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa; 

Uditi nella pubblica udienza del 20 febbraio 2024 il relatore cons. Elena Papa, l'avv. Antonella francesca Paola Micheli per l'INPS e l'avv. Sergio Zaccariello per il ricorrente. 

Ritenuto in 

Svolgimento del processo 

Con l'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente, Mar. Ord. in cong. del disciolto Corpo Militare della C.R. (in seguito anche C.R.) -, premesso di avere svolto servizio presso il Corpo Militare della C.R. (C.R.) dal 15 ottobre 1985 al 21 luglio 2016, data del congedo, ha esposto di avere contratto la patologia di "protrusioni discali L2-L3, L4-L5", ascritta dalla CMO di La Spezia alla tabella B allegata al D.P.R. n. 834 del 1981 e riconosciuta derivante da causa di servizio dal Comitato Centrale della C.R., con Ordinanza Presidenziale n. 0193/2013, su conforme parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (in seguito anche CVCS) n. 21472/2012. 

Dopo qualche anno dal congedo, in data 18 giugno 2020, ha presentato domanda di pensione privilegiata ai sensi degli artt. 67 e 167 del D.P.R. n. 1092 del 1973. Tuttavia, l'INPS territorialmente competente ha rigettato la domanda con Provv. n. 66 del 2021 del 4 giugno 2021 richiamando in motivazione l'art. 6 della L. n. 201 del 2011, che "ha abrogato l'istituto della pensione di privilegio per il personale civile dello Stato con effetto dal 6 dicembre 2011", evidentemente riconducendo a tale ultima categoria i dipendenti della C.R.. 

Il ricorrente ha, invece, sostenuto la natura militare dello status giuridico degli appartenenti al "Corpo militare della C.R.", valorizzando il fatto che, sebbene istituita come ente morale, l'art. 1, del D.P.R. n. 613 del 1980 avrebbe trasformato la C.R. in ente di diritto pubblico con finalità istituzionali e di assolvimento di compiti umanitari, per essere poi nuovamente riportata all'alveo privatistico dal D.Lgs. n. 178 del 2012 con effetto a partire dal D.P.C.M. attuativo del 25 marzo 2016, momento a decorrere dal quale il sig. - sarebbe passato dal ruolo militare a quello civile e successivamente al pensionamento. 

Ha, poi, richiamato le disposizioni sulla cui base afferma l'equiparazione dei dipendenti del Corpo militare della C.R. alle Forze Armate o di Polizia per una serie di profili, relativi all'assoggettamento alla disciplina militare (art. 1653 del D.Lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'ordinamento militare); ai segni distintivi (art. 1865 del D.P.R. n. 90 del 2010); alla denominazione di "personale militare" (artt. 1627, 1629, 1668,1670, 1671, 1677 del codice dell'Ordinamento Militare); e alla sottoposizione alla disciplina militare o a disposizioni concernenti il trattamento economico dei militari dello Stato (artt. 1657, 1656 del codice dell'Ordinamento Militare, nonché art. 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001). Ha, pertanto, chiesto di annullare il provvedimento di rigetto della propria domanda di pensione privilegiata previo accertamento della riconducibilità della patologia sofferta, invece che alla tabella B del D.P.R. n. 834 del 1981, alla Tabella A, 8^ categoria, o sulla base della perizia di parte prodotta agli atti, ovvero, ove ritenuto necessario, a seguito di CTU, di cui ha fatto subordinatamente domanda. Ha, infine, chiesto di condannare l'Istituto previdenziale resistente al pagamento della pensione privilegiata ritenuta spettante a far data dalla domanda amministrativa, nonchè di interessi e rivalutazione, con vittoria di spese, come più specificamente indicato in epigrafe. 

L'INPS si è costituito con memoria dell'11 dicembre 2023 contestando la fondatezza della domanda di pensione e, comunque, solo in via subordinata, la sussistenza dei requisiti sanitari, rispetto al cui accertamento nei termini della domanda si è opposta alla richiesta CTU. Ha, infine, eccepito l'incumulabilità del trattamento pensionistico in essere al ricorrente con la pensione privilegiata, nonché l'incumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria, secondo la domanda non del tutto chiaramente esposta in ricorso. 

In ordine alla natura civile del rapporto di dipendenza del ricorrente dalla C.R., l'INPS ha ampiamente descritto il quadro normativo che ha regolato nel tempo l'Associazione, con passaggio dalla natura privatistica a quella di corpo morale a quella di ente pubblico di assistenza sino al ritorno al riconoscimento della natura precipuamente privatistica per effetto del D.Lgs. n. 178 del 2012, richiamando la disciplina vigente all'epoca del servizio del ricorrente e quella attuale ed evidenziando che la legge, tenuto conto delle peculiarità della C.R., ha provveduto ad un'equiparazione dei suoi dipendenti ai militari solo per taluni aspetti, anche quelli economici richiamati dal ricorrente, ma non l'ha estesa ai profili previdenziali, se non per il servizio prestato in tempo di guerra (artt. 1759 e 1760 del D.Lgs. n. 66 del 2010). 

Ha dato, poi, conto delle conseguenti determinazioni legislative in ordine all'individuazione delle Casse previdenziali alle quali i dipendenti C.R. devono essere iscritti ai fini dei versamenti dei contributi, che risultano essere, per il personale non sanitario, la C.P. e, per il personale sanitario, la C.P., ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L. n. 274 del 1991 e della conseguente Ordinanza commissariale C.R. n. 4086/1992, dovendosi riversare i contributi previdenziali alla Cassa Trattamenti pensionistici dipendenti dello stato (CTPS) solo in caso di guerra, in coerenza con il già visto riconoscimento dell'equiparabilità dei dipendenti della C.R. ai militari anche ai fini pensionistici limitatamente a tale circostanza. 

In data 12 gennaio 2024, il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva integrativa non autorizzata. Successivamente, in data 19 gennaio 2024, ha presentato domanda di rinvio dell'udienza fissata per il 23 gennaio 2024, per impedimento dovuto a contestuale udienza presso altro giudice, in diversa area territoriale, accolta dal giudice. 

All'udienza di rinvio del 20 febbraio 2024, ha insistito nella domanda riportandosi a quanto già dedotto e argomentato agli atti. L'INPS ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della nota difensiva integrativa depositata dal ricorrente in data 12 gennaio 2024 e, subordinatamente, ha chiesto disporsi termine a proprio favore per la replica. 

La causa è stata trattenuta in decisione. 

Considerato in 

Motivi della decisione 

1. In via preliminare si dichiara l'inammissibilità della memoria difensiva integrativa depositata da parte ricorrente in data 12 gennaio 2024 in quanto non autorizzata. Il rito pensionistico non prevede, infatti, la facoltà delle parti di depositare memorie integrative a replica delle memorie di costituzione delle controparti, neppure se nel termine di 10 giorni dalla data dell'udienza. Al contrario, l'artt. 152 e 156, comma 3, del CGC dispongono che gli atti, introduttivo e di costituzione, siano in sé esaustivi delle pretese e delle reciproche difese ed argomentazioni, nell'intento di assicurare la maggiore celerità della definizione del giudizio, nel rispetto del diritto al contraddittorio che viene garantito nella sede della pubblica udienza. Pertanto, l'eventuale sopravvenuta necessità di un'ulteriore integrazione argomentativa, che si ritenga di voler sviluppare in forma scritta, deve essere oggetto di specifica istanza di termine per memorie integrative da presentarsi in udienza, in modo da assicurare ad entrambe le parti processuali l'ulteriore attività. 

Si osserva, peraltro, che, a fronte dell'eccezione di inammissibilità presentata della resistente alla propria memoria, il ricorrente non ha inteso chiedere un termine per memorie autorizzate al fine di rimettersi in termini, ma si è limitato ad opporsi all'eccezione. 

Stante la dichiarata inammissibilità, la memoria integrativa del 12 gennaio 2024, non recante argomenti nuovi, non viene scrutinata nel presente giudizio. 

2. L'odierno ricorrente contesta il provvedimento di diniego di pensione privilegiata richiesta, in qualità di Mar. Ord. in Cong. del disciolto corpo militare della C.R., (i) sul presupposto della natura militare dello status rivestito nel periodo di servizio, e (ii) in considerazione della asserita riconducibilità della patologia sofferta non alla Tabella B del D.P.R. n. 834 del 1981, come certificato dalla CMO di La Spezia nel 2012, ma alla Tabella A, 8^ categoria, come sostenuto da perizia medica di parte in data recente, allegata agli atti. 

Il provvedimento di diniego oggetto di contestazione appare motivato dal riferimento alla disciplina recata dal D.L. n. 201 del 2011 che, nel riordinare l'istituto della pensione di privilegio, ne ha disposto il mantenimento solo a favore "del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico" (art. 6, del D.L. n. 201 del 2011), dal cui ambito l'INPS ritiene escluso il personale dipendente della C.R.. 

3. L'interpretazione offerta dall'Istituto previdenziale appare corretta, pertanto, il ricorso deve ritenersi infondato nel merito e, conseguentemente, deve essere rigettato. 

Sono, infatti, ascrivibili alla categoria del personale del "comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico" di cui all'art. 6, del D.L. n. 201 del 2011 sopraddetto - per forza di previsioni espresse di legge - gli appartenenti alle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri (art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 297 del 2000, art. 155 COM) e i dipendenti della Guardia di Finanza, nonché, per estensione dello Statuto previdenziale, le forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia dello Stato e Polizia penitenziaria) (D.Lgs. n. 195 del 1995) e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 27, comma 7, della L. n. 183 del 2010). 

Al contrario, al personale della C.R. è applicabile la disciplina militare recata dal solo Titolo V del Codice dell'Ordinamento militare, per espresso richiamo a questo effettuato dall'art. 625, comma 3, del COM, con conseguente attrazione a detto personale del quadro regolamentare relativo ai gradi, allo stato di servizio, al rapporto di impiego e ad avanzamenti e promozioni, proprio come segnalato dal ricorrente, ma non quella relativa allo statuto previdenziale, contenuta al successivo Titolo VII del COM, se non in casi specifici previsti dalla legge. 

A tal riguardo, si richiamano, in particolare, l'art. 1759 del COM, che esclude espressamente di poter valutare il servizio prestato dal personale militare della C.R. in tempo di pace come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici, mentre il successivo art. 1760 del COM ne ammette l'estensione della disciplina previdenziale militare per il servizio prestato in tempo di guerra, riconoscendo che "Le pensioni normali correlate ai servizi prestati in tempo di guerra o di grave crisi internazionale dal personale militare della C.R. sono liquidate secondo le disposizioni in vigore per il personale delle Forze armate.". 

Ne discende che solo in tale ultimo caso i contributi previdenziali spettanti devono essere versati alla Cassa Trattamento pensionistico dei dipendenti dello Stato (CTPDS), mentre per il servizio ordinario in tempo di pace rimane ferma la disciplina riveniente dalle riforme degli anni Novanta per cui, in seguito alla riconosciuta facoltà di individuazione della Cassa previdenziale di riferimento, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L. n. 274 del 1991, la C.R. ha individuato, per il personale non sanitario, la C.P., e per il personale sanitario, la C.P. (Ordinanza Commissariale C.R. n. 4086 del 26 febbraio 1992). 

Al tale riguardo la giurisprudenza si è espressa in modo univoco, a partire dall'ordinanza n. 273/1999 della Corte costituzionale, che ha affermato che "il personale militare della C.R. non appartiene alle Forze armate o alle Forze di polizia dello Stato ed anzi non ha mai ricevuto una disciplina legislativa contestuale con quella del personale statale, appartenente alle Forze armate o alle Forze di polizia, essendo, tra l'altro, personale non dello Stato, ma di un ente, eretto a suo tempo in corpo morale come associazione I.C. (L. 21 maggio 1882, n. 768: "Provvedimenti relativi all'Associazione I.C."; R.D. 7 febbraio 1884, n. 1243: "Erezione in corpo morale dell'Associazione I.C."; r.D.L. 10 agosto 1928, n. 2034: "Provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della C.R.")." Al contrario, come osservato dal Giudice delle Leggi, il corpo militare della C.R., corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate, ma non facente parte integrante delle stesse Forze armate ancorché sottoposto alle norme del regolamento di disciplina militare ed a quelle sostanziali del codice penale militare ed obbligato al giuramento, ha sempre mantenuto - in forza del disposto degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 613 del 1980 - la sua precedente collocazione, nonostante la trasformazione della C.R., accompagnata con l'ulteriore previsione che era a carico dell'Associazione il compito di attendere, in via ordinaria, secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministro della Difesa, alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture di pertinenza del Corpo al fine di assicurare costantemente l'efficienza dei relativi servizi, sovvenzionati, sia per l'organizzazione sia per il funzionamento, dallo Stato.". 

Di qui l'impossibilità di eseguire una comparazione del personale militare della C.R. con il personale militare appartenente alle Forze Armate dello Stato, anche ai fini dell'iscrizione nel Comparto Sicurezza Difesa e Soccorso Pubblico. 

Negli stessi termini si è peraltro espressa la giurisprudenza della Corte dei conti che ha evidenziato come il fatto "che il personale della C.R. sia personale ausiliario delle Forze Armate, ricondotti sotto l'egida del COM ai soli fini di sottoposizione alla disciplina militare e alla corrispondenza dei gradi, non significa totale equiparazione, ovvero appartenenza alle FF.AA., siccome invocato dall'appellante", e questo per una serie di argomentazioni - che questo giudice ritiene di condividere ed alle quali rinvia ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c. - derivanti dall'esame delle disposizioni normative in questione nonché dalle pronunce giurisprudenziali della Corte costituzionale (ord. n. 273/1999 e sent. n. 79/2019)". (Corte dei conti, Sez. I Centrale App, sent. n. 225 del 28 luglio 2020. In termini si vedano anche Corte dei conti, sez. giur. Campania, sentenze nn. 1072, 1073, 1074, 1079, 1080 del 17/12/2018, Corte dei conti, sez. giur. Puglia, sent. n. 586 del 10/10/2019, Corte dei conti, sez. giur. Piemonte, sent. n. 122 del 24/11/2020, Corte dei conti, sez. giur. Lazio, sent. n. 676 del 17/12/2019). 

4. per la novità e la particolarità della controversia si dispone la compensazione delle spese di giudizio fra le parti ai sensi dell'art. 31 del CGC. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, 

RIGETTA 

il ricorso. 

Spese compensate. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024. 

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2024. 


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