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sabato 9 marzo 2024

Tar - Va giusto premesso che la rappresentanza in ambito militare all'epoca dei fatti (dato atto che oggi, dopo l'art.19 L. n. 46 del 2022, è in corso un profondo processo di riforma) trovava regolazione negli artt. 1465 e ss. del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare -COM) nonché negli artt. 870 e ss. del D.P.R. n. 90 del 2010 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare - TUOM) risultando articolata in senso piramidale in tre organi collegiali: Consigli di Base (C..) a livello locale eletti a "suffragio diretto e universale", quindi Consigli Intermedi (COIR) a livello areale nominati in secondo grado dagli eletti dei C. e un Consiglio Centrale (COCER) nominato, a sua volta, dai rappresentanti dei COIR. Attraverso tali organi il personale militare formulava pareri, proposte e richieste su tutte le materie afferenti la condizione, il trattamento, la tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale, con esclusione delle materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale militare.

 





T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 08/11/2023) 18-12-2023, n. 19090


Fatto Diritto P.Q.M.


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Prima Bis)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 6047 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati  


Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;


per l'annullamento


della Determina prot. n. -OMISSIS-, emessa dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri in data -OMISSIS-, con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha rideterminato


"l'articolazione e la composizione dei Consigli di base di rappresentanza (C..), collocati presso le unità di base dell'Arma dei Carabinieri", secondo quanto nello specifico previsto dagli allegati al detto provvedimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;


Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;


Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo


I sigg.ri-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, in servizio nell'Arma dei Carabinieri, i primi sei presso il -OMISSIS- e l'altro presso il -OMISSIS-, proponevano ricorso in data 18.5.2018 per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determina -OMISSIS- del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri con la quale era stata disciplinata l'articolazione e la composizione dei Consigli di base (C..) -organi di primo livello della rappresentanza militare- per il XII mandato di cui era imminente, all'epoca, la tornata elettorale, fissata per il -OMISSIS-.


Esponevano di essere tutti, al momento della presentazione del ricorso, rappresentanti eletti nei C. territoriali del -OMISSIS- (sei di loro) e -OMISSIS- (uno di loro), e contestavano che in forza del nuovo assetto determinato dagli atti impugnati - che riduceva a 50 il numero dei C. complessivi- talune unità di base sarebbero state soppresse con conseguente riflusso sia per il diritto di elettorato attivo che passivo, in altre unità nuove e/o preesistenti ma, comunque, con composizione diversa e più ampia di quella precedente ovvero con diversa autorità gerarchica di riferimento.


Oltre allo specifico pregiudizio personale i ricorrenti, a volerne ben decrittare le intenzioni, ne lamentavano uno comune all'intera categoria delle singole unità operative prima coincidenti con autonomi C. (e/o aventi il diretto Comandante di reparto quale autorità gerarchica di riferimento) consistente nell'allentarsi della correlazione con l'Autorità gerarchica di riferimento assegnata, che nella nuova configurazione era pretesamente "più lontana" con allungamento della linea di comando e della distanza quindi con "la base" dei militari.


In sostanza la nuova riarticolazione territoriale riducendo il numero dei C., aumentava, rispetto a prima, la distanza gerarchica dell'Autorità di riferimento dei nuovi C., e con esso fatalmente la distanza dalla base.


Le predette censure venivano spalmate su tre motivi, analiticamente descritti e scrutinati di seguito nella parte in diritto, così rubricati: "I) violazione e falsa applicazione dell'art. 875 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento ed illogicita'"; "II) violazione e falsa applicazione dell'art. 875 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - eccesso di potere sotto il profilo dell' illogicita' e del difetto assoluto di motivazione"; "III) violazione del diritto di difesa ex art. 24 comma 1 Cost. e art. 113 comma 1 e comma 2 Cost. - eccesso di potere."


Si costituiva l'Arma dei Carabinieri, con relazione e documenti, resistendo al ricorso ed alla domanda cautelare, previamente sollevando eccezione di carenza di interesse in capo ai ricorrenti -OMISSIS-.


In vista dell'udienza del 13.6.2018 fissata per la trattazione delle misure cautelari i ricorrenti rinunciavano all'istanza, formalizzando successivamente istanza di prelievo.


Di seguito il 6.4.2022 i ricorrenti confermavano persistente interesse alla decisione e si perveniva alla discussione del merito all'udienza pubblica dell'8.11.2023 dove, senza deposito di ulteriori documenti o memorie, la causa veniva introitata per la decisione.

Motivi della decisione


Va preliminarmente respinta l'eccezione dell'Amministrazione sul difetto di interesse a ricorrere in capo ai ricorrenti sigg.ri -OMISSIS-.


Quanto al sig. -OMISSIS- si afferma "diversamente da quanto asserito dai ricorrenti nell'atto impugnatorio - il provvedimento in disamina stabilisce in realtà una "unità di base" presso il -OMISSIS- ed ivi vi colloca il relativo C., rendendo con ciò carente l'interesse a ricorrere da parte del -OMISSIS-, proprio effettivo al-OMISSIS-, il cui C. è stato costituito, talché l'esito del giudizio non potrebbe arrecare alcuna utilità a detto militare.".


Per quanto concerne sig. -OMISSIS- "va riferito che il sottufficiale è stato, per altra causa, escluso dal novero del personale eleggibile agli organismi di Rappresentanza Militare, in quanto, incorso nella previsione di cui all'art. 889 co. 5 lett. d), avendo riportato una punizione di consegna di rigore .. negli ultimi quattro anni di servizio nella categoria di appartenenza".


Aldilà della solidità delle due argomentazioni va rilevato che entrambe, ove pure fondate, paralizzerebbero l'interesse dei due a ricorrere per salvaguardare al meglio le loro possibilità di rielezione e, tuttavia, i ricorrenti hanno dichiarato di agire anche a tutela dell'interesse, quali carabinieri, candidati ed elettori dei C. di afferenza, a conservare un'idonea struttura di rappresentanza, che non veda eccessiva distanza tra la base e l'Autorità di vertice che l'organismo rappresentativo andrebbe ad affiancare, nonché a mantenere circoscrizioni elettorali non eccessivamente ampie. In altre parole, avendo i ricorrenti agito a tutela non solo delle loro prerogative di elettorato passivo, ma anche attivo nonché di militari interessati alla corretta rappresentazione delle proprie istanze, conservano interesse teorico alla decisione.


Ulteriore spessore avrebbero potuto avere -ai fini dell'indagine sull'interesse a ricorrere, la sua persistenza ed anche sull'eventuale sopravvenienza di controinteressati- aggiornamenti e considerazioni sull'evoluzione della vicenda, in particolare sugli esiti della tornata elettorale del 2018 in generale e per i ricorrenti, ma sono rimasti fuori dagli atti del giudizio.


Nel merito il ricorso è da respingere.


Va giusto premesso che la rappresentanza in ambito militare all'epoca dei fatti (dato atto che oggi, dopo l'art.19 L. n. 46 del 2022, è in corso un profondo processo di riforma) trovava regolazione negli artt. 1465 e ss. del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare -COM) nonché negli artt. 870 e ss. del D.P.R. n. 90 del 2010 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare - TUOM) risultando articolata in senso piramidale in tre organi collegiali: Consigli di Base (C..) a livello locale eletti a "suffragio diretto e universale", quindi Consigli Intermedi (COIR) a livello areale nominati in secondo grado dagli eletti dei C. e un Consiglio Centrale (COCER) nominato, a sua volta, dai rappresentanti dei COIR. Attraverso tali organi il personale militare formulava pareri, proposte e richieste su tutte le materie afferenti la condizione, il trattamento, la tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale, con esclusione delle materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale militare.


Ciò posto si può passare all'analitico esame e scrutinio dei tre motivi di ricorso.


Con il primo, rubricato "I) violazione e falsa applicazione dell'art. 875 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento ed illogicita'" i ricorrenti censuravano in primis che il lamentato distanziamento della linea di comando nei nuovi C. violasse il principio di prossimità -recato dalla normativa in rubrica- tra l'unità di base che esprime la rappresentanza e l'autorità gerarchica posta al suo vertice, la quale, per poter conservare "competenza per deliberare in ordine ai problemi di carattere locale", non poteva essere troppo distante dalla sua base di sottordinati, né sul piano gerarchico, né su quello territoriale. Asserivano che nel precedente assetto dei C. l' "autorità gerarchica" era stato individuata in figure poste sulla immediata linea di comando e, tendenzialmente, coincidenti con il relativo Comandante di unità.


Sostenevano come, riguardando le competenze dei C. prioritariamente istanze collettive a carattere locale e settoriale, fosse necessario uno stretto rapporto tra gli organi di rappresentanza e le Autorità militari dell'Arma preposte alla specifica unità, laddove invece nel nuovo sistema il distanziamento della linea di comando avrebbe impedito alle nuove Autorità gerarchiche preposte di continuare a rispondere adeguatamente alle esigenze più specifiche e locali.


Ulteriore effetto negativo era poi la dilatazione dei collegi elettorali e dei relativi quorum elettivi passivi, con difficoltà per i delegati uscenti intenzionati a ricandidarsi -come i ricorrenti- in nuove, più ampie e meno conosciute circoscrizioni con tempi ridotti per un efficace propaganda elettorale e conseguenze inevitabilmente distorsive sui risultati elettorali.


Il motivo non merita accoglimento.


Va riepilogato che in base all'art. 875, comma 7, D.P.R. n. 90 del 2010 - TUOM spetta al Comandante dell'Arma dei Carabinieri stabilire, nell'ambito della complessiva forza operativa, le varie "unità di base" cioè le circoscrizioni elettorali minime che esprimeranno i vari C. a livello locale. Dette unità non corrispondono a individuati reparti organici delle Forze Armate, ma sono il risultato di una sommatoria di essi, accorpati secondo criteri normativi che orientano l'insopprimibile discrezionalità del Comandante dell'Arma e che prevedono debba attenersi "di massima, al livello di complesso infrastrutturale ad es. la stessa caserma(l'unità ivi accantonata non deve essere inferiore al battaglione) nave, base aerea o navale o unità equivalenti, salvo casi particolari" e in base all'art. 875, comma 3, "di affiancarli a una autorità gerarchica che ha la competenza per deliberare in ordine ai problemi di carattere locale".


Per quanto qui specificamente di ragione va rilevato che, nel corpo della determina impugnata, è stata previstala costituzione, tra gli altri, di un nuovo unico Consiglio di Base (Legione -OMISSIS-) presso il complesso infrastrutturale collocato nella C.B. in Firenze (in cui sono confluiti reparti quali la Legione CC -OMISSIS- e il -OMISSIS- Carabinieri prima afferenti a C. diversi ) al quale poi è stata affiancata quale autorità gerarchica il Comandante della Legione Carabinieri della -OMISSIS-.


I sei dei sette ricorrenti appartenenti al -OMISSIS- hanno lamentato l'illegittimità della mancata costituzione di un autonomo Consiglio di base presso il -OMISSIS-e l'eccessivo distanziamento della nuova autorità gerarchica di riferimento.


La censura è infondata. Il quadro normativo sinteticamente sopra delineato attribuisce al Comandante dell'Arma un margine di discrezionalità nell'individuare le unità di base che nel caso di specie è stato correttamente esercitato. L'art. 875, comma 7, TUOM anzitutto pone solo un espresso limite, qui non violato, e cioè che l'unità possa avere una consistenza inferiore al battaglione e pone poi quale tendenziale criterio di massima negli accorpamenti quello del "complesso infrastrutturale" di afferenza di una data comunità militare, qui correttamente e oggettivamente individuato nella C.B. di Firenze, condivisa tra il -OMISSIS-e la Legione Carabinieri della -OMISSIS-. I due reparti quindi insistendo nel medesimo complesso infrastrutturale risultano razionalmente inseriti nella stessa "unità di base" del Comando Legione Carabinieri -OMISSIS- che vede poi, quale sua logica Autorità gerarchica di riferimento, il Comandante della Legione, designazione questa che rispetta pienamente il "criterio di prossimità", avendo egli sede nella medesima C.B. ed essendo dotato (essendo, nell'area della regione, unico Comandante di Ente amministrativo periferico con autonoma capacità di spesa sulla scorta delle assegnazioni fondi annualmente ricevuti) di quelle funzioni amministrative e di spesa che, in concreto, appaiono indispensabili per poter affrontare e risolvere i problemi a carattere locale sottoposti dalla Rappresentanza Militare.


Quanto invece al ricorrente del -OMISSIS- Carabinieri Sardegna, nel corpo della determina impugnata detto Corpo è rimasto afferente all'omonimo C. precedente, con identica autorità gerarchica di riferimento e cioè il relativo Comandante di battaglione. Devono quindi ritenersi del tutto insussistenti le ragioni di lamentela sulla mancata costituzione di un autonomo Consiglio di base presso il -OMISSIS- o sull'eccessivo distanziamento dell'autorità gerarchica di riferimento.


Circa poi il lamentato, da tutti i ricorrenti, effetto negativo su propri chance ed impegni per la rielezione derivante dall'ampliamento dei collegi elettorali e dei relativi quorum elettivi, va detto che ci si trova di fronte ad interessi di mero fatto e comunque del tutto recessivi rispetto alle esigenze organizzative della rappresentanza della Forza Armata. In ogni caso la delibera gravata aveva previsto, anche per il Consiglio di base della Legione Carabinieri della -OMISSIS-, in cui confluiscono i 6 ricorrenti del -OMISSIS--OMISSIS-, la possibilità ex art. 875, comma 9, TUOM di apposite elezioni preliminari (una sorta di "primarie") "con voto diretto, nominativo e segreto nell'ambito delle unità elementari - per la designazione di candidati alla elezione definitiva, nella misura di uno per ogni cinquanta elettori o frazione di cinquanta...".


Con il secondo motivo rubricato "II) violazione e falsa applicazione dell'art. 875 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - eccesso di potere sotto il profilo dell' illogicita' e del difetto assoluto di motivazione", i ricorrenti lamentavano difetto di motivazione sui criteri adottati per la riorganizzazione territoriale e gerarchica dei C. (con accorpamenti in Unità più complesse di alcuni preesistenti C. piuttosto che altri, in asserita condizione di parità di situazione infrastrutturale), insufficiente apparendo la dicitura "in ragione delle numerose modifiche ordinative/infrastrutturali intervenute dal 2012" addotta come spiegazione, peraltro riportata nella nota del Comando Generale, Ufficio Rapporti con la Rappresentanza Militare.


Il motivo non può essere accolto, peccando di genericità laddove non indica quali tra gli accorpamenti previsti dai nuovi C. fossero censurabili e le relative ragioni specifiche. In ogni caso le censure risultano infondate per quanto sopra detto sul Motivo I potendosi le determinazioni dell'A.M ritenere adeguatamente motivate.


Con il terzo motivo rubricato "III) violazione del diritto di difesa ex art. 24 comma 1 Cost. e art. 113 comma 1 e comma 2 Cost. - eccesso di potere." i ricorrenti contestavano che l'adozione degli atti impugnati a pochi giorni dall'avvio delle operazioni elettorali comprimesse il loro diritto di accesso alla giustizia amministrativa -costringendoli ad un ricorso in tempi ridottissimi- e, con esso, all'unica possibilità di un intervento che ripristinasse le corrette condizioni per le votazioni dei rappresentanti militari, così, invece, irrimediabilmente falsate.


Il motivo è infondato.


Salvi espressi casi di legge non è in astratto rimproverabile l'esercizio di un potere amministrativo (tra l'altro necessario nel caso di specie per l'imminenza di scadenze elettorali riguardanti anche tutti gli altri Corpi militari) perché avvenuto in tempi tali da non lasciare, prima di produrre i suoi effetti, l'intero lasso dei 60 giorni per proporre ricorso ai destinatari, sui quali invece incombe -come in altri settori dell'Ordinamento- l'onere di approntare anche ad horas l'opportuna risposta davanti al giudice amministrativo, potendo, tra l'altro contare su norme processuali (artt. 61 e 56 CPA) che consentono, nel concorso dei presupposti di gravità e urgenza, tutela cautelare monocratica, addirittura ante-causam, delle loro ragioni, che però nel caso di specie non è stata mai richiesta dai ricorrenti.


Neanche si rinviene, rispetto alla sequenza temporale dei provvedimenti di indizione delle elezioni, un vulnus significativo alle possibilità di propaganda elettorale, in quanto la delibera dell'Arma dell'-OMISSIS- ha preceduto l'avvio ufficiale delle fasi elettorali previste a far data solo dal successivo 27 aprile dal calendario interministeriale e atteso pure che la normativa consente di propagandare le candidature unicamente nei 10 giorni prima delle elezioni.


Conclusivamente il ricorso va respinto.


Le spese possono essere compensate considerando la novità delle questioni.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.


Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarle.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:


Giovanni Iannini, Presidente


Floriana Venera Di Mauro, Consigliere


Domenico De Martino, Referendario, Estensore 

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