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sabato 9 marzo 2024

Tar - ribadisce la ricollegabilità qualitativa, quantitativa, cronologica, modale delle patologie sofferte al servizio, soffermandosi sul ruolo di "agente iniziante" dello stress fisico che avrebbe caratterizzato tutto il servizio da questi disimpegnato, oltre agli strapazzi fisici, le perfrigerazioni, i disagi ambientali e climatici richiesti inderogabilmente dal servizio quali fattori preponderanti per l'insorgenza o il progresso delle stesse -che ben possono sinergicamente interagire, quanto meno in termini concausali, con il carattere endogeno-costituzionale della malattia- e che avrebbero potuto provocato l'anticipata rivelazione della malattia, ovvero la sua più rapida evoluzione verso l'esito di invalidazione o letale;

 


 

 

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., (ud. 08/11/2023) 21-11-2023, n. 1491

 

Fatto Diritto P.Q.M.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

 

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 1149 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato  

contro

 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Carabinieri Comando Generale - C N A - Ufficio Contenzioso - Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

 

per l'annullamento

 

DEL DECRETO -OMISSIS-, NOTIFICATO IN DATA -OMISSIS- AVENTE AD OGGETTO MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO, INDI ALLA CONSEGUENTE CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Carabinieri Comando Generale - C N A - Ufficio Contenzioso - Chieti;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo

 

1- Con atto ritualmente notificato il 13.9.2017 e depositato il 6.10.2017 -OMISSIS-, -OMISSIS-(cong.) in servizio effettivo presso l'Arma dei Carabinieri dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, ha esposto:

 

- egli aveva espletato incarichi presso le Sedi di -OMISSIS-;

 

- con distinte domande del-OMISSIS-e del -OMISSIS- aveva chiesto l'equo indennizzo rispettivamente per le infermità: "Ipertensione arteriosa, dislipidemia e sindrome ansioso depressiva" e "Weat: Sostituzione della valvola aortica n. 21 + sostituzione dell'aorta ascendente con protesi tubolare", a seguito di intervento eseguito durante il ricovero dal -OMISSIS- al-OMISSIS-;

 

- con verbale n. -OMISSIS- la Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) di Messina riteneva l'infermità "Esiti di sostituzione della valvola aortica e della aorta ascendente con protesi tubulare" e riteneva per quest'ultima infermità "-OMISSIS- data di conoscibilità della patologia", e riteneva inoltre le infermità ascrivibili rispettivamente, la sub. A e la sub. C in 8^ ctg. tab. A, la sub. B non classificabile e la sub. D in 7^ ctg. tab. A;

 

- con parere n. -OMISSIS- il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (C.V.C.S.) giudicava le infermità non dipendenti da causa di servizio.

 

- con l'impugnato decreto, notificato il -OMISSIS-, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha rigettato le istanze del ricorrente;

 

- in data -OMISSIS-il ricorrente formulava istanza di accesso agli atti amministrativi, riscontrata dall'Arma dei Carabinieri il -OMISSIS-.

 

2- Avverso il precitato diniego viene proposto ricorso per i seguenti motivi:

 

I) Violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e ss. modd. dell'art. 111 della Costituzione ed eccesso di potere per mancanza e/o carenza di motivazione nonché violazione dell'art. 64 e ss. del D.P.R. n. 1092 del 1973. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 349 del 1994 così come modificato dal D.P.R. n. 461 del 2001. Violazione delle tabelle relative alle infermità riportate nel D.P.R. n. 1092 del 1973, nel D.P.R. n. 915 del 1978, nel D.P.R. n. 834 del 1981 e ss. modd.. Violazione della L. n. 308 del 1981 così come modificata ed integrata dalla L. n. 280 del 1991 nonché delle stesse presunzioni trasfuse nell'art. 2 lett m) della L. n. 261 del 1991. Contraddittorietà interna ed esterna dell'atto. Manifesta illogicità. Carenza di motivazione.

 

II) Eccesso di potere per travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, insufficienza, illogicità ed apoditticità della motivazione del provvedimento impugnato. Violazione dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione ex art. 97 della Costituzione. Sviamento dal fine tipico dell'atto. Contraddittorietà esterna ed interna.

 

Il ricorrente:

 

- deduce vizio di difetto di motivazione e di istruttoria, in relazione alla mancata esplicitazione delle ragioni che hanno indotto l'amministrazione a recepire acriticamente le conclusioni rassegnate, nella fase istruttoria, dalla Commissione medico ospedaliera di Messina nonché dal C.V.C.S.;

 

- contesta la valutazione di non dipendenza delle infermità da causa di servizio delle infermità, che non avrebbero tenuto conto del complesso delle cause esogene ma solo delle tare ereditarie, dei deficit genetici o per fattori ex senectute o endogeno costituzionale a carico del ricorrente obliando però il carattere particolarmente stressante ed usurante delle mansioni svolte, giusta la documentazione in atti che, tra l'altro, è stata resa dalla stessa Amministrazione resistente;

 

- contesta l'asserita intempestività della domanda quanto all'infermità: "Esiti di sostituzione della valvola aortica e della aorta ascendente con protesi tubulare", per la C.M.O. conosciuta dal -OMISSIS- e invece successiva all'intervento chirurgico effettuato durante il ricovero dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, cui seguì ulteriore domanda del-OMISSIS-, avendo invece fatto riferimento la C.M.O. ad altra patologia, che seppur involvente l'apparato cardiaco (2006) non era ancora esitata nell'intervento chirurgico del 2009 ma si riferiva all'ipertensione arteriosa;

 

- ribadisce la ricollegabilità qualitativa, quantitativa, cronologica, modale delle patologie sofferte al servizio, soffermandosi sul ruolo di "agente iniziante" dello stress fisico che avrebbe caratterizzato tutto il servizio da questi disimpegnato, oltre agli strapazzi fisici, le perfrigerazioni, i disagi ambientali e climatici richiesti inderogabilmente dal servizio quali fattori preponderanti per l'insorgenza o il progresso delle stesse -che ben possono sinergicamente interagire, quanto meno in termini concausali, con il carattere endogeno-costituzionale della malattia- e che avrebbero potuto provocato l'anticipata rivelazione della malattia, ovvero la sua più rapida evoluzione verso l'esito di invalidazione o letale;

 

- deduce apoditticità del parere del C.V.C.S. poiché, ammessa la multifattorialità dell'eziopatogenesi, non esclude con assoluta certezza la causa possibile e si limita ad affermare la non dipendenza, risentendo dunque del mancato esame della cd. slatentizzazione delle infermità, non risultando adeguatamente indagati i fattori ambientali;

 

- sviluppa considerazioni sulla genesi della sindrome ansiosa, legata non solo al servizio militare in sé ma anche al suo compimento con la menomazione contratta, da cui non adeguata integrazione e disadattamento nell'ambiente di lavoro; parimenti per la "Sostituzione della valvola aortica n. 21 + sostituzione dell'aorta ascendente. Stenosi valvolare aortica severa", ribadisce l'illogicità dell'esclusione della dipendenza da causa di servizio, costituendo tale affezione risposta terminale di una serie di azioni a partenza dal sistema nervoso simpatico ed a partenza dal sistema ormonale in risposta a 30 anni di macroscopico disagio con forti carichi di responsabilità, forieri di tensione nervosa, stati di preoccupazione e di responsabilità, emozioni, paura, superlavoro psico/fisico, nonché legata al repentino mutamente dei fattori ambientali e climatici al quali il ricorrente è stato sicuramente esposto oltre che dall'inquinamento atmosferico, che lo ha esposto al freddo umido di inverno ed al caldo d'estate, con conseguenti e ricorrenti infezioni da streptococco B emolitico;

 

- contesta vizio di motivazione sia con riferimento al parere del C.V.C.S, che avrebbe reso motivazione stereotipata e apparente, sia con riferimento al provvedimento finale che non avrebbe minimamente e criticamente argomentato in punto di fatto facendo esclusivo riferimento ai pareri del ridetto organo collegiale;

 

- contesta l'ascrivibilità alla 7^ ctg. tab. A dell'infermità "SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA AORTICA N. 21 + SOSTITUZIONE DELL'AORTA ASCENDENTE CON PROTESI TUBULARE", in quanto il D.P.R. n. 834 del 1981 prevede l'ascrivibilità in 1^ ctg. (punto 20) delle "cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg accertata", ritenendola analoga alla patologia in questione, non essendovi differenza tra il trattamento con apposizione di stent o con bypass;

 

- contesta parimenti l'ascrivibilità dell'infermità "DISLIPEDEMIA" che essendo irreversibile e cronica merita, quantomeno, di essere ascritta ad una 8^ ctg. tab. A, rilevando la valenza nel caso dell'art. 11 del D.P.R. n. 915 del 1978 con riferimento ai criteri di applicazione delle tabelle annesse sia al D.P.R. n. 834 del 1981 sia alla L. n . 261 del 1991, a tenore del quale le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti in ossequio al cd. principio dell'equivalenza.

 

3- Con atto depositato il 10.10.2017 si è costituito il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per resistere al ricorso, il quale ha successivamente depositato documenti (in data 7.12.2017) e memoria ex art. 73 c.p.a. in vista della trattazione del merito (22.9.2023).

 

4- All'udienza pubblica dell'8.11.2023 il ricorso è stato spedito in decisione.

Motivi della decisione

 

5-Il ricorso è infondato.

 

6-Viene anzitutto ricostruito il procedimento svolto a seguito delle istanze del ricorrente.

 

6.1- Con verbale n. -OMISSIS- la C.M.O. ha rilevato: "Riferita negativa per la vita premilitare/servizio. In servizio nell'Arma dei CC. dal -OMISSIS-al -OMISSIS-, data del congedo a domanda. Viene per accertamenti sanitari avendo presentato in data -OMISSIS-, domanda di riconoscimento da causa di servizio per l'infermità: "IPERTENSIONE ARTERIOSA, DISLIPIDEMIA E SINDROME ANSIOSA DEPRESSIVA". In data -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- ha effettuato rispettivamente esami di laboratorio, effettuato presso lo studio privato del Dr. -OMISSIS-di -OMISSIS-, vista cardio + Ecg presso A. n 5 Distretto di-OMISSIS-ed esame Ecocardiogramma Color D., presso A. n. 5 - Distretto di -OMISSIS-, che hanno messo in evidenza le infermità suindicate. In data-OMISSIS- il ricorrente presentava istanza facendo seguito alla prima, in quanto in data -OMISSIS-, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di "Weat: "SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA AORTICA N. 21 + SOSTITUZIONE DELL'AORTA ASCENDENTE CON PROTESI TUBULARE", intervento eseguito durante il ricovero dal -OMISSIS- al-OMISSIS- presso la clinica priva -OMISSIS- e dimesso con diagnosi di: "DILATAZIONE DELL'AORTA ASCENDENTE. STENOSI VALVOLARE AORTICA SEVERA". Il curante con certificato medico datato -OMISSIS- attesta che l'interessato è affetto da: "Ipertensione arteriosa in dislipidemico con sindrome ansioso depressiva". Esibisce verbale di dimissione del -OMISSIS- della Casa di Cura -OMISSIS- ove ha eseguito riabilitazione post-intervento. Per tale infermità ha usufruito di periodi di licenza di convalescenza concessi da Infermeria di Corpo"; quindi, previa acquisizione di ulteriori certificati medici formulava il giudizio diagnostico: "A) Cardiopatia ipertensiva; B) dislipidemia; C) Stato ansioso depressivo; D( Esiti di sostituzione della valvola aortica e della aorta ascendente con protesi tubulare" e riteneva per quest'ultima infermità "-OMISSIS- data di conoscibilità della patologia", mentre parimenti il ricorrente veniva "ritenuto NON idoneo nella categoria di appartenenza" e le infermità venivano giudicate, rispettivamente, la sub. A e la sub. C in 8^ ctg. tab. A, la sub. B non classificabile e la sub. D in 7^ ctg. tab. A.

 

6.2- Con parere n. -OMISSIS-reso nell'adunanza n.-OMISSIS- il C.V.C.S. ha ritenuto:

 

"- che l'infermità: "Cardiopatia ipertensiva" NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto trattasi di cardiopatia conseguente ad ipertensione arteriosa sistemica, caratterizzata da ipertrofia delle pareti del ventricolo sinistro e da disfunzione sistolica e distolica dello stesso. Su tale patologia nessuna influenza causale o concausale efficiente e determinante, può essere attribuita al servizio prestato durante il quale, peraltro, il soggetto non risulta essere stato sottoposto a stress psico-fisici tali da ingenerare notevoli tensioni emotive e conseguente insorgenza di stati emotivi;

 

- che l'infermità: "Dislipidemia" "NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di uno stato ematochimico che riflette una particolare situazione costituzionale del metabolismo lipidico e, come tale, del tutto indipendente dall'influenza di fattori esogeni. Il servizio prestato, pertanto, pur considerato in tutti i suoi aspetti, non può aver assunto alcun ruolo nell'insorgenza, né sulla successiva evoluzione dello squilibrio in questione;

 

- che l'infermità: "Stato ansioso depressivo" NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neurovegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l'infermità non ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante;

 

- che l'infermità: "Esiti di sostituzione della valvola aortica e della aorta ascendente con protesi tubulare" " NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto la malattia reumatica che l'ha determinato riconosce come fattore scatenante lo streptococco B-emolitico, agente patogeno che si virulenta in particolari condizioni climaticoambientali; nella fattispecie, il servizio, svolto che risulta privo di qualsiasi rischio specifico o generico aggravato, non può pertanto avere assunto il ruolo di fattore causale o concausale efficiente e determinante sull'insorgenza dell'affezione reumatica, legata a condizioni di predisposizione individuale ovvero ad eventi della vita extra-lavorativa. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti"

 

6.3- Con il provvedimento impugnato, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto:

 

"VISTO il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, al cui contenuto si rinvia integralmente … che ha giudicato le infermità NON dipendenti da causa di servizio;

 

VISTO l'articolo 2 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, secondo il quale la domanda di dipendenza da causa di servizio, fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio - ai fini dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti (compreso l'equo indennizzo) - deve essere presentata dal militare entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quello in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento;

 

CONSIDERATO che la domanda di dipendenza da causa di servizio per l'infermità "ESITI DI SOSTITUZIONE DELLA VAVOLVA AORTICA E DELLA AORTA DISCENDENTE CON PROTESI TUBOLARE", è stata, invece, presentata il -OMISSIS-, mentre il richiedente aveva acquisito la piena conoscenza della natura del male di cui era affetto il -OMISSIS- (data di conoscibilità indicata dalla Commissione Medica Ospedaliera), facendo decorrere infruttuosamente il predetto termine dei sei mesi;

 

CONSIDERATO che per le infermità non dipendenti da causa di servizio, per quelle non ascrivibili a categoria e per quelle la cui domanda di dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo è intempestiva, non può darsi luogo alla concessione di alcun indennizzo

 

DECRETA ai sensi del D.P.R. n. 461 del 2001 e della L. n. 1094 del 1970, nei confronti del -OMISSIS-:

 

- il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità: 1. CARDIOPATIA IPERTENSIVA, 2. DISLIPIDEMIA, 3. STATO ANSIOSO DEPRESSIVO, 4. ESITI DI SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA AORTICA E DELLA AORTA DISCENDENTE CON PROTESI TUBULARE,

 

- il rigetto delle domande di equo indennizzo, per i motivi indicati in premessa".

 

7- Così ricostruita la vicenda, l'operato dell'Amministrazione, nei diversi plessi in cui si è svolto, è immune dalle censure prospettate da parte ricorrente, da scrutinare congiuntamente in quanto interconnesse.

 

8- In primo luogo, è infondata la censura attinente all'insufficienza motivazionale del provvedimento impugnato, che secondo la prospettazione del ricorrente, si sarebbe limitata a recepire acriticamente le valutazioni del C.V.C.S. senza svolgere autonomi apprezzamenti.

 

Difatti, quanto alla sufficienza della motivazione del provvedimento ministeriale ed al rapporto tra questo e il presupposto parere del C.V.C.S. si richiama la più recente giurisprudenza, cui questo Collegio da continuità per cui "(…) secondo il D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 contenente "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie" la competenza ad accertare il nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta dal dipendente e l'infermità sofferta è attribuito, in via esclusiva, al Comitato di verifica per le cause di servizio.

 

Rilevano in tal senso l'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 461 del 2001, il quale prevede che il predetto comitato "accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione" e l'articolo 14, comma 1, del medesimo d.P.R. che ha escluso la possibilità per l'Amministrazione di discostarsi dal parere dell'Organo consultivo (C.V.C.S.), al quale può solo chiedere un nuovo parere.

 

Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, dunque, è non solo obbligatorio, ma anche vincolante e insurrogabile, posto che l'Amministrazione ha il dovere di adottare il provvedimento in conformità al giudizio da quest'ultimo espresso (cfr. pure, da ultimo, T.a.r. Lazio- Roma, n. 7976 del 2021: "Il giudizio conclusivo di sintesi e di superiore valutazione formulato dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio si impone all'Amministrazione, la quale è tenuta solo a verificare se l'organo in questione, nell'esprimere le proprie valutazioni, abbia tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo, se le abbia confutate. Ai sensi del D.P.R. n. 461 del 2001, dunque, soltanto il Comitato può riconoscere o negare la dipendenza da causa di servizio di un'infermità o lesione"; in senso analogo: T.a.r. Lazio- Roma n. 7906 del 2021; T.a.r. Campania - Salerno, n. 1735 del 2019; T.a.r. Lazio - Roma, n. 10702 del 2019; T.a.r. Calabria - Catanzaro, n. 778 del 2015)" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 18.1.2022, n.568).

 

In altri termini, "Il parere del Comitato di Verifica è vincolante per l'Amministrazione che è tenuta a farlo proprio e ad assumerlo come motivazione unica della determinazione finale. Nello specifico, quindi, l'Amministrazione ben ha operato dando preminenza al parere espresso dal C.P.P.O. e non era tenuta a motivare la scelta di tale preferenza" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 11.11.2022, n. 6972).

 

Da quanto ora esposto consegue che il decreto impugnato è sufficientemente motivato dal richiamo al parere del C.V.C.S. né è censurabile l'operato del Ministero che, a fronte del suddetto parere non abbia ritenuto di svolgere approfondimenti di sorta, neanche in caso di eventuali divergenze tra C.M.O. e C.V.C.S. stante la distinzione delle rispettive competenze (v., amplius, infra).

 

9- Quanto, poi, alle doglianze attinenti la dedotta inadeguatezza dell'istruttoria e della motivazione del parere del C.V.C.S., si richiama anzitutto la giurisprudenza in materia di riconoscimento di dipendenza di patologie da causa di servizio, per la quale:

 

- il giudizio del C.V.C.S. è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali (Consiglio di Stato, Sez. II, 21.4.2021, n. 3222);

 

- nell'ambito del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il giudizio espresso dal C.V.C.S., essendo espressione di discrezionalità tecnica fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica, non è sindacabile nel merito, essendo censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione o manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti (Consiglio di Stato, Sez. IV, 26.2.2021, n. 1671);

 

- la manifestazione di giudizio espressa dal Comitato di verifica per le cause di servizio, all'interno della sequenza procedimentale, rappresenta un giudizio conclusivo di sintesi e di composizione anche dei pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento (CMO), nonché una fase di accertamento definitivo sulla riconducibilità più in generale ad attività lavorativa delle cause produttive delle patologie (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 10.2.2021, n. 1617);

 

- la circostanza che il C.V.C.S. abbia formulato il parere di competenza riproducendo espressioni linguistiche adoperate nel contesto di altri pronunciamenti non priva l'atto consultivo dell'indispensabile nucleo motivazionale, né lo riduce a mera formula di stile, essendo necessario solo che il parere venga reso sulla base degli elementi di conoscenza che l'organo tecnico possiede e alla stregua della miglior scienza medico legale del momento; una volta effettuata questa operazione logica è ininfluente che la motivazione riproduca alcune frasi rintracciabili anche all'interno di altri apporti consultivi, se la reiterazione dipende dall'analogia delle situazioni sottoposte a disamina, ma pur sempre con un'attenzione specifica al caso concreto (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 20.9.2019, n. 2218).

 

10- Alla luce della giurisprudenza ora richiamata, è da ritenersi che il parere reso dal C.V.C.S. nel procedimento all'origine dell'odierno contenzioso dia sufficientemente conto, pur nella sinteticità espressiva, dell'origine delle patologie e dei motivi per cui le stesse non possono essere considerate dipendenti da causa di servizio.

 

11- Peraltro, la sinteticità delle espressioni -nel caso di specie peraltro non riscontrabile atteso che per ciascuna patologia il Comitato ha fornito sinteticamente l'origine della stessa e le ragioni per cui non può essere ritenuta dipendente da causa attinente le mansioni disimpegnate dal ricorrente stesso- o l'eventuale idoneità delle stesse ad essere ripresi in altri procedimenti non le farebbe assurgere, per ciò solo, a mere clausole di stile o ad indizio in ordine alla carenza di istruttoria.

 

12- D'altronde, a fronte delle determinazioni tecnico-discrezionali il ricorrente finisce per svolgere una propria personale ricostruzione tecnico-scientifica, alternativa a quella del C.V.C.S. e, come tale inammissibile, per di più in assenza di adeguati conforti tecnico-scientifici, beninteso nella misura in cui questi possano risultare utili ad inficiare radicalmente la logicità o la ragionevolezza tecnico-scientifica delle valutazioni del Comitato.

 

13- Peraltro, neanche le ulteriori argomentazioni del ricorrente, che, in sostanza finisce per non negare il rilievo genetico-costituzionale delle patologie, ma ritiene che il fattore realmente scatenante sia rinvenibile nella pregressa e controindicata situazione lavorativa di surmenage cui il ricorrente sarebbe stato sottoposto per decenni, sono idonee ad inficiare le valutazioni dell'Amministrazione.

 

14- Si osserva, infatti, che, in merito al contesto lavorativo come concausa efficiente di infermità o patologie si osserva che, per consolidata giurisprudenza:

 

- "La dipendenza da causa di servizio di un'infermità deve essere ancorata all'esistenza di specifici e concreti fatti che non possono coincidere con il normale svolgimento di attività di servizio (per quanto gravose) che, per loro stessa natura, includono nella 'normalità' anche carichi lavorativi differenziati rispetto a condizioni ottimali. Nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, eccezionalmente gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente e specificamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla peculiare tipologia di prestazione a cui particolare personale selezionato è normalmente avviato" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 11/11/2022, n.6972; Cfr. anche TAR Lazio, Roma, n. 11617 del 2019; TAR Campania, Salerno, sez. I, 10 ottobre 2013 n. 2034; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 28 novembre 2017 n. 5629);

 

- ancor più nello specifico "Una normale attività di servizio non può essere considerata concausa dell'insorgere di un'infermità a carico del dipendente, in assenza di comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità, tali da far presumere che, sull'insorgenza o aggravamento dell'infermità, si siano casualmente innestati, individuati, qualificati e rilevanti elementi riconducibili al servizio; perciò, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa" (Consiglio di Stato , sez. III , 25/08/2022 , n. 7454);

 

- in sostanza, la dipendenza da causa di servizio debba essere ancorata all'esistenza di specifici e concreti fatti che non possono coincidere con il normale svolgimento dell'attività di servizio, per quanto gravosa come quella della specie (-OMISSIS-) con turni che, per la stessa natura, include nella "normalità" anche carichi lavorativi differenziati rispetto a condizioni ottimali. Nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 10.10.2013, n. 2034; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 28.11.2017, n. 5629);

 

-quanto, per lo specifico, all'onere della prova, si osserva che "L'onere di dimostrare l'aggravio rispetto alle condizioni normali di lavoro, che possa avere influito in senso nocivo sulle patologie da causa di servizio, incombe sull'attore, in applicazione della regola generale posta dall'art. 2697 cod. civ., e non è sostituibile dalla consulenza tecnica d'ufficio, in quanto questa non è un mezzo di prova, ma può essere disposta al solo fine di fornire al giudice un ausilio per la valutazione, sotto il profilo tecnico, di fatti già acquisiti e dimostrati. Sicché l'onere probatorio che pesa sul ricorrente non è soddisfatto dalla produzione di una relazione tecnica che si limiti a menzionare l'esistenza di condizioni di lavoro impegnative, ma richiede che si dimostri che le modalità di svolgimento delle mansioni hanno in concreto superato la soglia della 'ordinarietà' e hanno quindi acquisito caratteristiche tali da poter assurgere al rango di fattore di rischio specifico, circostanza che costituisce elemento indefettibile per il riconoscimento della causa di servizio" (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 10.11.2022, n.3140).

 

15- Orbene, né nell'originaria istanza né in sede processuale risultano allegati, da parte ricorrente che ne ha l'onere, eventi o comunque circostanze adeguatamente specificate attinenti a fatti, determinati e concreti, esorbitanti dal normale svolgimento dell'attività di servizio (che è ordinariamente connotata anche da carichi differenziati rispetto all'auspicabile ottimo) e, segnatamente, eccezionalmente gravosi per intensità e durata, idonei cioè ad oltrepassare i disagi, le fatiche e i momenti di stress, rientranti nel fisiologico sviluppo dell'attività lavorativa e tali da poter dunque fungere da concausa rispetto alla patologia manifestatasi.

 

16- Neanche dagli elementi informativi resi dall'Arma sono rinvenibili elementi idonei ad inficiare il parere.

 

Dal rapporto informativo relativamente al servizio disimpegnato dal ricorrente tra il-OMISSIS- e il -OMISSIS- è specificato:

 

- quanto all'incarico principale e le attività svolta è specificato: "Comandante della Stazione Carabinieri di -OMISSIS-" nel suddetto periodo "servizi -OMISSIS-e di-OMISSIS-";

 

- quanto alla descrizione dell'ambiente di lavoro, precisando la durata e le modalità è stato rilevato che, per le "attività svolte all'interno" che "in qualità di Comandante, -OMISSIS- per 6-8 ore giornaliere" e per le "attività svolte all'esterno" che "servizi -OMISSIS-della durata media di 4 h diurne e 2 h notturne"; dette attività venivano disimpegnate a bordo di autoveicoli e non a bordo di motoveicoli o a piedi o con altri mezzi; ancora, venivano svolti "servizi di o.p. in occasione di manifestazioni sportive, civili, ecc., per la durata di 6 ore circa, nel numero di circa 60 servizi annui e con n. 600 ore annuali medie di straordinario:

 

- Nelle "eventuali ulteriori precisazioni" è aggiunto che: -il militare in oggetto indicato durante la permanenza alla Stazione Carabinieri di-OMISSIS- si è assentato per vicende sanitarie nel numero e nelle modalità riportate negli allegati. La giurisdizione della Stazione Carabinieri di-OMISSIS-, sebbene non sia considerata zona malarica o malsana, ha un clima rigido ed umido di inverno e caldo ed afoso d'estate. Per esigenze di servizio afferente l'alto indice di criminalità che contraddistingue il territorio di --OMISSIS-, il militare ha svolto compiti talvolta stressanti come documentato e costante impegno psico-emotivo che sicuramente ha svolto un importante ruolo nell'insorgenza della malattia di cui si chiede il riconoscimento "SI" dipendente da causa di servizio. Il Comando Stazione di-OMISSIS- su richiesta, ha fornito quali documenti probatori afferenti le assenze per vicende sanitarie, nr. 5 certificati medici che si allegano".

 

Dal rapporto informativo relativo al periodo dal-OMISSIS- al -OMISSIS- veniva osservato:

 

- quanto all'attività svolta in tale periodo che egli ha "svolto attività istituzionale presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS- quale Comandante svolgendo servizi interni in arco orario diurno (quali -OMISSIS-, attività legate ad altri servizi interni quali la redazione di atti in genere), servizi esterni (quali,-OMISSIS- a piedi ed automontate, -OMISSIS- ecc.) attività queste protrattesi a volte oltre l'orario d'obbligo giornaliero in area geografica a media intensità delinquenziale ma non trascurabile";

 

-veniva precisato che l'attività svolta all'interno consisteva nella "-OMISSIS-" e all'esterno in "-OMISSIS-", disimpegnate a bordo di autoveicoli (per 700 km mensili) e a piedi (dalle 2 alle 3 ore giornaliere per una media di 3-4 servizi mensili), nonché, quanto ad ordine pubblico "-OMISSIS-, convegni per una durata media di 4/6 ore per un totale di 3-5 servizi mensili", e quanto ai turni mensili, diurni e notturni, "quale Comandante della Stazione non veniva eseguita una regolare turnazione in quanto il servizio veniva spezzato nell'arco orario giornaliero", con una media di n. 30 ore di straordinario;

 

- infine, quanto agli eventuali ulteriori precisazioni durante la permanenza, peraltro indicati come "negativo" era soggiunto che" Durante la permanenza sua permanenza presso la citata Stazione ha eseguito regolarmente i servizi esterni ed interni cui era preposto; il territorio, un tempo, era considerato zona malarica; le condizioni climatiche del territorio sono pessime in quanto durante il periodo estivo il clima è caldo e afoso mentre durante la stazione invernale è freddo umido.- Buone le condizioni di vitto e alloggio. -Probabilmente le condizioni di cui sopra, hanno contribuito a determinare l'insorgere dell'infermità".

 

17- In entrambi i rapporti informativi non vengono fornite informazioni specifiche su incidenti, trauma o eventi specifici da segnalare potenzialmente riferibili alle patologie.

 

Gli elementi fattuali resi nell'ambito delle informative non consentono di apprezzare, nell'ambito delle attività disimpegnate dal ricorrente nel corso del suo servizio, situazioni specifiche di surmenage, quanto meno utili in termini di causalità per come riportato dalla succitata giurisprudenza, eccedente lo stress ordinariamente connesso al disimpegno dell'attività lavorativa.

 

18- Peraltro, quanto alle precisazioni rese dal Comando, è da osservare che:

 

- in primo luogo, si osserva che l'Arma è chiamato precipuamente a fornire elementi fattuali da sottoporre alla valutazione tecnico-scientifica, ragion per cui le considerazioni in ordine alla probabile concausa della situazione di servizio non rientra nelle sue competenze e non può essere certamente utilizzata quale parametro di riferimento per sindacare la ragionevolezza scientifica del parere del C.V.C.S.;

 

- in secondo luogo, del tutto generici risultano i rilievi in ordine all'esistenza di un alto indice di criminalità nel territorio di -OMISSIS- che avrebbe accompagnato il servizio del ricorrente (periodo -OMISSIS-);

 

- ancora del tutto generiche sono le considerazioni in ordine al clima nel periodo estivo ed invernale, non risultando che esso sia eccezionalmente diverso da quello che può presentare in altre zone territoriali in modo da essere considerato particolarmente eccezionale (peraltro, si soggiunge, in buone condizioni di vitto e di alloggio);

 

- d'altronde, il ricorrente rivestiva l'incarico di Comandante di Stazione, ruolo che naturaliter comporta l'assunzione di un carico superiore di responsabilità rispetto ai sottoposti;

 

- giusto per completezza, l'elemento degli straordinari (computato -peraltro nel solo periodo -OMISSIS-- in n. 600 ore medie annuali) di per sé e avulso da più specifiche indicazioni di contesto, che non è dato rinvenire, non può essere considerato idoneo ad evidenziare un surmenage tale da inficiare la correttezza delle valutazioni tecnico-scientifiche del Comitato.

 

19- Parimenti infondate sono poi le contestazioni circa l'ascrivibilità alla 7^ ctg. tab. A dell'infermità "SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA AORTICA N. 21 + SOSTITUZIONE DELL'AORTA ASCENDENTE CON PROTESI TUBULARE" e l'ascrivibilità dell'infermità "DISLIPEDEMIA" per come disposto dalla C.M.O. nel verbale n. -OMISSIS-, in quanto anche in questo caso parte ricorrente sovrappone apoditticamente una differente valutazione alternativa a quella della C.M.O. senza però offrire elementi idonei per ritenere irragionevole, illogica, travisata o comunque abnorme tale valutazione.

 

20- Le conclusioni ora rassegnate giustificherebbero di per sé la reiezione del ricorso.

 

21- Giusto per completezza viene rilevato, quanto all'ulteriore censura sulla data di conoscibilità della patologia "SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA AORTICA N. 21 + SOSTITUZIONE DELL'AORTA ASCENDENTE CON PROTESI TUBULARE", che essa va rigettata per le ragioni analoghe a quanto da ultimo osservato, stante che parte ricorrente utilizza un mero dato cronologico rispetto ad un evento che, in astratto, ben potrebbe anche risultare ininfluente rispetto alla patologia riscontrata, di modo che, in assenza di altri elementi, anche sotto tal versante il ricorrente non offre elementi idonei a ritenere travisati gli elementi fattuali da parte del Comitato e scientificamente inattendibili le conclusioni rassegnate dallo stesso.

 

22- In conclusione, il ricorso va rigettato.

 

23- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

 

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

 

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

 

Giancarlo Pennetti, Presidente

 

Arturo Levato, Primo Referendario

 

Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore

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