T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., (ud. 08/11/2023)
21-11-2023, n. 1491
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1149 del 2017,
proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Carabinieri
Comando Generale - C N A - Ufficio Contenzioso - Chieti, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale
Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
DEL DECRETO -OMISSIS-, NOTIFICATO IN DATA -OMISSIS- AVENTE
AD OGGETTO MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO, INDI
ALLA CONSEGUENTE CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Carabinieri Comando Generale - C N A -
Ufficio Contenzioso - Chieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il
dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Svolgimento del processo
1- Con atto ritualmente notificato il 13.9.2017 e depositato
il 6.10.2017 -OMISSIS-, -OMISSIS-(cong.) in servizio effettivo presso l'Arma
dei Carabinieri dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, ha esposto:
- egli aveva espletato incarichi presso le Sedi di
-OMISSIS-;
- con distinte domande del-OMISSIS-e del -OMISSIS- aveva
chiesto l'equo indennizzo rispettivamente per le infermità: "Ipertensione
arteriosa, dislipidemia e sindrome ansioso depressiva" e "Weat:
Sostituzione della valvola aortica n. 21 + sostituzione dell'aorta ascendente
con protesi tubolare", a seguito di intervento eseguito durante il
ricovero dal -OMISSIS- al-OMISSIS-;
- con verbale n. -OMISSIS- la Commissione Medica Ospedaliera
(C.M.O.) di Messina riteneva l'infermità "Esiti di sostituzione della
valvola aortica e della aorta ascendente con protesi tubulare" e riteneva
per quest'ultima infermità "-OMISSIS- data di conoscibilità della
patologia", e riteneva inoltre le infermità ascrivibili rispettivamente,
la sub. A e la sub. C in 8^ ctg. tab. A, la sub. B non classificabile e la sub.
D in 7^ ctg. tab. A;
- con parere n. -OMISSIS- il Comitato di Verifica per le
Cause di Servizio (C.V.C.S.) giudicava le infermità non dipendenti da causa di
servizio.
- con l'impugnato decreto, notificato il -OMISSIS-, il
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha rigettato le istanze del
ricorrente;
- in data -OMISSIS-il ricorrente formulava istanza di
accesso agli atti amministrativi, riscontrata dall'Arma dei Carabinieri il
-OMISSIS-.
2- Avverso il precitato diniego viene proposto ricorso per i
seguenti motivi:
I) Violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e ss.
modd. dell'art. 111 della Costituzione ed eccesso di potere per mancanza e/o
carenza di motivazione nonché violazione dell'art. 64 e ss. del D.P.R. n. 1092
del 1973. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 349 del 1994 così come
modificato dal D.P.R. n. 461 del 2001. Violazione delle tabelle relative alle
infermità riportate nel D.P.R. n. 1092 del 1973, nel D.P.R. n. 915 del 1978,
nel D.P.R. n. 834 del 1981 e ss. modd.. Violazione della L. n. 308 del 1981
così come modificata ed integrata dalla L. n. 280 del 1991 nonché delle stesse
presunzioni trasfuse nell'art. 2 lett m) della L. n. 261 del 1991.
Contraddittorietà interna ed esterna dell'atto. Manifesta illogicità. Carenza
di motivazione.
II) Eccesso di potere per travisamento e/o erronea
valutazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, insufficienza,
illogicità ed apoditticità della motivazione del provvedimento impugnato.
Violazione dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione ex art.
97 della Costituzione. Sviamento dal fine tipico dell'atto. Contraddittorietà
esterna ed interna.
Il ricorrente:
- deduce vizio di difetto di motivazione e di istruttoria,
in relazione alla mancata esplicitazione delle ragioni che hanno indotto
l'amministrazione a recepire acriticamente le conclusioni rassegnate, nella
fase istruttoria, dalla Commissione medico ospedaliera di Messina nonché dal
C.V.C.S.;
- contesta la valutazione di non dipendenza delle infermità
da causa di servizio delle infermità, che non avrebbero tenuto conto del
complesso delle cause esogene ma solo delle tare ereditarie, dei deficit
genetici o per fattori ex senectute o endogeno costituzionale a carico del
ricorrente obliando però il carattere particolarmente stressante ed usurante
delle mansioni svolte, giusta la documentazione in atti che, tra l'altro, è
stata resa dalla stessa Amministrazione resistente;
- contesta l'asserita intempestività della domanda quanto
all'infermità: "Esiti di sostituzione della valvola aortica e della aorta
ascendente con protesi tubulare", per la C.M.O. conosciuta dal -OMISSIS- e
invece successiva all'intervento chirurgico effettuato durante il ricovero dal
-OMISSIS- al -OMISSIS-, cui seguì ulteriore domanda del-OMISSIS-, avendo invece
fatto riferimento la C.M.O. ad altra patologia, che seppur involvente
l'apparato cardiaco (2006) non era ancora esitata nell'intervento chirurgico
del 2009 ma si riferiva all'ipertensione arteriosa;
- ribadisce la ricollegabilità qualitativa, quantitativa,
cronologica, modale delle patologie sofferte al servizio, soffermandosi sul
ruolo di "agente iniziante" dello stress fisico che avrebbe
caratterizzato tutto il servizio da questi disimpegnato, oltre agli strapazzi
fisici, le perfrigerazioni, i disagi ambientali e climatici richiesti
inderogabilmente dal servizio quali fattori preponderanti per l'insorgenza o il
progresso delle stesse -che ben possono sinergicamente interagire, quanto meno
in termini concausali, con il carattere endogeno-costituzionale della malattia-
e che avrebbero potuto provocato l'anticipata rivelazione della malattia,
ovvero la sua più rapida evoluzione verso l'esito di invalidazione o letale;
- deduce apoditticità del parere del C.V.C.S. poiché,
ammessa la multifattorialità dell'eziopatogenesi, non esclude con assoluta
certezza la causa possibile e si limita ad affermare la non dipendenza,
risentendo dunque del mancato esame della cd. slatentizzazione delle infermità,
non risultando adeguatamente indagati i fattori ambientali;
- sviluppa considerazioni sulla genesi della sindrome
ansiosa, legata non solo al servizio militare in sé ma anche al suo compimento
con la menomazione contratta, da cui non adeguata integrazione e disadattamento
nell'ambiente di lavoro; parimenti per la "Sostituzione della valvola
aortica n. 21 + sostituzione dell'aorta ascendente. Stenosi valvolare aortica
severa", ribadisce l'illogicità dell'esclusione della dipendenza da causa
di servizio, costituendo tale affezione risposta terminale di una serie di azioni
a partenza dal sistema nervoso simpatico ed a partenza dal sistema ormonale in
risposta a 30 anni di macroscopico disagio con forti carichi di responsabilità,
forieri di tensione nervosa, stati di preoccupazione e di responsabilità,
emozioni, paura, superlavoro psico/fisico, nonché legata al repentino mutamente
dei fattori ambientali e climatici al quali il ricorrente è stato sicuramente
esposto oltre che dall'inquinamento atmosferico, che lo ha esposto al freddo
umido di inverno ed al caldo d'estate, con conseguenti e ricorrenti infezioni
da streptococco B emolitico;
- contesta vizio di motivazione sia con riferimento al
parere del C.V.C.S, che avrebbe reso motivazione stereotipata e apparente, sia
con riferimento al provvedimento finale che non avrebbe minimamente e
criticamente argomentato in punto di fatto facendo esclusivo riferimento ai
pareri del ridetto organo collegiale;
- contesta l'ascrivibilità alla 7^ ctg. tab. A
dell'infermità "SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA AORTICA N. 21 + SOSTITUZIONE
DELL'AORTA ASCENDENTE CON PROTESI TUBULARE", in quanto il D.P.R. n. 834
del 1981 prevede l'ascrivibilità in 1^ ctg. (punto 20) delle "cardiopatie
organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente
insufficienza coronarica ecg accertata", ritenendola analoga alla
patologia in questione, non essendovi differenza tra il trattamento con
apposizione di stent o con bypass;
- contesta parimenti l'ascrivibilità dell'infermità
"DISLIPEDEMIA" che essendo irreversibile e cronica merita,
quantomeno, di essere ascritta ad una 8^ ctg. tab. A, rilevando la valenza nel
caso dell'art. 11 del D.P.R. n. 915 del 1978 con riferimento ai criteri di
applicazione delle tabelle annesse sia al D.P.R. n. 834 del 1981 sia alla L. n
. 261 del 1991, a tenore del quale le infermità non esplicitamente elencate
nelle tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermità
equivalenti in ossequio al cd. principio dell'equivalenza.
3- Con atto depositato il 10.10.2017 si è costituito il
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per resistere al ricorso, il quale
ha successivamente depositato documenti (in data 7.12.2017) e memoria ex art.
73 c.p.a. in vista della trattazione del merito (22.9.2023).
4- All'udienza pubblica dell'8.11.2023 il ricorso è stato
spedito in decisione.
Motivi della decisione
5-Il ricorso è infondato.
6-Viene anzitutto ricostruito il procedimento svolto a
seguito delle istanze del ricorrente.
6.1- Con verbale n. -OMISSIS- la C.M.O. ha rilevato:
"Riferita negativa per la vita premilitare/servizio. In servizio nell'Arma
dei CC. dal -OMISSIS-al -OMISSIS-, data del congedo a domanda. Viene per
accertamenti sanitari avendo presentato in data -OMISSIS-, domanda di
riconoscimento da causa di servizio per l'infermità: "IPERTENSIONE
ARTERIOSA, DISLIPIDEMIA E SINDROME ANSIOSA DEPRESSIVA". In data -OMISSIS-,
-OMISSIS- e -OMISSIS- ha effettuato rispettivamente esami di laboratorio,
effettuato presso lo studio privato del Dr. -OMISSIS-di -OMISSIS-, vista cardio
+ Ecg presso A. n 5 Distretto di-OMISSIS-ed esame Ecocardiogramma Color D.,
presso A. n. 5 - Distretto di -OMISSIS-, che hanno messo in evidenza le
infermità suindicate. In data-OMISSIS- il ricorrente presentava istanza facendo
seguito alla prima, in quanto in data -OMISSIS-, veniva sottoposto ad
intervento chirurgico di "Weat: "SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA AORTICA
N. 21 + SOSTITUZIONE DELL'AORTA ASCENDENTE CON PROTESI TUBULARE", intervento
eseguito durante il ricovero dal -OMISSIS- al-OMISSIS- presso la clinica priva
-OMISSIS- e dimesso con diagnosi di: "DILATAZIONE DELL'AORTA ASCENDENTE.
STENOSI VALVOLARE AORTICA SEVERA". Il curante con certificato medico
datato -OMISSIS- attesta che l'interessato è affetto da: "Ipertensione
arteriosa in dislipidemico con sindrome ansioso depressiva". Esibisce
verbale di dimissione del -OMISSIS- della Casa di Cura -OMISSIS- ove ha
eseguito riabilitazione post-intervento. Per tale infermità ha usufruito di
periodi di licenza di convalescenza concessi da Infermeria di Corpo";
quindi, previa acquisizione di ulteriori certificati medici formulava il
giudizio diagnostico: "A) Cardiopatia ipertensiva; B) dislipidemia; C)
Stato ansioso depressivo; D( Esiti di sostituzione della valvola aortica e
della aorta ascendente con protesi tubulare" e riteneva per quest'ultima
infermità "-OMISSIS- data di conoscibilità della patologia", mentre
parimenti il ricorrente veniva "ritenuto NON idoneo nella categoria di
appartenenza" e le infermità venivano giudicate, rispettivamente, la sub.
A e la sub. C in 8^ ctg. tab. A, la sub. B non classificabile e la sub. D in 7^
ctg. tab. A.
6.2- Con parere n. -OMISSIS-reso nell'adunanza n.-OMISSIS-
il C.V.C.S. ha ritenuto:
"- che l'infermità: "Cardiopatia ipertensiva"
NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto trattasi di
cardiopatia conseguente ad ipertensione arteriosa sistemica, caratterizzata da
ipertrofia delle pareti del ventricolo sinistro e da disfunzione sistolica e
distolica dello stesso. Su tale patologia nessuna influenza causale o
concausale efficiente e determinante, può essere attribuita al servizio
prestato durante il quale, peraltro, il soggetto non risulta essere stato
sottoposto a stress psico-fisici tali da ingenerare notevoli tensioni emotive e
conseguente insorgenza di stati emotivi;
- che l'infermità: "Dislipidemia" "NON PUÒ
RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di uno stato
ematochimico che riflette una particolare situazione costituzionale del
metabolismo lipidico e, come tale, del tutto indipendente dall'influenza di
fattori esogeni. Il servizio prestato, pertanto, pur considerato in tutti i
suoi aspetti, non può aver assunto alcun ruolo nell'insorgenza, né sulla
successiva evoluzione dello squilibrio in questione;
- che l'infermità: "Stato ansioso depressivo" NON
PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto trattasi di forma
di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali
neurovegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano,
di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie,
documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità
e durata, a favorirne lo sviluppo, l'infermità non ricollegarsi agli invocati
eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante;
- che l'infermità: "Esiti di sostituzione della valvola
aortica e della aorta ascendente con protesi tubulare" " NON PUÒ
RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto la malattia reumatica
che l'ha determinato riconosce come fattore scatenante lo streptococco
B-emolitico, agente patogeno che si virulenta in particolari condizioni
climaticoambientali; nella fattispecie, il servizio, svolto che risulta privo
di qualsiasi rischio specifico o generico aggravato, non può pertanto avere
assunto il ruolo di fattore causale o concausale efficiente e determinante
sull'insorgenza dell'affezione reumatica, legata a condizioni di
predisposizione individuale ovvero ad eventi della vita extra-lavorativa.
Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti
gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e
tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti"
6.3- Con il provvedimento impugnato, il Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri ha disposto:
"VISTO il parere del Comitato di verifica per le cause
di servizio, al cui contenuto si rinvia integralmente … che ha giudicato le
infermità NON dipendenti da causa di servizio;
VISTO l'articolo 2 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461,
secondo il quale la domanda di dipendenza da causa di servizio, fatto salvo il
trattamento pensionistico di privilegio - ai fini dei benefici previsti dalle
disposizioni vigenti (compreso l'equo indennizzo) - deve essere presentata dal
militare entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da
quello in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o
dell'aggravamento;
CONSIDERATO che la domanda di dipendenza da causa di
servizio per l'infermità "ESITI DI SOSTITUZIONE DELLA VAVOLVA AORTICA E
DELLA AORTA DISCENDENTE CON PROTESI TUBOLARE", è stata, invece, presentata
il -OMISSIS-, mentre il richiedente aveva acquisito la piena conoscenza della
natura del male di cui era affetto il -OMISSIS- (data di conoscibilità indicata
dalla Commissione Medica Ospedaliera), facendo decorrere infruttuosamente il
predetto termine dei sei mesi;
CONSIDERATO che per le infermità non dipendenti da causa di
servizio, per quelle non ascrivibili a categoria e per quelle la cui domanda di
dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo è
intempestiva, non può darsi luogo alla concessione di alcun indennizzo
DECRETA ai sensi del D.P.R. n. 461 del 2001 e della L. n.
1094 del 1970, nei confronti del -OMISSIS-:
- il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio delle infermità: 1. CARDIOPATIA IPERTENSIVA, 2. DISLIPIDEMIA, 3. STATO
ANSIOSO DEPRESSIVO, 4. ESITI DI SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA AORTICA E DELLA
AORTA DISCENDENTE CON PROTESI TUBULARE,
- il rigetto delle domande di equo indennizzo, per i motivi
indicati in premessa".
7- Così ricostruita la vicenda, l'operato
dell'Amministrazione, nei diversi plessi in cui si è svolto, è immune dalle
censure prospettate da parte ricorrente, da scrutinare congiuntamente in quanto
interconnesse.
8- In primo luogo, è infondata la censura attinente
all'insufficienza motivazionale del provvedimento impugnato, che secondo la
prospettazione del ricorrente, si sarebbe limitata a recepire acriticamente le
valutazioni del C.V.C.S. senza svolgere autonomi apprezzamenti.
Difatti, quanto alla sufficienza della motivazione del
provvedimento ministeriale ed al rapporto tra questo e il presupposto parere
del C.V.C.S. si richiama la più recente giurisprudenza, cui questo Collegio da
continuità per cui "(…) secondo il D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
contenente "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il
riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la
concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo,
nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie" la competenza ad accertare il nesso eziologico tra
l'attività lavorativa svolta dal dipendente e l'infermità sofferta è
attribuito, in via esclusiva, al Comitato di verifica per le cause di servizio.
Rilevano in tal senso l'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 461
del 2001, il quale prevede che il predetto comitato "accerta la
riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o
lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e
l'infermità o lesione" e l'articolo 14, comma 1, del medesimo d.P.R. che
ha escluso la possibilità per l'Amministrazione di discostarsi dal parere
dell'Organo consultivo (C.V.C.S.), al quale può solo chiedere un nuovo parere.
Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio,
dunque, è non solo obbligatorio, ma anche vincolante e insurrogabile, posto che
l'Amministrazione ha il dovere di adottare il provvedimento in conformità al
giudizio da quest'ultimo espresso (cfr. pure, da ultimo, T.a.r. Lazio- Roma, n.
7976 del 2021: "Il giudizio conclusivo di sintesi e di superiore
valutazione formulato dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio si
impone all'Amministrazione, la quale è tenuta solo a verificare se l'organo in
questione, nell'esprimere le proprie valutazioni, abbia tenuto conto delle
considerazioni svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo, se le abbia
confutate. Ai sensi del D.P.R. n. 461 del 2001, dunque, soltanto il Comitato
può riconoscere o negare la dipendenza da causa di servizio di un'infermità o
lesione"; in senso analogo: T.a.r. Lazio- Roma n. 7906 del 2021; T.a.r.
Campania - Salerno, n. 1735 del 2019; T.a.r. Lazio - Roma, n. 10702 del 2019;
T.a.r. Calabria - Catanzaro, n. 778 del 2015)" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez.
IV, 18.1.2022, n.568).
In altri termini, "Il parere del Comitato di Verifica è
vincolante per l'Amministrazione che è tenuta a farlo proprio e ad assumerlo
come motivazione unica della determinazione finale. Nello specifico, quindi,
l'Amministrazione ben ha operato dando preminenza al parere espresso dal
C.P.P.O. e non era tenuta a motivare la scelta di tale preferenza" (T.A.R.
Campania, Napoli, Sez. VII, 11.11.2022, n. 6972).
Da quanto ora esposto consegue che il decreto impugnato è
sufficientemente motivato dal richiamo al parere del C.V.C.S. né è censurabile
l'operato del Ministero che, a fronte del suddetto parere non abbia ritenuto di
svolgere approfondimenti di sorta, neanche in caso di eventuali divergenze tra
C.M.O. e C.V.C.S. stante la distinzione delle rispettive competenze (v.,
amplius, infra).
9- Quanto, poi, alle doglianze attinenti la dedotta
inadeguatezza dell'istruttoria e della motivazione del parere del C.V.C.S., si
richiama anzitutto la giurisprudenza in materia di riconoscimento di dipendenza
di patologie da causa di servizio, per la quale:
- il giudizio del C.V.C.S. è espressione di discrezionalità
tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione,
travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole
procedurali (Consiglio di Stato, Sez. II, 21.4.2021, n. 3222);
- nell'ambito del riconoscimento della dipendenza
dell'infermità da causa di servizio, il giudizio espresso dal C.V.C.S., essendo
espressione di discrezionalità tecnica fondato su nozioni scientifiche e su
dati di esperienza tecnica, non è sindacabile nel merito, essendo censurabile
per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione o manifesta
irragionevolezza sulla valutazione dei fatti (Consiglio di Stato, Sez. IV,
26.2.2021, n. 1671);
- la manifestazione di giudizio espressa dal Comitato di
verifica per le cause di servizio, all'interno della sequenza procedimentale,
rappresenta un giudizio conclusivo di sintesi e di composizione anche dei
pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento (CMO), nonché una fase di
accertamento definitivo sulla riconducibilità più in generale ad attività
lavorativa delle cause produttive delle patologie (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II,
10.2.2021, n. 1617);
- la circostanza che il C.V.C.S. abbia formulato il parere
di competenza riproducendo espressioni linguistiche adoperate nel contesto di
altri pronunciamenti non priva l'atto consultivo dell'indispensabile nucleo
motivazionale, né lo riduce a mera formula di stile, essendo necessario solo
che il parere venga reso sulla base degli elementi di conoscenza che l'organo
tecnico possiede e alla stregua della miglior scienza medico legale del
momento; una volta effettuata questa operazione logica è ininfluente che la
motivazione riproduca alcune frasi rintracciabili anche all'interno di altri
apporti consultivi, se la reiterazione dipende dall'analogia delle situazioni
sottoposte a disamina, ma pur sempre con un'attenzione specifica al caso
concreto (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 20.9.2019, n. 2218).
10- Alla luce della giurisprudenza ora richiamata, è da
ritenersi che il parere reso dal C.V.C.S. nel procedimento all'origine
dell'odierno contenzioso dia sufficientemente conto, pur nella sinteticità
espressiva, dell'origine delle patologie e dei motivi per cui le stesse non
possono essere considerate dipendenti da causa di servizio.
11- Peraltro, la sinteticità delle espressioni -nel caso di
specie peraltro non riscontrabile atteso che per ciascuna patologia il Comitato
ha fornito sinteticamente l'origine della stessa e le ragioni per cui non può
essere ritenuta dipendente da causa attinente le mansioni disimpegnate dal
ricorrente stesso- o l'eventuale idoneità delle stesse ad essere ripresi in
altri procedimenti non le farebbe assurgere, per ciò solo, a mere clausole di
stile o ad indizio in ordine alla carenza di istruttoria.
12- D'altronde, a fronte delle determinazioni
tecnico-discrezionali il ricorrente finisce per svolgere una propria personale
ricostruzione tecnico-scientifica, alternativa a quella del C.V.C.S. e, come
tale inammissibile, per di più in assenza di adeguati conforti
tecnico-scientifici, beninteso nella misura in cui questi possano risultare
utili ad inficiare radicalmente la logicità o la ragionevolezza
tecnico-scientifica delle valutazioni del Comitato.
13- Peraltro, neanche le ulteriori argomentazioni del
ricorrente, che, in sostanza finisce per non negare il rilievo
genetico-costituzionale delle patologie, ma ritiene che il fattore realmente
scatenante sia rinvenibile nella pregressa e controindicata situazione
lavorativa di surmenage cui il ricorrente sarebbe stato sottoposto per decenni,
sono idonee ad inficiare le valutazioni dell'Amministrazione.
14- Si osserva, infatti, che, in merito al contesto
lavorativo come concausa efficiente di infermità o patologie si osserva che,
per consolidata giurisprudenza:
- "La dipendenza da causa di servizio di un'infermità
deve essere ancorata all'esistenza di specifici e concreti fatti che non
possono coincidere con il normale svolgimento di attività di servizio (per
quanto gravose) che, per loro stessa natura, includono nella 'normalità' anche
carichi lavorativi differenziati rispetto a condizioni ottimali. Nella nozione
di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare
soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, eccezionalmente
gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente e specificamente
documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto
generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che
costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla peculiare
tipologia di prestazione a cui particolare personale selezionato è normalmente
avviato" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 11/11/2022, n.6972; Cfr.
anche TAR Lazio, Roma, n. 11617 del 2019; TAR Campania, Salerno, sez. I, 10
ottobre 2013 n. 2034; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 28 novembre 2017 n. 5629);
- ancor più nello specifico "Una normale attività di
servizio non può essere considerata concausa dell'insorgere di un'infermità a
carico del dipendente, in assenza di comprovate situazioni di particolarità ed
eccezionalità, tali da far presumere che, sull'insorgenza o aggravamento
dell'infermità, si siano casualmente innestati, individuati, qualificati e
rilevanti elementi riconducibili al servizio; perciò, nella nozione di concausa
efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed
eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e
durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle
circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche
e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in
relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa" (Consiglio di
Stato , sez. III , 25/08/2022 , n. 7454);
- in sostanza, la dipendenza da causa di servizio debba
essere ancorata all'esistenza di specifici e concreti fatti che non possono
coincidere con il normale svolgimento dell'attività di servizio, per quanto
gravosa come quella della specie (-OMISSIS-) con turni che, per la stessa
natura, include nella "normalità" anche carichi lavorativi
differenziati rispetto a condizioni ottimali. Nella nozione di concausa
efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed
eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e
durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle
circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche
e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in
relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (cfr. T.A.R.
Campania, Salerno, Sez. I, 10.10.2013, n. 2034; T.A.R. Campania, Napoli, Sez.
VI, 28.11.2017, n. 5629);
-quanto, per lo specifico, all'onere della prova, si osserva
che "L'onere di dimostrare l'aggravio rispetto alle condizioni normali di
lavoro, che possa avere influito in senso nocivo sulle patologie da causa di
servizio, incombe sull'attore, in applicazione della regola generale posta
dall'art. 2697 cod. civ., e non è sostituibile dalla consulenza tecnica
d'ufficio, in quanto questa non è un mezzo di prova, ma può essere disposta al
solo fine di fornire al giudice un ausilio per la valutazione, sotto il profilo
tecnico, di fatti già acquisiti e dimostrati. Sicché l'onere probatorio che
pesa sul ricorrente non è soddisfatto dalla produzione di una relazione tecnica
che si limiti a menzionare l'esistenza di condizioni di lavoro impegnative, ma
richiede che si dimostri che le modalità di svolgimento delle mansioni hanno in
concreto superato la soglia della 'ordinarietà' e hanno quindi acquisito
caratteristiche tali da poter assurgere al rango di fattore di rischio
specifico, circostanza che costituisce elemento indefettibile per il
riconoscimento della causa di servizio" (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I,
10.11.2022, n.3140).
15- Orbene, né nell'originaria istanza né in sede
processuale risultano allegati, da parte ricorrente che ne ha l'onere, eventi o
comunque circostanze adeguatamente specificate attinenti a fatti, determinati e
concreti, esorbitanti dal normale svolgimento dell'attività di servizio (che è
ordinariamente connotata anche da carichi differenziati rispetto
all'auspicabile ottimo) e, segnatamente, eccezionalmente gravosi per intensità
e durata, idonei cioè ad oltrepassare i disagi, le fatiche e i momenti di stress,
rientranti nel fisiologico sviluppo dell'attività lavorativa e tali da poter
dunque fungere da concausa rispetto alla patologia manifestatasi.
16- Neanche dagli elementi informativi resi dall'Arma sono
rinvenibili elementi idonei ad inficiare il parere.
Dal rapporto informativo relativamente al servizio
disimpegnato dal ricorrente tra il-OMISSIS- e il -OMISSIS- è specificato:
- quanto all'incarico principale e le attività svolta è
specificato: "Comandante della Stazione Carabinieri di -OMISSIS-" nel
suddetto periodo "servizi -OMISSIS-e di-OMISSIS-";
- quanto alla descrizione dell'ambiente di lavoro,
precisando la durata e le modalità è stato rilevato che, per le "attività
svolte all'interno" che "in qualità di Comandante, -OMISSIS- per 6-8
ore giornaliere" e per le "attività svolte all'esterno" che
"servizi -OMISSIS-della durata media di 4 h diurne e 2 h notturne";
dette attività venivano disimpegnate a bordo di autoveicoli e non a bordo di
motoveicoli o a piedi o con altri mezzi; ancora, venivano svolti "servizi
di o.p. in occasione di manifestazioni sportive, civili, ecc., per la durata di
6 ore circa, nel numero di circa 60 servizi annui e con n. 600 ore annuali
medie di straordinario:
- Nelle "eventuali ulteriori precisazioni" è
aggiunto che: -il militare in oggetto indicato durante la permanenza alla
Stazione Carabinieri di-OMISSIS- si è assentato per vicende sanitarie nel
numero e nelle modalità riportate negli allegati. La giurisdizione della
Stazione Carabinieri di-OMISSIS-, sebbene non sia considerata zona malarica o
malsana, ha un clima rigido ed umido di inverno e caldo ed afoso d'estate. Per
esigenze di servizio afferente l'alto indice di criminalità che contraddistingue
il territorio di --OMISSIS-, il militare ha svolto compiti talvolta stressanti
come documentato e costante impegno psico-emotivo che sicuramente ha svolto un
importante ruolo nell'insorgenza della malattia di cui si chiede il
riconoscimento "SI" dipendente da causa di servizio. Il Comando
Stazione di-OMISSIS- su richiesta, ha fornito quali documenti probatori
afferenti le assenze per vicende sanitarie, nr. 5 certificati medici che si
allegano".
Dal rapporto informativo relativo al periodo dal-OMISSIS- al
-OMISSIS- veniva osservato:
- quanto all'attività svolta in tale periodo che egli ha
"svolto attività istituzionale presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS-
quale Comandante svolgendo servizi interni in arco orario diurno (quali
-OMISSIS-, attività legate ad altri servizi interni quali la redazione di atti
in genere), servizi esterni (quali,-OMISSIS- a piedi ed automontate, -OMISSIS-
ecc.) attività queste protrattesi a volte oltre l'orario d'obbligo giornaliero
in area geografica a media intensità delinquenziale ma non trascurabile";
-veniva precisato che l'attività svolta all'interno
consisteva nella "-OMISSIS-" e all'esterno in "-OMISSIS-",
disimpegnate a bordo di autoveicoli (per 700 km mensili) e a piedi (dalle 2
alle 3 ore giornaliere per una media di 3-4 servizi mensili), nonché, quanto ad
ordine pubblico "-OMISSIS-, convegni per una durata media di 4/6 ore per
un totale di 3-5 servizi mensili", e quanto ai turni mensili, diurni e
notturni, "quale Comandante della Stazione non veniva eseguita una
regolare turnazione in quanto il servizio veniva spezzato nell'arco orario
giornaliero", con una media di n. 30 ore di straordinario;
- infine, quanto agli eventuali ulteriori precisazioni
durante la permanenza, peraltro indicati come "negativo" era
soggiunto che" Durante la permanenza sua permanenza presso la citata
Stazione ha eseguito regolarmente i servizi esterni ed interni cui era
preposto; il territorio, un tempo, era considerato zona malarica; le condizioni
climatiche del territorio sono pessime in quanto durante il periodo estivo il
clima è caldo e afoso mentre durante la stazione invernale è freddo umido.- Buone
le condizioni di vitto e alloggio. -Probabilmente le condizioni di cui sopra,
hanno contribuito a determinare l'insorgere dell'infermità".
17- In entrambi i rapporti informativi non vengono fornite
informazioni specifiche su incidenti, trauma o eventi specifici da segnalare
potenzialmente riferibili alle patologie.
Gli elementi fattuali resi nell'ambito delle informative non
consentono di apprezzare, nell'ambito delle attività disimpegnate dal
ricorrente nel corso del suo servizio, situazioni specifiche di surmenage,
quanto meno utili in termini di causalità per come riportato dalla succitata
giurisprudenza, eccedente lo stress ordinariamente connesso al disimpegno
dell'attività lavorativa.
18- Peraltro, quanto alle precisazioni rese dal Comando, è
da osservare che:
- in primo luogo, si osserva che l'Arma è chiamato
precipuamente a fornire elementi fattuali da sottoporre alla valutazione
tecnico-scientifica, ragion per cui le considerazioni in ordine alla probabile
concausa della situazione di servizio non rientra nelle sue competenze e non
può essere certamente utilizzata quale parametro di riferimento per sindacare
la ragionevolezza scientifica del parere del C.V.C.S.;
- in secondo luogo, del tutto generici risultano i rilievi
in ordine all'esistenza di un alto indice di criminalità nel territorio di
-OMISSIS- che avrebbe accompagnato il servizio del ricorrente (periodo
-OMISSIS-);
- ancora del tutto generiche sono le considerazioni in
ordine al clima nel periodo estivo ed invernale, non risultando che esso sia
eccezionalmente diverso da quello che può presentare in altre zone territoriali
in modo da essere considerato particolarmente eccezionale (peraltro, si
soggiunge, in buone condizioni di vitto e di alloggio);
- d'altronde, il ricorrente rivestiva l'incarico di
Comandante di Stazione, ruolo che naturaliter comporta l'assunzione di un
carico superiore di responsabilità rispetto ai sottoposti;
- giusto per completezza, l'elemento degli straordinari
(computato -peraltro nel solo periodo -OMISSIS-- in n. 600 ore medie annuali)
di per sé e avulso da più specifiche indicazioni di contesto, che non è dato
rinvenire, non può essere considerato idoneo ad evidenziare un surmenage tale
da inficiare la correttezza delle valutazioni tecnico-scientifiche del
Comitato.
19- Parimenti infondate sono poi le contestazioni circa
l'ascrivibilità alla 7^ ctg. tab. A dell'infermità "SOSTITUZIONE DELLA
VALVOLA AORTICA N. 21 + SOSTITUZIONE DELL'AORTA ASCENDENTE CON PROTESI
TUBULARE" e l'ascrivibilità dell'infermità "DISLIPEDEMIA" per
come disposto dalla C.M.O. nel verbale n. -OMISSIS-, in quanto anche in questo
caso parte ricorrente sovrappone apoditticamente una differente valutazione
alternativa a quella della C.M.O. senza però offrire elementi idonei per
ritenere irragionevole, illogica, travisata o comunque abnorme tale
valutazione.
20- Le conclusioni ora rassegnate giustificherebbero di per
sé la reiezione del ricorso.
21- Giusto per completezza viene rilevato, quanto
all'ulteriore censura sulla data di conoscibilità della patologia
"SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA AORTICA N. 21 + SOSTITUZIONE DELL'AORTA
ASCENDENTE CON PROTESI TUBULARE", che essa va rigettata per le ragioni
analoghe a quanto da ultimo osservato, stante che parte ricorrente utilizza un
mero dato cronologico rispetto ad un evento che, in astratto, ben potrebbe
anche risultare ininfluente rispetto alla patologia riscontrata, di modo che,
in assenza di altri elementi, anche sotto tal versante il ricorrente non offre
elementi idonei a ritenere travisati gli elementi fattuali da parte del
Comitato e scientificamente inattendibili le conclusioni rassegnate dallo
stesso.
22- In conclusione, il ricorso va rigettato.
23- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come
da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite,
che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario spese
legali, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui
all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo
9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla
Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente
provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo
a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del
giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore
Nessun commento:
Posta un commento