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sabato 9 marzo 2024

Corte dei Conti - Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2022, XX, come sopra generalizzato, dipendente del Ministero della Difesa presso l'Esercito italiano, dopo aver dettagliatamente ricostruito la carriera svolta e descritto le mansioni cui è stato adibito, che lo avrebbero sottoposto a disagi ambientali, sforzi fisici di vario genere, micro e macro-traumatismi della colonna vertebrale, posture protratte ed incongrue, esposizioni ad inclemenze atmosferiche

 


 

 

Corte dei Conti Puglia Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 12/07/2023) 12-07-2023, n. 225

 

 

Fatto Diritto P.Q.M.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE DEI CONTI

 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

 

in composizione monocratica, in persona del Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio iscritto al n. 37206 del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

 

XX (c.f.: XX) nato a XX il XX ed ivi residente alla via XX, rappresentato e difeso dall'avv.  

contro

 

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., costituito in proprio;

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministero p.t., costituito in proprio;

 

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

 

Udito, all'udienza in data 12 luglio 2023 con l'assistenza del Segretario dott.ssa L.G., l'avv. Anelli, in virtù di delega orale, per il ricorrente, ed il dott. Monno per il Mef, nessuno comparso per il Ministero della Difesa;

 

Considerato in

Svolgimento del processo

 

Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2022, XX, come sopra generalizzato, dipendente del Ministero della Difesa presso l'Esercito italiano, dopo aver dettagliatamente ricostruito la carriera svolta e descritto le mansioni cui è stato adibito, che lo avrebbero sottoposto a disagi ambientali, sforzi fisici di vario genere, micro e macro-traumatismi della colonna vertebrale, posture protratte ed incongrue, esposizioni ad inclemenze atmosferiche, riferisce:

 

- di aver contratto le seguenti infermità: "ernie discali rachidee multiple - cervicali, dorsali e lombosacrali, Rmn accertate con associata sofferenza neurogena da radicolopatia di miomeri C2-C3-C4 Dx e L5-S1 bilateralmente e meno grave ai miomeri L2-L3-L4 Sn, neuropatia assonale secondaria al nervo tibiale bilateralmente, elettromiograficamente accertata ed a marcata incidenza funzionale articolare; ipoacusia mista bilaterale pantonale di grave entità sui toni acuti", patologie tutte documentate da Certificati medici;

 

- di aver inoltrato in data 18.05.2018 al Comando del 7^ Reggimento Bersaglieri di Altamura l'istanza di riconoscimento di Dipendenza da Causa di Servizio delle infermità su descritte;

 

- che in data XX il Comitato di Verifica deliberava Parere (n. XX) negativo, con conseguente adozione in data XX di decreto di rigetto dell'istanza da parte del Ministero della Difesa.

 

Tutto ciò premesso, il XX, lamentando la illegittimità del decreto ministeriale adottato sulla base del parere del Comitato di Verifica, ha chiesto, in ciò supportato dal parere del consulente di parte dott.ssa T.M., l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità / lesioni da cui è affetto, quale presupposto necessario ed inderogabile al fine di ottenere i privilegi connessi e negati con i gravati provvedimenti, con ogni consequenziale statuizione che sarà ritenuta di giustizia.

 

Si è costituito in proprio il Ministero della Difesa, il quale ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte, la inammissibilità per carenza di istanza amministrativa e di interesse ad agire, il difetto di legittimazione passiva, rientrando la questione nella competenza dell'I.N.P.S., la legittimazione passiva altresì del Mef, chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

 

Il difensore del ricorrente ha presentato brevi note di replica alle deduzioni dell'Amministrazione resistente.

 

In limine litis, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiesto di essere rimesso in termini, stante la tardività della notifica del decreto di fissazione dell'udienza.

 

Con ordinanza a verbale dell'udienza del 29 marzo 2023, è stato disposto un rinvio in accoglimento della richiesta del Mef.

 

Il Ministero ha dunque depositato una memoria nella quale ha preliminarmente eccepito la mancanza di istanza amministrativa e la carenza di interesse ad agire, avendo il ricorrente presentato domanda unicamente per l'equo indennizzo, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva.

 

Nel merito, l'Amministrazione ha evidenziato come non sia stata fornita alcuna prova della sussistenza del nesso eziologico tra l'infermità denunciata ed il servizio.

 

In vista dell'udienza, il ricorrente ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale ha contestato le eccezioni sollevate dal Mef, insistendo per l'accoglimento della domanda.

 

All'udienza del 12 luglio 2023, il difensore del convenuto ha insistito per le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, ed in particolare per la richiesta di Ctu, mentre il rappresentante del Mef ha ribadito le eccezioni formulate nella memoria di costituzione, ed in particolare per il difetto di legittimazione passiva.

 

La causa è stata dunque rimessa in decisione.

Motivi della decisione

 

La questione sottoposta all'esame di questo Giudice attiene alla domanda del ricorrente volta al mero accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata, al fine di ottenere "...i privilegi connessi".

 

In primo luogo, va dichiarata la legittimazione passiva del Ministero della Difesa, essendo il gravame proposto avverso il decreto ministeriale che ha rigettato la domanda di equo indennizzo.

 

Va per conto evidenziato che non si intravedono profili di legittimazione passiva del Mef, essendo il parere reso dal Comitato di Verifica, incardinato presso il Dicastero, un atto endo-procedimentale privo di portata immediatamente lesiva.

 

Ciò posto, reputa questo Giudice, in ciò condividendo le eccezioni presentate dalle Amministrazioni resistenti, che il ricorso vada dichiarato inammissibile sotto i seguenti profili.

 

Preliminarmente, va rammentato che l'art. 153, comma 1, lettera b), del Codice di giustizia contabile sancisce l'inammissibilità del ricorso nei casi in cui si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in via amministrativa.

 

Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente abbia presentato istanza per il solo riconoscimento dell'equo indennizzo.

 

Pertanto, ove l'accertamento della dipendenza da causa di servizio fosse finalizzato al riconoscimento di tale beneficio economico, rispetto al quale risulta provata la condizione di ammissibilità del ricorso, va osservato che, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte e della Corte dei conti, il Giudice contabile è sprovvisto di giurisdizione.

 

Ed infatti, l'equo indennizzo è un trattamento patrimoniale direttamente attinente al rapporto d'impiego, la cui cognizione esclusiva è riservata al giudice competente in materia di lavoro, nel caso di specie individuato nel giudice amministrativo.

 

Con riferimento agli altri "privilegi connessi", cui il ricorrente fa riferimento, reputa questo Giudice, pur a fronte della genericità del petitum, che la pretesa debba intendersi come diretta al conseguimento della Pensione Privilegiata Ordinaria, che, come noto, presuppone l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata (art. 67 TU 1092/1973).

 

Al riguardo, va affermata la giurisdizione di questa Corte, come precisato dalla Corte di Cassazione, SS.UU., nell'ordinanza n. 4325/2014, ove si è affermato che: "È devoluta alla Corte dei conti la domanda di mero accertamento della causa di servizio proposta ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento per "materia", senza che assuma rilievo la circostanza che il dipendente pubblico sia ancora in servizio attivo, trattandosi di profilo suscettibile solo di rilevare sull'ammissibilità della domanda, la cui valutazione è rimessa al giudice speciale".

 

Ciò premesso, ritiene questo Giudice che vada comunque dichiarata l'inammissibilità del gravame ex art. 153, comma 1, lett. b) c.g.c..

 

Infatti, benché non sia revocabile in dubbio, alla luce del sopra trascritto principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, la sussistenza, ratione materiae, della competenza giurisdizionale della Corte dei conti relativamente ad una domanda giudiziale, come quella proposta dalla ricorrente, finalizzata cioè al "...mero accertamento..." della dipendenza di un'infermità da causa di servizio, ai fini della concessione della pensione di privilegio, non è men vero che secondo la stessa Corte di Cassazione rimane, comunque, impregiudicata ogni valutazione del Giudice contabile circa eventuali cause di inammissibilità della domanda.

 

Deve, quindi, escludersi che dalla dichiarata sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti anche sulla sola domanda di accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento privilegiato, possa farsi discendere de plano l'obbligo di esaminare nel merito la proposta domanda giudiziale, senza consentire a questo giudice di verificare, in rito, la ricorrenza di eventuali profili d'inammissibilità.

 

In proposito, come precisato da costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'ammissibilità del ricorso è necessaria la previa adozione da parte dell'Amministrazione di un provvedimento definitivo lesivo dell'interesse pensionistico dedotto in giudizio, ovvero, quanto meno, che sia stato posto in essere un comportamento al quale la legge attribuisca valore equipollente ad un formale atto di diniego (cfr. in termini: Sez. Reg. Giur. Puglia, sent. n. 346/2017, n. 182/2018, n. 508/2019, n. 652/2019 e Sez. Reg. Giur. Lombardia, sent. n. 221/2018).

 

Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti, come detto, è pacifico che il ricorrente abbia chiesto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate, ai fini della concessione dell'equo indennizzo, mentre non risulta per contro che il ricorrente abbia espressamente manifestato, in via amministrativa, l'interesse a conseguire la Pensione Privilegiata Ordinaria, coinvolgendo l'I.N.P.S..

 

Ciò posto, non sfugge a questo Giudice che con il Regolamento di cui al D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, nell'ottica della semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, sia stata espressamente prevista la unicità dell'accertamento "...anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio" (art. 12 D.P.R. n. 461 del 2001).

 

Al riguardo, va preliminarmente precisato che la predetta disposizione, orientata ad esigenze di accelerazione delle procedure, mantiene ferma la distinzione ed autonomia dei due procedimenti amministrativi, quello finalizzato all'ottenimento dell'equo indennizzo e quello teso al riconoscimento della P.P.O..

 

Tale lettura appare coerente con la diversità sostanziale e finalistica (indennitaria l'equo indennizzo e previdenziale la P.P.O.) e con le differenti modalità di erogazione dei due trattamenti, nonché sulla devoluzione delle relative controversie a due plessi giurisdizionali distinti.

 

Ne discende dunque che, a prescindere dall'esito dell'accertamento, ai fini dell'ammissibilità dell'azione giudiziaria dinanzi a questa Corte, è necessario che l'Amministrazione sia stata messa in grado di esprimersi, eventualmente anche attraverso il meccanismo del silenzio significativo, in merito alla domanda amministrativa per il riconoscimento del trattamento pensionistico.

 

E' evidente infatti che, diversamente ragionando, si giungerebbe nel caso di specie ad una sostanziale disapplicazione della disposizione di cui all'art. 153, comma 1, lett. b) c.g.c., peraltro ad opera di una norma di carattere regolamentare, l'art. 12 del D.P.R. n. 461 del 2001, e dunque di grado sotto-ordinato nella gerarchia delle fonti.

 

Allo stesso modo, come correttamente evidenziato da questa Corte in situazioni analoghe (cfr inter alia, sentenza Sezione Sicilia, 439/2020), "Ammettere la presente domanda giudiziale, prescindendo dall'assetto di interessi oggettivamente manifestati sul piano sostanziale, significherebbe permettere che l'interessato possa scegliere il giudice a cui rivolgersi, indipendentemente dalla finalità (scopo-fine) in concreto perseguita, la cui tutela è, invece, per legge affidata, secondo i casi, al giudice del rapporto di lavoro ovvero al giudice delle pensioni (in termini sostanzialmente corrispondenti, Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sentt. n. 326 del 13 aprile 2016, n. 776 del 20 agosto 2015 e n. 408 del 27 aprile 2015). Tutto ciò significherebbe ritenere che, con il solo riferimento al successivo riconoscimento del diritto a pensione privilegiata, si possa creare una lite giudiziaria davanti al giudice delle pensioni, sebbene non vi sia stata alcuna controversia amministrativa in materia di pensioni".

 

In definitiva, non essendo stata espletata la necessaria fase amministrativa, finalizzata ad ottenere una pronuncia dell'Amministrazione in merito alla concessione della P.P.O., la domanda deve ritenersi inammissibile.

 

Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda volta al riconoscimento del diritto all'equo indennizzo, mentre va dichiarata l'inammissibilità della domanda volta al riconoscimento degli altri benefici economici, in particolare la P.P.O., per mancata presentazione della domanda amministrativa.

 

La natura della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

 

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n.37206, dichiara:

 

- il difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda volta al riconoscimento del diritto all'equo indennizzo;

 

- l'inammissibilità della domanda volta al riconoscimento degli altri benefici economici, in particolare la P.P.O., per mancata presentazione della domanda amministrativa.

 

Spese compensate.

 

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali

 

DISPONE

 

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

 

Così deciso, in Bari, all'udienza in data 12 luglio 2023.

 

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2023.

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