Corte dei Conti Puglia Sez. giurisdiz., Sent., (ud.
12/07/2023) 12-07-2023, n. 225
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, in persona del Referendario
Andrea Costa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 37206 del registro di
segreteria, sul ricorso presentato da:
XX (c.f.: XX) nato a XX il XX ed ivi residente alla via XX,
rappresentato e difeso dall'avv.
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t.,
costituito in proprio;
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministero p.t., costituito in proprio;
Visto il Codice di Giustizia Contabile;
Udito, all'udienza in data 12 luglio 2023 con l'assistenza
del Segretario dott.ssa L.G., l'avv. Anelli, in virtù di delega orale, per il
ricorrente, ed il dott. Monno per il Mef, nessuno comparso per il Ministero
della Difesa;
Considerato in
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2022, XX, come
sopra generalizzato, dipendente del Ministero della Difesa presso l'Esercito
italiano, dopo aver dettagliatamente ricostruito la carriera svolta e descritto
le mansioni cui è stato adibito, che lo avrebbero sottoposto a disagi
ambientali, sforzi fisici di vario genere, micro e macro-traumatismi della
colonna vertebrale, posture protratte ed incongrue, esposizioni ad inclemenze
atmosferiche, riferisce:
- di aver contratto le seguenti infermità: "ernie
discali rachidee multiple - cervicali, dorsali e lombosacrali, Rmn accertate
con associata sofferenza neurogena da radicolopatia di miomeri C2-C3-C4 Dx e
L5-S1 bilateralmente e meno grave ai miomeri L2-L3-L4 Sn, neuropatia assonale
secondaria al nervo tibiale bilateralmente, elettromiograficamente accertata ed
a marcata incidenza funzionale articolare; ipoacusia mista bilaterale pantonale
di grave entità sui toni acuti", patologie tutte documentate da Certificati
medici;
- di aver inoltrato in data 18.05.2018 al Comando del 7^
Reggimento Bersaglieri di Altamura l'istanza di riconoscimento di Dipendenza da
Causa di Servizio delle infermità su descritte;
- che in data XX il Comitato di Verifica deliberava Parere
(n. XX) negativo, con conseguente adozione in data XX di decreto di rigetto
dell'istanza da parte del Ministero della Difesa.
Tutto ciò premesso, il XX, lamentando la illegittimità del
decreto ministeriale adottato sulla base del parere del Comitato di Verifica,
ha chiesto, in ciò supportato dal parere del consulente di parte dott.ssa T.M.,
l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità / lesioni
da cui è affetto, quale presupposto necessario ed inderogabile al fine di
ottenere i privilegi connessi e negati con i gravati provvedimenti, con ogni
consequenziale statuizione che sarà ritenuta di giustizia.
Si è costituito in proprio il Ministero della Difesa, il
quale ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte, la
inammissibilità per carenza di istanza amministrativa e di interesse ad agire,
il difetto di legittimazione passiva, rientrando la questione nella competenza
dell'I.N.P.S., la legittimazione passiva altresì del Mef, chiedendo nel merito
il rigetto della domanda.
Il difensore del ricorrente ha presentato brevi note di
replica alle deduzioni dell'Amministrazione resistente.
In limine litis, il Ministero dell'Economia e delle Finanze
ha chiesto di essere rimesso in termini, stante la tardività della notifica del
decreto di fissazione dell'udienza.
Con ordinanza a verbale dell'udienza del 29 marzo 2023, è
stato disposto un rinvio in accoglimento della richiesta del Mef.
Il Ministero ha dunque depositato una memoria nella quale ha
preliminarmente eccepito la mancanza di istanza amministrativa e la carenza di
interesse ad agire, avendo il ricorrente presentato domanda unicamente per
l'equo indennizzo, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, l'Amministrazione ha evidenziato come non sia
stata fornita alcuna prova della sussistenza del nesso eziologico tra
l'infermità denunciata ed il servizio.
In vista dell'udienza, il ricorrente ha fatto pervenire una
memoria difensiva nella quale ha contestato le eccezioni sollevate dal Mef,
insistendo per l'accoglimento della domanda.
All'udienza del 12 luglio 2023, il difensore del convenuto
ha insistito per le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, ed in
particolare per la richiesta di Ctu, mentre il rappresentante del Mef ha
ribadito le eccezioni formulate nella memoria di costituzione, ed in
particolare per il difetto di legittimazione passiva.
La causa è stata dunque rimessa in decisione.
Motivi della decisione
La questione sottoposta all'esame di questo Giudice attiene
alla domanda del ricorrente volta al mero accertamento della dipendenza da
causa di servizio dell'infermità denunciata, al fine di ottenere "...i
privilegi connessi".
In primo luogo, va dichiarata la legittimazione passiva del
Ministero della Difesa, essendo il gravame proposto avverso il decreto
ministeriale che ha rigettato la domanda di equo indennizzo.
Va per conto evidenziato che non si intravedono profili di
legittimazione passiva del Mef, essendo il parere reso dal Comitato di
Verifica, incardinato presso il Dicastero, un atto endo-procedimentale privo di
portata immediatamente lesiva.
Ciò posto, reputa questo Giudice, in ciò condividendo le
eccezioni presentate dalle Amministrazioni resistenti, che il ricorso vada
dichiarato inammissibile sotto i seguenti profili.
Preliminarmente, va rammentato che l'art. 153, comma 1,
lettera b), del Codice di giustizia contabile sancisce l'inammissibilità del
ricorso nei casi in cui si propongano domande sulle quali non si sia provveduto
in via amministrativa.
Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente abbia
presentato istanza per il solo riconoscimento dell'equo indennizzo.
Pertanto, ove l'accertamento della dipendenza da causa di
servizio fosse finalizzato al riconoscimento di tale beneficio economico,
rispetto al quale risulta provata la condizione di ammissibilità del ricorso,
va osservato che, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte e della Corte dei conti, il Giudice contabile è sprovvisto di
giurisdizione.
Ed infatti, l'equo indennizzo è un trattamento patrimoniale
direttamente attinente al rapporto d'impiego, la cui cognizione esclusiva è
riservata al giudice competente in materia di lavoro, nel caso di specie
individuato nel giudice amministrativo.
Con riferimento agli altri "privilegi connessi",
cui il ricorrente fa riferimento, reputa questo Giudice, pur a fronte della
genericità del petitum, che la pretesa debba intendersi come diretta al
conseguimento della Pensione Privilegiata Ordinaria, che, come noto, presuppone
l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata
(art. 67 TU 1092/1973).
Al riguardo, va affermata la giurisdizione di questa Corte,
come precisato dalla Corte di Cassazione, SS.UU., nell'ordinanza n. 4325/2014,
ove si è affermato che: "È devoluta alla Corte dei conti la domanda di
mero accertamento della causa di servizio proposta ai fini del riconoscimento
del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di
tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento per
"materia", senza che assuma rilievo la circostanza che il dipendente
pubblico sia ancora in servizio attivo, trattandosi di profilo suscettibile
solo di rilevare sull'ammissibilità della domanda, la cui valutazione è rimessa
al giudice speciale".
Ciò premesso, ritiene questo Giudice che vada comunque
dichiarata l'inammissibilità del gravame ex art. 153, comma 1, lett. b) c.g.c..
Infatti, benché non sia revocabile in dubbio, alla luce del
sopra trascritto principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, la
sussistenza, ratione materiae, della competenza giurisdizionale della Corte dei
conti relativamente ad una domanda giudiziale, come quella proposta dalla
ricorrente, finalizzata cioè al "...mero accertamento..." della
dipendenza di un'infermità da causa di servizio, ai fini della concessione
della pensione di privilegio, non è men vero che secondo la stessa Corte di
Cassazione rimane, comunque, impregiudicata ogni valutazione del Giudice
contabile circa eventuali cause di inammissibilità della domanda.
Deve, quindi, escludersi che dalla dichiarata sussistenza
della giurisdizione della Corte dei conti anche sulla sola domanda di
accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento
privilegiato, possa farsi discendere de plano l'obbligo di esaminare nel merito
la proposta domanda giudiziale, senza consentire a questo giudice di
verificare, in rito, la ricorrenza di eventuali profili d'inammissibilità.
In proposito, come precisato da costante giurisprudenza di
questa Corte, ai fini dell'ammissibilità del ricorso è necessaria la previa
adozione da parte dell'Amministrazione di un provvedimento definitivo lesivo
dell'interesse pensionistico dedotto in giudizio, ovvero, quanto meno, che sia
stato posto in essere un comportamento al quale la legge attribuisca valore
equipollente ad un formale atto di diniego (cfr. in termini: Sez. Reg. Giur.
Puglia, sent. n. 346/2017, n. 182/2018, n. 508/2019, n. 652/2019 e Sez. Reg.
Giur. Lombardia, sent. n. 221/2018).
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti,
come detto, è pacifico che il ricorrente abbia chiesto l'accertamento della
dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate, ai fini della
concessione dell'equo indennizzo, mentre non risulta per contro che il
ricorrente abbia espressamente manifestato, in via amministrativa, l'interesse
a conseguire la Pensione Privilegiata Ordinaria, coinvolgendo l'I.N.P.S..
Ciò posto, non sfugge a questo Giudice che con il
Regolamento di cui al D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, nell'ottica della
semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle
infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata
ordinaria e dell'equo indennizzo, sia stata espressamente prevista la unicità
dell'accertamento "...anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo
indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio" (art. 12 D.P.R.
n. 461 del 2001).
Al riguardo, va preliminarmente precisato che la predetta
disposizione, orientata ad esigenze di accelerazione delle procedure, mantiene
ferma la distinzione ed autonomia dei due procedimenti amministrativi, quello
finalizzato all'ottenimento dell'equo indennizzo e quello teso al
riconoscimento della P.P.O..
Tale lettura appare coerente con la diversità sostanziale e
finalistica (indennitaria l'equo indennizzo e previdenziale la P.P.O.) e con le
differenti modalità di erogazione dei due trattamenti, nonché sulla devoluzione
delle relative controversie a due plessi giurisdizionali distinti.
Ne discende dunque che, a prescindere dall'esito
dell'accertamento, ai fini dell'ammissibilità dell'azione giudiziaria dinanzi a
questa Corte, è necessario che l'Amministrazione sia stata messa in grado di
esprimersi, eventualmente anche attraverso il meccanismo del silenzio
significativo, in merito alla domanda amministrativa per il riconoscimento del
trattamento pensionistico.
E' evidente infatti che, diversamente ragionando, si
giungerebbe nel caso di specie ad una sostanziale disapplicazione della
disposizione di cui all'art. 153, comma 1, lett. b) c.g.c., peraltro ad opera
di una norma di carattere regolamentare, l'art. 12 del D.P.R. n. 461 del 2001,
e dunque di grado sotto-ordinato nella gerarchia delle fonti.
Allo stesso modo, come correttamente evidenziato da questa
Corte in situazioni analoghe (cfr inter alia, sentenza Sezione Sicilia,
439/2020), "Ammettere la presente domanda giudiziale, prescindendo
dall'assetto di interessi oggettivamente manifestati sul piano sostanziale,
significherebbe permettere che l'interessato possa scegliere il giudice a cui
rivolgersi, indipendentemente dalla finalità (scopo-fine) in concreto
perseguita, la cui tutela è, invece, per legge affidata, secondo i casi, al
giudice del rapporto di lavoro ovvero al giudice delle pensioni (in termini
sostanzialmente corrispondenti, Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sentt. n.
326 del 13 aprile 2016, n. 776 del 20 agosto 2015 e n. 408 del 27 aprile 2015).
Tutto ciò significherebbe ritenere che, con il solo riferimento al successivo
riconoscimento del diritto a pensione privilegiata, si possa creare una lite
giudiziaria davanti al giudice delle pensioni, sebbene non vi sia stata alcuna
controversia amministrativa in materia di pensioni".
In definitiva, non essendo stata espletata la necessaria
fase amministrativa, finalizzata ad ottenere una pronuncia dell'Amministrazione
in merito alla concessione della P.P.O., la domanda deve ritenersi
inammissibile.
Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione con
riferimento alla domanda volta al riconoscimento del diritto all'equo
indennizzo, mentre va dichiarata l'inammissibilità della domanda volta al
riconoscimento degli altri benefici economici, in particolare la P.P.O., per
mancata presentazione della domanda amministrativa.
La natura della decisione giustifica la compensazione delle
spese di lite.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la
Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul
ricorso n.37206, dichiara:
- il difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda
volta al riconoscimento del diritto all'equo indennizzo;
- l'inammissibilità della domanda volta al riconoscimento
degli altri benefici economici, in particolare la P.P.O., per mancata
presentazione della domanda amministrativa.
Spese compensate.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione
dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679
in tema di trattamento dei dati personali
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui
all'art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente
e degli eventuali danti ed aventi causa.
Così deciso, in Bari, all'udienza in data 12 luglio 2023.
Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2023.
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