Corte dei Conti 2024- Il ricorrente espone di aver lavorato presso il Ministero della Difesa (Personale Civile Esercito, Roma), maturando (con decorrenza 1º agosto 2020) il diritto al trattamento di quiescenza, liquidato con sistema misto.
Corte dei Conti Piemonte Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 27/02/2024) 27-02-2024, n. 23
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE
in composizione monocratica nella persona del Consigliere dr. Cristiano Baldi, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 23848 del Registro di Segreteria,
sul ricorso
promosso da:
OMISSIS, nato a omissis il omissis
omissis e residente in omissis alla Via omissis (c.f.
omissis), difeso e rappresentato sia unitamente sia
disgiuntamente dall'Avv. Valentina Filz (c.f. (...) -
contro
INPS - Gestione Dipendenti Pubblici- corrente in Roma, (CF: (...)) in persona del suo Presidente pro tempore, rappr.to e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati Franca Borla (c.f. (...)) e Silvia Zecchini (c.f. (...)) in forza di procura generale ad lites del (...) (rep.(...) / (...)), a rogito dott. R.F. Notaio in R., elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio, in Torino - Via dell'Arcivescovado n. 09 - presso l'ULD di Torino
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente ha chiesto il ricalcolo della propria pensione di anzianità, nelle modalità e nei termini previsti dal D.Lgs. n. 165 del 1997 con applicazione dell'istituto dei sei scatti periodici.
Il ricorrente espone di aver lavorato presso il Ministero della Difesa (Personale Civile Esercito, Roma), maturando (con decorrenza 1º agosto 2020) il diritto al trattamento di quiescenza, liquidato con sistema misto.
Lamenta, la difesa del ricorrente, il mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali figurativi (ciascuno del 2,5% e, quindi, per un incremento complessivo del 15%) previsti dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 165 del 1997, con conseguente incremento del montante contributivo e della quota C della pensione.
L'Inps si costituisce eccependo in primo luogo l'inapplicabilità della disposizione invocata nella fattispecie in esame, essendo stato il ricorrente un dipendente civile dell'amministrazione e non un membro delle forze armate.
La causa è stata discussa all'udienza del 27 febbraio 2024 ed entrambe le parti hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.
All'esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'articolo 167, comma 1, c.g.c.
Motivi della decisione
Il ricorso non può essere accolto.
L'articolo 4 del D.Lgs. n. 165 del 1997, invocato dal ricorrente, non è applicabile al personale civile del Ministero della difesa.
Ai sensi dell'articolo 1 del menzionato decreto, infatti, "Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai principi ispiratori della L. 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
È chiara, dall'elencazione ivi contenuta, l'esclusione del personale civile del Ministero della difesa.
D'altra parte, lo stesso articolo 4 rinvia a numerose discipline di dettaglio del beneficio dei 6 scatti, tutte relative a ufficiali e sottoufficiali delle forze armate o personale civile della Polizia di stato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte resistente come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica,
RIGETTA il ricorso.
Condanna OMISSIS al pagamento delle
spese legali in favore di parte Inps, spese liquidate in Euro 1.000,00 (mille/00) oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Torino, il 27 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2024.
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