Translate

sabato 9 marzo 2024

Corte dei Conti-Afferma, altresì, l'assoluta erroneità ed infondatezza delle valutazioni espresse dal CVCS, ritenendo che detto Collegio abbia formulato il proprio parere non valutando correttamente la gravità dei citati episodi che avrebbero potuto comunque rappresentare un fattore quantomeno concausale all'insorgere della patologia riscontrata.

 


 

Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 18/01/2024) 31-01-2024, n. 35

 

Fatto Diritto P.Q.M.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE DEI CONTI

 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

 

Il Giudice Monocratico Salvatore Grasso

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 68864 del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 14 giugno 2022, proposto da

 

OMISSIS nato a OMISSIS e residente in OMISSIS C.F. OMISSIS elettivamente domiciliato  

-parte ricorrente -

 

contro

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - in persona del Ministro pro tempore, Cod. Fiscale (...), rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 158 c.g.c. dalla dr.ssa Di Pasquali Marisa, nella qualità di referente del contenzioso per la Regione Sicilia, C.F. (...), come da procura speciale allegata alla comparsa di risposta, pec: serviziolegale.prap.palermo.b@giustiziacert.it.

 

- parte resistente-

 

AVVERSO

 

1) il decreto n. 01993/2019/cs del 25.10.2019 di rigetto della richiesta di infermità dipendente da causa di servizio.

 

2) ogni altro atto precedente, connesso e conseguenziale pregiudizievole per il ricorrente.

 

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

 

Udite, alla pubblica udienza del 18 gennaio 2024, l'avv. Aricò per parte ricorrente e la dott.ssa Di Pasquali per il Ministero della Giustizia, come da relativo verbale.

 

Ritenuto in

Svolgimento del processo

 

I. Con il ricorso introduttivo, il signor S. M.già Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, ha incardinato il presente giudizio per opporsi ai provvedimenti indicati in epigrafe.

 

Al riguardo, il ricorrente, dopo aver ripercorso l'iter amministrativo che ha condotto all'adozione dei provvedimenti avversati, ha evidenziato di essere stato dispensato dal servizio il 4 marzo 2017 in quanto affetto da infermità psichica e di aver rinunciato al transito nei ruoli civili dell'Amministrazione penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato.

 

Parte ricorrente, nel richiamare gli episodi alla base dello stress psicofisico da cui sarebbero scaturite le infermità da cui è affetto, in particolare, ha rammentato di essere stato il primo ad aver rinvenuto il corpo di un detenuto, che da lì a poco sarebbe deceduto, e di aver subito un procedimento penale per lesioni ad opera di un detenuto il quale, anche successivamente alla assoluzione dell'odierno ricorrente, lo avrebbe perseguitato.

 

Da tali eventi sarebbe scaturita l'infermità "disturbo schizzo-affettivo di tipo depressivo" attestata da una serie di perizie redatte dal 2016 al 2021. Tuttavia, il Ministero della Giustizia con Decreto del 04.03.2017 n. 07582/S ha dispensato dal servizio per infermità l'odierno ricorrente notificandogli, altresì che l'infermità riconosciuta non era dipendente da causa di servizio.

 

Tanto premesso, richiamando l'ordinanza della Corte di Cassazione a Sez. Un.n. 4325 del 2014, il ricorrente afferma la sussistenza della giurisdizione contabile anche sulla sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato.

 

Afferma, altresì, l'assoluta erroneità ed infondatezza delle valutazioni espresse dal CVCS, ritenendo che detto Collegio abbia formulato il proprio parere non valutando correttamente la gravità dei citati episodi che avrebbero potuto comunque rappresentare un fattore quantomeno concausale all'insorgere della patologia riscontrata.

 

Sul piano sanitario, in particolare, è stata allegata documentazione medica corredata da consulenza tecnica di parte, effettuata dal medico chirurgo Dott. Belfiore, dalla quale emergerebbe la possibilità di ritenere che il quadro patologico documentato "depressione maggiore con manifestazioni psicotiche" sia dipendente da fatti di servizio.

 

Richiamata l'etiopatogenesi del disturbo Schizoaffettivo, è stato evidenziato come la stessa sia pienamente riconducibile alla fattispecie specifica del sig. S. e, pertanto, ha concluso chiedendo di: Dichiarare la illegittimità e, comunque, la infondatezza del decreto del Ministero della Giustizia n. 01993/2019/cs del 07.10.2019 di mancata concessione della dipendenza dell'infermità del ricorrente da causa di servizio, riconoscendo al ricorrente la causa di servizio con tutti i conseguenziali effetti e per l'effetto.

 

- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

 

II. Con decreto del 27 marzo 2023, comunicato il giorno seguente a parte ricorrente, è stata fissata l'udienza del 28 settembre 2023 per la trattazione del presente giudizio.

 

Nel corso della pubblica udienza del 28 settembre 2023, questo GUP, preliminarmente, constatata l'assenza dell'Amministrazione resistente nonché la sua mancata costituzione, ha rilevato che dagli atti depositati, benché risultasse dalla relata una notifica a due indirizzi PEC - di cui uno iscritto al REGINDE - è stata depositata la sola notifica di parte ricorrente (in formato .eml) ad indirizzo PEC per il quale non vi era evidenza dell'iscrizione al REGINDE (palermo@mailcert.avvocaturastato.it). Pertanto, è stato disposto, ai sensi dell'art. 155 comma 8 c.g.c., il rinnovo della notifica a cura di parte ricorrente, entro 15 giorni da detta data ed è stata fissata l'udienza del 18 gennaio 2024. Il 3 gennaio 2024 parte ricorrente ha depositato prova dell'avvenuta rinnovazione della notifica effettuata in data 10 ottobre 2023 all'indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato di Palermo iscritto in REGINDE (ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it) unitamente a prova di altra notifica effettuata in vista della precedente udienza del 28 settembre 2023 a quest'ultimo indirizzo.

 

III. Con memoria depositata il 3 gennaio 2024 si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia.

 

L'Amministrazione, anzitutto, nel ripercorrere i fatti, ha rilevato preliminarmente l'inammissibilità del ricorso. Al riguardo, richiamate le conclusioni del ricorrente nelle quali si chiede l'accertamento della causa di servizio e "tutti i conseguenziali effetti e per l'effetto", l'Amministrazione ritiene che, così com'è stata formulata, la domanda del ricorrente risulterebbe ambigua ed indeterminata, perché non sarebbe chiaro per quale bene o interesse della vita si stia agendo in giudizio. Da tanto conseguirebbe l'inammissibilità/improponibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153, comma 1, del c.g.c., per assenza del requisito di cui all'art. 152 lett. c) del c.g.c..

 

Dalla genericità della richiesta, l'Amministrazione desume il difetto di giurisdizione con riguardo all'eventuale "effetto" del riconoscimento dell'equo indennizzo.

 

Parte resistente ha, altresì, affermato l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153 lett. b) c.g.c. con riguardo all' "effetto" (ritenuto comunque non precisato dal ricorrente) del riconoscimento della pensione privilegiata in quanto non vi sarebbe stata la previa adozione di un provvedimento definitivo lesivo dell'interesse pensionistico dedotto in giudizio, ovvero, quanto meno, che sia stato posto in essere un comportamento al quale la legge attribuisca valore equipollente ad un formale atto di diniego.

 

Nel merito, secondo l'Amministrazione resistente, le censure mosse ai provvedimenti avversati non offrirebbero elementi di prova idonei a negare la logicità estrinseca del giudizio espresso dal CVCS poiché la motivazione espressa dal citato Organo risulterebbe puntuale e circostanziata ovvero frutto di una completa istruttoria effettuata facendo riferimento a tutti i precedenti di servizio dell'interessato e a tutti gli elementi connessi con lo svolgimento effettivo dello stesso.

 

Nel caso in esame, infatti, non sarebbero riscontrabili situazioni eccezionali o eccedenti il normale servizio, che possano aver influito - anche solo in forma concausale - sull'insorgenza dell'infermità. Gli invocati eventi di servizio non si appaleserebbero, pertanto, tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti, in considerazione dell'assenza di disagi di tale intensità o elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori extra lavorativi.

 

Il Ministero della Difesa ha, quindi, concluso chiedendo: "1. in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità del ricorso; 2. ovvero, ancora in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Adito; 3. nel merito, rigettare tutte le censure sollevate dal ricorrente. Si chiede, altresì, la condanna alle spese di lite del ricorrente".

 

IV. All'udienza pubblica del 18 gennaio 2024 l'avv. Aricò ha rimarcato la correttezza della prima notifica effettuata in vista dell'udienza del 28 settembre 2023 e, pertanto, ha richiesto che si dichiari la tardività della costituzione di parte resistente. Nel merito, ha richiamato la sentenza delle SS.RR. n. 12/2023, evidenziando come detta pronuncia abbia affermato l'ammissibilità dei ricorsi nel caso in cui il provvedimento avversato sia idoneo a provocare un grave danno al ricorrente. Infine, qualora non si dovesse ritenere valida la perizia tecnica di parte, ha chiesto che si disponga CTU. Il Ministero della Giustizia ha insistito nelle eccezioni formulate in atti e, pertanto, questo GUP si è riservato.

 

All'esito della Camera di consiglio, a scioglimento della riserva, ritenuto il giudizio maturo, è stato posto in decisione.

 

Considerato in

Motivi della decisione

 

1. In via del tutto pregiudiziale, constatata l'integrità del contraddittorio, concordemente con quanto affermato astrattamente in ricorso, deve dichiararsi la giurisdizione di questa Corte "non soltanto sulla domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche sulla sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato" (Corte di Cassazione, SS.UU., ord. n. 4325 del 24 febbraio 2014; negli stessi termini, sent. n. 5467 del 6 marzo 2009. In senso sostanzialmente conforme, Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 119 del 3 febbraio 2015; Sez. giur. Marche, sent. n. 130 del 3 dicembre 2014; Sez. giur. Lazio, sent. n. 770 del 5 novembre 2014; sent. n. 646 del 28 agosto 2014; sent. n. 225 del 18 marzo 2014). (Cfr. Cass., SS.UU., n. 5467/2009, ord. n. 4325/2014, sent. n. 1306/2017, ord. 21605/2019)

 

2. Affermata la sussistenza della giurisdizione contabile, quantomeno in astratto, sulla domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato" deve esaminarsi l'asserita tardività della costituzione del Ministero della Giustizia, rilevata da parte ricorrente.

 

Al riguardo, deve osservarsi che l'art. 155 c.g.c. ai commi 8 e 9 prevede che: "8. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce e il giudice rileva un vizio che importi nullità della notificazione, fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. 9. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 8, il giudice provvede a norma dell'articolo 93".

 

Ebbene, nel caso in esame, deve osservarsi che parte ricorrente, in sede di costituzione non ha depositato la prova dell'avvenuta notifica all'Avvocatura dello Stato ad un indirizzo iscritto a REGINDE, limitandosi a produrre una PEC (in formato .eml) del giorno 11.04.2023 ore 17.36, non corredata da nessuna delle ricevute di consegna relative ai due indirizzi indicati nella relata. Parte ricorrente, pertanto, non può dolersi del fatto che, in assenza di costituzione di parte resistente e di una prova completa sulla regolarità della notifica, sia stato disposto il rinnovo della stessa ai sensi dell'art. 155 comma 8 c.g.c., in quanto tale adempimento si è reso necessario a seguito di una omissione di parte ricorrente. Peraltro, la ricevuta di avvenuta consegna depositata soltanto il 3 gennaio 2024 (in formato .pdf e non .eml) all'indirizzo iscritto a REGINDE dell'Avvocatura dello Stato, reca anch'essa la data dell'11.04.2023 ma riporta l'orario delle 17.29. Risulta, pertanto, plausibile che la PEC delle 17.36, depositata in prima battuta, non sia quella dalla quale è scaturita la ricevuta di avvenuta consegna depositata successivamente, in quanto cronologicamente precedente. Da tanto consegue che, a prescindere dell'ammissibilità di un deposito "integrativo" di prova sulla correttezza della prima notifica, successivamente alla decisione di rinnovo adottata dal Giudice in udienza - in assenza del deposito della PEC relativa alla ricevuta di avvenuta consegna delle 17.29, deve confermarsi la nullità della prima notificazione.

 

Da quanto sopra consegue che l'eccezione di tardività relativa alla costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia deve ritenersi respinta.

 

3. Sempre in via preliminare deve esaminarsi l'ammissibilità del ricorso. Dall'affermazione della giurisdizione non si può, infatti, far discendere la considerazione secondo cui la sussistenza della giurisdizione di questa Corte anche sulla "sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato" - come riconosciuto dalla Corte di Cassazione con la citata pronuncia n. 4325/2014 - equivalga al sostanziale avveramento delle condizioni di procedibilità o di ammissibilità.

 

Al riguardo, in primo luogo, deve ritenersi che non possa accogliersi l'eccezione di inammissibilità per mancanza dell'elemento di cui all'art. 152 lett. c) c.g.c. (la determinazione dell'oggetto della domanda).

 

In ragione della affermazione astratta, contenuta a pag. 4 del ricorso, della giurisdizione anche sulla sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, questo Giudice ritiene che nonostante la genericità delle conclusioni in ricorso, non si possa ritenere che il ricorso sia del tutto mancante della determinazione dell'oggetto della domanda.

 

La questione dell'ammissibilità del ricorso, sollevata dal Ministero della Giustizia, comunque rilevabile d'ufficio (cfr. ex multis Corte dei conti Sez. giur. Campania, sent. 297/2022, Emilia Romagna sent. 150/2022, Sicilia 114572021) viene, invece, in rilievo con riferimento al fatto che la parte ricorrente non ha presentato domanda amministrativa finalizzata all'ottenimento della pensione privilegiata. Sul punto deve, anzitutto, rammentarsi che l'art. 153 comma 1, lett. b) c.g.c. stabilisce che "I ricorsi sono inammissibili ... quando ... si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere".

 

Detta disposizione deve, pertanto, ritenersi violata qualora, come nel caso in esame, non si riscontri una sostanziale sovrapponibilità tra l'istanza/diffida amministrativa ed il petitum dell'atto introduttivo.

 

L'indirizzo giurisprudenziale costante ha, infatti, sempre negato che il giudice contabile, pur dovendosi pronunciare sul rapporto, possa sostituirsi all'amministrazione nell'espletamento delle funzioni alla medesima intestate dall'ordinamento, non potendo che essere successivo il controllo giudiziale sull'operato della medesima (cfr. Corte dei conti Sez. 3^ app. n. 629/2016; 2^ app. nn. 519/2019 804/2016; 1^ app. n. 176/2016, Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. 747/2022).

 

Né può ritenersi, ..., una voluntas del soggetto desumibile "aliunde", dovendo la richiesta del beneficio essere esplicitata nelle dovute forme, che sono funzionali e necessarie all'attivazione dell'iter procedimentale, regolamentato in via amministrativa, teso al riconoscimento del diritto. (cfr. la recentissima Corte dei conti Sez. d'Appello per la Regione Siciliana sent. 13/A/2023).

 

Sul punto, poi, occorre ricordare che l'art. 167 del D.P.R. n. 1092 del 1973 stabilisce che "Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio.

 

In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda" e, nel caso in esame, risulta che il sig. S. in data 04.03.2017, a seguito di rinuncia al transito nei ruoli civili dell'Amministrazione Penitenziaria, sia stato dispensato dal servizio per infermità non riconosciuta dipendente da causa di servizio. Non sussistevano, dunque, i presupposti per l'attivazione officiosa del procedimento e non vi è prova che il ricorrente abbia presentato richiesta di pensione di privilegio per le patologie citate alla parte resistente.

 

L'odierna parte ricorrente non risulta, infatti, abbia mai chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata in sede amministrativa all'amministrazione evocata in giudizio.

 

L'assenza di una concreta richiesta di concessione della pensione privilegiata diretta al Ministero della Giustizia -ed invero in maniera espressa anche a questo GUP - determina, conseguentemente che la domanda proposta in questo giudizio è inammissibile ai sensi dell'art. 153 lett. b) c.g.c..

 

In tal senso, ai sensi dell'art. 17 delle disp. att. c.g.c. può richiamarsi anche la pronuncia n. 13/A/2023 della locale Sezione d'Appello nella quale è stato evidenziato come Pur ammettendosi, infatti, la sussistenza di un autonomo interesse del soggetto ad ottenere l'accertamento della dipendenza della infermità lamentata da causa di servizio, con conseguente autonoma azionabilità, in via giudiziale, del suddetto accertamento anche prima ed indipendentemente dalla proposizione della domanda intesa all'ottenimento del beneficio pensionistico, ritiene questo Collegio che il principio dell' "unicità dell'accertamento" di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 461 del 2001, secondo cui "il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio", non possa ritenersi estensibile fino al punto da ritenere implicita la domanda di pensione privilegiata nella richiesta di accertamento della dipendenza della infermità lamentata da causa di servizio, e, quindi, assorbito tout court nella relativa domanda, di cui, peraltro, costituisce un necessario antecedente logico.

 

Tenuto conto delle domande formulate nelle conclusioni del ricorso (nelle quali si chiede il riconoscimento della causa di servizio con tutti i conseguenziali effetti e per l'effetto.), non può, d'altra parte, esaminarsi la parte di domanda finalizzata al mero accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal ricorrente, in ragione della necessaria connessione di detto accertamento al riconoscimento -quantomeno futuro- del trattamento previdenziale privilegiato.

 

Seppur in ordine alle ipotesi di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la Corte di Cassazione ha, infatti, avuto modo di formulare dei principi che possono trovare applicazione anche al caso in esame. In particolare, è stato evidenziato che la tutela giurisdizionale contenziosa di mero accertamento, garantita anche dall'art. 24 Cost., ha quale presupposto ed oggetto soltanto diritti soggettivi o interessi legittimi - situazioni giuridiche soggettive, cioè, di carattere sostanziale - e non già meri fatti, ancorché giuridicamente rilevanti (come ad es. l'invalidità) o norme giuridiche (cfr. Cass., Sez. Un., 29 novembre 1988, n. 6468): "i fatti, quindi, possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio ( art. 2697 c.c.) e non di per sè e per gli effetti possibili e futuri, che da tale accertamento si vorrebbero ricavare" (v. pure, con riferimento all'invalidità INAIL, Cass. 4 maggio 1996, n. 4124; Cass. 30 luglio 2009, n. 17782; cfr. anche Cass. 21 gennaio 2015, n. 1035; Cass. 13 dicembre 2016, n. 25551) (Cass Sez. Unite, Sent.13-05-2021, n. 12903 e in obiter dictum cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 08-07-2019, n. 18271).

 

Da ultimo, per esigenze di completezza, deve evidenziarsi che questo GUP ritiene che la recente sent. 12/2023/QM/PRES delle SS.RR. di questa Corte, richiamata da parte ricorrente in udienza, non si attagli al caso in esame. La suddetta questione di massima riguarda, infatti, l'ammissibilità della domanda giudiziale di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio proposta da un militare o assimilato ancora in servizio attivo in funzione della futura attribuzione della pensione privilegiata, a fronte del diniego amministrativo sulla domanda di causa di servizio. Le Sezioni riunite hanno, infatti, enunciato il seguente principio di diritto: è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata (cfr., Corte dei conti, SS.RR., sent. 12/2023/QM/PRES).

 

Nel caso in esame, invece, il ricorrente, essendo ormai cessato dal servizio ben avrebbe potuto presentare domanda di pensione privilegiata ma, come ripetutamente evidenziato, non ha provveduto in tal senso né in via amministrativa né, espressamente e ritualmente, in questo giudizio.

 

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

 

Resta assorbita ogni altra questione.

 

4. Essendo stato definito il giudizio con decisione inerente soltanto a una questione preliminare si dispone la compensazione delle spese tra le parti ai sensi dell'art. 31 comma 3 c.g.c.

P.Q.M.

 

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:

 

- dichiara inammissibile il ricorso;

 

- compensa le spese di lite.

 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

 

DECRETO

 

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,

 

dispone

 

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

 

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

 

Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2024.

Nessun commento: