Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., (ud.
18/01/2024) 31-01-2024, n. 35
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Monocratico Salvatore Grasso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n. 68864 del registro
di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 14 giugno 2022, proposto da
OMISSIS nato a OMISSIS e residente in OMISSIS C.F. OMISSIS
elettivamente domiciliato
-parte ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria - in persona del Ministro pro tempore, Cod.
Fiscale (...), rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 158 c.g.c. dalla
dr.ssa Di Pasquali Marisa, nella qualità di referente del contenzioso per la
Regione Sicilia, C.F. (...), come da procura speciale allegata alla comparsa di
risposta, pec: serviziolegale.prap.palermo.b@giustiziacert.it.
- parte resistente-
AVVERSO
1) il decreto n. 01993/2019/cs del 25.10.2019 di rigetto
della richiesta di infermità dipendente da causa di servizio.
2) ogni altro atto precedente, connesso e conseguenziale
pregiudizievole per il ricorrente.
Esaminati gli atti ed i documenti della causa.
Udite, alla pubblica udienza del 18 gennaio 2024, l'avv.
Aricò per parte ricorrente e la dott.ssa Di Pasquali per il Ministero della
Giustizia, come da relativo verbale.
Ritenuto in
Svolgimento del processo
I. Con il ricorso introduttivo, il signor S. M.già
Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, ha incardinato il presente
giudizio per opporsi ai provvedimenti indicati in epigrafe.
Al riguardo, il ricorrente, dopo aver ripercorso l'iter
amministrativo che ha condotto all'adozione dei provvedimenti avversati, ha
evidenziato di essere stato dispensato dal servizio il 4 marzo 2017 in quanto
affetto da infermità psichica e di aver rinunciato al transito nei ruoli civili
dell'Amministrazione penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato.
Parte ricorrente, nel richiamare gli episodi alla base dello
stress psicofisico da cui sarebbero scaturite le infermità da cui è affetto, in
particolare, ha rammentato di essere stato il primo ad aver rinvenuto il corpo
di un detenuto, che da lì a poco sarebbe deceduto, e di aver subito un
procedimento penale per lesioni ad opera di un detenuto il quale, anche
successivamente alla assoluzione dell'odierno ricorrente, lo avrebbe
perseguitato.
Da tali eventi sarebbe scaturita l'infermità "disturbo
schizzo-affettivo di tipo depressivo" attestata da una serie di perizie
redatte dal 2016 al 2021. Tuttavia, il Ministero della Giustizia con Decreto
del 04.03.2017 n. 07582/S ha dispensato dal servizio per infermità l'odierno
ricorrente notificandogli, altresì che l'infermità riconosciuta non era
dipendente da causa di servizio.
Tanto premesso, richiamando l'ordinanza della Corte di
Cassazione a Sez. Un.n. 4325 del 2014, il ricorrente afferma la sussistenza
della giurisdizione contabile anche sulla sola domanda di mero accertamento
della causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico
privilegiato.
Afferma, altresì, l'assoluta erroneità ed infondatezza delle
valutazioni espresse dal CVCS, ritenendo che detto Collegio abbia formulato il
proprio parere non valutando correttamente la gravità dei citati episodi che
avrebbero potuto comunque rappresentare un fattore quantomeno concausale
all'insorgere della patologia riscontrata.
Sul piano sanitario, in particolare, è stata allegata
documentazione medica corredata da consulenza tecnica di parte, effettuata dal
medico chirurgo Dott. Belfiore, dalla quale emergerebbe la possibilità di
ritenere che il quadro patologico documentato "depressione maggiore con
manifestazioni psicotiche" sia dipendente da fatti di servizio.
Richiamata l'etiopatogenesi del disturbo Schizoaffettivo, è
stato evidenziato come la stessa sia pienamente riconducibile alla fattispecie
specifica del sig. S. e, pertanto, ha concluso chiedendo di: Dichiarare la
illegittimità e, comunque, la infondatezza del decreto del Ministero della
Giustizia n. 01993/2019/cs del 07.10.2019 di mancata concessione della
dipendenza dell'infermità del ricorrente da causa di servizio, riconoscendo al
ricorrente la causa di servizio con tutti i conseguenziali effetti e per l'effetto.
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
II. Con decreto del 27 marzo 2023, comunicato il giorno
seguente a parte ricorrente, è stata fissata l'udienza del 28 settembre 2023
per la trattazione del presente giudizio.
Nel corso della pubblica udienza del 28 settembre 2023,
questo GUP, preliminarmente, constatata l'assenza dell'Amministrazione
resistente nonché la sua mancata costituzione, ha rilevato che dagli atti
depositati, benché risultasse dalla relata una notifica a due indirizzi PEC -
di cui uno iscritto al REGINDE - è stata depositata la sola notifica di parte
ricorrente (in formato .eml) ad indirizzo PEC per il quale non vi era evidenza
dell'iscrizione al REGINDE (palermo@mailcert.avvocaturastato.it). Pertanto, è
stato disposto, ai sensi dell'art. 155 comma 8 c.g.c., il rinnovo della
notifica a cura di parte ricorrente, entro 15 giorni da detta data ed è stata
fissata l'udienza del 18 gennaio 2024. Il 3 gennaio 2024 parte ricorrente ha
depositato prova dell'avvenuta rinnovazione della notifica effettuata in data
10 ottobre 2023 all'indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato di Palermo
iscritto in REGINDE (ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it) unitamente a prova di
altra notifica effettuata in vista della precedente udienza del 28 settembre
2023 a quest'ultimo indirizzo.
III. Con memoria depositata il 3 gennaio 2024 si è
costituito in giudizio il Ministero della Giustizia.
L'Amministrazione, anzitutto, nel ripercorrere i fatti, ha
rilevato preliminarmente l'inammissibilità del ricorso. Al riguardo, richiamate
le conclusioni del ricorrente nelle quali si chiede l'accertamento della causa
di servizio e "tutti i conseguenziali effetti e per l'effetto",
l'Amministrazione ritiene che, così com'è stata formulata, la domanda del
ricorrente risulterebbe ambigua ed indeterminata, perché non sarebbe chiaro per
quale bene o interesse della vita si stia agendo in giudizio. Da tanto conseguirebbe
l'inammissibilità/improponibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153, comma 1,
del c.g.c., per assenza del requisito di cui all'art. 152 lett. c) del c.g.c..
Dalla genericità della richiesta, l'Amministrazione desume
il difetto di giurisdizione con riguardo all'eventuale "effetto" del
riconoscimento dell'equo indennizzo.
Parte resistente ha, altresì, affermato l'inammissibilità
del ricorso ai sensi dell'art. 153 lett. b) c.g.c. con riguardo all'
"effetto" (ritenuto comunque non precisato dal ricorrente) del
riconoscimento della pensione privilegiata in quanto non vi sarebbe stata la
previa adozione di un provvedimento definitivo lesivo dell'interesse
pensionistico dedotto in giudizio, ovvero, quanto meno, che sia stato posto in
essere un comportamento al quale la legge attribuisca valore equipollente ad un
formale atto di diniego.
Nel merito, secondo l'Amministrazione resistente, le censure
mosse ai provvedimenti avversati non offrirebbero elementi di prova idonei a
negare la logicità estrinseca del giudizio espresso dal CVCS poiché la
motivazione espressa dal citato Organo risulterebbe puntuale e circostanziata
ovvero frutto di una completa istruttoria effettuata facendo riferimento a
tutti i precedenti di servizio dell'interessato e a tutti gli elementi connessi
con lo svolgimento effettivo dello stesso.
Nel caso in esame, infatti, non sarebbero riscontrabili
situazioni eccezionali o eccedenti il normale servizio, che possano aver
influito - anche solo in forma concausale - sull'insorgenza dell'infermità. Gli
invocati eventi di servizio non si appaleserebbero, pertanto, tali da assurgere
a fattori causali o concausali efficienti e determinanti, in considerazione
dell'assenza di disagi di tale intensità o elementi di eccezionale gravità, che
abbiano potuto prevalere sui fattori extra lavorativi.
Il Ministero della Difesa ha, quindi, concluso chiedendo:
"1. in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità
del ricorso; 2. ovvero, ancora in via preliminare, dichiarare il difetto di
giurisdizione del Giudice Adito; 3. nel merito, rigettare tutte le censure
sollevate dal ricorrente. Si chiede, altresì, la condanna alle spese di lite
del ricorrente".
IV. All'udienza pubblica del 18 gennaio 2024 l'avv. Aricò ha
rimarcato la correttezza della prima notifica effettuata in vista dell'udienza
del 28 settembre 2023 e, pertanto, ha richiesto che si dichiari la tardività
della costituzione di parte resistente. Nel merito, ha richiamato la sentenza
delle SS.RR. n. 12/2023, evidenziando come detta pronuncia abbia affermato
l'ammissibilità dei ricorsi nel caso in cui il provvedimento avversato sia
idoneo a provocare un grave danno al ricorrente. Infine, qualora non si dovesse
ritenere valida la perizia tecnica di parte, ha chiesto che si disponga CTU. Il
Ministero della Giustizia ha insistito nelle eccezioni formulate in atti e,
pertanto, questo GUP si è riservato.
All'esito della Camera di consiglio, a scioglimento della
riserva, ritenuto il giudizio maturo, è stato posto in decisione.
Considerato in
Motivi della decisione
1. In via del tutto pregiudiziale, constatata l'integrità
del contraddittorio, concordemente con quanto affermato astrattamente in
ricorso, deve dichiararsi la giurisdizione di questa Corte "non soltanto
sulla domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla
conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento
pensionistico, ma anche sulla sola domanda di mero accertamento della causa di
servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato"
(Corte di Cassazione, SS.UU., ord. n. 4325 del 24 febbraio 2014; negli stessi
termini, sent. n. 5467 del 6 marzo 2009. In senso sostanzialmente conforme,
Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 119 del 3 febbraio 2015; Sez.
giur. Marche, sent. n. 130 del 3 dicembre 2014; Sez. giur. Lazio, sent. n. 770
del 5 novembre 2014; sent. n. 646 del 28 agosto 2014; sent. n. 225 del 18 marzo
2014). (Cfr. Cass., SS.UU., n.
5467/2009, ord. n. 4325/2014, sent. n. 1306/2017, ord. 21605/2019)
2. Affermata la sussistenza della giurisdizione contabile,
quantomeno in astratto, sulla domanda di mero accertamento della causa di
servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato"
deve esaminarsi l'asserita tardività della costituzione del Ministero della
Giustizia, rilevata da parte ricorrente.
Al riguardo, deve osservarsi che l'art. 155 c.g.c. ai commi
8 e 9 prevede che: "8. Se la parte contro la quale è stato proposto il
ricorso non si costituisce e il giudice rileva un vizio che importi nullità
della notificazione, fissa con decreto una nuova udienza e un termine
perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni
decadenza. 9. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si
costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 8, il giudice provvede
a norma dell'articolo 93".
Ebbene, nel caso in esame, deve osservarsi che parte
ricorrente, in sede di costituzione non ha depositato la prova dell'avvenuta
notifica all'Avvocatura dello Stato ad un indirizzo iscritto a REGINDE,
limitandosi a produrre una PEC (in formato .eml) del giorno 11.04.2023 ore
17.36, non corredata da nessuna delle ricevute di consegna relative ai due
indirizzi indicati nella relata. Parte ricorrente, pertanto, non può dolersi
del fatto che, in assenza di costituzione di parte resistente e di una prova completa
sulla regolarità della notifica, sia stato disposto il rinnovo della stessa ai
sensi dell'art. 155 comma 8 c.g.c., in quanto tale adempimento si è reso
necessario a seguito di una omissione di parte ricorrente. Peraltro, la
ricevuta di avvenuta consegna depositata soltanto il 3 gennaio 2024 (in formato
.pdf e non .eml) all'indirizzo iscritto a REGINDE dell'Avvocatura dello Stato,
reca anch'essa la data dell'11.04.2023 ma riporta l'orario delle 17.29.
Risulta, pertanto, plausibile che la PEC delle 17.36, depositata in prima
battuta, non sia quella dalla quale è scaturita la ricevuta di avvenuta
consegna depositata successivamente, in quanto cronologicamente precedente. Da
tanto consegue che, a prescindere dell'ammissibilità di un deposito
"integrativo" di prova sulla correttezza della prima notifica,
successivamente alla decisione di rinnovo adottata dal Giudice in udienza - in
assenza del deposito della PEC relativa alla ricevuta di avvenuta consegna
delle 17.29, deve confermarsi la nullità della prima notificazione.
Da quanto sopra consegue che l'eccezione di tardività
relativa alla costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia deve
ritenersi respinta.
3. Sempre in via preliminare deve esaminarsi l'ammissibilità
del ricorso. Dall'affermazione della giurisdizione non si può, infatti, far
discendere la considerazione secondo cui la sussistenza della giurisdizione di
questa Corte anche sulla "sola domanda di mero accertamento della causa di
servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato" -
come riconosciuto dalla Corte di Cassazione con la citata pronuncia n.
4325/2014 - equivalga al sostanziale avveramento delle condizioni di procedibilità
o di ammissibilità.
Al riguardo, in primo luogo, deve ritenersi che non possa
accogliersi l'eccezione di inammissibilità per mancanza dell'elemento di cui
all'art. 152 lett. c) c.g.c. (la determinazione dell'oggetto della domanda).
In ragione della affermazione astratta, contenuta a pag. 4
del ricorso, della giurisdizione anche sulla sola domanda di mero accertamento
della causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico
privilegiato, questo Giudice ritiene che nonostante la genericità delle
conclusioni in ricorso, non si possa ritenere che il ricorso sia del tutto
mancante della determinazione dell'oggetto della domanda.
La questione dell'ammissibilità del ricorso, sollevata dal
Ministero della Giustizia, comunque rilevabile d'ufficio (cfr. ex multis Corte
dei conti Sez. giur. Campania, sent. 297/2022, Emilia Romagna sent. 150/2022,
Sicilia 114572021) viene, invece, in rilievo con riferimento al fatto che la
parte ricorrente non ha presentato domanda amministrativa finalizzata
all'ottenimento della pensione privilegiata. Sul punto deve, anzitutto,
rammentarsi che l'art. 153 comma 1, lett. b) c.g.c. stabilisce che "I
ricorsi sono inammissibili ... quando ... si propongano domande sulle quali non
si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso
il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto
di diffida a provvedere".
Detta disposizione deve, pertanto, ritenersi violata
qualora, come nel caso in esame, non si riscontri una sostanziale
sovrapponibilità tra l'istanza/diffida amministrativa ed il petitum dell'atto
introduttivo.
L'indirizzo giurisprudenziale costante ha, infatti, sempre
negato che il giudice contabile, pur dovendosi pronunciare sul rapporto, possa
sostituirsi all'amministrazione nell'espletamento delle funzioni alla medesima
intestate dall'ordinamento, non potendo che essere successivo il controllo
giudiziale sull'operato della medesima (cfr. Corte dei conti Sez. 3^ app. n.
629/2016; 2^ app. nn. 519/2019 804/2016; 1^ app. n. 176/2016, Sez. giur. per la
Regione Siciliana sent. 747/2022).
Né può ritenersi, ..., una voluntas del soggetto desumibile
"aliunde", dovendo la richiesta del beneficio essere esplicitata
nelle dovute forme, che sono funzionali e necessarie all'attivazione dell'iter
procedimentale, regolamentato in via amministrativa, teso al riconoscimento del
diritto. (cfr. la recentissima Corte dei conti Sez. d'Appello per la Regione
Siciliana sent. 13/A/2023).
Sul punto, poi, occorre ricordare che l'art. 167 del D.P.R.
n. 1092 del 1973 stabilisce che "Il trattamento privilegiato è liquidato
d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o
lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio.
In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è
liquidato a domanda" e, nel caso in esame, risulta che il sig. S. in data
04.03.2017, a seguito di rinuncia al transito nei ruoli civili
dell'Amministrazione Penitenziaria, sia stato dispensato dal servizio per
infermità non riconosciuta dipendente da causa di servizio. Non sussistevano,
dunque, i presupposti per l'attivazione officiosa del procedimento e non vi è
prova che il ricorrente abbia presentato richiesta di pensione di privilegio per
le patologie citate alla parte resistente.
L'odierna parte ricorrente non risulta, infatti, abbia mai
chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata in sede amministrativa
all'amministrazione evocata in giudizio.
L'assenza di una concreta richiesta di concessione della
pensione privilegiata diretta al Ministero della Giustizia -ed invero in
maniera espressa anche a questo GUP - determina, conseguentemente che la
domanda proposta in questo giudizio è inammissibile ai sensi dell'art. 153
lett. b) c.g.c..
In tal senso, ai sensi dell'art. 17 delle disp. att. c.g.c.
può richiamarsi anche la pronuncia n. 13/A/2023 della locale Sezione d'Appello
nella quale è stato evidenziato come Pur ammettendosi, infatti, la sussistenza
di un autonomo interesse del soggetto ad ottenere l'accertamento della
dipendenza della infermità lamentata da causa di servizio, con conseguente
autonoma azionabilità, in via giudiziale, del suddetto accertamento anche prima
ed indipendentemente dalla proposizione della domanda intesa all'ottenimento
del beneficio pensionistico, ritiene questo Collegio che il principio dell'
"unicità dell'accertamento" di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 461 del
2001, secondo cui "il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi
di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di
privilegio", non possa ritenersi estensibile fino al punto da ritenere
implicita la domanda di pensione privilegiata nella richiesta di accertamento
della dipendenza della infermità lamentata da causa di servizio, e, quindi,
assorbito tout court nella relativa domanda, di cui, peraltro, costituisce un
necessario antecedente logico.
Tenuto conto delle domande formulate nelle conclusioni del
ricorso (nelle quali si chiede il riconoscimento della causa di servizio con
tutti i conseguenziali effetti e per l'effetto.), non può, d'altra parte,
esaminarsi la parte di domanda finalizzata al mero accertamento della
dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal ricorrente, in
ragione della necessaria connessione di detto accertamento al riconoscimento
-quantomeno futuro- del trattamento previdenziale privilegiato.
Seppur in ordine alle ipotesi di accertamento tecnico
preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la Corte di Cassazione ha, infatti, avuto
modo di formulare dei principi che possono trovare applicazione anche al caso
in esame. In particolare, è stato evidenziato che la tutela giurisdizionale
contenziosa di mero accertamento, garantita anche dall'art. 24 Cost., ha quale
presupposto ed oggetto soltanto diritti soggettivi o interessi legittimi -
situazioni giuridiche soggettive, cioè, di carattere sostanziale - e non già
meri fatti, ancorché giuridicamente rilevanti (come ad es. l'invalidità) o
norme giuridiche (cfr. Cass., Sez. Un., 29 novembre 1988, n. 6468): "i
fatti, quindi, possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del
diritto fatto valere in giudizio ( art. 2697 c.c.) e non di per sè e per gli
effetti possibili e futuri, che da tale accertamento si vorrebbero
ricavare" (v. pure, con riferimento all'invalidità INAIL, Cass. 4 maggio
1996, n. 4124; Cass. 30 luglio 2009, n. 17782; cfr. anche Cass. 21 gennaio
2015, n. 1035; Cass. 13 dicembre 2016, n. 25551) (Cass Sez. Unite,
Sent.13-05-2021, n. 12903 e in obiter dictum cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Ord.,
08-07-2019, n. 18271).
Da ultimo, per esigenze di completezza, deve evidenziarsi
che questo GUP ritiene che la recente sent. 12/2023/QM/PRES delle SS.RR. di
questa Corte, richiamata da parte ricorrente in udienza, non si attagli al caso
in esame. La suddetta questione di massima riguarda, infatti, l'ammissibilità
della domanda giudiziale di accertamento della dipendenza dell'infermità da
causa di servizio proposta da un militare o assimilato ancora in servizio
attivo in funzione della futura attribuzione della pensione privilegiata, a
fronte del diniego amministrativo sulla domanda di causa di servizio. Le
Sezioni riunite hanno, infatti, enunciato il seguente principio di diritto: è
ammissibile, ai sensi dell'art. 153 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia
pensionistica con cui l'interessato a fronte del diniego di riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto,
oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo
accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento
pensionistico di privilegio ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo
quale bene della vita ambito e non abbia, tuttavia, presentato domanda
amministrativa di pensione privilegiata (cfr., Corte dei conti, SS.RR., sent.
12/2023/QM/PRES).
Nel caso in esame, invece, il ricorrente, essendo ormai
cessato dal servizio ben avrebbe potuto presentare domanda di pensione
privilegiata ma, come ripetutamente evidenziato, non ha provveduto in tal senso
né in via amministrativa né, espressamente e ritualmente, in questo giudizio.
Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Resta assorbita ogni altra questione.
4. Essendo stato definito il giudizio con decisione inerente
soltanto a una questione preliminare si dispone la compensazione delle spese
tra le parti ai sensi dell'art. 31 comma 3 c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione
Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle
Pensioni, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione
dell'articolo 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
dispone
che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di
cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 18
gennaio 2024.
Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2024.
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