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sabato 9 marzo 2024

Tar - Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 339 del 1982 Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego (comma 1) ... La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità assoluta (comma 2)

 


 

 

T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sent., (ud. 07/10/2020) 03-12-2020, n. 690

 

Fatto - Diritto P.Q.M.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

 

Sezione Staccata di Reggio Calabria

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 10 del 2020, proposto da

 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato  

contro

 

il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, servizio sovrintendenti, assistenti ed agenti, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;

 

per l'annullamento

 

del provvedimento n. -OMISSIS- del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti del Ministero dell'Interno, notificato in data 5.11.2019, con il quale è stata dichiarata la irricevibilità dell'istanza presentata dal ricorrente in data 3.10.2019;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, servizio sovrintendenti, assistenti ed agenti;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

 

1. Il ricorrente, assistente della Polizia di Stato dal 2004, con un giudizio diagnostico di ipoacusia percettiva bilaterale medio grave espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera di Messina in data 14 febbraio 2018, veniva dichiarato permanentemente non idoneo al servizio d'istituto in tuti i Ruoli della Polizia di Stato, in modo assoluto ed ulteriormente impiegabile solo in altre Amministrazioni dello Stato, in compiti che non lo espongono a stress acustici.

 

2. Preso atto di tale giudizio, in data 19 febbraio 2018, il signor -OMISSIS- presentava, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 339 del 1992, istanza di trasferimento individuando quali amministrazioni presso le quali disporre il trasferimento, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ritenendo che le indicazioni fornite dalla Commissione Medico Ospedaliera escludessero la possibilità di impiego nei ruoli civili del Ministero dell'Interno.

 

3. Nelle more della definizione delle procedure di passaggio ad altro ruolo, con decreto del 5 marzo 2018, il Ministero dell'Interno lo collocava in posizione di aspettativa ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, del D.P.R. n. 339 del 1982 dal 19 febbraio 2018 (data di comunicazione del verbale della commissione medica ospedaliera) fino alla conclusione del procedimento.

 

4. Con decreto dell'11 ottobre 2018, preso atto del rigetto della richiesta di passaggio da parte di ciascuna della amministrazioni indicate nell'istanza del 19 febbraio 2018, il Ministero dell'Interno disponeva la dispensa dal servizio per fisica inabilità dell'Assistente della Polizia di Stato -OMISSIS- con decorrenza dal 19 febbraio 2018.

 

5. Avverso tale decreto, successivamente notificato, il ricorrente proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato.

 

6. Con successiva istanza in autotutela per rettifica di errore materiale del 9 settembre 2019 parte ricorrente chiedeva, altresì, alla Commissione Medica Ospedaliera di Messina di rettificare il verbale del 14 febbraio 2018 indicando tra le amministrazioni presso cui lo stesso è impiegabile anche i ruoli civili della Polizia di Stato.

 

7. L'istanza veniva accolta e con nuovo parere del 23 settembre 2019 la Commissione Medico Ospedaliera competente chiariva che l'agente della Polizia di Stato -OMISSIS- è permanente non idoneo al servizio d'istituto in tutti i Ruoli della Polizia di Stato ma ulteriormente impiegabile nell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno ed in altre Amministrazioni dello Stato.

 

8. Con nuova istanza del 3 ottobre 2019, parte ricorrente, dando atto della suddetta rettifica del precedente verbale del 14 febbraio 2018, chiedeva al Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale delle Risorse Umane di poter transitare nei ruoli civili dell'amministrazione stessa.

 

9. Con provvedimento del 29 ottobre 2019, notificato il successivo 5 novembre, il Ministero dichiarava irricevibile l'istanza in quanto presentata oltre il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal 19 febbraio 2018, data di notifica del giudizio della C.M.O. di Messina, datao 14 febbraio 2018, rilevando che la rettifica apportata dalla stessa C.M.O. in data 23 settembre 2019 non costituisce elemento idoneo a riaprire il termine per produrre istanza di transito ... in quanto, già con il processo verbale del 14 febbraio 2018, l'interessato era stato giudicato idoneo ad essere impiegato nella "altre Amministrazioni dello Stato", giudizio di carattere generale che riguarda tutte le Amministrazioni dello Stato, compresa anche quella civile dell'Interno.

 

10. Avverso tale provvedimento è insorto l'odierno ricorrente lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:

 

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 del d.p.r. n. 339/1982 - violazione degli artt. 2, 3, 4, 32, 35, 97 e 98 della costituzione - violazione dei principi comunitari di ragionevolezza, proporzionalità, legittimo affidamento, correttezza e coerenza - violazione del principio di tutela del diritto al lavoro e della buona fede del ricorrente - violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. N. 241/1990 - difetto assoluto di motivazione - violazione dei principi di buon andamento e proporzionalità dell'azione amministrativa - eccesso di potere e sviamento sotto tutti i profili sintomatici, con particolare riferimento alla manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà del provvedimento impugnato.

 

Assume parte ricorrente che l'istanza di trasferimento del 23 settembre 2019 non può essere considerata tardiva.

 

Essa, invero, fa seguito all'istanza presentata in data 19 febbraio 2018 nel termine previsto dall'art. 1 del D.P.R. n. 339 del 1982 e si è resa necessaria a seguito della rettifica del verbale della CMO di Messina del 14 febbraio 2018, intervenuta il 23 settembre 2019.

 

Tale integrazione di sarebbe resa necessaria in quanto il primo verbale della commissione medica non prevedeva la possibilità di transito presso i ruoli civili del Ministero dell'Interno. Possibilità che sarebbe stata, invece, prevista dal secondo verbale della stessa commissione.

 

Il provvedimento sarebbe, inoltre, illegittimo in quanto, data la finalità sociale delle disposizioni contenute nell'art. 1 del D.P.R. n. 339 del 1982, il termine ivi previsto non può essere considerato perentorio.

 

Il trasferimento del dipendente inabile al servizio si configura, poi, come un diritto soggettivo e pertanto, solo nel caso in cui non sia possibile reimpiegarlo in altre mansioni è possibile dispensarlo dal servizio.

 

II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10 bis della l. N. 241/1990 e delle garanzie partecipative - difetto di motivazione e di istruttoria - violazione del principio del contraddittorio procedimentale.

 

Lamenta, ancora, il ricorrente che il provvedimento sarebbe stato adottato in violazione di tutte le garanzie procedimentali e sarebbe, pertanto, illegittimo anche sotto tale ulteriore profilo.

 

11. Si è costituito il Ministero dell'Interno per resistere al ricorso.

 

12. Con ordinanza n. 24/2020 la Sezione ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame da parte dell'amministrazione resistente della posizione del ricorrente.

 

13. Con memoria depositata il 4 settembre 2020 il ricorrente ha rappresentato e documentato che, successivamente alla notifica dell'ordinanza cautelare n. 24/2020, il Ministero dell'Interno ha comunicato di aver trasmesso, in data 7 febbraio 2020, l'istanza di transito al Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie -Direzione Centrale per le Risorse Umane -Ufficio VII -Amministrazione del personale delle aree funzionali II che, con provvedimento del 17 agosto 2020, notificato il 24 agosto 2020, ha invitato il ricorrente ad effettuare la scelta del profilo professionale.

 

14. All'udienza pubblica del 7 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

15. Il ricorso è fondato.

 

16. Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 339 del 1982 Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego (comma 1) ... La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità assoluta (comma 2)

 

Ai sensi dell'art. 4 dello stesso DPR Il giudizio di inidoneità di cui ai precedenti articoli compete alle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (comma 1) Le commissioni devono, altresì, fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata (comma 2).

 

16.1. Dal quadro normativo sinteticamente illustrato si deduce che il personale che, come il ricorrente, è stato giudicato dalle Commissioni mediche all'uopo istituite come non idoneo all'assolvimento dei compiti dell'istituto, può chiedere il trasferimento presso altri ruoli della Polizia di Stato o presso altra Amministrazione dello Stato quando l'infermità accertata lo consenta e nell'ambito delle indicazioni fornite dalle competenti commissioni mediche.

 

16.2. Deve ritenersi, pertanto, che il ricorrente non è incorso in alcuna decadenza avendo presentato l'istanza di trasferimento nel termine stabilito dall'art. 1 del D.P.R. n. 339 del 1982 decorrente dalla comunicazione del verbale della CMO di Messina del 14 febbraio 2018, sulla base delle indicazioni contenute nella stessa.

 

Solo successivamente alla rettifica del suddetto verbale della CMO, intervenuta il 23 settembre 2019 (a seguito di apposita istanza di autotutela), parte ricorrente ha potuto integrare l'istanza di trasferimento indicando, altresì, i ruoli civili del Ministero dell'Interno.

 

Tale integrazione non può ritenersi tardiva dovendo, conseguentemente, ritenersi illegittimo il provvedimento impugnato nella parte in cui ne sancisce la irricevibilità ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 339 del 1982 in quanto presentata oltre il termine perentorio di 30 gg. decorrenti dal 19/02/2018, data di notifica del giudizio della CMO di Messina, datato 14 febbraio 2018.

 

Il ricorrente, invero, ha tempestivamente manifestato la volontà di essere trasferito presso altre amministrazioni secondo le indicazioni fornite dalla Commissione Medica Ospedaliera con parere del 14 febbraio 2018, salvo poi integrare tale scelta allorché la stessa CMO, rettificando il precedente verbale, ha espressamente indicato anche l'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno tra le amministrazioni presso le quali lo stesso poteva essere impiegato.

 

17. Va osservato, peraltro, che, come già rilevato in sede cautelare, spetta comunque all'amministrazione di appartenenza verificare l'effettiva possibilità di fare transitare il ricorrente, dichiarato permanente inabile al servizio nei ruoli della Polizia di Stato, nel ruolo del personale civile del Ministero dell'Interno.

 

17.1. La asserita tardività dell'integrazione, pertanto, non è in alcun modo idonea a far venir meno l'obbligo dell'amministrazione di verificare tale concreta possibilità tanto più ove, come sostenuto dal gravato provvedimento, le indicazioni fornite dalla Commissione Medica Ospedaliera nel verbale del 14 febbraio 2018 non precludevano il transito dell'interessato presso i ruoli civili del Ministero dell'Interno trattandosi di un giudizio di carattere generale che riguarda tutte le Amministrazioni dello Stato, compresa anche quella civile dell'Interno.

 

Ed infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (riferito alla disposizioni contenute negli artt. 75 - 77 del D.Lgs. n. 443 del 1992, ma certamente applicabile anche alla normativa sopra richiamata, di identico tenore, afferente al passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato) la ratio dell'istituto in esame è quella di consentire al personale della polizia penitenziaria - risultato inidoneo ai gravosi e delicati compiti di servizio - di poter proseguire il rapporto di pubblico impiego nei ruoli civili dell'Amministrazione della giustizia o di altre Amministrazioni statali, per le quali non sia necessaria la sussistenza degli specifici requisiti psichici, fisici e attitudinali richiesti per i compiti di servizio suddetti. Pertanto, le disposizioni contenute negli art. 75 e 76 del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, sottendono la finalità di assicurare giusta tutela al diritto al lavoro del dipendente che, riconosciuto inidoneo al servizio d'istituto, possa, invece, espletare altre mansioni anche presso Amministrazioni diverse da quella afferenti alla compagine ministeriale nella quale è originariamente collocato. In tal senso, giova sottolineare che costituisce principio generale, proprio dell'ordinamento del pubblico impiego, quello in forza del quale il personale inidoneo al servizio per ragioni di salute, prima di essere dispensato, deve essere posto nelle condizioni di continuare a prestare servizio ai fini dell'assolvimento di compiti e funzioni compatibili con le sue condizioni di idoneità fisica. Solo nel caso in cui non sia possibile tale utilizzazione, o per ragioni di carattere oggettivo o per scelta dell'interessato, ne è disposto il collocamento a riposo d'autorità (Corte Cost. 10 febbraio 2006, n. 56) (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 3203/2019).

 

17.2. Ne deriva che l'impossibilità di collocare il dipendente presso una delle amministrazioni dallo stesso prescelte ed indicate nell'istanza di trasferimento non dispensa l'Amministrazione dall'obbligo di verificare la possibilità di impiegare il dipendente che chiede il trasferimento in posti diversi (cfr. Consiglio di Stato, sentenza citata).

 

L'articolo 9 del D.P.R. n. 339 del 1982 stabilisce, infatti, che Qualora il personale di cui all'art. 1 sia ritenuto non idoneo all'assolvimento dei compiti propri degli altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero per esigenze di servizio non sia possibile trasferirlo in altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, è dispensato dal servizio ai sensi degli articoli 129 e 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

In base ad un'interpretazione suggerita dalla formulazione letterale della disposizione sopra indicata, si deve quindi ritenere che l'Amministrazione può dispensare dal servizio il dipendente della polizia unicamente quando abbia constatato l'impossibilità di un ricollocamento in altri ruoli dell'Amministrazione dello Stato, anche diversi da quello prescelto. Va quindi confermato in questa sede l'orientamento espresso da questo Consiglio (sentenza, sez. IV, 26 gennaio 2007, n. 307), secondo cui sussiste l'onere in capo all'Amministrazione di appartenenza di ricercare un possibile reimpiego del dipendente inabile al servizio anche in mansioni inferiori a quelle richieste, purché tale diversa nuova attività del dipendente risponda alle esigenze organizzative dell'Amministrazione stessa.

 

18. In conclusione il ricorso, assorbita ogni ulteriore censura, deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

 

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 1.000,00, oltre accessori se dovuti.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

 

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

 

Caterina Criscenti, Presidente

 

Agata Gabriella Caudullo, Referendario, Estensore

 

Alberto Romeo, Referendario

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