T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sent., (ud. 07/10/2020)
03-12-2020, n. 690
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2020,
proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato
contro
il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro
tempore ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per le
risorse umane, servizio sovrintendenti, assistenti ed agenti, rappresentati e
difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio
Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti del Ministero dell'Interno, notificato in
data 5.11.2019, con il quale è stata dichiarata la irricevibilità dell'istanza
presentata dal ricorrente in data 3.10.2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero
dell'Interno e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale
per le risorse umane, servizio sovrintendenti, assistenti ed agenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 la
dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il ricorrente, assistente della Polizia di Stato dal
2004, con un giudizio diagnostico di ipoacusia percettiva bilaterale medio
grave espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera di Messina in data 14
febbraio 2018, veniva dichiarato permanentemente non idoneo al servizio
d'istituto in tuti i Ruoli della Polizia di Stato, in modo assoluto ed
ulteriormente impiegabile solo in altre Amministrazioni dello Stato, in compiti
che non lo espongono a stress acustici.
2. Preso atto di tale giudizio, in data 19 febbraio 2018, il
signor -OMISSIS- presentava, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 339 del 1992,
istanza di trasferimento individuando quali amministrazioni presso le quali
disporre il trasferimento, il Ministero della Giustizia, il Ministero
dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, ritenendo che le indicazioni fornite dalla Commissione Medico
Ospedaliera escludessero la possibilità di impiego nei ruoli civili del
Ministero dell'Interno.
3. Nelle more della definizione delle procedure di passaggio
ad altro ruolo, con decreto del 5 marzo 2018, il Ministero dell'Interno lo
collocava in posizione di aspettativa ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, del
D.P.R. n. 339 del 1982 dal 19 febbraio 2018 (data di comunicazione del verbale
della commissione medica ospedaliera) fino alla conclusione del procedimento.
4. Con decreto dell'11 ottobre 2018, preso atto del rigetto
della richiesta di passaggio da parte di ciascuna della amministrazioni
indicate nell'istanza del 19 febbraio 2018, il Ministero dell'Interno disponeva
la dispensa dal servizio per fisica inabilità dell'Assistente della Polizia di
Stato -OMISSIS- con decorrenza dal 19 febbraio 2018.
5. Avverso tale decreto, successivamente notificato, il
ricorrente proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato.
6. Con successiva istanza in autotutela per rettifica di
errore materiale del 9 settembre 2019 parte ricorrente chiedeva, altresì, alla
Commissione Medica Ospedaliera di Messina di rettificare il verbale del 14
febbraio 2018 indicando tra le amministrazioni presso cui lo stesso è
impiegabile anche i ruoli civili della Polizia di Stato.
7. L'istanza veniva accolta e con nuovo parere del 23
settembre 2019 la Commissione Medico Ospedaliera competente chiariva che
l'agente della Polizia di Stato -OMISSIS- è permanente non idoneo al servizio
d'istituto in tutti i Ruoli della Polizia di Stato ma ulteriormente impiegabile
nell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno ed in altre
Amministrazioni dello Stato.
8. Con nuova istanza del 3 ottobre 2019, parte ricorrente,
dando atto della suddetta rettifica del precedente verbale del 14 febbraio
2018, chiedeva al Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza,
Direzione Centrale delle Risorse Umane di poter transitare nei ruoli civili
dell'amministrazione stessa.
9. Con provvedimento del 29 ottobre 2019, notificato il
successivo 5 novembre, il Ministero dichiarava irricevibile l'istanza in quanto
presentata oltre il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal 19 febbraio
2018, data di notifica del giudizio della C.M.O. di Messina, datao 14 febbraio
2018, rilevando che la rettifica apportata dalla stessa C.M.O. in data 23
settembre 2019 non costituisce elemento idoneo a riaprire il termine per
produrre istanza di transito ... in quanto, già con il processo verbale del 14
febbraio 2018, l'interessato era stato giudicato idoneo ad essere impiegato
nella "altre Amministrazioni dello Stato", giudizio di carattere
generale che riguarda tutte le Amministrazioni dello Stato, compresa anche
quella civile dell'Interno.
10. Avverso tale provvedimento è insorto l'odierno
ricorrente lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 del
d.p.r. n. 339/1982 - violazione degli artt. 2, 3, 4, 32, 35, 97 e 98 della
costituzione - violazione dei principi comunitari di ragionevolezza,
proporzionalità, legittimo affidamento, correttezza e coerenza - violazione del
principio di tutela del diritto al lavoro e della buona fede del ricorrente -
violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. N. 241/1990 - difetto assoluto
di motivazione - violazione dei principi di buon andamento e proporzionalità
dell'azione amministrativa - eccesso di potere e sviamento sotto tutti i
profili sintomatici, con particolare riferimento alla manifesta illogicità,
irragionevolezza e contraddittorietà del provvedimento impugnato.
Assume parte ricorrente che l'istanza di trasferimento del
23 settembre 2019 non può essere considerata tardiva.
Essa, invero, fa seguito all'istanza presentata in data 19
febbraio 2018 nel termine previsto dall'art. 1 del D.P.R. n. 339 del 1982 e si
è resa necessaria a seguito della rettifica del verbale della CMO di Messina
del 14 febbraio 2018, intervenuta il 23 settembre 2019.
Tale integrazione di sarebbe resa necessaria in quanto il
primo verbale della commissione medica non prevedeva la possibilità di transito
presso i ruoli civili del Ministero dell'Interno. Possibilità che sarebbe
stata, invece, prevista dal secondo verbale della stessa commissione.
Il provvedimento sarebbe, inoltre, illegittimo in quanto,
data la finalità sociale delle disposizioni contenute nell'art. 1 del D.P.R. n.
339 del 1982, il termine ivi previsto non può essere considerato perentorio.
Il trasferimento del dipendente inabile al servizio si
configura, poi, come un diritto soggettivo e pertanto, solo nel caso in cui non
sia possibile reimpiegarlo in altre mansioni è possibile dispensarlo dal
servizio.
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10
bis della l. N. 241/1990 e delle garanzie partecipative - difetto di
motivazione e di istruttoria - violazione del principio del contraddittorio
procedimentale.
Lamenta, ancora, il ricorrente che il provvedimento sarebbe
stato adottato in violazione di tutte le garanzie procedimentali e sarebbe,
pertanto, illegittimo anche sotto tale ulteriore profilo.
11. Si è costituito il Ministero dell'Interno per resistere
al ricorso.
12. Con ordinanza n. 24/2020 la Sezione ha accolto la
domanda cautelare ai fini del riesame da parte dell'amministrazione resistente
della posizione del ricorrente.
13. Con memoria depositata il 4 settembre 2020 il ricorrente
ha rappresentato e documentato che, successivamente alla notifica
dell'ordinanza cautelare n. 24/2020, il Ministero dell'Interno ha comunicato di
aver trasmesso, in data 7 febbraio 2020, l'istanza di transito al Dipartimento
per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse
Strumentali e Finanziarie -Direzione Centrale per le Risorse Umane -Ufficio VII
-Amministrazione del personale delle aree funzionali II che, con provvedimento
del 17 agosto 2020, notificato il 24 agosto 2020, ha invitato il ricorrente ad
effettuare la scelta del profilo professionale.
14. All'udienza pubblica del 7 ottobre 2020 la causa è stata
trattenuta in decisione.
15. Il ricorso è fondato.
16. Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 339 del 1982 Il
personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia,
giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da
causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda,
essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia
di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità
accertata ne consenta l'ulteriore impiego (comma 1) ... La domanda deve essere
presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla
notifica all'interessato del giudizio di inidoneità assoluta (comma 2)
Ai sensi dell'art. 4 dello stesso DPR Il giudizio di
inidoneità di cui ai precedenti articoli compete alle commissioni mediche
previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (comma 1) Le commissioni devono, altresì,
fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto
dell'infermità accertata (comma 2).
16.1. Dal quadro normativo sinteticamente illustrato si
deduce che il personale che, come il ricorrente, è stato giudicato dalle
Commissioni mediche all'uopo istituite come non idoneo all'assolvimento dei
compiti dell'istituto, può chiedere il trasferimento presso altri ruoli della
Polizia di Stato o presso altra Amministrazione dello Stato quando l'infermità
accertata lo consenta e nell'ambito delle indicazioni fornite dalle competenti
commissioni mediche.
16.2. Deve ritenersi, pertanto, che il ricorrente non è
incorso in alcuna decadenza avendo presentato l'istanza di trasferimento nel
termine stabilito dall'art. 1 del D.P.R. n. 339 del 1982 decorrente dalla
comunicazione del verbale della CMO di Messina del 14 febbraio 2018, sulla base
delle indicazioni contenute nella stessa.
Solo successivamente alla rettifica del suddetto verbale
della CMO, intervenuta il 23 settembre 2019 (a seguito di apposita istanza di
autotutela), parte ricorrente ha potuto integrare l'istanza di trasferimento
indicando, altresì, i ruoli civili del Ministero dell'Interno.
Tale integrazione non può ritenersi tardiva dovendo,
conseguentemente, ritenersi illegittimo il provvedimento impugnato nella parte
in cui ne sancisce la irricevibilità ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 339 del
1982 in quanto presentata oltre il termine perentorio di 30 gg. decorrenti dal
19/02/2018, data di notifica del giudizio della CMO di Messina, datato 14
febbraio 2018.
Il ricorrente, invero, ha tempestivamente manifestato la
volontà di essere trasferito presso altre amministrazioni secondo le
indicazioni fornite dalla Commissione Medica Ospedaliera con parere del 14
febbraio 2018, salvo poi integrare tale scelta allorché la stessa CMO,
rettificando il precedente verbale, ha espressamente indicato anche
l'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno tra le amministrazioni
presso le quali lo stesso poteva essere impiegato.
17. Va osservato, peraltro, che, come già rilevato in sede
cautelare, spetta comunque all'amministrazione di appartenenza verificare
l'effettiva possibilità di fare transitare il ricorrente, dichiarato permanente
inabile al servizio nei ruoli della Polizia di Stato, nel ruolo del personale
civile del Ministero dell'Interno.
17.1. La asserita tardività dell'integrazione, pertanto, non
è in alcun modo idonea a far venir meno l'obbligo dell'amministrazione di
verificare tale concreta possibilità tanto più ove, come sostenuto dal gravato
provvedimento, le indicazioni fornite dalla Commissione Medica Ospedaliera nel
verbale del 14 febbraio 2018 non precludevano il transito dell'interessato
presso i ruoli civili del Ministero dell'Interno trattandosi di un giudizio di
carattere generale che riguarda tutte le Amministrazioni dello Stato, compresa
anche quella civile dell'Interno.
Ed infatti, secondo un consolidato orientamento
giurisprudenziale (riferito alla disposizioni contenute negli artt. 75 - 77 del
D.Lgs. n. 443 del 1992, ma certamente applicabile anche alla normativa sopra
richiamata, di identico tenore, afferente al passaggio del personale non idoneo
all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato) la ratio
dell'istituto in esame è quella di consentire al personale della polizia penitenziaria
- risultato inidoneo ai gravosi e delicati compiti di servizio - di poter
proseguire il rapporto di pubblico impiego nei ruoli civili
dell'Amministrazione della giustizia o di altre Amministrazioni statali, per le
quali non sia necessaria la sussistenza degli specifici requisiti psichici,
fisici e attitudinali richiesti per i compiti di servizio suddetti. Pertanto,
le disposizioni contenute negli art. 75 e 76 del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n.
443, sottendono la finalità di assicurare giusta tutela al diritto al lavoro
del dipendente che, riconosciuto inidoneo al servizio d'istituto, possa,
invece, espletare altre mansioni anche presso Amministrazioni diverse da quella
afferenti alla compagine ministeriale nella quale è originariamente collocato.
In tal senso, giova sottolineare che costituisce principio generale, proprio
dell'ordinamento del pubblico impiego, quello in forza del quale il personale
inidoneo al servizio per ragioni di salute, prima di essere dispensato, deve
essere posto nelle condizioni di continuare a prestare servizio ai fini
dell'assolvimento di compiti e funzioni compatibili con le sue condizioni di
idoneità fisica. Solo nel caso in cui non sia possibile tale utilizzazione, o
per ragioni di carattere oggettivo o per scelta dell'interessato, ne è disposto
il collocamento a riposo d'autorità (Corte Cost. 10 febbraio 2006, n. 56) (cfr.
ex multis, Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 3203/2019).
17.2. Ne deriva che l'impossibilità di collocare il
dipendente presso una delle amministrazioni dallo stesso prescelte ed indicate
nell'istanza di trasferimento non dispensa l'Amministrazione dall'obbligo di
verificare la possibilità di impiegare il dipendente che chiede il
trasferimento in posti diversi (cfr. Consiglio di Stato, sentenza citata).
L'articolo 9 del D.P.R. n. 339 del 1982 stabilisce, infatti,
che Qualora il personale di cui all'art. 1 sia ritenuto non idoneo
all'assolvimento dei compiti propri degli altri ruoli della Polizia di Stato o
di altre amministrazioni dello Stato, ovvero per esigenze di servizio non sia
possibile trasferirlo in altri ruoli della Polizia di Stato o di altre
amministrazioni dello Stato, è dispensato dal servizio ai sensi degli articoli
129 e 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
In base ad un'interpretazione suggerita dalla formulazione
letterale della disposizione sopra indicata, si deve quindi ritenere che
l'Amministrazione può dispensare dal servizio il dipendente della polizia
unicamente quando abbia constatato l'impossibilità di un ricollocamento in
altri ruoli dell'Amministrazione dello Stato, anche diversi da quello
prescelto. Va quindi confermato in questa sede l'orientamento espresso da
questo Consiglio (sentenza, sez. IV, 26 gennaio 2007, n. 307), secondo cui
sussiste l'onere in capo all'Amministrazione di appartenenza di ricercare un
possibile reimpiego del dipendente inabile al servizio anche in mansioni
inferiori a quelle richieste, purché tale diversa nuova attività del dipendente
risponda alle esigenze organizzative dell'Amministrazione stessa.
18. In conclusione il ricorso, assorbita ogni ulteriore
censura, deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento
impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore
del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il
provvedimento impugnato.
Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in
favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi Euro
1.000,00, oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo
52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla
Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi
altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del
giorno 7 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Agata Gabriella Caudullo, Referendario, Estensore
Alberto Romeo, Referendario
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