T.A.R. Lazio Roma Sez. IV, Sent., (ud. 21/04/2023)
24-04-2023, n. 7052
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4880 del 2019,
proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati
contro
- Guardia di Finanza Comando Generale;- Ministero
dell'Economia e Finanze;in persona dei rispettivi rappresentanti legali,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex
lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS-, del Centro
Informatico Amministrativo Nazionale - Guardia di Finanza, notificata in data
-OMISSIS-, con la quale è stata respinta l'istanza presentata dal ricorrente,
anche in sede di osservazioni medico legali sul riesame della dipendenza da
c.s., in merito alla richiesta di devoluzione dell'Equo Indennizzo per la
infermità: "Disturbo cronico dell'adattamento con aspetta panici ed umore
depresso in scarsa risposta farmacologica".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Guardia di
Finanza Comando Generale e del Ministero dell'Economia e Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 aprile 2023
il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale n.
-OMISSIS- adottata dal Centro Informatico Amministrativo Nazionale - Guardia di
Finanza, con la quale è stata respinta l'istanza presentata dal medesimo ai
fini dell'ottenimento dell'equo indennizzo per la infermità: "Disturbo
cronico dell'adattamento con aspetta panici ed umore depresso in scarsa
risposta farmacologica".
A fondamento del ricorso il ricorrente ha articolato i
seguenti motivi di illegittimità:
- "1 - Violazione dell'art. 111 della Costituzione ed
eccesso di potere per mancanza e/o carenza di motivazione nonché violazione
dell'art. 64 e ss. del D.P.R. n. 1092 del 1973. Violazione e falsa applicazione
del D.P.R. n. 349 del 1994 così come modificato dal D.P.R. n. 461 del 2001.
Violazione delle tabelle relative alle infermità riportate nel D.P.R. n. 1092
del 1973, nel D.P.R. n. 915 del 1978, nel D.P.R. n. 834 del 1981 e ss. modd..,
oltre che per la presunzione di interdipendenza ex art. 2 lett. m) L. n. 261
del 1991. Contraddittorietà interna ed esterna dell'atto. Manifesta illogicità.
Carenza di motivazione".
In sintesi, il ricorrente contesta "il merito della
valutazione negativa circa la dipendenza delle infermità da c.s. delle
surriferite infermità obliando il carattere particolarmente stressante ed
usurante delle mansioni svolte".
- "2 - Eccesso di potere per travisamento e/o erronea
valutazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, insufficienza,
illogicità ed apoditticità della motivazione del provvedimento impugnato.
Violazione dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione ex art.
97 della Costituzione. Sviamento dal fine tipico dell'atto. Contraddittorietà
esterna ed interna".
Il ricorrente lamenta "la mancata esplicitazione delle
ragioni che hanno indotto l'amministrazione a recepire acriticamente le
conclusioni rassegnate, nella fase istruttoria, dalla Commissione medico
ospedaliera di Roma nonché dal C.V.C.S.".
Si è costituita in resistenza l'amministrazione, chiedendo
il rigetto del ricorso.
Alla udienza di smaltimento del 21 aprile 2022, il Collegio
ha trattenuto la causa per la decisione.
In punto di fatto va rilevato che:
- con istanza presentata in data -OMISSIS- il ricorrente ha
chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l'infermità
"Reazione di adattamento con aspetto emozionali misti", con
contestuale richiesta di liquidazione dell'equo indennizzo;
- la prima Commissione Medica Ospedaliera di Roma, con
verbale mod. -OMISSIS- n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, ha giudicato il militare
affetto da "Disturbo cronico dell'adattamento con aspetti panici ed umore
depresso in scarsa risposta farmacologica", ritenendo la patologia
ascrivibile alla 6^ categoria della tabella A ai fini dell'equo indennizzo;
- il Comitato di verifica per le cause di servizio, con
parere n. -OMISSIS-, reso nell'adunanza n. -OMISSIS-, ha giudicato l'infermità
di cui sopra non dipendente da causa di servizio, in quanto trattasi di
"forma psicopatologia che si estrinseca con disturbi di somatizzazione
attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni
contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non
rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative
al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo,
l'infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo
concausale efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e
valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte
del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultane dagli atti";
- con nota n. -OMISSIS-, l'Ufficio Trattamento Economico
Personale in Quiescenza del Centro Informatico Amministrativo Nazionale ha
trasmesso al militare tale parere, ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241
del 1990, quale motivo ostativo all'accoglimento della domanda, rappresentando
al medesimo la facoltà di formulare "eventuali osservazioni"; in data
-OMISSIS-, il militare ha presentato le proprie osservazioni;
- interessato di nuovo della vicenda, il Comitato di
verifica per le cause di servizio ha reso l'ulteriore parere n. -OMISSIS-,
nell'adunanza n. -OMISSIS-, con il quale ha confermato il parere negativo
precedentemente reso in quanto "nelle osservazioni presentate
dall'interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare
il precedente giudizio espresso. Va sottolineato, infatti, come l'elemento
chiave per tutti i Disturbi dell'Adattamento sia l'incapacità del soggetto ad
affrontare e superare l'evento ed è questo, e non l'evento in sé, la causa del
disturbo. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi
connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i
precedenti di servizio risultane dagli atti";
- l'amministrazione ha emesso la determinazione dirigenziale
n. -OMISSIS-, con la quale l'infermità "Disturbo cronico dell'adattamento
con aspetti panici ed umore depresso in scarsa risposta farmacologica" non
è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che il primo argomento
di doglianza articolato dal ricorrente - con il quale lamenta che
l'amministrazione avrebbe sottovalutato, ai fini dell'insorgenza dell'infermità
in questione, "il ruolo di "agente iniziante" dello stress
fisico, che ha caratterizzato tutto il servizio svolto dal ricorrente, così
come gli strapazzi fisici, le perfrigerazioni, i disagi ambientali e climatici
che il servizio inderogabilmente ha richiesto al ricorrente quali fattori preponderanti
nel determinare l'insorgenza ed il progredire delle infermità" - non è
fondato.
Va premesso che, secondo un costante orientamento della
giurisprudenza, nei giudizi riguardanti l'accertamento della dipendenza di
patologie da causa di servizio, in applicazione dei principi generali in tema
di onere della prova, grava sull'attore, ovvero su colui che pretende
l'adempimento dell'obbligazione, l'incombenza di provare il fatto costitutivo
(art. 2697, comma secondo, c.c.), e ciò anche se l'infermità è insorta in
costanza di servizio, poichè tale circostanza non è sufficiente ad integrare la
prova della dipendenza in questione, così come la mera coincidenza cronologica
tra l'insorgere della infermità e la prestazione del servizio è sufficiente ad
integrare la prova della dipendenza in parola (cft. C.G.A.R.S., 13 luglio 2022,
n. 826).
In applicazione di tali principi, nel caso di specie, assume
valore dirimente considerare che il ricorrente non ha allegato in maniera
specifica - né tantomeno provato - come era suo onere, l'esistenza di episodi
particolarmente gravosi, né fatti eccezionali e condizioni atipiche in cui lo
stesso abbia operato, ma si è limitato a fare riferimento a condizioni del
tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che
costituiscono eventi ordinari in relazione alla tipologia di prestazione
lavorativa svolta o, comunque, eventi fisiologici nell'ambito di tutti i luoghi
di lavoro (come il singolo alterco con il collega che, a detta del ricorrente,
avrebbe costituito il fattore che ha innescato la patologia per la quale si
richiede il riconoscimento del beneficio).
Infatti, nel caso in esame parte ricorrente non ha allegato
elementi fattuali che possono far dubitare della correttezza della valutazione
dell'amministrazione, non essendo state evidenziare condizioni lavorative di
eccezionale gravità non valutate dal comitato ovvero eccedenti l'ordinaria
intensità e gravosità.
In particolare, il ricorrente si è limitato ad allegare
genericamente condizioni lavorative comuni alla maggioranza dei dipendenti del
Corpo della Guardia di Finanza, rientranti nei normali compiti del ruolo
ricoperto (quali lo svolgimento di "turnazioni stressogene" e di
attività all'esterno, con conseguenti "perfrigerazioni, disagi ambientali
e climatici") senza, peraltro, individuare alcun collegamento, in senso
causale, sul verificarsi della patologia in discussione.
Anche dalla perizia di parte allegata dal ricorrente - che è
basata su elementi riferiti dallo stesso ricorrente in ordine alle condizioni
dell'attività di servizio svolta - non emerge la indicazione di specifici ed
esorbitanti episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali
ed eccedenti il proprium delle mansioni esigibili in riferimento all'attività
lavorativa concretamente espletata.
In assenza di specifiche allegazioni e di un principio di
prova sull'eccezionalità delle mansioni svolte, non può neppure trovare
accoglimento la richiesta di espletamento della consulenza tecnica di ufficio e
della prova testimoniale avanzata nel ricorso, che non può surrogare la carenza
di allegazione della parte ricorrente.
Ne consegue che gli atti impugnati risultano adeguatamente
sostenuti dal risolutivo riferimento alla circostanza che nella specie non sono
individuabili nel servizio prestato disagi eccezionali che possano avere
rivestito un ruolo causale o concausale nell'insorgenza della patologia (come
affermato dall'organo medico-legale in due diverse occasioni e in diversa
composizione).
Anche il secondo motivo di doglianza ("Il provvedimento
impugnato, riportandosi al parere del Comitato, non risulta assolutamente
motivato dall'Amministrazione") è privo di fondamento posto che:
- ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 461 del
2001, l'accertamento del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta dal
dipendente e l'infermità sofferta è attribuito, in via esclusiva, al Comitato
di verifica per le cause di servizio;
- l'art. 14 del medesimo d.P.R. ha escluso la possibilità
per l'Amministrazione di discostarsi dal parere dell'Organo consultivo,
rendendone il giudizio non solo obbligatorio, ma anche vincolante.
Il motivo di doglianza è, dunque, privo di pregio avuto
riguardo alla natura vincolante del parere espresso dal Comitato di verifica
per le cause di servizio, pacificamente riconosciuta in giurisprudenza (ex
multis, T.A.R. Roma, sez. I, 11 febbraio 2022, n. 1679).
Alla luce di quanto esposto, il ricorso non può trovare
accoglimento.
Le spese, stante la natura della controversia, possono
essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui
all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo
9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla
Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente
provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo
a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21
aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore
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