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sabato 9 marzo 2024

Tar-Tanto premesso, il Collegio osserva che il primo argomento di doglianza articolato dal ricorrente - con il quale lamenta che l'amministrazione avrebbe sottovalutato, ai fini dell'insorgenza dell'infermità in questione, "il ruolo di "agente iniziante" dello stress fisico, che ha caratterizzato tutto il servizio svolto dal ricorrente, così come gli strapazzi fisici, le perfrigerazioni, i disagi ambientali e climatici che il servizio inderogabilmente ha richiesto al ricorrente quali fattori preponderanti nel determinare l'insorgenza ed il progredire delle infermità" - non è fondato.

 


 

 

T.A.R. Lazio Roma Sez. IV, Sent., (ud. 21/04/2023) 24-04-2023, n. 7052

 

 

Fatto - Diritto P.Q.M.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

 

(Sezione Quarta)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 4880 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati 

 

contro

 

- Guardia di Finanza Comando Generale;- Ministero dell'Economia e Finanze;in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

per l'annullamento

 

- della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS-, del Centro Informatico Amministrativo Nazionale - Guardia di Finanza, notificata in data -OMISSIS-, con la quale è stata respinta l'istanza presentata dal ricorrente, anche in sede di osservazioni medico legali sul riesame della dipendenza da c.s., in merito alla richiesta di devoluzione dell'Equo Indennizzo per la infermità: "Disturbo cronico dell'adattamento con aspetta panici ed umore depresso in scarsa risposta farmacologica".

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Guardia di Finanza Comando Generale e del Ministero dell'Economia e Finanze;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 aprile 2023 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

 

Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- adottata dal Centro Informatico Amministrativo Nazionale - Guardia di Finanza, con la quale è stata respinta l'istanza presentata dal medesimo ai fini dell'ottenimento dell'equo indennizzo per la infermità: "Disturbo cronico dell'adattamento con aspetta panici ed umore depresso in scarsa risposta farmacologica".

 

A fondamento del ricorso il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di illegittimità:

 

- "1 - Violazione dell'art. 111 della Costituzione ed eccesso di potere per mancanza e/o carenza di motivazione nonché violazione dell'art. 64 e ss. del D.P.R. n. 1092 del 1973. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 349 del 1994 così come modificato dal D.P.R. n. 461 del 2001. Violazione delle tabelle relative alle infermità riportate nel D.P.R. n. 1092 del 1973, nel D.P.R. n. 915 del 1978, nel D.P.R. n. 834 del 1981 e ss. modd.., oltre che per la presunzione di interdipendenza ex art. 2 lett. m) L. n. 261 del 1991. Contraddittorietà interna ed esterna dell'atto. Manifesta illogicità. Carenza di motivazione".

 

In sintesi, il ricorrente contesta "il merito della valutazione negativa circa la dipendenza delle infermità da c.s. delle surriferite infermità obliando il carattere particolarmente stressante ed usurante delle mansioni svolte".

 

- "2 - Eccesso di potere per travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, insufficienza, illogicità ed apoditticità della motivazione del provvedimento impugnato. Violazione dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione ex art. 97 della Costituzione. Sviamento dal fine tipico dell'atto. Contraddittorietà esterna ed interna".

 

Il ricorrente lamenta "la mancata esplicitazione delle ragioni che hanno indotto l'amministrazione a recepire acriticamente le conclusioni rassegnate, nella fase istruttoria, dalla Commissione medico ospedaliera di Roma nonché dal C.V.C.S.".

 

Si è costituita in resistenza l'amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Alla udienza di smaltimento del 21 aprile 2022, il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.

 

In punto di fatto va rilevato che:

 

- con istanza presentata in data -OMISSIS- il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l'infermità "Reazione di adattamento con aspetto emozionali misti", con contestuale richiesta di liquidazione dell'equo indennizzo;

 

- la prima Commissione Medica Ospedaliera di Roma, con verbale mod. -OMISSIS- n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, ha giudicato il militare affetto da "Disturbo cronico dell'adattamento con aspetti panici ed umore depresso in scarsa risposta farmacologica", ritenendo la patologia ascrivibile alla 6^ categoria della tabella A ai fini dell'equo indennizzo;

 

- il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere n. -OMISSIS-, reso nell'adunanza n. -OMISSIS-, ha giudicato l'infermità di cui sopra non dipendente da causa di servizio, in quanto trattasi di "forma psicopatologia che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l'infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultane dagli atti";

 

- con nota n. -OMISSIS-, l'Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza del Centro Informatico Amministrativo Nazionale ha trasmesso al militare tale parere, ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241 del 1990, quale motivo ostativo all'accoglimento della domanda, rappresentando al medesimo la facoltà di formulare "eventuali osservazioni"; in data -OMISSIS-, il militare ha presentato le proprie osservazioni;

 

- interessato di nuovo della vicenda, il Comitato di verifica per le cause di servizio ha reso l'ulteriore parere n. -OMISSIS-, nell'adunanza n. -OMISSIS-, con il quale ha confermato il parere negativo precedentemente reso in quanto "nelle osservazioni presentate dall'interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso. Va sottolineato, infatti, come l'elemento chiave per tutti i Disturbi dell'Adattamento sia l'incapacità del soggetto ad affrontare e superare l'evento ed è questo, e non l'evento in sé, la causa del disturbo. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultane dagli atti";

 

- l'amministrazione ha emesso la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, con la quale l'infermità "Disturbo cronico dell'adattamento con aspetti panici ed umore depresso in scarsa risposta farmacologica" non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio.

 

Tanto premesso, il Collegio osserva che il primo argomento di doglianza articolato dal ricorrente - con il quale lamenta che l'amministrazione avrebbe sottovalutato, ai fini dell'insorgenza dell'infermità in questione, "il ruolo di "agente iniziante" dello stress fisico, che ha caratterizzato tutto il servizio svolto dal ricorrente, così come gli strapazzi fisici, le perfrigerazioni, i disagi ambientali e climatici che il servizio inderogabilmente ha richiesto al ricorrente quali fattori preponderanti nel determinare l'insorgenza ed il progredire delle infermità" - non è fondato.

 

Va premesso che, secondo un costante orientamento della giurisprudenza, nei giudizi riguardanti l'accertamento della dipendenza di patologie da causa di servizio, in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, grava sull'attore, ovvero su colui che pretende l'adempimento dell'obbligazione, l'incombenza di provare il fatto costitutivo (art. 2697, comma secondo, c.c.), e ciò anche se l'infermità è insorta in costanza di servizio, poichè tale circostanza non è sufficiente ad integrare la prova della dipendenza in questione, così come la mera coincidenza cronologica tra l'insorgere della infermità e la prestazione del servizio è sufficiente ad integrare la prova della dipendenza in parola (cft. C.G.A.R.S., 13 luglio 2022, n. 826).

 

In applicazione di tali principi, nel caso di specie, assume valore dirimente considerare che il ricorrente non ha allegato in maniera specifica - né tantomeno provato - come era suo onere, l'esistenza di episodi particolarmente gravosi, né fatti eccezionali e condizioni atipiche in cui lo stesso abbia operato, ma si è limitato a fare riferimento a condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono eventi ordinari in relazione alla tipologia di prestazione lavorativa svolta o, comunque, eventi fisiologici nell'ambito di tutti i luoghi di lavoro (come il singolo alterco con il collega che, a detta del ricorrente, avrebbe costituito il fattore che ha innescato la patologia per la quale si richiede il riconoscimento del beneficio).

 

Infatti, nel caso in esame parte ricorrente non ha allegato elementi fattuali che possono far dubitare della correttezza della valutazione dell'amministrazione, non essendo state evidenziare condizioni lavorative di eccezionale gravità non valutate dal comitato ovvero eccedenti l'ordinaria intensità e gravosità.

 

In particolare, il ricorrente si è limitato ad allegare genericamente condizioni lavorative comuni alla maggioranza dei dipendenti del Corpo della Guardia di Finanza, rientranti nei normali compiti del ruolo ricoperto (quali lo svolgimento di "turnazioni stressogene" e di attività all'esterno, con conseguenti "perfrigerazioni, disagi ambientali e climatici") senza, peraltro, individuare alcun collegamento, in senso causale, sul verificarsi della patologia in discussione.

 

Anche dalla perizia di parte allegata dal ricorrente - che è basata su elementi riferiti dallo stesso ricorrente in ordine alle condizioni dell'attività di servizio svolta - non emerge la indicazione di specifici ed esorbitanti episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed eccedenti il proprium delle mansioni esigibili in riferimento all'attività lavorativa concretamente espletata.

 

In assenza di specifiche allegazioni e di un principio di prova sull'eccezionalità delle mansioni svolte, non può neppure trovare accoglimento la richiesta di espletamento della consulenza tecnica di ufficio e della prova testimoniale avanzata nel ricorso, che non può surrogare la carenza di allegazione della parte ricorrente.

 

Ne consegue che gli atti impugnati risultano adeguatamente sostenuti dal risolutivo riferimento alla circostanza che nella specie non sono individuabili nel servizio prestato disagi eccezionali che possano avere rivestito un ruolo causale o concausale nell'insorgenza della patologia (come affermato dall'organo medico-legale in due diverse occasioni e in diversa composizione).

 

Anche il secondo motivo di doglianza ("Il provvedimento impugnato, riportandosi al parere del Comitato, non risulta assolutamente motivato dall'Amministrazione") è privo di fondamento posto che:

 

- ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 461 del 2001, l'accertamento del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta dal dipendente e l'infermità sofferta è attribuito, in via esclusiva, al Comitato di verifica per le cause di servizio;

 

- l'art. 14 del medesimo d.P.R. ha escluso la possibilità per l'Amministrazione di discostarsi dal parere dell'Organo consultivo, rendendone il giudizio non solo obbligatorio, ma anche vincolante.

 

Il motivo di doglianza è, dunque, privo di pregio avuto riguardo alla natura vincolante del parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, pacificamente riconosciuta in giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Roma, sez. I, 11 febbraio 2022, n. 1679).

 

Alla luce di quanto esposto, il ricorso non può trovare accoglimento.

 

Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

 

Roberto Politi, Presidente

 

Angelo Fanizza, Consigliere

 

Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore

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