T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., (ud. 16/01/2024)
26-02-2024, n. 232
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 384 del 2020,
proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato
all'interessato in data -OMISSIS- e reso dal Ministero della Difesa con il
quale l'infermità "Spondilo-unco-artrosi marcata con discopatie multiple e
segni di compromissione di grado lieve della conduzione motoria sul nervo
ulnare sin al gomito e segni di danno neurogeno di tipo radicolare C5-C6-C7 sin
senza denervazione in atto; EMG accertata", già ritenuta ascrivibile per
entità e non emendabilità, in esito a v.c. presso la C.M.O. di Roma, alla VIII
ctg. tab. A, a vita è stata ritenuta non dipendente da c.s.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della
Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2024 la
dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Svolgimento del processo
Nel ricorso si evidenzia che il ricorrente, Sergente
Maggiore dell'A.M., risulta essersi arruolato il -OMISSIS-, come V.A.M. alla
S.A.R.V.A.M. di Viterbo, giusta quanto residua dallo stralcio del foglio
matricolare e dalle stesse schede valutative inerenti il ventennio di attività.
Con il ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente ha
impugnato il decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato all'interessato in
data -OMISSIS- e reso dal Ministero della Difesa, con il quale l'infermità
"Spondilo-unco-artrosi marcata con discopatie multiple e segni di
compromissione di grado lieve della conduzione motoria sul nervo ulnare sin al
gomito e segni di danno neurogeno di tipo radicolare C5-C6-C7 sin senza
denervazione in atto; EMG accertata", già ritenuta ascrivibile per entità
e non emendabilità, in esito a v.c. presso la C.M.O. di Roma, alla VIII
categoria, tab. A, a vita, è stata ritenuta non dipendente da causa di
servizio.
Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha dedotto
l'illegittimità per: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 67 e ss. del
D.P.R. n. 1092 del 1973, concernente il mancato riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio di infermità e/o lesioni contratte in e per causa di
servizio, in ossequio anche alla disciplina di cui al D.P.R. n. 461 del 2001 in
merito alla dipendenza da causa di servizio della denunciata ed accertata
infermità da parte del C.V.C.S., errore nei presupposti e travisamento dei
fatti, difetto di motivazione, oltre che per l'ulteriore argomentare in punto
di diritto costituito da eccesso di potere per travisamento e/o erronea
valutazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, insufficienza,
illogicità ed apoditticità della motivazione del provvedimento impugnato,
violazione dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione ex art.
97 della Costituzione, sviamento dal fine tipico dell'atto e contraddittorietà
esterna ed interna.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa.
All'udienza pubblica del 16 gennaio 2024 la causa è stata
trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. - Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.
2. - In estrema sintesi, secondo il ricorrente, il diniego
del riconoscimento della dipendenza da causa di sevizio e della riconducibilità
della accertata patologia si fonderebbe sulla omessa e/o erronea valutazione
delle circostanze del caso concreto, laddove si manifesta l'avviso che il
servizio prestato non possa essere stato idoneo ad esercitare alcuna efficacia,
neppure sotto l'aspetto concausale efficiente e determinante, nel determinismo
della gravosa affezione e dei susseguenti esiti.
Più nello specifico, il ricorrente sostiene che dalla piana
lettura dei fatti che hanno cristallizzato il curriculare lavorativo del
ricorrente medesimo emergerebbe che egli sia stato incessantemente sottoposto a
carichi lavorativi che hanno superato la normale tollerabilità, come tali
idonei - in termini inequivocabili ed in maniera assorbente - sul determinismo
dell'infermità di che trattasi.
Nel ricorso, si evidenzia che il ricorrente ha dovuto porre
in essere attività che, di fatto, avrebbe dovuto svolgere con maggiori cautele
e protezioni. In particolare, il ricorrente segnala l'attività resa per oltre
20 anni, le ore di straordinario, le attività di piantonamento, guardianie e
spostamenti su territori accidentati, i continui traumi e microtraumi cui era
stato eccessivamente sottoposto proprio nell'adempimento dei propri obblighi e
doveri di militare.
Tale circostanza unitamente considerata al gravoso servizio
prestato per molti anni anche in turni prolungati, (giorno, pomeriggio e notte
senza esclusione del sabato o della domenica e/o di festività) alle ore di
lavoro straordinario, oltre che alle documentate perfrigerazioni, a parere del
ricorrente, sarebbero le circostanze (rectius l'etiopatogenesi) da cui mutua
l'infermità (il complesso morboso) che ne occupa.
In particolare, il ricorrente sarebbe stato impiegato per
l'utilizzo di automezzi militari dediti al trasporto ed imballaggio dei
relativi pacchi contenenti documentazioni amministrative/contabili, operazioni
di carico e scarico mobilia, arredo e relativi effettivi letterecci, servizi
armati di reparto con turnazioni h. 24 massimo mensili, esercitazioni di
reparto dove veniva impiegato come componente fisso nelle squadre di
Force-protection, oltre attività ausilio nei videoterminali.
Inoltre, il ricorrente evidenzia che, dal testo del parere,
emergerebbe che l'infermità venga riconnessa a soggetti con familiarità
artrosica o perché precocemente invecchiati, mentre nella fattispecie concreta,
una siffatta circostanza non troverebbe riscontro né risulterebbe evincibile ex
actis. Secondo il ricorrente, il parere del Comitato di verifica poserebbe su
una premessa che non ha fondamento e, in quanto tale, sarebbe fuorviante,
atteso che non sussisterebbe connotazione di ereditarietà o familiarità o
vecchiaia avanzata con l'infermità in esame.
Il ricorso, in sintesi, si fonda, sostanzialmente, su due
motivi di gravame: con il primo viene denunciato il vizio di difetto di
motivazione e di istruttoria, in relazione alla mancata esplicitazione delle
ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a recepire acriticamente le
conclusioni rassegnate, nella fase istruttoria, dalla Commissione medico
ospedaliera di Roma, nonché dal Comitato di verifica, in quanto i rapporti
informativi e la stessa documentazione medico-legale non risultavano essere
stati adeguatamente valutati e valorizzati; le doglianze formulate con il
secondo motivo, invece, investono, nello specifico, il merito della valutazione
negativa circa la dipendenza delle infermità da causa di servizio delle
surriferite infermità senza tener conto del complesso delle cause esogene ma
solo delle tare ereditarie, dei deficit genetici o per fattori ex senectute o
endogeno costituzionale a carico del ricorrente, non considerando il carattere
particolarmente stressante ed usurante della mansioni svolte, giusta la
documentazione in atti che, tra l'altro, era stata resa dalla stessa
Amministrazione resistente. Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto
ritenuto dall'Amministrazione, tutte le patologie da lui sofferte sono
sicuramente ricollegabili al servizio prestato qualitativamente,
quantitativamente, cronologicamente oltre che sul profilo della modalità.
Nel ricorso si sottolinea che i fattori ambientali non
sarebbero stati adeguatamente indagati (nessun cenno, infatti, sarebbe stato
fatto al servizio svolto, alle modalità di esecuzione ed i riflessi sulla vita
quotidiana del ricorrente) e che si doveva comunque tenere conto del fatto che
il disposto dell'art. 67 ss. del D.P.R. n. 1092 del 1973 in materia, prevede la
dipendenza da causa di servizio, anche per patologia preesistente aggravatasi
in costanza di servizio.
3. - Il Collegio ritiene di poter valutare congiuntamente
tutte le censure dedotte dal ricorrente.
Ai fini del decidere, preliminarmente, si osserva che gli
accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio costituiscono espressione
della cosiddetta discrezionalità tecnica riconosciuta al Comitato di verifica
per le cause di servizio che assume le proprie determinazioni in base a
cognizioni di scienza medica e specialistica.
Per costante giurisprudenza del giudice amministrativo, il
sindacato giurisdizionale su tali decisioni deve considerarsi ammesso
esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici della motivazione che evidenzino
un'inattendibilità metodologica o nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza,
di palese travisamento dei fatti, di omessa considerazione delle circostanze di
fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non
correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (sul punto, tra le
tante, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-quater, 28.6.2016, n. 7486; T.A.R. Lazio,
Roma, sez. I, 13 giugno 2016, n. 6739).
Ne discende, dunque, che il sindacato giurisdizionale deve
concentrarsi in prevalenza sul difetto di motivazione e di istruttoria.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, nel
parere formulato dal Comitato di verifica n. -OMISSIS- del -OMISSIS-,
richiamato a supporto motivazionale nel decreto impugnato, il disconoscimento
della dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate dal ricorrente
è stato così motivato: "considerato: - che il dipendente è stato impiegato
in servizi inerenti la categoria di appartenenza, in particolare addetto
ufficio assegni, addetto nucleo alloggi, addetto ufficio assegni, ha partecipato
inoltre a missioni tattico- addestrative. - che l'infermità spondilo unco
artrosi marcata con discopatie multiple e segni di compromissione di grado
lieve della conduzione motoria sul nervo ulnare sin. al gomito e segni di danno
neurogeno di tipo radicolare c5 c6 c7 sin. senza denervazione in atto; emg
accertata non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di
infermità dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle
articolazioni, in correlazione con l'usura conseguente al progredire dell'età,
sull'insorgenza e decorso della quale non può aver nocivamente influito,
neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio
prestato, quale risultante agli atti e, comunque, non caratterizzato da
particolari e gravose condizioni di disagio. Quanto sopra dopo aver esaminato e
valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte
del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti".
Orbene, tale parere risulta adeguatamente rappresentativo
delle motivazioni sottese al gravato disconoscimento di dipendenza da causa di
servizio delle succitate patologie, mediante esplicitazione delle specifiche
ragioni per le quali il Comitato stesso si è determinato in senso sfavorevole
al ricorrente e non evidenzia quei profili di illogicità, irrazionalità,
travisamento dei fatti, tali da far considerare ammissibile il sindacato del
giudice amministrativo sul provvedimento nell'epigrafe indicato.
Peraltro, dagli elementi informativi attinenti all'attività
prestata dal ricorrente, evidenziati in ricorso, non emergono particolari
episodi, ovvero eccezionali fattori di rischio correlati all'ambiente di lavoro
o alla vita operativa del soggetto, tali da poter aver determinato o accentuato
l'insorgenza delle patologie in questione e da rappresentare, quindi, indizi
d'irragionevolezza dell'azione amministrativa o di travisamento dei fatti.
Il ricorrente, sul punto, invero, si limita ad osservare
che, nell'espletamento del proprio servizio, sarebbe stato impiegato per
l'utilizzo di automezzi militari dediti al trasporto ed imballaggio dei
relativi pacchi contenenti documentazioni amministrative/contabili, operazioni
di carico e scarico mobilia, arredo e relativi effettivi letterecci, servizi
armati di reparto con turnazioni h. 24 massimo mensili, esercitazioni di
reparto dove veniva impiegato come componente fisso nelle squadre di Force-protection,
oltre attività ausilio nei videoterminali.
Ebbene, le argomentazioni difensive svolte non paiono
sufficienti a porre in discussione la ragionevolezza e logicità del parere
negativo espresso dal Comitato e del successivo diniego opposto dal Ministero
della Difesa, né in grado di giustificare un eventuale approfondimento
istruttorio disposto dal giudice.
In primis, il Collegio evidenzia che il Comitato non afferma
che l'infermità sia frutto di un fattore ereditario ovvero di un processo di
patologico invecchiamento precoce, ma unicamente che la patologia sia frutto di
un ordinario percorso degenerativo delle articolazioni connesso al progredire
dell'età.
Inoltre, dalla lettura del parere emerge che il Comitato di
verifica abbia esaminato in concreto le specifiche mansioni svolte dal
ricorrente. Nel parere, invero, si legge: "Considerato che il dipendente è
stato impiegato in servizi inerenti la categoria di appartenenza, in
particolare addetto ufficio assegni, addetto nucleo alloggi, addetto ufficio
assegni, ha partecipato inoltre a missioni tattico- addestrative" e alla
fine che: "Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi
connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i
precedenti di servizio risultanti dagli atti".
Ciò premesso, senza voler sminuire il ruolo del ricorrente,
nonché il rischio connesso al servizio prestato, il Collegio ritiene che non
siano stati indicati fatti ed eventi eccezionali, eccedenti le ordinarie
condizioni di lavoro.
Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, nella
nozione di causa di servizio, ovvero di concausa efficiente e determinante,
possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie
condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente
documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto
generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che
costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia
di prestazione lavorativa (tra le tante, T.A.R. Puglia - Lecce, sez. II, 16
marzo 2016, n. 488; Tar Lazio, Roma, I-quater, 23 febbraio 2016, n. 2521).
Più di recente, la giurisprudenza ha condivisibilmente
evidenziato che: "Ai fini del riconoscimento della causa di servizio vanno
allegati e documentati specifici episodi di servizio risultati particolarmente
gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto,
come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle
infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di
contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi,
fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in
relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa" (T.A.R.
Calabria, Reggio Calabria, 18 settembre 2023, n. 716, che richiama T.A.R.
Sicilia, Catania, sez. I, 10 maggio 2023, n. 1523) e che, nello specifico
ambito militare, "per poter affermare la dipendenza da causa di servizio
di un'infermità occorre fornire la prova che il sorgere di una condizione
morbosa, il manifestarsi di una patologia, la menomazione della integrità
psico-fisica dell'interessato sia da porre in stretta correlazione causale o
concausale con l'attività di servizio, mentre un certo coefficiente di stress e
di disagio della condizione lavorativa non possono che ritenersi
necessariamente immanenti al disimpegno di mansioni in ambito militare,
costituendo gli stessi un aspetto caratterizzante di detta attività. La prova
della dipendenza da causa di servizio di un'infermità può quindi ritenersi
fornita solo se si dimostra con rigore scientifico che l'infermità medesima sia
stata prodotta in maniera determinante ed efficiente dall'attività di servizio
o che l'accidente patologico non si sarebbe presentato ove il ricorrente non si
fosse trovato adibito al servizio prestato; l'attività di servizio deve quindi
assumere connotati eccezionali e in un certo senso sovrastanti rispetto ad ogni
altro antecedente causale facente parte dell'esistenza del soggetto, e ciò vuol
dire che solo i fatti di servizio connotati da eccezionalità vanno presi in
considerazione e possono essere decifrati alla stregua di cause o concause
determinanti ai fini della insorgenza delle patologie lamentate dal
ricorrente" (Cons. Stato, sez. II, 6 febbraio 2023, n. 1210).
In tal senso anche le pronunce di questo Tribunale:
"…il nesso eziologico tra una patologia ed il servizio prestato non può
derivare da una normale attività di servizio prolungata nel tempo, ma deve
necessariamente essere individuata o in un episodio eccezionale, in cui il
soggetto viene a trovarsi a causa del proprio servizio, o in un servizio
particolarmente disagiato, immediatamente percepibile come tale e con la
presenza di disagi ambientali e lavorativi che fuoriescono dalle normali
condizioni di lavoro…" (T.A.R. Toscana, sez. I, 8 aprile 2023, n. 370).
Ciò posto, nel caso in esame, il ricorrente non indica alcun
episodio specifico, facendo unicamente riferimento al servizio svolto nel corso
di un periodo ventennale; inoltre, egli, pur evidenziando la particolare
gravosità delle condizioni di lavoro, non dimostra che esse abbiano esorbitato
rispetto alle normali mansioni tipiche degli incarichi ricoperti.
Ricordando che l'onore probatorio è a carico del ricorrente,
si ribadisce che non è sufficiente affermare astrattamente che l'attività di
servizio è stata caratterizzata dalla sottoposizione a disagi stressanti da un
punto di vista fisico, psicologico, ambientale o logistico, posto che si tratta
di un dato che accomuna la prestazione lavorativa di un numero rilevantissimo
di soggetti, specie nell'ambito dell'impiego militare.
4. - Pertanto, alla stregua delle considerazioni che
precedono, il ricorso risulta infondato e deve essere respinto.
5. - Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come
in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo respinge.
Condanna il sig. -OMISSIS- al pagamento delle spese di
giudizio in favore dell'Amministrazione resistente liquidate in euro 1.500,00
(millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui
all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo
9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla
Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente
provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo
a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno
16 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Flavia Risso, Consigliere, Estensore
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