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martedì 4 dicembre 2012

Pensioni: "riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione privilegiata di guerra"

PENSIONI
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 06-08-2012, n. 4492
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con sentenza 29 luglio 2011, n. 1276, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione I, ha respinto il ricorso proposto dal signor (Lpd) per il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione privilegiata di guerra - sinora correlata al grado di sergente - sulla base del grado di tenente. Il Tribunale regionale ha ritenuto infondato il ricorso in quanto il quadro patologico allegato sarebbe conseguenza di una patologia contratta dal ricorrente durante e a causa della prestazione del servizio di guerra, durante la quale egli aveva ricoperto il grado di sergente.
Il signor (Lpd) ha interposto appello contro la sentenza.
1. Quanto alla vicenda storico-bellica, la sentenza avrebbe erroneamente affermato che solo dopo la liberazione l'appellante avrebbe prestato servizio con il grado di tenente. Egli, invece, sarebbe stato combattente in una formazione partigiana con la qualifica di vice comandante di brigata, equivalente a quella di sottotenente, dal 1 gennaio al 25 aprile 1945; con questo grado sarebbe transitato nella Polizia, per essere successivamente inquadrato nel grado di tenente.
2. A tutto concedere, il fatto oggettivo posto a fondamento della pensione privilegiata di guerra si sarebbe consolidato nel periodo partigiano; sarebbero irrilevanti i ricoveri precedenti; in realtà l'infermità non regredibile si sarebbe definitivamente consolidata nel periodo dal 1954 al 1957, quando l'appellante subì una serie di ricoveri.
3. Sul piano normativo, la disciplina di settore (D.P.T. 23 dicembre 1978, n. 915) andrebbe interpretata - in applicazione analogica di quanto espressamente previsto dall'art. 23 circa la decorrenza della pensione, assegno o indennità - nel senso che il grado posseduto dall'interessato ai fini della liquidazione della pensione di guerra andrebbe determinato con riguardo al primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Il Ministero dell'economia e delle finanze si è costituito in giudizio per resistere all'appello.
La parte privata ha depositato una memoria, nella quale riassume le proprie argomentazioni.
All'udienza pubblica del 3 luglio 2012, l'appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare il Collegio osserva di non doversi occupare della questione della giurisdizione, poiché l'Amministrazione non ha riproposto in appello l'eccezione formulata in primo grado (v. art. 9 c.p.a.); questione che sarebbe altrimenti suggestiva, anche alla luce dei non univoci orientamenti sul punto specifico del giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 11 febbraio 1989, n. 3; Id, Ad. plen., 1 dicembre 1995, n. 32) e di quello ordinario (cfr. Cass. civ., SS. UU., 8 aprile 2010, n. 8317).
Nel merito, l'appello è infondato.
La decisione della Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale, 25 giugno 1987, n. 112.786, che ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio di guerra la patologia da cui l'appellante è affetto, ascrive i ricoveri del periodo 1954-1957 a eventi di recidiva. Il fatto costitutivo del diritto alla pensione privilegiata, per definizione, deve allora essersi verificato in una data anteriore.
Risulta dagli atti che il (Lpd) ha sofferto ricoveri nel 1943 per "enterocolite acuta". Comprensibilmente egli cerca di svalutarne il peso, per attribuire l'infermità alla fase successiva, in cui ha operato in una formazione partigiana con un grado poi equiparato a quello di sottotenente. Ma non può dimostrare né che il ricovero dell'ottobre del 1943 presso l'ospedale al mare di Venezia sia avvenuto "per ragioni pragmatiche-politiche" e non per quell'enterocolite espressamente diagnostica ed evidentemente non guarita rispetto al precedente ricovero del luglio, nonostante il giudizio di guarigione allora formulato; né che l'infermità abbia subito complicanze non regredibili a seguito dell'indubbia durezza della vita partigiana.
L'interpretazione della normativa specifica, quanto al tempo rilevante ai fini della determinazione del grado da prendere in considerazione per la misura della pensione (il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda), è priva di qualunque fondamento testuale e non può essere condivisa. Nel silenzio della legge, piuttosto, vale il normale criterio di causalità giuridica, secondo cui l'effetto si produce in relazione a una fattispecie così come qualificata nelle sue componenti (infermità; grado rivestito; nesso eziologico rispetto al servizio di guerra) nel momento in cui è venuta in essere.
Dalle conclusioni che precedono discende che l'appello è infondato e va perciò respinto.
Considerata la natura della controversia, sussistono peraltro giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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