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martedì 4 dicembre 2012

Pensioni: "liquidazione dell'indennità integrativa speciale non percepita nell'indennità di buonuscita"

IMPIEGO PUBBLICO   -   PENSIONI
T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 25-09-2012, n. 3937
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
(Lpd), già dipendente del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e titolare di pensione con decorrenza dal 12.10.1983, presentava, anche alla luce dell'intervenuta sentenza di Corte Costituzionale n. 243 del 19.5.1993, domanda, in data 26.5.1993, alla Direzione Centrale ENPAS di liquidazione dell'indennità integrativa speciale non percepita nell'indennità di buonuscita, ripetuta, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L. n. 29 gennaio 1994, n. 87, in data 28.4.1994.
Successivamente, in data 20.11.1996, presentava un'ulteriore istanza all'INPDAP per ottenere la liquidazione della suddetta indennità, trasmettendo peraltro, alla stessa, un attestato di pendenza dinanzi alla Corte dei Conti di un ricorso intentato nel 1992 avente ad oggetto, a detta della ricorrente, la riliquidazione della pensione e dell'indennità di buona uscita.
Con atto del 13.2.1997 prot. n. 604, l'INPDAP rigettava l'indicata istanza sulla base del dettato distanza intesa ad ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con inclusione dell'indennità integrativa speciale, sulla scorta di un duplice ordine di motivazioni.
In primo luogo parte ricorrente risulterebbe essere cessato dal servizio in data anteriore al 30 novembre 1984 e la L. n. 87 del 1994 ha previsto che il computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo per la buonuscita spetti "ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984".
In secondo luogo non risulterebbe documentata la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 4 la L. n. 87 del 1994 e cioè l'intervenuta dichiarazione di estinzione del giudizio pendente all'entrata in vigore della legge stessa avente ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale.
Parte ricorrente, con ricorso notificato il 26.3.1997, chiedeva l'annullamento del provvedimento di diniego e la declaratoria del suo diritto a percepire le maggiori somme allo stesso spettanti dal computo dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di fine rapporto.
Si costituiva in giudizio l'INPDAP.
La causa veniva chiamata all'udienza pubblica dell'11 luglio 2012 e trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1) La controversia riguarda, in sostanza, la richiesta relativa al computo dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di fine rapporto, inerente ad un rapporto di lavoro cessato anteriormente al 30 novembre 1984.
La questione è disciplinata dalla L. n. 29 gennaio 1994, n. 87, ("Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti"), introdotta a seguito della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sent. n. 243 del 1993, e dispone, all'art. 3, comma 1, la riliquidazione del trattamento di fine servizio con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale, "anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, nonché a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento".
Il comma 2 del medesimo articolo prevede che "l'applicazione della presente legge ai dipendenti già cessati dal servizio avviene a domanda, che deve essere presentata all'ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994".
Mentre il successivo art. 4 stabilisce che "i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti".
In sostanza, per costante interpretazione giurisprudenziale, l'art. 3 della L. n. 87 del 1994 stabilisce che il trattamento economico dell'indennità di buonuscita, comprensivo di una quota di indennità integrativa speciale, spetti anche ai dipendenti collocati a riposo prima del 30 novembre 1984, a condizione che per questi ultimi non si siano esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione della predetta indennità di buonuscita (ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 2012, n. 1526; T.A.R. Molise, sez. I, 9 maggio 2011, n. 258).
Anzi, in base al regime dettato dalla L. 29 gennaio 1994, n. 87, per i dipendenti cessati dal servizio prima del 30 novembre 1984 (e cioè più di dieci anni prima della data di decorrenza del beneficio di legge) il beneficio viene riconosciuto, in seguito a domanda, solo se vi sia un rapporto giuridico pendente alla data di entrata in vigore della legge (il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazz. Uff. 5 febbraio 1994, n. 29) e sia presentata tempestiva istanza entro il 30 settembre 1994,come previsto dall'art. 3, comma 2, e quindi che non ci sia stata decadenza (T.A.R. Molise, sez. I, 9 maggio 2011, n. 258).
Non basta però la presentazione della sola istanza entro il 30 settembre 1994, dovendosi verificare che il rapporto giuridico non sia esaurito già alla data di entrata in vigore della legge, nel qual caso la presentazione dell'istanza non vale a riaprirlo (Consiglio di Stato 23 marzo 2009 n. 1713).
Nel caso di specie è pertanto, trattandosi di rapporto di lavoro cessato ante 30 novembre 1984, risulta fondamentale stabilire se al momento dell'entrata in vigore della nuova legge fosse ancora giuridicamente esaurito.
Affinché il rapporto possa dirsi non esaurito non è necessaria la pendenza di un ricorso giurisdizionale.
Per rapporto non esaurito si intende difatti - conformemente ai prevalenti orientamenti giurisprudenziali - quella situazione in cui il diritto alla liquidazione della indennità integrativa speciale nella indennità di buonuscita sia ancora "vitale e quindi azionabile in giudizio perché non prescritto" o condizionato da altre situazioni che ne possano paralizzare la concreta tutela (ex multis T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 20 ottobre 2011, n. 2510; Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 aprile 2008 n. 1829, 27 maggio 2005 n. 2744, 31 gennaio 2003 n. 487; T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. IV, n. 257/08 e n. 340/09) e non sia stata prestata acquiescenza alla liquidazione del beneficio, in quanto siano stati posti in essere comportamenti volti a chiedere, mediante apposite domande, l'applicazione di un diverso metodo di computo del beneficio, con ciò interrompendo, come sopra detto, il corso del termine di prescrizione (Consiglio di Stato., Sez. VI, n. 3129 del 25 maggio 2006, 13 febbraio 2003 n. 789 e 27 settembre 2009 n. 4976; T.A.R. Lazio, Sez. II, 1 aprile 2008 n. 2771 e 11 luglio 2003 n. 6208).
Secondo la più recente giurisprudenza, ai sensi degli articoli 1 e 20 del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1032, il diritto alle somme spettanti ai dipendenti pubblici a titolo di indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni (Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 2012, n. 1526), decorrente non dalla data di cessazione dal servizio, ma da quello dell'ultimo ordinativo i pagamento del credito principale (Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 2012, n. 1526; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5870/2010).
4) Applicando i suindicati principi al caso di specie, si deve tener presente come la vitalità del rapporto alla data dell'entrata in vigore della L. 29 gennaio 1994, n. 87, ovverosia l'essere lo stesso non esaurito, è elemento costituivo del diritto del ricorrente e quindi su di esso gravi l'onere della prova relativamente alla sua sussistenza.
Inoltre, vertendosi in tema di diritti soggettivi, la domanda è soggetta non già alla regola del principio dispositivo con metodo acquisitivo, bensì al principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., applicabili anche al processo amministrativo concernente diritti soggettivi (cfr ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 06 maggio 2009, n. 4743; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 18 gennaio 2008, n. 291).
Parte ricorrente ha sostenuto al riguardo che al momento dell'entrata in vigore della L. 29 gennaio 1994, n. 87, fosse in corso un giudizio dinanzi alla Corte dei Conti avente a oggetto la rideterminazione dell'indennità di buonuscita.
L'Amministrazione ha negato che tale giudizio avesse ad oggetto l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di buonuscita e, pertanto, che lo stesso potesse considerarsi una controversia pendente sul punto o, comunque, fosse valutabile come istanza volta alla rivendicazione dell'indennità integrativa speciale.
Il Collegio rileva al riguardo l'assenza del deposito in giudizio del ricorso in questione e la genericità dell'assunto del ricorrente, che non ha specificato gli esatti termini della controversia, a fronte, dall'altra parte, delle osservazioni difensive dell'Amministrazione, volte a contestare l'attinenza all'indennità integrativa speciale del giudizio.
Alla luce di ciò non ritiene che la mera esistenza del suddetto giudizio sia considerabile come controversia pendente ai fini dell'art. 3 della L. n. 87 del 1994, né quale atto idoneo a tenere in vita il rapporto o interruttivo della prescrizione, in quanto appunto non risulta comprovato che lo stesso avesse ad oggetto, in via diretta o indiretta, la computabilità dell'indennità integrativa speciale ai fini dell'indennità di buonuscita.
In secondo luogo, parte ricorrente non ha dimostrato di aver presentato in data precedente alla richiesta del 25 maggio 1993 (intervenuta dopo la sentenza di Corte Costituzionale n. 243 del 19 maggio 1993) alcuna istanza di liquidazione o specifica richiesta rispetto alla pretesa vantata in questa sede, e pertanto che non fosse intervenuta prescrizione al momento dell'entrata in vigore della L. n. 87 del 1994.
A quest'ultimo riguardo, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata seppure in via generica dall'Amministrazione, parte ricorrente avrebbe dovuto dare prova di aver avanzato specifiche richieste interruttive oppure che la data in cui è intervenuta la liquidazione dell'indennità di buonuscita (dies a quo della prescrizione) non fosse precedente alla richiesta del 25 maggio 1993 o al quinquennio di entrata in vigere della L. n. 87 del 1994.
A quest'ultimo riguardo, difatti, non basta la mera asserzione della parte ricorrente, formulata in sede di memoria difensiva, che il decreto di definitiva liquidazione della buonuscita sia intervenuto solo il 2.11.1998.
Quest'ultima non è stata suffragata da alcun deposito documentale, né accompagnata da alcuna specifica puntualizzazione in ordine all'oggetto di tale definitiva liquidazione, ovverosia se la liquidazione definitiva sia stata generale o abbia interessato solo specifiche voci rimaste in sospeso ed estranee a quelle di cui è causa.
5) In considerazione delle ragioni del rigetto e vista la risalenza della controversia, sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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