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martedì 4 dicembre 2012

Pensioni:"Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente."

PENSIONI
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 09-10-2012, n. 5250
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.- Con ricorso al TAR della Puglia, sezione staccata di Lecce, i signori B.P. e altri
dipendenti del Ministero della difesa, ora in quiescenza ed a suo tempo ammessi (con provvedimenti datati tra il 1969 ed il 1992) al riscatto di alcuni periodi di servizio militare ai fini dell'indennità di buonuscita, esponevano di aver rilevato che quest'ultima non comprendeva tutti i periodi oggetto dell'istanza di riscatto, risultando in particolare escluso il computo del servizio prestato dall'inizio della ferma volontaria o rafferma, ma teneva conto esclusivamente del servizio permanente effettivo (SPE).
Pertanto , nei confronti degli enti intimati (Ministero della difesa ed INPDAP) gli esponenti chiedevano al Tribunale adìto:
a)- il riconoscimento del diritto ad iscrizione nei fondi previdenziali e credito presso ENPAS (ora INPDAP) da militari ricorrenti in primo grado a fini di buonuscita dall'inizio della ferma volontaria o rafferma da cui provengono anzicchè solo dal passaggio in spe; con conseguente obbligo del Ministero di versare all'ente previdenziale la parte di propria competenza;
b)- la restituzione da parte del Ministero della difesa delle relative somme versate per i periodi risultati non coperti da contribuzione, per i servizi sopra indicati.
1.2.- Con la sentenza epigrafata il Tribunale, privilegiando la giurisprudenza che per la categoria di cui si tratta riconosce contribuzione del servizio anteriore a quello permanente ed effettivo, ha accolto la domanda di accertamento e versamento, da parte del Ministero,dei contributi all'Ente previdenziale ed anche quella di restituzione delle somme relative ai servizi non soggetti a contribuzione e cionondimeno riscattati.
2.- Il Ministero della difesa ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma, rilevando :
a) la prescrizione decennale dei diritti vantati;
b) il difetto di legittimazione passiva del Ministero, intercorrendo il rapporto tra dipendente ed ENPAS ;
c) nel merito, che il versamento per i periodi in contestazione è previsto dalla legge (art. 39 D.P.R. n. 1032 del 1973) solo per le categorie tassativamente indicate (come stabilisce l'art. 43 del D.P.R. n. 1032 del 1973 stesso).
- L'appello (posto in decisione dopo revoca di decreto che ne aveva pronunziato la perenzione) è infondato e deve essere respinto, per le ragioni che seguono.
2.1.- Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione del Ministero della difesa; il riconoscimento dei servizi a fini dell'indennità buonuscita è attività di stretta competenza dell'amministrazione con cui il dipendente intrattiene il rapporto di lavoro, e che nella specie ha beneficiato delle prestazioni di servizio per i quali si controverte ai fini dell'indennità in questione.
2.2.- Precede l'esame dell'eccezione prescrizionale, la sussistenza o meno della pretesa sostanziale azionata, questione alla quale il Collegio deve dare esito positivo.
Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha infatti da tempo accolto la tesi della riconoscibilità dei servizi in questione, prestati in posizione di ferma volontaria o rafferma, avendo essi i connotati del servizio continuativo ai sensi dell'art. 1, D.P.R. n. 1032 del 1973 (Cons. di Stato, sez. VI, 15 novembre 2005 n. 6363 e 31 marzo 2006 n. 1643). Vero è che l'orientamento complessivo non è risultato univoco nel tempo, registrandosi anche interpretazioni che non hanno ritenuto detti servizi automaticamente computabili ai fini dell'indennità di buonuscita e sulla base del solo dato testuale dell'art. 1, D.P.R. n. 1032 del 1973, pervenendo comunque al riconoscimento ove il dipendente risultasse aver versato i corrispondenti e necessari contributi, perfezionando (come nel caso in esame ) il procedimento di "riscatto" dei servizi stessi. Certo è però che l'interpretazione favorevole ha successivamente trovato piena conferma nell'art. 5, D.Lgs. n. 165 del 1997, i cui commi 4, 5 e 6, così dispongono:
"4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.
5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.
6. I periodi pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennità di fine servizio".
Nelle norme sopra riportate si fa distinzione tra contribuzione a fini previdenziali e contributi ai fini dell'indennità di buonuscita, poiché ai sensi del co. 5, ai fini previdenziali la contribuzione grava sull'amministrazione; invece ai fini dell'indennità di buonuscita tali periodi sono "riscattabili", ossia l'interessato può versare i contributi volontari, come nella fattispecie avvenuto. Infatti la riscattabilità viene riferita dal comma 6 ai servizi pre-ruolo e a quelli utili a fini previdenziali, sicchè comunque ai fini dell'indennità di buonuscita si tratta di servizi riscattabili, cioè soggetti a contribuzione volontaria a carico del dipendente, e non a contribuzione a carico dell'Amministrazione (v. Cons. di Stato, sez. VI, n. 5545/2009). La intervenuta e summenzionata normazione ha dunque una valenza ermeneutica, retroagendo anche nei confronti dei periodi di servizio prestati anteriormente alla sua entrata in vigore e per i quali, ai fini della buonuscita, risultino versate le corrispondenti contribuzioni volontarie.
2.3.- Va poi precisato che, sussistendo il diritto per il periodo in controversia e non essendo stato contestato il versamento dei relativi contributi (la cui restituzione è stata chiesta ed ottenuta evidentemente in via subordinata ed è quindi praticabile solo in caso di mancato riconoscimento dei servizi) non v'è a questo titolo alcun diritto a restituzione contributiva, ma solo la necessità che il Ministero trasferisca all'INPDAP le somme corrispondenti versate dagli interessati, come peraltro stabilito dalla stessa decisione di prime cure.
2.4.- Non può infine esplicare alcuna efficacia estintiva dei diritti testè riconosciuti, l'eccezione prescrizionale, la cui proposizione in questa sede va infatti ritenuta inammissibile, non risultando essere stata questione oggetto del giudizio di primo grado. Si tratta peraltro di diritti il cui esercizio non poteva che essere fatto valere dal momento della cessazione dal servizio (momento dal quale sorge il diritto alla liquidazione dell'indennità) e prima del quale, sotto il profilo del diritto all'iscrizione al fondo, sussisteva l'illegittimo mancato versamento all'INPDAP, da parte dell'amministrazione, dei contributi percepiti. In entrambi i casi, pertanto, il computo del "dies a quo" prescrizionale non può muovere (come sostiene la difesa dell'amministrazione) dai periodi di servizio di riferimento, a ciò ostando il principio di cui all'art. 2935, primo comma, codice civile.
3.- Conclusivamente l'appello deve essere respinto, meritando conferma la sentenza impugnata, nei termini sopra precisati.
Nulla si dispone per le spese della presente fase del giudizio, tra appellante ed appellati non costituitisi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe,
respinge l'appello.
Nulla per le spese del giudizio.

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