PENSIONI
Corte cost., Ord., 19-07-2012, n. 194
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
ORDINANZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, nel procedimento vertente tra (Lpd) e il Ministero della difesa, con ordinanza del 18 ottobre 2011, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2012.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2012 il Giudice relatore Aldo Carosi.
Ritenuto che con ordinanza del 18 ottobre 2011, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, in composizione monocratica, in qualità di giudice delle pensioni, ha sollevato, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la cui rubrica reca: «Collegio medico legale»;
che la norma censurata disciplina nel dettaglio la composizione del Collegio medico legale, organo collegiale istituito alle dipendenze del Ministero della difesa, deputato ad esprimere pareri medico-legali e ad eseguire le visite dirette ordinate dal Ministero della difesa e dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti;
che la questione è sorta nell'ambito di un giudizio promosso da un militare di leva in congedo nei confronti del Ministero della difesa, al fine di conseguire il riconoscimento dell'infermità contratta per causa di servizio e quindi la concessione della pensione privilegiata;
che, secondo quanto riferisce il giudice rimettente, il ricorrente, all'udienza pubblica dell'8 giugno 2011, si doleva dell'erroneità del giudizio medico-legale espresso dalla Commissione medica ospedaliera (C.M.O.) istituita presso l'Ospedale di (Lpd), che aveva respinto l'istanza pensionistica, e chiedeva che venisse acquisito il parere del Collegio medico legale (C.M.L.) presso il Ministero della difesa, previa proposizione di questione di costituzionalità, per violazione degli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione;
che il giudice a quo premette che la legislazione vigente prevede specificamente la facoltà, per le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, di richiedere "pareri" al C.M.L. del Ministero della difesa, alla sezione di tale Collegio istituito presso la sede centrale della Corte dei conti in Roma, nonché agli ospedali militari o civili aventi sede nella Regione, oltre che all'Ufficio medico legale presso il Ministero della salute, e che le sezioni riunite della Corte dei conti hanno affermato che il giudice contabile, nei giudizi pensionistici, ha la facoltà, ai sensi degli artt. 15, primo comma, e 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), nonché degli artt. 73 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) e 2, comma 4, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, di disporre consulenze tecniche d'ufficio secondo le norme del codice di procedura civile, affidandole a professionisti privati;
che, secondo il rimettente, anche dopo tale pronunciamento non si è riscontrato un sostanziale cambiamento della prassi giudiziaria, poco incline ad utilizzare lo strumento della consulenza tecnica d'ufficio, dandosi preferenza ai pareri richiesti agli organi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, sicché il ricorso a tali organi pubblici risulterebbe essere, ancora, lo strumento prediletto dal giudice contabile;
che, secondo il giudice a quo, seppure alcune questioni siano già state esaminate dalla Corte costituzionale (ordinanze n. 131 del 1998 e n. 248 del 2007), residuerebbe ancora quella concernente la pienezza del contraddittorio tecnico, da assicurare attraverso la presenza dei consulenti di parte, che postulerebbe la necessità di un controllo dell'elaborazione peritale sin dal suo momento genetico e non ex post;
che, ai fini della questione di legittimità costituzionale odierna, il giudice rimettente ritiene di rilievo l'affermazione di questa Corte contenuta nella ordinanza n. 248 del 2007, là dove si precisa che l'art. 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti), nel consentire alla Corte dei conti di ricorrere indifferentemente agli ospedali militari e civili, offre al giudice «che non voglia utilizzare lo strumento della consulenza tecnica d'ufficio» la possibilità di rivolgersi, nei casi in cui il giudizio si svolga nei confronti del Ministero della difesa, anziché agli ospedali militari, a quelli civili; sicché, prosegue il giudice a quo, si dovrebbe ritenere che la Corte costituzionale abbia "dato per assodato" che la consulenza tecnica d'ufficio sia un mezzo di indagine istruttoria alternativo all'acquisizione in sede giudiziaria dei "pareri" medico-legali di organi pubblici espressamente individuati;
che nella questione proposta, precisa la Corte dei conti, non verrebbe in discussione la possibilità per il giudice delle pensioni di richiedere "pareri" al Collegio medico-legale presso il Ministero della difesa o agli altri organi istituiti presso altre amministrazioni pubbliche, né la questione concernente l'"imparzialità" dei suddetti organi, ma piuttosto il deficit di contraddittorio nel procedimento che si svolge innanzi agli stessi, che non possono essere qualificati come consulenti tecnici d'ufficio;
che, in proposito, il rimettente osserva che nello svolgimento della consulenza è fondamentale l'attuazione del principio del contraddittorio, e ciò significa che ciascuna parte ha il diritto di essere ascoltata e di poter partecipare alla formazione del convincimento del giudice, e che tale principio troverebbe la sua attuazione nella disposizione del codice di procedura civile secondo il quale le parti possono partecipare alle operazioni svolte dal perito e presentare osservazioni ed istanze (ex art. 194, secondo comma, codice di procedura civile);
che, tuttavia, secondo la Corte dei conti rimettente, a differenza di quanto previsto dalla disciplina del codice di rito civile, gli organi tecnici delle pubbliche amministrazioni non sarebbero tenuti a rispettare il contraddittorio nella fase di formazione del parere tecnico, mentre l'effettività del diritto di agire e di difendersi dovrebbe invece consentire ad ogni interessato di potersi fare assistere da un tecnico che abbia le conoscenze specialistiche che la materia richiede; non potendosi quindi ritenere identiche le garanzie processuali inerenti ai predetti pareri a quelle che sono assicurate ai pareri resi dal consulente tecnico d'ufficio secondo le norme del codice di procedura civile, sussisterebbero, secondo la Corte dei conti, i presupposti per investire la Corte costituzionale della questione concernente la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., restando irrisolta sul piano legislativo la compatibilità dei pareri medico-legali - acquisiti facendo ricorso ai collegi medici di cui sopra - con i principi di un giusto processo contabile, rispettoso delle esigenze difensive delle parti, svolte all'interno di un contraddittorio sulle prove;
che difatti, secondo il rimettente, l'art. 189 del codice militare prevede soltanto - al comma 9 - che «il presidente del Collegio medico-legale può richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto di voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari (...)», senza disporre che si applichino le norme sulla consulenza tecnica d'ufficio del codice di rito civile;
che, conclusivamente, la Corte dei conti precisa che la questione di legittimità costituzionale, oltre che non manifestamente infondata, si presenta come rilevante nel giudizio a quo, ai fini dell'applicazione delle norme del codice di procedura civile, nel senso di consentire la partecipazione dei consulenti di parte;
che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la non fondatezza della questione;
che la difesa erariale si richiama alla sentenza della Corte dei conti, sezioni riunite, n. 10/QM, depositata il 22 novembre 2007, evidenziando che in tale occasione è stato affermato che il giudice delle pensioni può avvalersi della consulenza tecnica d'ufficio, secondo le norme del codice di procedura civile, affiancando ai consulenti pubblici i consulenti nominati anche tra i professionisti privati, ai sensi degli artt. 15, primo comma, e 26 del r.d. n. 1038 del 1933, dell'art. 73 del r.d. n. 1214 del 1934 e dell'art. 2, comma 4, del d.l. n. 453 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19 del 1994. Al riguardo, la difesa erariale evidenzia che si tratta di un significativo e progressivo riavvicinamento del processo pensionistico alla normativa processuale contenuta nel codice di rito, al quale il citato art. 26 rinvia "in senso dinamico", così garantendo l'attuazione dell'art. 24 Cost.;
che pertanto, secondo la difesa erariale, non vi sarebbero ragioni per dubitare della legittimità costituzionale della scelta legislativa espressa dalla disposizione censurata, trattandosi di norma che indica per il processo contabile un modello del tutto compatibile con i principi costituzionali.
Considerato che il dubbio sollevato dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, in composizione monocratica, in qualità di giudice delle pensioni, investe l'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare);
che ad avviso del giudice rimettente tale norma, nel prevedere in particolare al comma 9 solamente che «il presidente del Collegio medico-legale può richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto di voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari (...)», si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, in quanto, non disponendo che si applichino le norme sulla consulenza tecnica d'ufficio prevista dal codice di procedura civile e non consentendo, quindi, la presenza di consulenti tecnici di parte, non garantirebbe l'effettivo contraddittorio delle parti;
che la questione è manifestamente inammissibile;
che l'ordinanza di rimessione si limita a richiamare brevemente lo svolgimento del processo («il ricorrente si duole della erroneità del giudizio medico-legale espresso dalla C.M.O. di (Lpd), chiedendo che venga acquisito il parere del C.M.L. presso il Ministero della difesa, previa questione di costituzionalità, siccome in epigrafe indicato, per violazione degli artt. 3, 24, 101 e 111 Cost.») e, motivando sulla rilevanza della questione, conclude direttamente affermando che essa «(...) si presenta come rilevante nel presente giudizio, ai fini dell'applicazione delle norme del codice di procedura civile nel senso di consentire la partecipazione dei consulenti di parte»;
che, sebbene indubbiamente il giudice possieda ampia discrezionalità nel decidere se ricorrere all'ausilio di un consulente tecnico, nondimeno, il rimettente non dà conto alcuno delle ragioni che lo avrebbero condotto alla specifica scelta di tale mezzo istruttorio piuttosto che di quello, indicato come alternativo, consistente nella consulenza tecnica d'ufficio, che gli avrebbe senz'altro consentito di assegnare alle parti un termine per la nomina dei rispettivi consulenti;
che infatti, solo nel caso in cui il giudice avesse espressamente argomentato sia sulla necessità di dover procedere ad un accertamento tecnico, sia sull'opportunità di affidarlo al C.M.L. presso il Ministero della difesa - piuttosto che ricorrere alla consulenza tecnica d'ufficio -, avrebbe acquistato rilievo l'individuazione del "regime processuale" cui doveva assoggettarsi il suddetto mezzo istruttorio, e quindi anche la questione concernente l'applicabilità o meno delle regole dettate dal codice di procedura civile a presidio del contraddittorio;
che, inoltre, pare evidente che il giudice rimettente abbia errato nell'individuazione della norma censurata, tenuto conto che egli indica unicamente l'art. 189 del codice dell'ordinamento militare, ed in particolare il comma 9, disposizione che però considera l'ipotesi dell'integrazione dell'organo collegiale militare con ulteriori componenti: medici, estranei al collegio, scelti tra specialisti civili o docenti universitari, che possono essere chiamati ad esprimere un parere consultivo senza diritto di voto e che vanno ad integrare il Collegio nella sua composizione ordinaria se, con riguardo al caso di specie da affrontare, esso fosse privo di determinate competenze specialistiche. Tuttavia, il suddetto comma, come del resto l'intero art. 189 oggetto della censura, non prende in considerazione né il procedimento né il ruolo delle parti o quello dei loro consulenti tecnici. Infatti, i consulenti tecnici di parte prestano la loro opera professionale in favore delle parti che li hanno incaricati e sono legati unicamente alle medesime in ragione di tale rapporto fiduciario. Essi sono quindi esclusi da ogni relazione con il giudice ed i suoi ausiliari. Non vi è ragione alcuna, quindi, che l'art. 189 in questione, trattando della composizione del collegio, dovesse in quella sede prendere in considerazione anche il ruolo dei consulenti tecnici delle parti. D'altronde, lo stesso codice di procedura civile, considera il consulente tecnico d'ufficio al Titolo I, Capo III, tra gli «ausiliari del giudice» (art. 61 e seguenti del codice di procedura civile ed art. 13 e seguenti disp. att. cod. proc. civ.), mentre il consulente tecnico di parte è menzionato al Titolo III, capo I, tra i «difensori» (art. 87 cod. proc. civ.);
che, invece, non sono stati fatti oggetto di censura da parte del giudice a quo né il successivo art. 190 del codice dell'ordinamento militare, che pure prevede il funzionamento del medesimo collegio ripartito in sezioni, né, soprattutto, le altre disposizioni che consentono al giudice contabile delle pensioni di chiedere i pareri ai suddetti organi tecnici nell'ambito del relativo processo (art. 2, comma 4, del d.l. n. 453 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19 del 1994, artt. 15, primo comma, e 26 del r.d. n. 1038 del 1933, nonché art. 73 del r.d. n. 1214 del 1934);
che, infine, manca nell'ordinanza di rimessione ogni cenno al tentativo di ricercare un'interpretazione conforme alla Costituzione, prima di sollevare la questione di legittimità (ex plurimis, sentenze n. 301 del 2003 e n. 356 del 1996), essendosi limitato il giudice a quo a richiamare una precedente affermazione di questa Corte, dalla quale pretenderebbe di dedurre il riconoscimento di tratti di "alternatività" dei pareri resi dagli organi collegiali istituiti presso le pubbliche amministrazioni rispetto a quelli resi dai consulenti nominati dal giudice secondo il codice del rito civile;
che non è svolto, in particolare, alcun argomento per sostenere che tali supposte diversità condurrebbero a connotare i pareri suddetti come completamente impermeabili alla disciplina contenuta nel codice di procedura civile, insensibili quindi anche al "rinvio dinamico" disposto dall'art. 26 del r.d. n. 1038 del 1933, e neppure suscettibili di trovare regolazione integrativa da parte del giudice, facendo uso dei poteri accordati dall'art. 15 del medesimo r.d.;
che, nemmeno, il giudice a quo dà minimamente conto di un dubbio residuo che si mostrasse irriducibile ad ogni tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme, né riferisce dell'esistenza di un diritto vivente che lo avrebbe costretto necessariamente verso l'interpretazione che egli sospetta affetta da incostituzionalità. In proposito, ha recentemente affermato questa Corte nell'ordinanza n. 26 del 2012 che «(...) in un contesto caratterizzato dall'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore in tema di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali (sentenza n. 17 del 2011; ordinanza n. 141 del 2011), (...) la prospettata questione risulta viziata da una non compiuta sperimentazione da parte del rimettente stesso del doveroso tentativo di dare una interpretazione costituzionalmente conforme delle norme impugnate (ordinanze n. 101, n. 103 e n. 212 del 2011), sembrando piuttosto che egli cerchi di utilizzare in modo improprio e distorto l'incidente di costituzionalità, nel tentativo di ottenere dalla Corte un avallo interpretativo (ordinanza n. 139 del 2011)».
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Corte cost., Ord., 19-07-2012, n. 194
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
ORDINANZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, nel procedimento vertente tra (Lpd) e il Ministero della difesa, con ordinanza del 18 ottobre 2011, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2012.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2012 il Giudice relatore Aldo Carosi.
Ritenuto che con ordinanza del 18 ottobre 2011, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, in composizione monocratica, in qualità di giudice delle pensioni, ha sollevato, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la cui rubrica reca: «Collegio medico legale»;
che la norma censurata disciplina nel dettaglio la composizione del Collegio medico legale, organo collegiale istituito alle dipendenze del Ministero della difesa, deputato ad esprimere pareri medico-legali e ad eseguire le visite dirette ordinate dal Ministero della difesa e dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti;
che la questione è sorta nell'ambito di un giudizio promosso da un militare di leva in congedo nei confronti del Ministero della difesa, al fine di conseguire il riconoscimento dell'infermità contratta per causa di servizio e quindi la concessione della pensione privilegiata;
che, secondo quanto riferisce il giudice rimettente, il ricorrente, all'udienza pubblica dell'8 giugno 2011, si doleva dell'erroneità del giudizio medico-legale espresso dalla Commissione medica ospedaliera (C.M.O.) istituita presso l'Ospedale di (Lpd), che aveva respinto l'istanza pensionistica, e chiedeva che venisse acquisito il parere del Collegio medico legale (C.M.L.) presso il Ministero della difesa, previa proposizione di questione di costituzionalità, per violazione degli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione;
che il giudice a quo premette che la legislazione vigente prevede specificamente la facoltà, per le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, di richiedere "pareri" al C.M.L. del Ministero della difesa, alla sezione di tale Collegio istituito presso la sede centrale della Corte dei conti in Roma, nonché agli ospedali militari o civili aventi sede nella Regione, oltre che all'Ufficio medico legale presso il Ministero della salute, e che le sezioni riunite della Corte dei conti hanno affermato che il giudice contabile, nei giudizi pensionistici, ha la facoltà, ai sensi degli artt. 15, primo comma, e 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), nonché degli artt. 73 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) e 2, comma 4, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, di disporre consulenze tecniche d'ufficio secondo le norme del codice di procedura civile, affidandole a professionisti privati;
che, secondo il rimettente, anche dopo tale pronunciamento non si è riscontrato un sostanziale cambiamento della prassi giudiziaria, poco incline ad utilizzare lo strumento della consulenza tecnica d'ufficio, dandosi preferenza ai pareri richiesti agli organi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, sicché il ricorso a tali organi pubblici risulterebbe essere, ancora, lo strumento prediletto dal giudice contabile;
che, secondo il giudice a quo, seppure alcune questioni siano già state esaminate dalla Corte costituzionale (ordinanze n. 131 del 1998 e n. 248 del 2007), residuerebbe ancora quella concernente la pienezza del contraddittorio tecnico, da assicurare attraverso la presenza dei consulenti di parte, che postulerebbe la necessità di un controllo dell'elaborazione peritale sin dal suo momento genetico e non ex post;
che, ai fini della questione di legittimità costituzionale odierna, il giudice rimettente ritiene di rilievo l'affermazione di questa Corte contenuta nella ordinanza n. 248 del 2007, là dove si precisa che l'art. 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti), nel consentire alla Corte dei conti di ricorrere indifferentemente agli ospedali militari e civili, offre al giudice «che non voglia utilizzare lo strumento della consulenza tecnica d'ufficio» la possibilità di rivolgersi, nei casi in cui il giudizio si svolga nei confronti del Ministero della difesa, anziché agli ospedali militari, a quelli civili; sicché, prosegue il giudice a quo, si dovrebbe ritenere che la Corte costituzionale abbia "dato per assodato" che la consulenza tecnica d'ufficio sia un mezzo di indagine istruttoria alternativo all'acquisizione in sede giudiziaria dei "pareri" medico-legali di organi pubblici espressamente individuati;
che nella questione proposta, precisa la Corte dei conti, non verrebbe in discussione la possibilità per il giudice delle pensioni di richiedere "pareri" al Collegio medico-legale presso il Ministero della difesa o agli altri organi istituiti presso altre amministrazioni pubbliche, né la questione concernente l'"imparzialità" dei suddetti organi, ma piuttosto il deficit di contraddittorio nel procedimento che si svolge innanzi agli stessi, che non possono essere qualificati come consulenti tecnici d'ufficio;
che, in proposito, il rimettente osserva che nello svolgimento della consulenza è fondamentale l'attuazione del principio del contraddittorio, e ciò significa che ciascuna parte ha il diritto di essere ascoltata e di poter partecipare alla formazione del convincimento del giudice, e che tale principio troverebbe la sua attuazione nella disposizione del codice di procedura civile secondo il quale le parti possono partecipare alle operazioni svolte dal perito e presentare osservazioni ed istanze (ex art. 194, secondo comma, codice di procedura civile);
che, tuttavia, secondo la Corte dei conti rimettente, a differenza di quanto previsto dalla disciplina del codice di rito civile, gli organi tecnici delle pubbliche amministrazioni non sarebbero tenuti a rispettare il contraddittorio nella fase di formazione del parere tecnico, mentre l'effettività del diritto di agire e di difendersi dovrebbe invece consentire ad ogni interessato di potersi fare assistere da un tecnico che abbia le conoscenze specialistiche che la materia richiede; non potendosi quindi ritenere identiche le garanzie processuali inerenti ai predetti pareri a quelle che sono assicurate ai pareri resi dal consulente tecnico d'ufficio secondo le norme del codice di procedura civile, sussisterebbero, secondo la Corte dei conti, i presupposti per investire la Corte costituzionale della questione concernente la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., restando irrisolta sul piano legislativo la compatibilità dei pareri medico-legali - acquisiti facendo ricorso ai collegi medici di cui sopra - con i principi di un giusto processo contabile, rispettoso delle esigenze difensive delle parti, svolte all'interno di un contraddittorio sulle prove;
che difatti, secondo il rimettente, l'art. 189 del codice militare prevede soltanto - al comma 9 - che «il presidente del Collegio medico-legale può richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto di voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari (...)», senza disporre che si applichino le norme sulla consulenza tecnica d'ufficio del codice di rito civile;
che, conclusivamente, la Corte dei conti precisa che la questione di legittimità costituzionale, oltre che non manifestamente infondata, si presenta come rilevante nel giudizio a quo, ai fini dell'applicazione delle norme del codice di procedura civile, nel senso di consentire la partecipazione dei consulenti di parte;
che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la non fondatezza della questione;
che la difesa erariale si richiama alla sentenza della Corte dei conti, sezioni riunite, n. 10/QM, depositata il 22 novembre 2007, evidenziando che in tale occasione è stato affermato che il giudice delle pensioni può avvalersi della consulenza tecnica d'ufficio, secondo le norme del codice di procedura civile, affiancando ai consulenti pubblici i consulenti nominati anche tra i professionisti privati, ai sensi degli artt. 15, primo comma, e 26 del r.d. n. 1038 del 1933, dell'art. 73 del r.d. n. 1214 del 1934 e dell'art. 2, comma 4, del d.l. n. 453 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19 del 1994. Al riguardo, la difesa erariale evidenzia che si tratta di un significativo e progressivo riavvicinamento del processo pensionistico alla normativa processuale contenuta nel codice di rito, al quale il citato art. 26 rinvia "in senso dinamico", così garantendo l'attuazione dell'art. 24 Cost.;
che pertanto, secondo la difesa erariale, non vi sarebbero ragioni per dubitare della legittimità costituzionale della scelta legislativa espressa dalla disposizione censurata, trattandosi di norma che indica per il processo contabile un modello del tutto compatibile con i principi costituzionali.
Considerato che il dubbio sollevato dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, in composizione monocratica, in qualità di giudice delle pensioni, investe l'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare);
che ad avviso del giudice rimettente tale norma, nel prevedere in particolare al comma 9 solamente che «il presidente del Collegio medico-legale può richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto di voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari (...)», si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, in quanto, non disponendo che si applichino le norme sulla consulenza tecnica d'ufficio prevista dal codice di procedura civile e non consentendo, quindi, la presenza di consulenti tecnici di parte, non garantirebbe l'effettivo contraddittorio delle parti;
che la questione è manifestamente inammissibile;
che l'ordinanza di rimessione si limita a richiamare brevemente lo svolgimento del processo («il ricorrente si duole della erroneità del giudizio medico-legale espresso dalla C.M.O. di (Lpd), chiedendo che venga acquisito il parere del C.M.L. presso il Ministero della difesa, previa questione di costituzionalità, siccome in epigrafe indicato, per violazione degli artt. 3, 24, 101 e 111 Cost.») e, motivando sulla rilevanza della questione, conclude direttamente affermando che essa «(...) si presenta come rilevante nel presente giudizio, ai fini dell'applicazione delle norme del codice di procedura civile nel senso di consentire la partecipazione dei consulenti di parte»;
che, sebbene indubbiamente il giudice possieda ampia discrezionalità nel decidere se ricorrere all'ausilio di un consulente tecnico, nondimeno, il rimettente non dà conto alcuno delle ragioni che lo avrebbero condotto alla specifica scelta di tale mezzo istruttorio piuttosto che di quello, indicato come alternativo, consistente nella consulenza tecnica d'ufficio, che gli avrebbe senz'altro consentito di assegnare alle parti un termine per la nomina dei rispettivi consulenti;
che infatti, solo nel caso in cui il giudice avesse espressamente argomentato sia sulla necessità di dover procedere ad un accertamento tecnico, sia sull'opportunità di affidarlo al C.M.L. presso il Ministero della difesa - piuttosto che ricorrere alla consulenza tecnica d'ufficio -, avrebbe acquistato rilievo l'individuazione del "regime processuale" cui doveva assoggettarsi il suddetto mezzo istruttorio, e quindi anche la questione concernente l'applicabilità o meno delle regole dettate dal codice di procedura civile a presidio del contraddittorio;
che, inoltre, pare evidente che il giudice rimettente abbia errato nell'individuazione della norma censurata, tenuto conto che egli indica unicamente l'art. 189 del codice dell'ordinamento militare, ed in particolare il comma 9, disposizione che però considera l'ipotesi dell'integrazione dell'organo collegiale militare con ulteriori componenti: medici, estranei al collegio, scelti tra specialisti civili o docenti universitari, che possono essere chiamati ad esprimere un parere consultivo senza diritto di voto e che vanno ad integrare il Collegio nella sua composizione ordinaria se, con riguardo al caso di specie da affrontare, esso fosse privo di determinate competenze specialistiche. Tuttavia, il suddetto comma, come del resto l'intero art. 189 oggetto della censura, non prende in considerazione né il procedimento né il ruolo delle parti o quello dei loro consulenti tecnici. Infatti, i consulenti tecnici di parte prestano la loro opera professionale in favore delle parti che li hanno incaricati e sono legati unicamente alle medesime in ragione di tale rapporto fiduciario. Essi sono quindi esclusi da ogni relazione con il giudice ed i suoi ausiliari. Non vi è ragione alcuna, quindi, che l'art. 189 in questione, trattando della composizione del collegio, dovesse in quella sede prendere in considerazione anche il ruolo dei consulenti tecnici delle parti. D'altronde, lo stesso codice di procedura civile, considera il consulente tecnico d'ufficio al Titolo I, Capo III, tra gli «ausiliari del giudice» (art. 61 e seguenti del codice di procedura civile ed art. 13 e seguenti disp. att. cod. proc. civ.), mentre il consulente tecnico di parte è menzionato al Titolo III, capo I, tra i «difensori» (art. 87 cod. proc. civ.);
che, invece, non sono stati fatti oggetto di censura da parte del giudice a quo né il successivo art. 190 del codice dell'ordinamento militare, che pure prevede il funzionamento del medesimo collegio ripartito in sezioni, né, soprattutto, le altre disposizioni che consentono al giudice contabile delle pensioni di chiedere i pareri ai suddetti organi tecnici nell'ambito del relativo processo (art. 2, comma 4, del d.l. n. 453 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19 del 1994, artt. 15, primo comma, e 26 del r.d. n. 1038 del 1933, nonché art. 73 del r.d. n. 1214 del 1934);
che, infine, manca nell'ordinanza di rimessione ogni cenno al tentativo di ricercare un'interpretazione conforme alla Costituzione, prima di sollevare la questione di legittimità (ex plurimis, sentenze n. 301 del 2003 e n. 356 del 1996), essendosi limitato il giudice a quo a richiamare una precedente affermazione di questa Corte, dalla quale pretenderebbe di dedurre il riconoscimento di tratti di "alternatività" dei pareri resi dagli organi collegiali istituiti presso le pubbliche amministrazioni rispetto a quelli resi dai consulenti nominati dal giudice secondo il codice del rito civile;
che non è svolto, in particolare, alcun argomento per sostenere che tali supposte diversità condurrebbero a connotare i pareri suddetti come completamente impermeabili alla disciplina contenuta nel codice di procedura civile, insensibili quindi anche al "rinvio dinamico" disposto dall'art. 26 del r.d. n. 1038 del 1933, e neppure suscettibili di trovare regolazione integrativa da parte del giudice, facendo uso dei poteri accordati dall'art. 15 del medesimo r.d.;
che, nemmeno, il giudice a quo dà minimamente conto di un dubbio residuo che si mostrasse irriducibile ad ogni tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme, né riferisce dell'esistenza di un diritto vivente che lo avrebbe costretto necessariamente verso l'interpretazione che egli sospetta affetta da incostituzionalità. In proposito, ha recentemente affermato questa Corte nell'ordinanza n. 26 del 2012 che «(...) in un contesto caratterizzato dall'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore in tema di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali (sentenza n. 17 del 2011; ordinanza n. 141 del 2011), (...) la prospettata questione risulta viziata da una non compiuta sperimentazione da parte del rimettente stesso del doveroso tentativo di dare una interpretazione costituzionalmente conforme delle norme impugnate (ordinanze n. 101, n. 103 e n. 212 del 2011), sembrando piuttosto che egli cerchi di utilizzare in modo improprio e distorto l'incidente di costituzionalità, nel tentativo di ottenere dalla Corte un avallo interpretativo (ordinanza n. 139 del 2011)».
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
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