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martedì 4 dicembre 2012

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE   -   FORZE ARMATE   -   IMPIEGO PUBBLICO   -   PENSIONI

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE   -   FORZE ARMATE   -   IMPIEGO PUBBLICO   -   PENSIONI
T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 01-06-2012, n. 991
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
I. Il ricorrente, ex sottufficiale della Marina Militare, ha impugnato gli atti in epigrafe con cui l'Amministrazione della Difesa, su parere conforme del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, reso nell'adunanza n. 462 del 19.10.2010, ha negato la dipendenza da causa di servizio della patologia "Gastroduodenite cronica" e, in considerazione del giudizio espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera di (Lpd) con verbale n. 1424 del 20.12.2004, ha confermato l'ascrivibilità alla tabella B della patologia "Note di artrosi diffusa con aspetti discopatici cervicali ed artrosi scapolo omerale sinistra", sul rilievo che l'aggravamento riscontrato non fosse tale da giustificare variazioni classificative rispetto a quella assegnata.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità dei provvedimenti gravati per: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 461 del 2001, della L. n. 1094 del 1970 e dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990; difetto di motivazione e di istruttoria; erronea presupposizione di fatto e di diritto; eccesso di potere; illogicità ed ingiustizia manifesta; contraddittorietà. In particolare, l'Amministrazione non avrebbe tenuto in debito conto l'incidenza delle circostanze di servizio e dello stress psico-fisico a cui il ricorrente sarebbe stato sottoposto durante l'attività lavorativa sullo sviluppo e l'aggravamento delle patologie, né sotto il profilo causale, nè sul piano concausale.
Con atto depositato il 9.11.2011, seguito da produzione documentale, si è costituito in giudizio il Ministero intimato, per chiedere che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile o, in via gradata, rigettato nel merito.
Alla pubblica udienza dell'1.3.2012 la causa, su istanza delle parti, è stata trattenuta per la decisione.
II. Occorre preliminarmente fare talune precisazioni al fine di una più puntuale disamina delle circostanze di fatto e di diritto.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere reso nell'adunanza n. 462 del 19.10.2010, ha espresso esclusivamente un giudizio circa la dipendenza da causa di servizio della patologia "Gastroduodenite cronica", conformemente a quanto previsto nel D.P.R. n. 461 del 2001; a pronunciarsi, invece, sulla richiesta volta ad accertare l'aggravamento della patologia artrosica, già riconosciuta dipendente da causa di servizio e ritenuta ascrivibile alla tabella B - per la quale l'Amministrazione della Difesa ha provveduto a liquidare l'equo indennizzo nella misura di Euro 627,90 (cfr. decreto n. 14/CP del 4.8.2008) - è stata, per competenza, la Commissione Medica Ospedaliera di (Lpd). Quest'ultima, pur riconoscendo la sussistenza di una evoluzione peggiorativa dell'infermità sofferta dal ricorrente, ha tuttavia ritenuto che l'aggravamento non fosse tale da giustificare una diversa classificazione rispetto a quella precedentemente assegnata.
Ciò posto, con specifico riferimento all'infermità "Note di artrosi diffusa con aspetti discopatici cervicali ed artrosi scapolo omerale sinistra", erra il ricorrente nel sostenere che l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto dell'aggravamento del suo stato di salute a causa delle modalità del servizio prestato, anche alla luce dell'infortunio subito durante l'attività lavorativa; ed infatti, da un lato, la C.M.O. di (Lpd) ha accertato come sussistente lo stato di aggravamento (e quindi ne ha tenuto conto), sebbene non lo abbia ritenuto tale da giustificare una diversa ascrivibilità tabellare e, dall'altro, proprio in ragione dell'infortunio sul lavoro predetto, è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della patologia artrosica di cui oggi si chiede l'aggravamento (la circostanza è stata evidenziata dall'Amministrazione nella relazione depositata dalla difesa erariale e non è stata smentita dal ricorrente).
Quanto poi all'asserita illegittimità del parere con cui il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha ritenuto non dipendente da causa di servizio la patologia "Gastroduodenite cronica", si osserva quanto segue.
Posto che il parere del Comitato (recepito dall'Amministrazione nel decreto impugnato), in quanto atto avente natura tecnico-discrezionale è sindacabile dal giudice amministrativo anche attraverso la verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto al criterio adoperato ed al procedimento applicativo (Cons. di Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601), il Collegio non riscontra alcun vizio motivazionale nel parere predetto, né le argomentazioni addotte dal Comitato possono dirsi contraddittorie rispetto alla documentazione versata in atti; in essa non emergono elementi significativi che possano far propendere per un giudizio di dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata o che siano idonei a provare le circostanze solo genericamente indicate in ricorso. Il ricorrente, infatti, riferisce soltanto di situazioni di stress emotivo e psico-fisico dovuto alle modalità del servizio prestato; esso è stato diffusamente descritto nell'atto introduttivo del giudizio, senza tuttavia allegare, né provare, alcuna specifica circostanza particolarmente gravosa, eccezionale ed esorbitante rispetto alle ordinarie mansioni che il militare era chiamato a svolgere in relazione al ruolo ricoperto, al punto da aver influito in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità di che trattasi, quantomeno sul piano concausale (non potendosi ritenere tali quelle descritte dal ricorrente).
Come sostenuto dalla giurisprudenza, anche di questa Sezione (ex multis, sent. n. 2024 del 22.11.2011), nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (Cons. Stato, 11 maggio 2007, n. 2274; T.A.R. Lazio, sez. I, 23 giugno 2003 n. 5513 e 3 aprile 2008, n. 2828; Tribunale di Rimini, 2 ottobre 2004; TAR Toscana, 17 dicembre 2001, n. 1986; Corte dei Conti Sardegna, sez. giurisdizionale, 9 febbraio 1995, n. 63).
In conclusione, negli atti impugnati non è dato riscontrare alcuna contraddittorietà ed omissione; quanto all'infermità "Note di artrosi diffusa con aspetti discopatici cervicali ed artrosi scapolo omerale sinistra", la competente C.M.O. ha ritenuto di dover mantenere l'ascrivibilità alla tabella B solamente dopo aver accertato che l'aggravamento della patologia artrosica, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, non fosse tale da giustificare una diversa classificazione, laddove, con riguardo alla "Gastroduodenite cronica", dal parere del Comitato emerge una puntuale disamina dei fatti posti a base delle sue valutazioni, anche alla luce della motivazione, che si rivela particolarmente esaustiva e dettagliata.
Ne consegue che le censure prospettate in ricorso, sia con riferimento ai giudizi espressi dai competenti organi medico-legali, sia con riferimento al decreto dell'Amministrazione che li recepisce, si rivelano del tutto infondate.
Il ricorso, pertanto, va respinto.
Tuttavia, tenuto conto della natura della controversia, le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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