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martedì 4 dicembre 2012

"La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Toscana - Giudice Unico delle Pensioni - definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. (Lpd) contro l'I.N.P.D.A.P. - I.N.P.S. Gestione ex INPDAP, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione."

PENSIONI
C. Conti Toscana Sez. giurisdiz., Sent., 31-07-2012, n. 382
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso proposto presso questo magistrato contabile il sig. (Lpd), titolare di pensione diretta nella qualità di ex dipendente dell'Azienda Autonoma (Lpd) (Lpd)((Lpd)) di (Lpd), cessato dal servizio il 30 aprile 1997, impugnava l'epigrafato provvedimento e chiedeva la declaratoria di migliore trattamento pensionistico.
La parte ricorrente, già titolare del trattamento provvisorio di quiescenza, al netto della penalizzazione dell'1% ex art. 11 L. n. 537/1993, in quanto titolare di 33 anni e 7 mesi di servizio utile, a seguito di rettifica dell'importo quantificato in sede di liquidazione del trattamento definitivo (con penalizzazione nella misura del 5%), risultava titolare di un indebito pari a Euro 2.351,63, tuttora non recuperato, per conguaglio tra trattamento pensionistico provvisorio e definitivo (1 maggio 1997 - 30 ottobre 2003).
Tale debito, osservava l'INPDAP con memoria di costituzione del 13 maggio 2011, era stato contestato unicamente alla (Lpd), mentre non era stata applicata alcuna ritenuta sulla pensione della parte ricorrente.
Il sig. (Lpd) interponeva impugnativa eccependo una violazione ed erronea applicazione dell'art. 1, comma 27, L. n. 335/1995 e la irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 162 del D.P.R. n. 1092/1973, siccome interpretato da alcuni orientamenti della giurisprudenza contabile.
Con la menzionata memoria del 13 maggio 2011 l'INPDAP confermava la legittimità del provvedimento, e ribadiva di essersi attivata unicamente nei confronti dell'ente di appartenenza del dipendente, tenuto a rifondere la somma indebitamente corrisposta, salvo rivalsa verso l'interessato medesimo (artt. 7 e 8 D.P.R. 8 agosto 1986 n. 538), mentre non era stata applicata alcuna ritenuta sulla pensione della parte ricorrente.
L'ente previdenziale pubblico concludeva per l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse del ricorrente (non essendo stata operata alcuna trattenuta sulla pensione), unitamente al rigetto del ricorso ed alla ripetibilità delle somme derivanti dal conguaglio tra trattamento pensionistico provvisorio e definitivo (come statuito dalle SS.RR. 7/QM/2011). Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso fosse accolto, l'INPDAP chiedeva la declaratoria del diritto di rivalsa nei confronti dell'(Lpd) di (Lpd), con condanna di quest'ultima a rifondere all'INPDAP le somme dichiarate irripetibili.
Nella udienza di discussione la parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, mentre la rappresentante dell'Amministrazione insisteva per l'inammissibilità del ricorso ed il rigetto dello stesso e, in ogni caso, per la declaratoria del diritto di rivalsa nei confronti dell'(Lpd) di (Lpd).
Occorre in via preliminare osservare che dubbi sussistono sulla sussistenza dell'interesse al ricorso della parte attorea, non avendo la stessa subito alcuna trattenuta sulla pensione al momento della presentazione del ricorso, per cui potrebbe configurarsi un difetto di interesse alla coltivazione del ricorso.
Tuttavia, osserva l'autorità giudicante, sussiste un potenziale interesse (derivante dall'acclarata sussistenza in ogni caso di un indebito pensionistico), cfr. Sezione giurisdizionale Emilia Romagna 17 aprile 1998 n. 213, che consente di entrare nel merito e, premessa la legittimità del quantum operato dall'Amministrazione in ordine alle cc.dd. penalizzazioni operate in ambito pensionistico ai sensi dell'art. 11 L. n. 537/1993, vista la normativa di specie, occorre dichiarare l'illegittimità della ripetizione dell'indebito pensionistico.
Come ha avuto modo di sottolineare questa Sezione, In ordine al recupero d'indebito derivante dal conguaglio tra trattamento provvisorio e definitivo, la giurisprudenza contabile non è stata univoca.
Parte della giurisprudenza (cfr. Sez. I Centr. n. 180/2006 e III Centr. 149/2006) ha aderito alla sentenza delle Sezioni Riunite 14 gennaio 1999 n. 1/QM negando l'irripetibilità dell'indebito pensionistico.
Dopo alcune oscillazioni giurisprudenziali, tornando sull'argomento, Sezioni Riunite 7 agosto 2007 n. 7/QM hanno ritenuto che la procedimentalizzazione disegnata dalla legge n. 241/1990 (la quale ha previsto termini precisi per l'emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza) con il protrarsi del tempo di definizione della pratica pensionistica, unitamente all'assenza di responsabilità del percettore nell'insorgenza dell'errore, siano elementi tali da rendere ingiustificata l'azione di recupero promossa dall'Amministrazione.
E la stessa ulteriore decisione delle SS.RR. 7/2011/QM secondo cui "gli artt. 203, 204 e 205 del D.P.R. n. 1092/1973 non si applicano al trattamento provvisorio di cui all'art. 162 del suddetto Testo Unico delle pensioni, con la conseguenza che, sino all'adozione del provvedimento definitivo di pensione, sono possibili modifiche del trattamento provvisorio stesso, attesa la sua natura interinale", non ha specificato nulla in ordine all'eventuale indebito che una tale modifica possa aver creato: cfr. Sez. I Centr. 7 ottobre 2011 n. 451.
Tanto premesso, e preso atto dell'assenza di dolo del pensionato, il quale non ha contribuito alla insorgenza del credito erariale ed anzi aveva fatto affidamento sullo stesso, visto l'arco temporale trascorso (1 maggio 1997 - 30 ottobre 2003) imputabile ad un comportamento dell'Amministrazione che addiveniva al trattamento pensionistico definitivo dopo un periodo lungo, può essere affermata l'illegittimità dell'azione di recupero accertata (cfr. Sez. III Centr. 5 ottobre 2011 n. 654, Sezione giurisdizionale Regione Lombardia 1 febbraio 2012 n. 55 e Sezione giurisdizionale Regione Toscana 17 ottobre 2011 n. 441), con conseguente obbligo di restituzione all'interessato degli importi medio tempore recuperati dall'Amministrazione.
Tuttavia non può essere riconosciuto all'odierna parte ricorrente la spettanza del diritto agli emolumenti accessori, atteso che le somme in questione costituiscono pur sempre un indebito (cfr. Sez. I Centr. 2008 n. 81 e Sez. II Centr. 13 marzo 2011 n. 113).
In ordine all'obbligo di rivalsa va dichiarata l'applicabilità dell'art. 8, comma 2, D.P.R. n. 538/1986, normativa dettata per il comparto CPDEL, rientrante nella giurisdizione di questo giudice (Cass. SS.UU. 28 maggio 2007 n. 12349 e Corte conti Sezione giurisdizionale Regione Lazio 2 dicembre 2011 n. 1699) con consequenziale diritto di rivalsa per l'ente previdenziale nei confronti dell'ente di appartenenza dell'odierno ricorrente.
Le spese legali vanno compensate tra le parti viste le incertezze giurisprudenziali che hanno caratterizzato la normativa costituente l'ordito del presente giudizio.
P.Q.M.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Toscana - Giudice Unico delle Pensioni - definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. (Lpd) contro l'I.N.P.D.A.P. - I.N.P.S. Gestione ex INPDAP, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.

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