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martedì 4 dicembre 2012

Pensioni: " respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione."

PENSIONI
C. Conti Toscana Sez. giurisdiz., Sen(Lpd), 31-07-2012, n. 383
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso pervenuto alla segreteria di questa Sezione il 4 dicembre 2008 il sig. (Lpd) ha proposto l'impugnativa volta all'annullamento della ripetizione dell'indebito pensionistico.
La parte ricorrente, già dipendente della Provincia di (Lpd), cessava dal servizio con titolarità di trattamento pensionistico ordinario diretto avente decorrenza 1 giugno 1995 e sulla base di 38 anni di servizio. Il calcolo della pensione provvisoria era errato sia nella considerazione del servizio da ricongiungere (con riduzione dell'importo del trattamento pensionistico), sia nella valutazione del requisito della maturazione del diritto al trattamento pensionistico indicato nell'1 giugno 1995 anziché nell'1 settembre 1995.
Per ambedue gli importi l'Amministrazione recuperava integralmente gli indebiti pensionistici, mentre la parte ricorrente impugnava ambedue le richieste dell'indebito, anche alla luce della sentenza della Corte dei conti n. 7/2007/QM, ritenendo che gli indebiti contestati erano afferenti da un lato ad un conguaglio tra trattamento pensionistico provvisorio e definitivo a distanza di oltre un decennio, e dall'altro ad una errata comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di (Lpd).
Il sig. (Lpd) concludeva, pertanto, per la declaratoria dell'illegittimità dei recuperi, con conseguente obbligo dell'Istituto alla restituzione delle somme trattenute con gli interessi di legge, oltre vittoria di spese ed onorari.
Con memoria del 25 maggio 2011 l'INPDAP riteneva legittimo il proprio operato anche sulla scorta di decisioni del giudice contabile ed amministrativo e, inoltre, chiedeva l'estensione del contraddittorio alla Provincia di (Lpd), con chiamata in causa di quest'ultima e, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, l'ente previdenziale pubblico chiedeva la condanna della Provincia di (Lpd) alla rifusione delle somme eventualmente dichiarate irripetibili.
Con memoria del 16 marzo 2012 si costituiva la Provincia di (Lpd) eccependo il difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio, la prescrizione del diritto dell'INPDAP al recupero delle somme e la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
Con memoria del 25 maggio l'avvocatura I.N.P.S. della Regione Toscana si riportava a tutte le eccezioni già svolte dall'istituto resistente e chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della incipiente decisione delle SS.RR. in ordine alla ripetibilità dell'indebito pensionistico.
Nell'odierna udienza di discussione le parti chiedevano l'accoglimento delle pretese dedotte in sede di atti defensionali insistevano sulle proprie pretese e quindi la causa veniva introitata per la decisione.
Come ha avuto modo di sottolineare questa Sezione, In ordine al recupero d'indebito derivante dal conguaglio tra trattamento provvisorio e definitivo, la giurisprudenza contabile non è stata univoca.
Parte della giurisprudenza (cfr. Sez. I Centr. n. 180/2006 e III Centr. 149/2006) ha aderito alla sentenza delle Sezioni Riunite 14 gennaio 1999 n. 1/QM negando l'irripetibilità dell'indebito pensionistico.
Dopo alcune oscillazioni giurisprudenziali, tornando sull'argomento, Sezioni Riunite 7 agosto 2007 n. 7/QM hanno ritenuto che la procedimentalizzazione disegnata dalla legge n. 241/1990 (la quale ha previsto termini precisi per l'emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza) con il protrarsi del tempo di definizione della pratica pensionistica, unitamente all'assenza di responsabilità del percettore nell'insorgenza dell'errore, siano elementi tali da rendere ingiustificata l'azione di recupero promossa dall'Amministrazione.
E la stessa ulteriore decisione delle SS.RR. 7/2011/QM secondo cui "gli art(Lpd) 203, 204 e 205 del D.P.R. n. 1092/1973 non si applicano al trattamento provvisorio di cui all'ar(Lpd) 162 del suddetto Testo Unico delle pensioni, con la conseguenza che, sino all'adozione del provvedimento definitivo di pensione, sono possibili modifiche del trattamento provvisorio stesso, attesa la sua natura interinale", non ha specificato nulla in ordine all'eventuale indebito che una tale modifica possa aver creato: cfr. Sez. I Centr. 7 ottobre 2011 n. 451.
Tanto premesso, e preso atto dell'assenza di dolo del pensionato, il quale non ha contribuito alla insorgenza del credito erariale ed anzi aveva fatto affidamento sullo stesso, visto l'arco temporale trascorso (9 gennaio 1996 - 30 settembre 2007 imputabile ad un comportamento dell'Amministrazione che addiveniva al trattamento pensionistico definitivo dopo un periodo inaccettabilmente lungo, può essere affermata l'illegittimità dell'azione di recupero accertata (cfr. Sez. III Centr. 5 ottobre 2011 n. 654, Sezione giurisdizionale Regione Lombardia 1 febbraio 2012 n. 55 e Sezione giurisdizionale Regione Toscana 17 ottobre 2011 n. 441), con conseguente obbligo di restituzione all'interessato degli importi medio tempore recuperati dall'Amministrazione.
Tuttavia non può essere riconosciuto all'odierna parte ricorrente la spettanza del diritto agli emolumenti accessori, atteso che le somme in questione costituiscono pur sempre un indebito (cfr. Sez. I Centr. 2008 n. 81 e Sez. II Centr. 13 marzo 2011 n. 113).
In ordine all'obbligo di rivalsa va dichiarata l'applicabilità dell'ar(Lpd) 8, comma 2, D.P.R. n. 538/1986, normativa dettata per il comparto CPDEL, rientrante nella giurisdizione di questo giudice (Cass. SS.UU. 28 maggio 2007 n. 12349 e Corte conti Sezione giurisdizionale Regione Lazio 2 dicembre 2011 n. 1699) con consequenziale diritto di rivalsa per l'ente previdenziale nei confronti dell'ente di appartenenza dell'odierno ricorrente.
Le spese legali vanno compensate tra le parti viste le incertezze giurisprudenziali che hanno caratterizzato la normativa costituente l'ordito del presente giudizio.
P.Q.M.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Toscana - Giudice Unico delle Pensioni - definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. (Lpd) contro l'I.N.P.D.A.P. - I.N.P.S. Gestione ex INPDAP, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.

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